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Rilevazione Superficie Reale discrepanza Frazionamento |

xifdo
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Buongiorno, nell’espletamento di un incarico di frazionamento di una particella denominata 100 a forma rettangolare da dividere in due porzioni , la recinzione che costituisce dividente è già stata rilevata, dopo aver predisposto TF identifico le due nuove particelle in SN. Il committente assieme al tecnico progettista di una nuova abitazione contestano il fatto che la SN del mappale 100 sia 490 mq in quanto le verifiche urbanistiche da depositare in comune sono state affrontate con una superficie di 520 mq, pertanto non mi viene accettato il TF. Effettivamente il lotto ha una superficie superiore di quella dichiarata in SN. Dopo varie discussioni decido di affrontare il caso cercando di dichiarare SR nella particella generata dal TF a NORD che , a fronte di verifiche dei vecchi TF che ne hanno costituito la forma ( 2 TF post circ. 2/88) , 2 confini coincidono con la recinzione esistente (c’è una discrepanza di nell’ordine di 5 cm), il confine materializzato con un muro in C.A. più a NORD non è coincidente con quanto vettorializzato dal TF che lo ha generato, c’è una discrepanza della dividente di circa 65 cm dove sembrerebbe che la recinzione sia stata posta all’interno del mappale confinante nella parte più OVEST del lotto , mentre la parte della dividente nella parte pù a EST c’è una discrepanza di circa 50 cm dove sembra l’esatto opposto fin dove termina il muro in C.A. , esiste una parte asfaltata dove non vi è materializzazione (trattandosi di arretramento dalla strada per accesso carraio). La mia domanda è , per dichiarare la SR devo necessariamente valutare quanto realmente misurato e laddove non vi è materializzazione utilizzare i TF per desumere la dividente ? Purtroppo non mi consentono di portare a termine l’incarico se non dichiarando la SR di entrambi i lotti generati. Il secondo lotto che rimane che ovviamente non può essere dichiarato in SR in quanto si sobbarca lo scarto dei metri quadrati mancanti , come posso dichiararlo in SR ? posso farlo posteriormente all’approvazione del Tipo Frazionamento ? grazie
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Manero
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"xifdo" ha scritto: Buongiorno, nell’espletamento di un incarico di frazionamento di una particella denominata 100 a forma rettangolare da dividere in due porzioni , la recinzione che costituisce dividente è già stata rilevata, dopo aver predisposto TF identifico le due nuove particelle in SN. Il committente assieme al tecnico progettista di una nuova abitazione contestano il fatto che la SN del mappale 100 sia 490 mq in quanto le verifiche urbanistiche da depositare in comune sono state affrontate con una superficie di 520 mq, pertanto non mi viene accettato il TF. Effettivamente il lotto ha una superficie superiore di quella dichiarata in SN. Dopo varie discussioni decido di affrontare il caso cercando di dichiarare SR nella particella generata dal TF a NORD che , a fronte di verifiche dei vecchi TF che ne hanno costituito la forma ( 2 TF post circ. 2/88) , 2 confini coincidono con la recinzione esistente (c’è una discrepanza di nell’ordine di 5 cm), il confine materializzato con un muro in C.A. più a NORD non è coincidente con quanto vettorializzato dal TF che lo ha generato, c’è una discrepanza della dividente di circa 65 cm dove sembrerebbe che la recinzione sia stata posta all’interno del mappale confinante nella parte più OVEST del lotto , mentre la parte della dividente nella parte pù a EST c’è una discrepanza di circa 50 cm dove sembra l’esatto opposto fin dove termina il muro in C.A. , esiste una parte asfaltata dove non vi è materializzazione (trattandosi di arretramento dalla strada per accesso carraio). La mia domanda è , per dichiarare la SR devo necessariamente valutare quanto realmente misurato e laddove non vi è materializzazione utilizzare i TF per desumere la dividente ? Purtroppo non mi consentono di portare a termine l’incarico se non dichiarando la SR di entrambi i lotti generati. Il secondo lotto che rimane che ovviamente non può essere dichiarato in SR in quanto si sobbarca lo scarto dei metri quadrati mancanti , come posso dichiararlo in SR ? posso farlo posteriormente all’approvazione del Tipo Frazionamento ? grazie Il committente avendo acquistato la particella 100 con la superficie nominale catastale di 490 mq, a livello catastale quella ha riconosciuto e quella si deve tenere, considerato il fatto che la SN non coincide con la superficie reale determinata da rilievo topografico e tenuto conto che i confini siino materializzati nella giusta posizione reale. Il committente ed il progettista avrebbero dovuto evidenziare l'incongruenza prima del rogito di acquisto, ma in questo caso, a mio parere, il progettista deve aver assunto un impegno oltre le proprie possibilità tecniche e sembra stia cercando di scaricarle a te.
