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Argomento: Cancellazione diritto abitazione con voltura

Autore Risposta

Pachino

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30 Settembre 2013 alle ore 15:06

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 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2022 alle ore 14:33

"Burbe" ha scritto:
...
Inserirlo negli atti del catasto è una scelta, non un obbligo. .....



Questo non è del tutto vero a meno che il diritto di abitazione non venga volontariamente costituito.

In occasione di successioni, il diritto di abitazione va inserito. Si veda la discussione su www.geolive.org/forum/altro/successioni-e-volture/diritto-di-abitazione-41204/

In questa discussione un notaio, in occasione di una divisione, ha contestato il non inserimento di tale diritto nella dichiarazione di successione.

Se in una successione non viene inserito, il redattore della successione incorrerà nelle responsabilità del caso. La sua rettifica comportera ulteriori ed onerosi esborsi.

Una volta inserito, all'occorrenza, dovrà pure essere tolto.

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Pachino

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30 Settembre 2013 alle ore 15:06

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 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2022 alle ore 15:57

"Burbe" ha scritto:
Il diritto lo sancisce il codice civile non il catasto e neppure il riportarlo in successione. L'omissione in catasto e nella successione non lo toglie il diritto di abitazione che rimane. Non è certo un Notaio qualsiasi che può mettere in dubbio la legge. ....



Ok. Il diritto di abitzione per il coniuge superstite è previsto dalla norma (540 CC).

Ma, come noto, i diritti sono soggetti a trascrizione presso la CC.RR.II. per essere resi pubblici ed opponibili "erga omnes" . Ti invito alla lettura degli art. del CC sulla Tutela dei diritti-libro VI.

Se non riporti il diritto di abitazione in successione, non lo puoi trascrivere.

Se non lo trascrivi non puoi tutelare il titolare, né opporlo a terzi.

Inoltre violi quella legge che vorresti rispettare poiché il libro VI impone un obbligo (art.2643: si devono rendere pubblici) non una facoltà.

Credo che gli oneri da sopportare per una successiva voltura ben possano compensare la tutela di questo diritto.

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Pachino

Iscritto il:
30 Settembre 2013 alle ore 15:06

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 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2022 alle ore 18:35

"Burbe" ha scritto:

I diritti di abitazione e di uso non possono essere ceduti o dati in locazione ad altri ergo la trascrizione non è necessaria.



Anche questa affermazione è errata con riferimento alla fattispecie di cui si sta discutendo.

Ed è sbagliata anche perché, mentre la prima parte è corretta nel principio, la seconda (la conclusione "ergo la trascrizione non è necessaria") è errata.

Qui non si tratta di "vendere" o "cedere" un diritto di abitazione, ma di tutelare il titolare di tale diritto rispetto a terzi che potrebbero acquisire l'immobile dal proprietario derl bene gravato da diritto di abitazione.

Biogna ricordare che il diritto di abitazione è un diritto personale (si estingue con la morte del titolare) di godimento su cosa altrui (cioè di altri) e, altroché, se va trascritto.

Considera che, essendo il bene gravato da diritto di abitazione, di proprietà altrui, questo potrebbe venderlo a terzi, i quali lo acquisterebbero (in buona fede) senza sapere di tale diritto che, dando credito alla tua affermazione, non è stato trascritto.

Il titolare di tale diritto di abitazione non potrebbe fare nulla poiché non ha reso pubblico il titolo (diritto dfi abitazione a lui spettante ex lege) in base al quale occupava/deteneva/abitava l'immobile, Non avendolo trascritto non lo puo opporre all'acquirente. In definitiva il titolare del diritto di abitazione dovrà lasciare l'immobile.

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marcusweit

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 0 -  0 - Inviato: 24 Giugno 2022 alle ore 10:27

Rimandendo nel tema Voltura e Diritto di abitazione.

Avete mai provato a cancellarlo con Voltura 2.0?? se si come ci siete riusciti? che io ci sto un po' impazzendo... saluti

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CESKO

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 0 -  0 - Inviato: 24 Giugno 2022 alle ore 10:47

"marcusweit" ha scritto:
Rimandendo nel tema Voltura e Diritto di abitazione.

Avete mai provato a cancellarlo con Voltura 2.0?? se si come ci siete riusciti? che io ci sto un po' impazzendo... saluti



identicamente come si fà per l'estinzione (cancellazione) dell'usufrutto!

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marcusweit

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 0 -  0 - Inviato: 24 Giugno 2022 alle ore 10:48

Grazie, caro...

hai per caso provato? perchè non è cosi scontato come dici.. ricorda voltura 2.0 non permette la nuova ditta.



saluti

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marcusweit

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 0 -  0 - Inviato: 24 Giugno 2022 alle ore 11:04

Ho provato come hai detto..



ma funziona solo.. contro abitazione ... a favore abitazione



poi molto probabilmente andrà fatta un contact center perchè non le unirà mai con le restanti proprietà

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CESKO

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 24 Giugno 2022 alle ore 11:32

"Burbe" ha scritto:
Tipologia di voltura: afflusso

Specie dell'Atto: Atto per causa di morte

Causale: Riunione diritti per morte

Descrizione atto: Riunione di abitazione



youtu.be/w7gAq-TzTn8



Il contact center non va utilizzato se non ci sono errori nell'intestazione della ditta



la proceduta riportata nell'esempio da te riportato (estrapolato da Youtube) non mi sembra corretta poichè successivamente alla registrazione della domanda di voltura, ci sarà doppia intestazione catastale, ovvero il sig. ROSSI ... comparirà sia come usufruttuario che nudo proprietario!

Gia testato personalmente.

saluti

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macius

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 0 -  0 - Inviato: 24 Giugno 2022 alle ore 11:45

Farla cartacea e mandarla via PEC?

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CESKO

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 24 Giugno 2022 alle ore 11:53

"macius" ha scritto:
Farla cartacea e mandarla via PEC?



NO dai....

con Voltura 2.0 il trucco c'è ma non si vede

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