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Autore Notifica TF e comportamento dei Comuni

maxottav

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 0 -  0 - Inviato: 08 Agosto 2007 alle ore 18:12

"5. I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'agenzia del territorio se non e' allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo e' stato depositato presso il comune."
Questo è il comma 5 dell'Art. 30 DPR 6/6/201 n. 380.
A prima vista sembrerebbe che sia sufficiente depositare il tipo in comune farsi mettere un timbro e consegnare poi il tipo in catasto con la prova di avvenuta notifica (in italiano notifica dovrebbe significare portare a conoscenza di qualcosa).
Scusate se uso tutti questi condizionali ma allora perchè:
- Alcuni comuni fanno variare i TF perchè non a loro graditi in quel determinato modo.
- Vogliono mediamente 50€ per diritti di segreteria
- Chiedono un "atto unilaterale d'obbligo di non edificabilità" dell'area frazionata.
- si investono del ruolo di approvatori di frazionamenti.
- non restituiscono il tipo timbrato se non si esegue il vezzo del momento.
- impiegano 7-14 giorni per riconsegnare il tipo timbrato quando in catasto siamo al tempo reale.
Io opero in provincia di Ancona e volevo sapere se in giro per l'Italia succedono le stesse cose. Ho tentato, inutilmente, di dissuadere i tecnici comunali da questi comportamenti che a me sembrano vessatori. Ho cercato anche di coinvolgere qualche collega ma ....
Qualcuno che mi legge è a conoscenza di qualche normativa o sentenza o circolare o qualunque cosa che mi aiuti a contrastare questi comportamenti senza fare il Don Chisciotte della situazione o, magari, hanno ragione loro?
grazie a chi potrà fornirmi del materiale utile.

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Autore Risposta

geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 08 Agosto 2007 alle ore 21:07

massimo, buona sera,
l'argomento è stato discusso ampiamente in passato, anche se dovrei dirti cerca meglio....visto che l'argomento è di carattere generale, ti dirò che in merito c'è un intervento di anonimo_padovano che ci aiuta molto e qui di seguito invio, comunque se vuoi il file pdf lo trovi nella home:

"Scovato da internet metto a disposizione dei forumnisti una memoria dello Studio legale "Della Fontana" in Modena inerente il supposto pagamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo per il deposito in comune dei tipi di frazionamento e dei tipi mappali con stralcio d'area.
Per quanto io ne possa capire la memoria mi sembra molto ben documentata e motivata.
Mi auguro che possa tornare utile.
Ovviamente un sentito grazie allo Studio legale "Della Fontana".

STUDIO LEGALE DELLA FONTANA
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
41100 MODENA - VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA', 30


AVV. GUGLIELMO DELLA FONTANA
AVV. GIOVAN LUDOVICO DELLA FONTANA
AVV. ALBERTO DELLA FONTANA
AVV. M. PAOLA MARANI
AVV. FRANCESCA CALZOLARI

Modena, 5 maggio 2005

SPETT.LE ASSOCIAZIONE GEOMETRI
LIBERI PROFESSIONISTI DELLA
PROVINCIA DI
MODENA


OGGETTO: parere in ordine ai diritti di segreteria ed all'imposta di bollo con riferimento al deposito di tipi di frazionamento catastale presso il Comune ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 380/2001 (già art. 18 della L. n. 47/85).