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xifdo
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"Manero" ha scritto: "xifdo" ha scritto: Buongiorno, nell’espletamento di un incarico di frazionamento di una particella denominata 100 a forma rettangolare da dividere in due porzioni , la recinzione che costituisce dividente è già stata rilevata, dopo aver predisposto TF identifico le due nuove particelle in SN. Il committente assieme al tecnico progettista di una nuova abitazione contestano il fatto che la SN del mappale 100 sia 490 mq in quanto le verifiche urbanistiche da depositare in comune sono state affrontate con una superficie di 520 mq, pertanto non mi viene accettato il TF. Effettivamente il lotto ha una superficie superiore di quella dichiarata in SN. Dopo varie discussioni decido di affrontare il caso cercando di dichiarare SR nella particella generata dal TF a NORD che , a fronte di verifiche dei vecchi TF che ne hanno costituito la forma ( 2 TF post circ. 2/88) , 2 confini coincidono con la recinzione esistente (c’è una discrepanza di nell’ordine di 5 cm), il confine materializzato con un muro in C.A. più a NORD non è coincidente con quanto vettorializzato dal TF che lo ha generato, c’è una discrepanza della dividente di circa 65 cm dove sembrerebbe che la recinzione sia stata posta all’interno del mappale confinante nella parte più OVEST del lotto , mentre la parte della dividente nella parte pù a EST c’è una discrepanza di circa 50 cm dove sembra l’esatto opposto fin dove termina il muro in C.A. , esiste una parte asfaltata dove non vi è materializzazione (trattandosi di arretramento dalla strada per accesso carraio). La mia domanda è , per dichiarare la SR devo necessariamente valutare quanto realmente misurato e laddove non vi è materializzazione utilizzare i TF per desumere la dividente ? Purtroppo non mi consentono di portare a termine l’incarico se non dichiarando la SR di entrambi i lotti generati. Il secondo lotto che rimane che ovviamente non può essere dichiarato in SR in quanto si sobbarca lo scarto dei metri quadrati mancanti , come posso dichiararlo in SR ? posso farlo posteriormente all’approvazione del Tipo Frazionamento ? grazie Il committente avendo acquistato la particella 100 con la superficie nominale catastale di 490 mq, a livello catastale quella ha riconosciuto e quella si deve tenere, considerato il fatto che la SN non coincide con la superficie reale determinata da rilievo topografico e tenuto conto che i confini siino materializzati nella giusta posizione reale. Il committente ed il progettista avrebbero dovuto evidenziare l'incongruenza prima del rogito di acquisto, ma in questo caso, a mio parere, il progettista deve aver assunto un impegno oltre le proprie possibilità tecniche e sembra stia cercando di scaricarle a te. Il commitente è titolare di questa proprietà da molto tempo e la deve cedere al proprio figlio, il progettista è sopraggiunto adesso per fare la progettazione ma nulla ha a che vedere con l'acquisto del terreno , per quanto concerne la richiesta da loro prodotta , ovvero trasformare sutta la SN in SR è fattibile come descritto nella mia richiesta ? Ho un confine a Nord che è materializzato in una posizione ma nel TF che ha orginato il confine ha un andamento leggermente differente. Il tecnico estensore del frazionamento per identificare la SR deve certificare con esattezza che sia la materializzazione del confine che il posizionamento del confine istituito con TF devono combaciare ? Se c'è una discrepanza non è possibile dichiarare una SR ?
