Nel tuo caso devi obbligatoriamente presentare nuovo frazionamento secondo le madalità stabilite dalla cric. 4A/803/92 che cito di seguito:
ANNULLAMENTO DI UN TIPO DI AGGIORNAMENTO A SEGUITO DI ERRORE COMMESSO NELLE MISURE
In fase di approvazione o di collaudo degli atti può accadere di evidenziare errori in altri tipi di aggiornamento che hanno già ricevuto approvazione, e per i quali risultano errate alcune misure significative (generalmente sono quelle connesse alla distanza tra i punti fiduciali e le stazioni).
In questi casi, acquisita la certezza del vero atto errato, oltre alla segnalazione alla parte ed agli Ordini Professionali interessati, si rende necessario far predisporre un atto di aggiornamento a rettifica del precedente che, trattato con nuovo protocollo ed approvato dall'Ufficio, porterà o meno alla definizione di nuovi identificativi catastali.
A tal riguardo l'iter procedurale risulta:
1) nel caso in cui l'errore abbia avuto ripercussioni sulla forma e/o superficie delle particelle derivate, il nuovo tipo di aggiornamento creerà nuove particelle che, insieme a quelle definite dal tipo errato, forniranno la descrizione geometrica corretta dell'immobile;
2) nel caso in cui l'errore non abbia modificato nè forma nè la consistenza delle particelle derivate, il tipo di aggiornamento non dovrà creare ulteriori particelle derivate, tanto meno cambiarne l'identificativo catastale.
In quest'ultimo caso, il problema relativo alla introduzione in banca dati amministrativo-censuaria del nuovo tipo di aggiornamento - senza la formazione di particelle derivate - potrà essere effettuata facendo accettare l'inserimento di una nota - effettuata con variazione d'ufficio - atta ad evidenziare il tipo di aggiornamento a rettifica.
La nota, a precisazione di quanto eseguito, sarà del tipo: "Elementi metrici variati tramite T.F. n.xxx del gmmaa. Non si modificano geometrie e consistenze catastali".
Nel caso in cui si riscontri l'errore di un tipo a distanza di tempo, con atto traslativo stipulato e fino al momento dell'acquisizione della relativa domanda di voltura, si dovrà procedere all'introduzione della idonea riserva sulle particelle derivate.
Per quanto attiene la rettifica dell'atto traslativo vedi anche D.P.R. 650/72 art.9:
art. 9
Titolo:
Controlli sopralluogo delle misure.
Testo: in vigore dal 01/01/1973
L'ufficio tecnico erariale ha facolta' di effettuare in qualsiasi momento
controlli sopraluogo della rispondenza topografica delle misure riportate sui tipi di frazionamento e sui tipi particellari di cui ai precedenti artt.5, 6 e 7.
Qualora nel corso degli anzidetti controlli, vengono accertate discordanze eccedenti i prescritti limiti di tolleranza, provvede ad apporre annotazioni di riserva relativamente alle particelle o porzioni di particelle a cui le discordanze si riferiscono ed a darne comunicazione alle ditte che risultano iscritte in catasto come possessori degli anzidetti immobili, invitandole a provvedere in merito mediante la stesura di regolari atti di rettifica, corredati dei necessari tipi di frazionamento e la presentazione delle conseguenti domande di volture di convalida. P.s.: nel caso di tipo mappale viene comunque apposta la riserva, ma è sufficiente presentare solo nuovo tipo a rettifica senza intervenire sugli atti poichè stipulati con riferimento alle u.i. del Catasto Fabbricati.
Saluti