Come cortesemente richiestomi rispondo al quesito concernente l'assoggettamento ai diritti di segreteria e all'imposta di bollo dell'attestazione di deposito di tipi di frazionamento catastale presso il Comune.
Al riguardo rilevo innanzitutto, che, come già scritto nel mio parere in data 25 gennaio 2005, i “diritti di segreteria” costituiscono, in genere, il corrispettivo dovuto ad enti od uffici pubblici per la prestazione di servizi od attività.
Detti corrispettivi sono conosciuti con denominazioni varie come diritti di copia, di visura ecc, tali da costituire un complesso che si inquadra nella vasta gamma ricondotta nel generico concetto di "diritti di segreteria".
Questi ultimi hanno, per concorde dottrina, natura giuridica di tassa.
Tali diritti hanno natura essenzialmente tributaria e ricadono, in quanto tali, nella riserva di legge stabilita dall'art. 119 Cost.
Fin dalle prime leggi dello Stato italiano il disbrigo di un atto o il rilascio di un documento, comportava per il richiedente il pagamento di "diritti di segreteria".
Già la Tabella n. 3, allegata al Regolamento per l'esecuzione della legge sull'Amministrazione comunale e provinciale, approvato con R.D. 8 giugno 1865, n. 2321, conteneva infatti l'elencazione dei diritti di segreteria.
L’ "elenco descrittivo" delle "tasse ed emolumenti" spettanti ai Comuni ed alle Province, venne poi inserito nel Regolamento comunale e provinciale approvato con R.D. 19 settembre 1899, n. 394.
La disposizione venne ripresa negli artt. 172 e 265 del nuovo Testo unico della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269, e nell'Allegato n. 5 al Regolamento approvato con R.D. 12 febbraio 1911, n. 297.
La tabella dei diritti di segreteria oggi vigente è la tabella D allegata alla L. 8 giugno 1962, n. 604, le modificazioni successive si riferiscono tutte alla L. n. 604 del 1962.
L'art. 10 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito nella L. 19 marzo 1993, n. 68, ha inoltre istituito diritti di segreteria che i Comuni sono tenuti ad applicare sui seguenti atti urbanistico-edilizi:
a) certificati di destinazione urbanistica, previsti dall'art. 18, comma 2, L. 28 febbraio 1985, n. 47;
b) autorizzazioni di cui all'art. 7 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9 convertito in L. 25 marzo 1982, n. 94;
c) autorizzazione edilizia, nonché denuncia di inizio dell'attività, ad esclusione di quella per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
d) autorizzazione per l'attuazione di piani di recupero d'iniziativa dei privati, di cui all'art. 30 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
e) autorizzazione per la lottizzazione di aree, di cui all'art. 28 della L. 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni;
f) certificati ed attestazioni in materia urbanistico-edilizia;
g) concessioni edilizie.
Mi viene riferito che alcuni Comuni della Provincia di Modena applicano i diritti di segreteria previsti dalla lettera f) dell'art. 10 del D.L. n. 8/93 anche in caso di deposito di tipi di frazionamento catastale ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001 (già art. 18 della L. n. 47/85).
Tale ultima norma prevede che i tipi di frazionamento catastale dei terreni non possano essere approvati dall'ufficio tecnico erariale se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il Comune.
Al riguardo rilevo che l'attestazione prevista dall'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001 è equiparabile a quella generalmente rilasciata in caso di deposito di un qualsiasi atto presso gli uffici comunali (ed in particolare presso l'ufficio protocollo).
E per l'attestazione dell'avvenuto deposito di atti presso i propri Uffici, l'Amministrazione Comunale non percepisce alcun diritto di segreteria.
Inoltre l'attestato di avvenuto deposito di un tipo di frazionamento catastale non rientra all'evidenza tra le certificazioni ed attestazioni in materia urbanistico-edilizia di cui alla lettera f) dell' 10 del D.L. n. 8/93, con conseguente inapplicabilità di tale articolo.
Il tipo di frazionamento catastale non è infatti un atto avente natura urbanistico-edilizia.
Ritengo pertanto che i diritti di segreteria non siano dovuti in caso di deposito di tipi di frazionamento catastale presso il Comune ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001 (già art. 18 della L. n. 47/85)".
Quanto poi all'imposta di bollo, rilevo che, per quanto sopra detto, l'attestazione di deposito prevista dall'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001 si traduce in una mera "ricevuta" (molto spesso consistente nell'apposizione di un timbro) sul tipo di frazionamento presentato, così - come avviene in caso di deposito di un qualsiasi atto presso gli uffici comunali (ed in particolare presso l'ufficio protocollo).
E l'apposizione di tale ricevuta da parte del Comune non rientra tra gli "atti" delle pubbliche amministrazioni, rilasciati a privati in originale, in estratto ovvero in copia dichiarata conforme all'originale di cui alla Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/72 sull'imposta di bollo.
Pertanto, a mio parere, non è affatto condivisibile la risoluzione ministeriale n. 302625 del 23 novembre 1987 nella parte in cui afferma che l'attestazione in esame rientrerebbe tra gli atti previsti dall'art. 6 (ora art. 4) della Tariffa.
Tale risoluzione parte infatti dal presupposto erroneo che l'attestazione di deposito si traduca in un vero e proprio "atto" dell'amministrazione e non in una mera ricevuta sul tipo di frazionamento, attestante la sua presentazione in Comune.
In conclusione ritengo che l'attestazione di deposito di tipi di frazionamento catastale presso il Comune ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001 (già art. 18 della L. n. 47/85), non sia soggetta né ai diritti di segreteria né all'imposta di bollo.
Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti, porgo i più cordiali saluti.
(Avv. Giovan Ludovico della Fontana)