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Manero
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"xifdo" ha scritto: "Manero" ha scritto: "xifdo" ha scritto: Buongiorno, nell’espletamento di un incarico di frazionamento di una particella denominata 100 a forma rettangolare da dividere in due porzioni , la recinzione che costituisce dividente è già stata rilevata, dopo aver predisposto TF identifico le due nuove particelle in SN. Il committente assieme al tecnico progettista di una nuova abitazione contestano il fatto che la SN del mappale 100 sia 490 mq in quanto le verifiche urbanistiche da depositare in comune sono state affrontate con una superficie di 520 mq, pertanto non mi viene accettato il TF. Effettivamente il lotto ha una superficie superiore di quella dichiarata in SN. Dopo varie discussioni decido di affrontare il caso cercando di dichiarare SR nella particella generata dal TF a NORD che , a fronte di verifiche dei vecchi TF che ne hanno costituito la forma ( 2 TF post circ. 2/88) , 2 confini coincidono con la recinzione esistente (c’è una discrepanza di nell’ordine di 5 cm), il confine materializzato con un muro in C.A. più a NORD non è coincidente con quanto vettorializzato dal TF che lo ha generato, c’è una discrepanza della dividente di circa 65 cm dove sembrerebbe che la recinzione sia stata posta all’interno del mappale confinante nella parte più OVEST del lotto , mentre la parte della dividente nella parte pù a EST c’è una discrepanza di circa 50 cm dove sembra l’esatto opposto fin dove termina il muro in C.A. , esiste una parte asfaltata dove non vi è materializzazione (trattandosi di arretramento dalla strada per accesso carraio). La mia domanda è , per dichiarare la SR devo necessariamente valutare quanto realmente misurato e laddove non vi è materializzazione utilizzare i TF per desumere la dividente ? Purtroppo non mi consentono di portare a termine l’incarico se non dichiarando la SR di entrambi i lotti generati. Il secondo lotto che rimane che ovviamente non può essere dichiarato in SR in quanto si sobbarca lo scarto dei metri quadrati mancanti , come posso dichiararlo in SR ? posso farlo posteriormente all’approvazione del Tipo Frazionamento ? grazie Il committente avendo acquistato la particella 100 con la superficie nominale catastale di 490 mq, a livello catastale quella ha riconosciuto e quella si deve tenere, considerato il fatto che la SN non coincide con la superficie reale determinata da rilievo topografico e tenuto conto che i confini siino materializzati nella giusta posizione reale. Il committente ed il progettista avrebbero dovuto evidenziare l'incongruenza prima del rogito di acquisto, ma in questo caso, a mio parere, il progettista deve aver assunto un impegno oltre le proprie possibilità tecniche e sembra stia cercando di scaricarle a te. Il commitente è titolare di questa proprietà da molto tempo e la deve cedere al proprio figlio, il progettista è sopraggiunto adesso per fare la progettazione ma nulla ha a che vedere con l'acquisto del terreno , per quanto concerne la richiesta da loro prodotta , ovvero trasformare sutta la SN in SR è fattibile come descritto nella mia richiesta ? Ho un confine a Nord che è materializzato in una posizione ma nel TF che ha orginato il confine ha un andamento leggermente differente. Il tecnico estensore del frazionamento per identificare la SR deve certificare con esattezza che sia la materializzazione del confine che il posizionamento del confine istituito con TF devono combaciare ? Se c'è una discrepanza non è possibile dichiarare una SR ? No, non è possibile se non coinvolgi i confinanti per un riconfinamento del contorno ritenuto difforme dalla realtà. L'incongruenza della SN però non coinvolge l'aspetto urbanistico edificatorio. Nel progetto si deve considerare la superficie rilevata topograficamente salvo il fatto che i confini non sono ben posizionati tanto da sospettare clamorose invasioni su proprietà altrui pro o contro.
