Valore probatorio dati catastali SENTENZE Variazioni catastali conformi ai titoli Ai fini dell’accertamento della proprietà di un’area, i dati catastali hanno valore meramente indiziario e ad essi può essere attribuito valore probatorio soltanto quando non risultino contraddetti da specifiche determinazioni negoziali delle parti o dalla complessiva valutazione del contenuto dell’atto al quale deve farsi risalire la titolarità dell’area medesima, da cui emerga l’effettiva, diversa estensione e delimitazione dell’oggetto del contratto stesso. Di tali principi deve essere fatta applicazione anche in materia di concessione di costruzione, per la cui adesione, le riserve apposte alle variazioni catastali conformi ai titoli (per salvaguardare gli eventuali diritti dei terzi) non sono di per sè idonee a produrre alcun effetto ostativo, né a ritardarne il rilascio.
(Consiglio di Stato sez. V, 29/03/2004, n.1631) Concessione di diritto di superficie Quando non vi sia contrasto tra le parti sui termini giuridici della controversia ed, in particolare, vi sia accordo fra le stesse sul fatto che i fabbricati costruiti su terreni demaniali in regime di concessione di diritto di superficie siano di proprietà del concessionario fino alla scadenza della concessione stessa, e soggetti quindi all’i.c.i., al fine di accertare se nell’anno impositivo oggetto dell’avviso di liquidazione impugnato i capannoni costruiti sull’area demaniale data in concessione fossero (ancora) di proprietà privata ovvero di proprietà pubblica, a prescindere dal valore probatorio delle risultanze catastali o di singole clausole o espressioni letterali contenute negli atti di concessione ovvero del contenuto di successiva concessione, occorre esaminare le clausole della concessione iniziale assentita dalla capitaneria di porto e se la concessione prevedeva “la temporanea occupazione e l’uso di una zona di demanio pubblico marittimo”, nonché, alla scadenza dell’atto, che “le opere erette, complete degli impianti, degli accessori e dei meccanismi fissi ed in buono stato di manutenzione, restano in assoluta proprietà dello Stato, senza che alla concessionaria spetti compenso, rimborso od indennizzo di sorta”, alla scadenza dell’atto di concessione tutte le opere già costruite sull’area demaniale automaticamente passano nella proprietà demaniale dello Stato, con la conseguenza che, successivamente le stesse, non più di proprietà della concessionaria per essere state già acquisite al demanio statale, non possono dar luogo ad alcuna applicazione dell’i.c.i. nei confronti della concessionaria.
(Comm. trib. reg. Genova sez. XVI, 05/04/2004, n. 2) Che valore hanno i dati catastali? In tema di rivendicazione, il giudice di merito è tenuto innanzitutto a verificare l’esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall’attore a fondamento della pretesa, e ciò a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché, investendo tale indagine uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall’attore e l’eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d’ufficio. Per quanto attiene, in particolare, alla identità del bene domandato dall’attore con quello descritto nel titolo stesso, i dati catastali non hanno valore di prova ma di semplice indizio, costituendo le mappe catastali un sistema secondario e sussidiario rispetto all’insieme degli elementi raccolti in fase istruttoria. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la sentenza di merito che – in un giudizio di rivendicazione di un immobile nel quale il convenuto aveva eccepito, fin dalla comparsa di risposta, una situazione possessoria fondata sul principio possideo quia possideo – aveva rigettato la domanda nella convinzione che, gravando sugli attori la probatio diabolica, questa non fosse stata in concreto conseguita).
(Cassazione civile sez. II, 03/03/2009, n.5131) Valutazione del contenuto dell’atto Anche in materia di concessione di costruzione, deve essere applicato il principio secondo cui, ai fini dell’accertamento della proprietà di un’area, i dati catastali hanno valore meramente indiziario e ad essi può essere attribuito valore probatorio soltanto quando non risultino contraddetti da specifiche determinazioni negoziali delle parti o dalla complessiva valutazione del contenuto dell’atto al quale deve farsi risalire la titolarità dell’area medesima, da cui emerga l’effettiva, diversa estensione e delimitazione dell’oggetto del contratto stesso.
( Consiglio di Stato sez. IV, 04/04/2012, n.1990 ) Dati catastali: possono ritenersi fonte di prova certa? I dati catastali non possono ritenersi fonte di prova certa sulla situazione di fatto esistente sul piano immobiliare, rappresentando l’accatastamento un adempimento di tipo fiscale-tributario, che fa stato ad altri fini, senza assurgere a strumento idoneo — al di là di un mero valore indiziario — per evidenziare la reale consistenza degli immobili interessati e la relativa conformità alla disciplina urbanistico-edilizia.
( Consiglio di Stato sez. VI, 09/02/2015, n.631 ) Le risultanze catastali allegate alla compravendita Nella determinazione del confine tra fondi limitrofi costituenti lotti separati di un appezzamento originariamente unico, rivestono importanza decisiva i tipi di frazionamento allegati ai singoli atti di acquisto e in essi richiamati con valore negozialmente vincolante, i cui dati catastali, per espressa volontà dei contraenti, perdono l’originaria natura di elemento probatorio di carattere sussidiario per assurgere a elemento fondamentale per l’interpretazione dell’effettivo intento negoziale delle parti. Pertanto l’indagine effettuata dal C.T.U. è comunque fondata sui titoli e le risultanze catastali sono state assunte quali riferimento corretto in quanto indicato nei titoli medesimi e sono state verificate nei sopralluoghi effettuati. Risultano, dunque, infondate le censure dei motivi di impugnazione.