fanne buon uso, per esempio,
potresti far intervenire il collegio, come hanno fatto alcuni collegi della tua stessa regione, chiedere all'avvocato Fontana il permesso per utilizzare il suo parere e girarlo ai comuni birichini, che dovranno per forza rispondere,

ma visto le premesse, non vedo cosa possono rispondere.
ed infine per gli abusi d'ufficio ci sono responsabilità penale.....

cordialità

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maxottav

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 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2007 alle ore 12:11

grazie a geoalfa per la risposta ma conoscevo già questo parere legale e l'avevo anche fatto vedere in comune ma non è cambiato nulla. Credo comunque che il pagamento dei diritti di segreteria sia il male minore.
Ma quello che chiedo, sulla base di esperienze vissute, è se ritenete nei poteri dei comuni negare il timbro di avvenuta notifica?

Ora, con l'invio telematico, dobbiamo depositare in comune e comunicarne la data all'AdT per cui credo che "rinunceremo" ai pareri e/o dinieghi degli uffici comunali.

Ciò toglierà una fettina di potere ai tecnici comunali e mi spaventa l'idea di qualche visionario che possa inventarsi qualcos'altro.

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2007 alle ore 12:38

infatti.
noi in base alla Legge N. 47 del 28.02.1985 - art.18 comma 5 ed in seguito richiamato nell'art. 30 comma 5 del DPR 380/2001, siamo tenuti a notificare al comune l'avvenuto frazionamento, ed in comune deve solo verificare che non sia stata posta in essere una lottizzazione abusiva, nulla di più.
ogni altro intervento da parte dei tecnici comunali è solo abuso di potere e per questo sono passibili di denuncia con tutto quello che ne consegue, ma visto che nessun tecnico professionista inizierà una simile vertenza, qualcuno abusa del suo ruolo.......
ne consegue che solo le autorità istituzionali e sindacali possono far sì che questo modo di operare venga stroncato, ecco perchè auspico che vi rivolgiate in massa a loro, per quanto mi riguarda io l'ho fatto e ci sono riuscito.
e non discuto sui diritti di segreteria allo scopo richiamati, anche se sono del tutto contrario, perchè per pagare questi servizi (.. !?... ) i cittadini pagano appunto gli oneri detti volgarmente Bucalossi ( accidenti a lui ).
ora con l'invio telematico, provvederà l'AdT a notificare l'evento.
cordialità

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mariuolozorro

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 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2008 alle ore 11:32

Salve. Nel comune dove operiamo hanno sistematicamente iniziato a sospendere la notifica dei tipi relativi agli immobili di cui alla fotoidentificazione agea/catasto. La motivazione è sempre "in attesa di accertamento da parte dell'ufficio" ed anche "si richiede la dimostrazione della legittimità edilizio-urbanistica dello stato attuale dei fabbricati". Avendo 30 gg. per poter effettuare la vidimazione del tipo... ne consegue il sicuro sforamento dei termini per effettuare le denunce entro la scadenza del 27.07.2008 (per la nostra provincia). Il semplice protocollo sul tipo non lo consentono, quindi la pratica è trattenuta "in ostaggio" chissà per quanto. Ovviamente il tecnico comunale non ne vuol sapere di eseguire il visto di notifica e poi successivamente effettuare le verifiche del caso, senza quindi bloccare anche l'iter catastale. Gli altri comuni come si comportano? Ci sono problemi simili?

Cordialmente

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2008 alle ore 12:22

"mariuolozorro" ha scritto:
Salve. Nel comune dove operiamo hanno sistematicamente iniziato a sospendere la notifica dei tipi relativi agli immobili di cui alla fotoidentificazione agea/catasto. La motivazione è sempre "in attesa di accertamento da parte dell'ufficio" ed anche "si richiede la dimostrazione della legittimità edilizio-urbanistica dello stato attuale dei fabbricati". Avendo 30 gg. per poter effettuare la vidimazione del tipo... ne consegue il sicuro sforamento dei termini per effettuare le denunce entro la scadenza del 27.07.2008 (per la nostra provincia). Il semplice protocollo sul tipo non lo consentono, quindi la pratica è trattenuta "in ostaggio" chissà per quanto. Ovviamente il tecnico comunale non ne vuol sapere di eseguire il visto di notifica e poi successivamente effettuare le verifiche del caso, senza quindi bloccare anche l'iter catastale. Gli altri comuni come si comportano? Ci sono problemi simili?