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nutello
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il titolare di diritti reali intestato catastale, in questo caso coincidente con il proprietario, cosa ha dichiarato nel rogito di provenienza? Se ha dichiarato che l'acquisizione del bene è avvenuta "a corpo e non a misura", frase di rito notarile ma molto importante per la vicenda narrata, ha escluso qualsiasi remora sull'estensione del fondo dichiarando di ritenere congruo quanto in atti catastali, quindi davanti al pubblico ufficiale ha dichiarato di escludere ogni altra misura di dimensione superficiaria del bene. Questo perchè? Per risolvere la non probatorietà del nostro Catasto, concetto fondamentale legato allo scopo fiscale del nostro Catasto che non riguarda solo qualità e diritti reali del soggetto intestato ma anche l'oggetto del censimento catastale ossia, per quanto attiene al catasto terreni, la particella. Il comune non può accettare che il conto della potenzialità edificatoria (l'aspetto urbanistico edificatorio) venga determinato in base ad una superficie DICHIARATA dalla parte ancorchè misurata con un rilievo topografico da un tecnico abilitato, per i seguenti motivi: si avrebbe immediatamente uno sbilancio della cubatura realizzabile in quella zona alla base della pianificazione urbanistica in quella zona cioè, in altri termini, dato che il consiglio comunale ha deliberato che, in quella zona, debbono nascere tot metri cubi di edificato e non oltre, lo ha fatto perchè il pianificatore ha utilizzato la superficie catastale per determinare gli indici di edificabilità, e evidente che se si utulizza un'altra misura, per altro DICHIARATA dalla parte, si sbilancia tutta la pianificazione con tutte le conseguenze in termini di oneri concessori, di spese per l'urbanizzazione ecc. Per questo motivo il Comune, e non ne conosco che facciano diversamente, a corredo della documentazione ricevuta per il rilascio del titolo edilizio vuole il titolo di proprietà o l'estratto catastale aggiornato, proprio per tenere agli atti e poter verificare quanto dichiarato dal tecnico e dal richiedente.
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xifdo
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"nutello" ha scritto: il titolare di diritti reali intestato catastale, in questo caso coincidente con il proprietario, cosa ha dichiarato nel rogito di provenienza? Se ha dichiarato che l'acquisizione del bene è avvenuta "a corpo e non a misura", frase di rito notarile ma molto importante per la vicenda narrata, ha escluso qualsiasi remora sull'estensione del fondo dichiarando di ritenere congruo quanto in atti catastali, quindi davanti al pubblico ufficiale ha dichiarato di escludere ogni altra misura di dimensione superficiaria del bene. Questo perchè? Per risolvere la non probatorietà del nostro Catasto, concetto che non riguarda solo il soggetto intestato ma anche l'oggetto del censimento catastale ossia, per quanto attiene al catasto terreni, la particella. Quindi davanti a una richiesta del committente di dichiarazione di superficie reale davanti ad un frazionamento del terreno con SN 490 , deve essere negata? Nel caso bisogna rifiutare l'incarico ? Scusate se insisto ma all'atto pratico mi viene chiesto di frazionare un terreno di 490 SN , le due particelle derivate dovranno avere SR , é possibile con frazionamento dichiarare una in SR e l'altra derivata richiedere inserimento annotazione ? Grazie
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nutello
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Se c'è un atto d'aggiornamento catastale con cui si è provveduto a variare la superficie, poichè il Comune pende dal Catasto (considerato fonte di Verità assoluta) e non dal Cittadino e tanto meno dal suo tecnico (entrambi considerati emeriti ignoranti e potenziali truffatori) poichè esso entra "in atti" immediatamente con la registrazione, ci sarà una nuova situazione catastale con una nuova estensione della particella; dalla visura storica il funzionario comunale prenderà atto della giusta sequenza e potrà ricostruire l'accaduto.
