L'accatastamento di un ascensore installato in parti comuni o a servizio di più proprietà
richiede la presentazione di una pratica DOCFA per la variazione e l'aggiornamento dell'elaborato planimetrico.Come procedere per l'accatastamento
Aggiornamento planimetrico: Si aggiorna la pianta delle unità immobiliari direttamente interessate dall'intervento (ad esempio inserendo il nuovo sbarco o vano scala).
BCNC: Se l'ascensore serve l'intero condominio, il vano o l'impianto viene censito come BCNC (privo di autonoma rendita catastale) e associato alle unità immobiliari che ne traggono vantaggio.
Comunione parziale: Se l'opera è stata realizzata solo da alcuni condomini a proprie spese, l'impianto appartiene soltanto a essi (comunione parziale) e va registrato nei relativi elaborati senza estendere i benefici/oneri a chi non ha partecipato.
Pratica edilizia preliminare: L'aggiornamento catastale deve essere preceduto o associato al titolo abilitativo corretto presentato in Comune (es. CILA o SCIA).
L’installazione di un ascensore condominiale è chiarita dalla circolare 1 del 2006 prot n°326 (All. B) come una miglioria che comporta una maggiore redditività, e quindi un diverso classamento, delle unità immobiliari che ne sono servite.
Quindi, va redatta una variazione catastale delle singole unità immobiliari anche in assenza di modifiche distributive.
Nel caso di mancanza di aggiornamento, l’AgdE avrà comunque la facoltà di rettificare d’ufficio la rendita delle unità immobiliari che sono servite dal nuovo impianto di sollevamento.
Indubbiamente è confermato che debba comunque essere effettuato l’aggiornamento dell'elaborato planimetrico condominiale, rappresentando la modifica intervenuta sulle parti comuni non censibili.