Cordialmente



nei casi gravi, c'è la possibilità di denuncia personale al funzionario iper....
per interruzione di pubblico servizio, aggravata da insussistenza dei motivi per cui non ha ottemperato ai suoi doveri.

a parte, fo notare che la notifica va fatta all'ufficio protocollo, dove il funzionario deve apporre il timbro di avvenuto deposito!

cordialità

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exanatra70

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 0 -  0 - Inviato: 12 Agosto 2013 alle ore 11:35

BUONGIORNO

SONO INCAZZATO NERO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



stamattina l'impiegato del Comune di Pompeiana (IM) si é rifiutato categoricamente di timbrami un tipo mappale con stralcio area per l'avvenuta notifica

mi dice di aspettare i primi di settembre che rientra dalle ferie il Geometra Comunale e lui nel frattempo non si prende nessuna responsabilità di firmare nulla!!!!!



gli ho spiegato che deve solo mettermi un timbro di avvenuto deposito ma si é RIFIUTATO CATEGORICAMENTE!!!!!!!!!!!!!

mercoledi mattina mando la proprietaria a parlare con il SINDACO sempre che non sia in ferie anche lui!!!!!!!!!!!

R O B A D A M A T T I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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papst1

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 0 -  0 - Inviato: 12 Agosto 2013 alle ore 11:46

Guarda, ci sono fior di discussioni in merito... c'è chi parla di semplice protocollo, chi di raccomandata, chi di PEC, chi di plico inoltrato tramite il messo notificatore... Dai un'occhiata in giro e cerca qualche escamotage per portare a casa il famigerato "deposito, questo sconosciuto"...

Altrimenti, minaccia le azioni opportune per interruzione di pubblico servizio, come suggerito da Gianni appena sopra!

Mi associo all'indignazione.

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dioptra

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 0 -  0 - Inviato: 12 Agosto 2013 alle ore 12:45

Salve

Cerca su Google Notifica Atti e vediti

Art. 139 c.p.c.

In ogni caso Geoalfa ha pienamente ragione.

cordialmente

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rossa

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 0 -  0 - Inviato: 14 Agosto 2013 alle ore 08:50

Come è possibile che nessuno si renda conto della buffonata di questa normativa che forse aveva senso quando introdotta ma che ora sarebbe facilmente superabile mediante l'invio al Comune da parte dell'AdE del frazionamento approvato ?

Invio a costo/impegno zero con procedura automatizzata via PEC.

Ovviamente alcuni dipendenti comunali si vedrebbero ridotto il loro potere di intralciare il lavoro altrui (per non dire dire di peggio essendo risaputo che la burocrazia è il brodo di coltura della concussione).

Il Comune sarebbe immediatamente in grado di intervenire qualora ravvisasse gli estremi di una lottizzazione abusiva.

Qualche rappresentante dei tecnici lo ha fatto presente nelle sedi opportune ?

Saluti.

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dioptra

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 0 -  0 - Inviato: 14 Agosto 2013 alle ore 08:57

"rossa" ha scritto:
Come è possibile che nessuno si renda conto della buffonata di questa normativa che forse aveva senso quando introdotta ma che ora sarebbe facilmente superabile mediante l'invio al Comune da parte dell'AdE del frazionamento approvato ?

Invio a costo/impegno zero con procedura automatizzata via PEC.

Ovviamente alcuni dipendenti comunali si vedrebbero ridotto il loro potere di intralciare il lavoro altrui (per non dire dire di peggio essendo risaputo che la burocrazia è il brodo di coltura della concussione).

Il Comune sarebbe immediatamente in grado di intervenire qualora ravvisasse gli estremi di una lottizzazione abusiva.

Qualche rappresentante dei tecnici lo ha fatto presente nelle sedi opportune ?

Saluti.



Salve

Siccome sei iscritto dal 2003 avrai certamente letto tutti i miei proclami che contemplano pari pari quello che hai detto.