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bioffa69
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BRESCIA
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"xifdo" ha scritto: "nutello" ha scritto: il titolare di diritti reali intestato catastale, in questo caso coincidente con il proprietario, cosa ha dichiarato nel rogito di provenienza? Se ha dichiarato che l'acquisizione del bene è avvenuta "a corpo e non a misura", frase di rito notarile ma molto importante per la vicenda narrata, ha escluso qualsiasi remora sull'estensione del fondo dichiarando di ritenere congruo quanto in atti catastali, quindi davanti al pubblico ufficiale ha dichiarato di escludere ogni altra misura di dimensione superficiaria del bene. Questo perchè? Per risolvere la non probatorietà del nostro Catasto, concetto che non riguarda solo il soggetto intestato ma anche l'oggetto del censimento catastale ossia, per quanto attiene al catasto terreni, la particella. Quindi davanti a una richiesta del committente di dichiarazione di superficie reale davanti ad un frazionamento del terreno con SN 490 , deve essere negata? Nel caso bisogna rifiutare l'incarico ? Scusate se insisto ma all'atto pratico mi viene chiesto di frazionare un terreno di 490 SN , le due particelle derivate dovranno avere SR , é possibile con frazionamento dichiarare una in SR e l'altra derivata richiedere inserimento annotazione ? Grazie A mio avviso, a corpo e NON a misura, significa che il prezzo convenuto non potrà essere contestato, anche se la sup. catastale, fosse diversa da quella reale. Non l'ho mai atto, ma ricordo esistere una procedura per dichiarare la sup. reale, verificato chiaramente che la dividente derivata dal TF, sia in loco il tuo muro. Cioè se le dividenti risultanti da TF , tracciate in loco , risultino materializzate da ciò che esiste. Comunque mi confronterei sempre con l'Agenzia.
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nutello
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Non è così, l'acquisto a corpo significa che acquisto tutto il cespite. Si poteva fare quando si potevano redigere i tipi particellari.
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CESKO
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Agro Nocerino Sarnese
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"nutello" ha scritto: Non è così, l'acquisto a corpo significa che acquisto tutto il cespite. Si poteva fare quando si potevano redigere i tipi particellari. Effettivamente, visto il caso ci avrei pensato prima del rogito notarile all'eventuale presentazione di un particellare.
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Manero
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Se il piano edificatorio del comune è già stato deliberato con quella superficie nominale ridotta a che serve modificare la superficie in reale in catasto se la volumetrica potenziale edificabile è già stabilita ? Semmai se fosse così andrebbe fatto una richiesta al comune di revisione del piano urbanistico. Fortunatamente per il committente costruttore non è così. Ricordo che la SN non è un dato derivato dal rilievo topografico misurato del contormo della particella.
