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Autore parere su notifica al comune di tipo aggiornamento

geoalfa
(GURU)

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02 Dicembre 2005

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Inviato: 06 Gennaio 2008 alle ore 13:10

"Scovato su internet metto a disposizione dei forumnisti una memoria dello Studio legale "Della Fontana" in Modena inerente il supposto pagamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo per il deposito in comune dei tipi di frazionamento e dei tipi mappali con stralcio d'area.
La memoria sembra molto ben documentata e motivata.
Mi auguro che possa tornare utile.
Ovviamente un sentito grazie allo Studio legale "Della Fontana".

STUDIO LEGALE DELLA FONTANA
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
41100 MODENA - VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA', 30
AVV. GUGLIELMO DELLA FONTANA
AVV. GIOVAN LUDOVICO DELLA FONTANA
AVV. ALBERTO DELLA FONTANA
AVV. M. PAOLA MARANI
AVV. FRANCESCA CALZOLARI

Modena, 5 maggio 2005

SPETT.LE ASSOCIAZIONE GEOMETRI
LIBERI PROFESSIONISTI DELLA
PROVINCIA DI
MODENA

OGGETTO: parere in ordine ai diritti di segreteria ed all'imposta di bollo con riferimento al deposito di tipi di frazionamento catastale presso il Comune ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 380/2001 (già art. 18 della L. n. 47/85).

Come cortesemente richiestomi rispondo al quesito concernente l'assoggettamento ai diritti di segreteria e all'imposta di bollo dell'attestazione di deposito di tipi di frazionamento catastale presso il Comune.
Al riguardo rilevo innanzitutto, che, come già scritto nel mio parere in data 25 gennaio 2005, i “diritti di segreteria” costituiscono, in genere, il corrispettivo dovuto ad enti od uffici pubblici per la prestazione di servizi od attività.
Detti corrispettivi sono conosciuti con denominazioni varie come diritti di copia, di visura ecc, tali da costituire un complesso che si inquadra nella vasta gamma ricondotta nel generico concetto di "diritti di segreteria".
Questi ultimi hanno, per concorde dottrina, natura giuridica di tassa.
Tali diritti hanno natura essenzialmente tributaria e ricadono, in quanto tali, nella riserva di legge stabilita dall'art. 119 Cost.
Fin dalle prime leggi dello Stato italiano il disbrigo di un atto o il rilascio di un documento, comportava per il richiedente il pagamento di "diritti di segreteria".
Già la Tabella n. 3, allegata al Regolamento per l'esecuzione della legge sull'Amministrazione comunale e provinciale, approvato con R.D. 8 giugno 1865, n. 2321, conteneva infatti l'elencazione dei diritti di segreteria.
L’ "elenco descrittivo" delle "tasse ed emolumenti" spettanti ai Comuni ed alle Province, venne poi inserito nel Regolamento comunale e provinciale approvato con R.D. 19 settembre 1899, n. 394.
La disposizione venne ripresa negli artt. 172 e 265 del nuovo Testo unico della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269, e nell'Allegato n. 5 al Regolamento approvato con R.D. 12 febbraio 1911, n. 297.
La tabella dei diritti di segreteria oggi vigente è la tabella D allegata alla L. 8 giugno 1962, n. 604, le modificazioni successive si riferiscono tutte alla L. n. 604 del 1962.
L'art. 10 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito nella L. 19 marzo 1993, n. 68, ha inoltre istituito diritti di segreteria che i Comuni sono tenuti ad applicare sui seguenti atti urbanistico-edilizi:
a) certificati di destinazione urbanistica, previsti dall'art. 18, comma 2, L. 28 febbraio 1985, n. 47;
b) autorizzazioni di cui all'art. 7 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9 convertito in L. 25 marzo 1982, n. 94;
c) autorizzazione edilizia, nonché denuncia di inizio dell'attività, ad esclusione di quella per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
d) autorizzazione per l'attuazione di piani di recupero d'iniziativa dei privati, di cui all'art. 30 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
e) autorizzazione per la lottizzazione di aree, di cui all'art. 28 della L. 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni;
f) certificati ed attestazioni in materia urbanistico-edilizia;
g) concessioni edilizie.
Mi viene riferito che alcuni Comuni della Provincia di Modena applicano i diritti di segreteria previsti dalla lettera f) dell'art. 10 del D.L. n. 8/93 anche in caso di deposito di tipi di frazionamento catastale ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001 (già art. 18 della L. n. 47/85).
Tale ultima norma prevede che i tipi di frazionamento catastale dei terreni non possano essere approvati dall'ufficio tecnico erariale se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il Comune.
Al riguardo rilevo che l'attestazione prevista dall'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001 è equiparabile a quella generalmente rilasciata in caso di deposito di un qualsiasi atto presso gli uffici comunali (ed in particolare presso l'ufficio protocollo).
E per l'attestazione dell'avvenuto deposito di atti presso i propri Uffici, l'Amministrazione Comunale non percepisce alcun diritto di segreteria.
Inoltre l'attestato di avvenuto deposito di un tipo di frazionamento catastale non rientra all'evidenza tra le certificazioni ed attestazioni in materia urbanistico-edilizia di cui alla lettera f) dell' 10 del D.L. n. 8/93, con conseguente inapplicabilità di tale articolo.
Il tipo di frazionamento catastale non è infatti un atto avente natura urbanistico-edilizia.
Ritengo pertanto che i diritti di segreteria non siano dovuti in caso di deposito di tipi di frazionamento catastale presso il Comune ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001 (già art. 18 della L. n. 47/85)".
Quanto poi all'imposta di bollo, rilevo che, per quanto sopra detto, l'attestazione di deposito prevista dall'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001 si traduce in una mera "ricevuta" (molto spesso consistente nell'apposizione di un timbro) sul tipo di frazionamento presentato, così - come avviene in caso di deposito di un qualsiasi atto presso gli uffici comunali (ed in particolare presso l'ufficio protocollo).
E l'apposizione di tale ricevuta da parte del Comune non rientra tra gli "atti" delle pubbliche amministrazioni, rilasciati a privati in originale, in estratto ovvero in copia dichiarata conforme all'originale di cui alla Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/72 sull'imposta di bollo.
Pertanto, a mio parere, non è affatto condivisibile la risoluzione ministeriale n. 302625 del 23 novembre 1987 nella parte in cui afferma che l'attestazione in esame rientrerebbe tra gli atti previsti dall'art. 6 (ora art. 4) della Tariffa.
Tale risoluzione parte infatti dal presupposto erroneo che l'attestazione di deposito si traduca in un vero e proprio "atto" dell'amministrazione e non in una mera ricevuta sul tipo di frazionamento, attestante la sua presentazione in Comune.
In conclusione ritengo che l'attestazione di deposito di tipi di frazionamento catastale presso il Comune ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001 (già art. 18 della L. n. 47/85), non sia soggetta né ai diritti di segreteria né all'imposta di bollo.
Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti, porgo i più cordiali saluti.
(Avv. Giovan Ludovico della Fontana)

.....

Consultare anche l'interessante Sentenza del TAR Lombardia qui:

www.geolive.org/normativa/sentenze/2008/...


***************
anonimo_padovano

Ultimo aggiornamento: 17 Agosto 2013 alle ore 17:05
 
 

 

 

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