Per questi motivi quoto, riquoto e straquoto.

Basta una piccola procedura implementata nel programma di approvazione del tipo dal catasto.

E aggiungo:

Anche la conservazione per ben 5 anni della copia del tipo da parte del Tecnico potrebbe benissimo essere evitata se il catasto conservasse una copia fisica dell'atto di aggiornamento, cosa che invece non fa.

Questa è l'informatica che mi è sempre piaciuta.

cordialmente

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Leo
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 0 -  0 - Inviato: 14 Agosto 2013 alle ore 19:26

Salve.

Noto con un certo dispiacere che la maggior parte degli interventi indulge all'uso del termine notifica in luogo di quello corretto di deposito, fra l'altro ben richiamato nel parere legale riportato da Geoalfa.

Concordo nel considerare buffonata la normativa. Che buffonata era già al primo vagito, visto che il deposito deve servire al Comune per tenere sotto controllo l'abusivismo, che notoriamente non si esaurisce in un lampo. Quindi, anche se allora non esisteva la trasmissione telematica certificata, la cosa più logica sarebbe stata farci presentare una copia in più al Catasto che avrebbe potuto consegnare mensilmente le copie ai comuni. Con risparmio di chilometri, beghe, tempo, fatica, danni, interpretazioni, controlli, sviste, furberie...

È strano, ma nessuno si premurò di:

- chiedere i pareri dei tecnici operativi, da parte della P.A.;

- chiedere gli stessi pareri e girarli alla P.A., da parte degli Ordini e Collegi.

Come sempre, nelle more dei miglioramenti che arrivano nel giro di qualche decennio (pian piano la PEC sta prendendo piede), ognuno si deve arrangiare. E i geometri modenesi promossero quel parere sopra ricordato. Chi non aveva la fortuna di "essere modenese", si arrangiava altrimenti.

Personalmente ho adottato da tempo il sistema sbrigativo: porto i frazionamenti al protocollo e chiedo il semplice timbro di deposito, manifestando la disponibilità a compilare un eventuale modulo ad hoc, se il Comune lo ha predisposto. Di più non concedo, perché di deposito si tratta.

In qualche caso all'invito a tornare secondo i dettami dell'ufficio Tecnico, mi è stato sufficiente chiedere con gentilezza all'operatore al Protocollo di indicarmi la più vicina stazione dei Carabinieri affinché potessi denunciare l'increscioso fatto che il Comune rifiuta di ricevere un documento. Le resistenze si sono sempre ammorbidite, e anche quando il Tecnico prontamente interpellato ha dichiarato di poter ricevere il documento "per questa volta e per farmi un favore", le resistenze sono rimaste morbide anche se ho dichiarato che in ogni occasione successiva avrei seguito la stessa procedura.

Ma io, non avendo quella di "essere modenese", ho un'altra fortuna: non ho mai fatto edilizia. Quindi non corro rischi da eventuali Tecnici Comunali un po' troppo vivaci. A dire il vero, però, quando ho spiegato le mie ragioni ne ho trovati alcuni che hanno mostrato di dover ingoiare un rospo un po' indigesto, mentre altri hanno ben compreso fino a modificare la procedura di deposito per destinarla proprio al protocollo. Uno soltanto "me l'ha giurata" arrivando a telefonare al Collegio per minacciare - per "colpa" mia - di far trascorrere l'intero mese che pensava di avere a disposizione prima di restituire i frazionamenti.

Ma poi il rospo andò giù anche lì... Forse qualcuno lo favorì con della vaselina

Tutta questa lunga chiacchierata, per suggerire che forse il tasto giusto da toccare è il reato che qualcuno in Comune sta commettendo. Una volta che si rendono conto di questo, e vedono che siamo pronti a procedere col sorriso sulle labbra, sono molto più disponibili ad ascoltare; lo sono ancor più che andando a parlare con il Sindaco, che spesso è più temebondo dei suoi Tecnici e nel dubbio aggiunge un ostacolo invece di toglierlo.

Leonardo

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 15 Agosto 2013 alle ore 09:52

"Leo" ha scritto:
Salve.
Noto con un certo dispiacere che la maggior parte degli interventi indulge all'uso del termine notifica in luogo di quello corretto di deposito, fra l'altro ben richiamato nel parere legale riportato da Geoalfa.
....
Personalmente ho adottato da tempo il sistema sbrigativo: porto i frazionamenti al protocollo e chiedo il semplice timbro di deposito, manifestando la disponibilità a compilare un eventuale modulo ad hoc, se il Comune lo ha predisposto. Di più non concedo, perché di deposito si tratta. ....