( Corte appello Napoli sez. VI, 15/01/2018, n.148 ) Differente valore probatorio delle visure catastali ed ipocatastali In tema di rogiti notarili, è bene distinguere tra visure catastali, che si effettuano presso il comune in cui si trova l’immobile ed hanno lo scopo di identificare correttamente il bene oggetto dell’atto. Tale pubblicità catastale è mera pubblicità-notizia senza valore probatorio, poiché serve a dare semplice notizia di determinati fatti, ma la sua omissione non influisce né sulla validità, né sull’efficacia dei fatti stessi. Da l 1 luglio 2001, i dati catastali, la loro conformità alle planimetrie e allo stato di fatto assumono rilevanza a pena di nullità dell’atto. Di contro, le visure ipocatastali che si effettuano presso la ex Conservatoria dei RR.II. ora Agenzia delle Entrate servizio pubblicità immobiliare del luogo ove è sito l’immobile hanno lo scopo di far conoscere l’effettiva titolarità del bene e la sua libertà da vincoli, pesi, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. La preventiva verifica della disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari costituisce per il notaio, salvo dispensa per espressa volontà delle parti, un obbligo derivante dall’incarico conferito dal cliente e, quindi, fa parte dell’oggetto della prestazione d’opera professionale.
( Tribunale Avezzano, 07/06/2018, n.355 ) Valore probatorio delle iscrizioni catastali In tema di prova della proprietà di un immobile, pur escludendo natura di “piena prova” ai dati catastali, (“fin dalla legge istitutiva del 1° marzo 1886 n. 3682, le iscrizioni catastali non hanno valore di piena prova ai fini del riconoscimento della proprietà dei beni immobili”), a partire dalla riforma dal 1939 la funzione primaria del Catasto è proprio quella di consentire di individuare la destinazione (anche – ma non solo – ai fini fiscali della fissazione della rendita degli immobili) e le singole categorie catastali vengono attribuite ad ogni fabbricato proprio in base alla destinazione urbanistica del permesso edilizio” e che le iscrizioni catastali rilevano, ad esempio, anche nelle procedure ablative o similari al fine dell’individuazione del proprietario (ex art. 11, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327). O per l’individuazione dei coefficienti di computo del canone con riferimento alle categorie catastali (ex art. 16 dell’abrogata L. 27 luglio 1978, n. 392). Ed anche sul piano civilistico, i dati catastali degli immobili ben possono identificare l’immobile trasferito, in caso di alienazione di immobili, e quindi possono valere ad individuare con esattezza il bene oggetto della cessione. In base al preferibile orientamento, pertanto, ad avviso del Tribunale “le risultanze dei registri catastali, pur non potendo valere a dimostrare senz’altro la proprietà di un immobile, possono tuttavia – nel concorso di altri elementi – essere utilizzate quali dati indiziari e presuntivi da parte del giudice del merito.
( Tribunale Pavia sez. III, 10/01/2019, n.35 ) Accertamento della proprietà di un’area L’accertamento dell’uso pubblico di un bene quale una strada deve essere condotto non già sulla mera base delle risultanze catastali, ma mediante un approfondito esame della condizione effettiva in cui il bene si trova. Ai fini dell’accertamento della proprietà di un’area, i dati catastali hanno valore indiziario e ad essi può essere attribuito maggior peso probatorio solo quando non risultino contraddetti da specifiche determinazioni negoziali delle parti o dalla complessiva valutazione del contenuto dell’atto al quale deve farsi risalire la titolarità dell’area medesima.
( T.A.R. Campobasso, (Molise) sez. I, 24/04/2019, n.140 ) Trasferimento di immobili Nell’interpretazione dei contratti aventi ad oggetto trasferimento di immobili, ai fini della determinazione dell’effettiva intenzione dei contraenti, circa l’estensione dell’immobile trasferito, i dati catastali e l’indicazione dei confini risultante dall’atto, assurgono al rango di risultanze di pari valore probatorio. Pertanto, le piante planimetriche allegate ai contratti aventi ad oggetto immobili fanno parte integrante della dichiarazione di volontà, quando ad esse i contraenti si siano riferite nel descrivere il bene e costituiscono mezzo fondamentale per l’interpretazione del negozio.
( Tribunale Torre Annunziata sez. II, 22/11/2019, n.2572) Mappe catastali e valore probatorio Il principio secondo il quale il contenuto delle mappe catastali non ha rilievo decisivo in tema di azione di rivendica o di accertamento della proprietà (non essendo l’attore dispensato dall’onere di fornire anche “aliunde” la dimostrazione del titolo posto a fondamento dell’azione) non esclude che i rilievi topografici di dette mappe, oggetto della diretta constatazione da parte dei periti governativi, costituiscano piena prova delle constatazioni stesse e della conformazione degli immobili (nella specie, una strada assertivamente comunale) censiti all’epoca delle operazioni di rilevamento, pur se nei limiti dei dati tecnici rilevati.
( Corte appello Milano sez. II, 22/04/2021, n.1281 )