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xifdo
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"bioffa69" ha scritto: "xifdo" ha scritto: "nutello" ha scritto: il titolare di diritti reali intestato catastale, in questo caso coincidente con il proprietario, cosa ha dichiarato nel rogito di provenienza? Se ha dichiarato che l'acquisizione del bene è avvenuta "a corpo e non a misura", frase di rito notarile ma molto importante per la vicenda narrata, ha escluso qualsiasi remora sull'estensione del fondo dichiarando di ritenere congruo quanto in atti catastali, quindi davanti al pubblico ufficiale ha dichiarato di escludere ogni altra misura di dimensione superficiaria del bene. Questo perchè? Per risolvere la non probatorietà del nostro Catasto, concetto che non riguarda solo il soggetto intestato ma anche l'oggetto del censimento catastale ossia, per quanto attiene al catasto terreni, la particella. Quindi davanti a una richiesta del committente di dichiarazione di superficie reale davanti ad un frazionamento del terreno con SN 490 , deve essere negata? Nel caso bisogna rifiutare l'incarico ? Scusate se insisto ma all'atto pratico mi viene chiesto di frazionare un terreno di 490 SN , le due particelle derivate dovranno avere SR , é possibile con frazionamento dichiarare una in SR e l'altra derivata richiedere inserimento annotazione ? Grazie A mio avviso, a corpo e NON a misura, significa che il prezzo convenuto non potrà essere contestato, anche se la sup. catastale, fosse diversa da quella reale. Non l'ho mai atto, ma ricordo esistere una procedura per dichiarare la sup. reale, verificato chiaramente che la dividente derivata dal TF, sia in loco il tuo muro. Cioè se le dividenti risultanti da TF , tracciate in loco , risultino materializzate da ciò che esiste. Comunque mi confronterei sempre con l'Agenzia. Quindi , relativamente al terreno in oggetto, trovo che due recinzioni (EST ed OVEST) coincidono per una difformità di circa 5-10 cm , possiamo dire che coincidono. La recinzione SUD sarà in RC perntanto di nuova formazione con TF , la recinzione NORD invece rispetto al TF che lo ha generato differisce per 60 cm da un lato in favore del mio committente mentre dal lato opposto a sfavore del committente per 50 cm , oltre per il fatto che il muro in CA termina e non prosegue in quanto arretramento stradale. Se io dovessi presentare il TF dichiarando SR commetterei un illecito ?
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Manero
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Forse nel progetto viene sfruttata la capacità edificatoria di tutta la particella intera da frazionare. La richiesta del committente e del progettista di indicare una diversa superficie reale al posto della nominale non è fattibile.
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bioffa69
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BRESCIA
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"nutello" ha scritto: Non è così, l'acquisto a corpo significa che acquisto tutto il cespite. Si poteva fare quando si potevano redigere i tipi particellari. Da una ricerca, questa sotto la risposta di uno studio Notarile,in altre trovo che si può variare in pèiù o meno del 5%, non è una vendita a misura Vendita a corpo: che cos’è? Quando si parla di vendita a corpo si intende la vendita di un immobile, sia fabbricato che terreno, nella sua globalità e interezza. In questi casi il prezzo viene quindi deciso dalle parti considerando il bene della vendita come unitario, a prescindere dalla sua dimensione o estensione. Anche se nel rogito notarile vengono indicate ad esempio le misure del terreno, queste non saranno determinanti per la fissazione del prezzo. Ciò significa che un eventuale metro in più di terreno non avrebbe comportato un innalzamento del prezzo, perché il bene viene considerato per l’intero e non per la sua specifica misurazione. Non esiste quindi un diretto collegamento tra il prezzo pattuito e le dimensioni del fabbricato o del terreno. Per cui se comprato a corpo, ed in visura è indicata la SN, la reale può essere diversa, io l'ho sempre saputa così, mi confronterei comunque con l'AGENZIA PER FARE IL TIPO CON SR, sempre verificati i confini con i TF. Articolo 1538 del Codice Civile Vendita a corpo Nei casi in cui il prezzo è determinato in relazione al corpo dell'immobile e non alla sua misura, sebbene questa sia stata indicata, non si fa luogo a diminuzione o a supplemento di prezzo, salvo che la misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto. Nel caso in cui dovrebbe pagarsi un supplemento di prezzo, il compratore ha la scelta di recedere dal contratto o di corrispondere il supplemento.
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st-topos
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Buongiorno Ho letto la discussione, vi sarebbero alcune affermazioni da rettificare (in maniera eufemistica). Ora prima di intervenire e sentirmi apostrofare con le solite affermazioni "cafone" redatte dai soliti noti, chiedo a Jarod l'autorizzazione, senza poi subire le sue cancellazioni (questo deve essere chiaro), di intervenire e tentare di riportare la discussione almeno nel rispetto delle norme. Aspetto!!!!
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