Leo,

sono d'accordo con te che deposito sarebbe il vocabolo giusto..... ! e non notifica

vocabolo introdotto dai dirigenti dell'allora catasto con la circolare 5 del 18 maggio 1985, vedere fra le NORMATIVE!!!!

.... quindi non me la prendo più di tanto, l'importante è che della questione non si prenda l'occasione per esercitare il malvezzo per perpetrare continui abusi di potere, sempre dietro l'angolo!

ora vado sui prati di Castelluccio, se parti ora e vieni in moto, potremmo fare una merendata insieme!

ciao

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gbbmra00

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 0 -  0 - Inviato: 15 Agosto 2013 alle ore 10:45

Buongiorno.

A proposito di "notifica" o "deposito" mi permetto di precisare che la circolare n. 5/1985, precedentemente citata, riferita alla notifica prevista dall'art. 18, comma 5, della legge n. 47/85 é da ritenersi superata dalla sopravvenuta disposizione dell'art. 30, comma 5, del DPR. n. 380/2001, che testualmente recita:

"I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'agenzia del territorio se non é allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo é stato depositato presso il comune".

Quindi il vocabolo giusto é "deposito" e, pertanto, presentazione di tre copie dell'elaborato all'ufficio "Protocollo" del comune, che trattiene una copia e restituisce le altre due copie timbrate con protocollo e data di presentazione.

Questo ho sempre fatto, in particolare dalla data di entrata in vigore del DPR citato.

Mario.

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 16 Agosto 2013 alle ore 08:55

Viste le mareggiate in atto, mi corre l'obbligo di rendere note alcune precisazioni (che ho ricavato da internet, e si evidenzia che in alcuni punti presso alcuni comuni vige la seguente prassi, arbitraria nei confronti della legge 380/2001):


DEPOSITO E NOTIFICA DI TIPO DI FRAZIONAMENTO CATASTALE

La procedura si applica per la suddivisione catastale dei terreni e aree scoperte pertinenziali dei fabbricati urbani.
Il deposito del frazionamento deve essere effettuato prima dell’approvazione da parte del competente ufficio dell'Agenzia del Territorio.
(articolo 30, comma 5 e seguenti, del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380)
L’articolo 30, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n 380, recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", stabilisce che:
"I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'agenzia del territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune.".

Prima del deposito (ovvero dell’inoltro per via telematica) di un tipo di frazionamento all'Agenzia del Territorio, quindi, occorre acquisire l'attestazione di avvenuto deposito dello stesso presso gli uffici comunali, al fine di accertare che lo stesso non prefiguri l'effettuazione di una lottizzazione a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione.

Il deposito può essere effettuato dal proprietario, dal titolare di altro diritto reale o dal possessore dell'immobile interessato, ma anche dal tecnico professionista incaricato dal medesimo.

La richiesta di attestazione dell'avvenuto deposito va presentata presso gli uffici dello Sportello, negli orari di apertura al pubblico. In alternativa potrà essere inviata anche tramite il servizio postale.
La domanda deve essere presentata in carta semplice e va redatta su apposito modulo.
Alla domanda deve essere allegato, almeno in duplice copia, il tipo di frazionamento su apposita modulistica predisposta dall'Agenzia del Territorio.

L’attestazione di avvenuto deposito del frazionamento verrà predisposta, previa verifica di quanto sopra indicato, entro il termine di trenta giorni dall’avvenuto deposito, e potrà essere ritirata presso gli uffici dello Sportello, negli orari di apertura al pubblico, previo pagamento dei diritti di segreteria.

ricordo che, in argomento sul sito, ci sono le seguenti guide:

www.geolive.org/guide/procedure-e-metodo...

http://www.geolive.org/guide/procedure-e-metodologie/pregeo/notifica-al-comune-degli-atti-di-aggiornamento-11055/

http://www.geolive.org/guide/procedure-e-metodologie/pregeo/deposito-notifica-e-attestazione-di-avvenuto-tf-e-tm-str-26863/

http://www.geolive.org/guide/procedure-e-metodologie/normative/notifica-frazionamenti-catastali-dei-terreni-28080/

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