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Argomento: sottotetto/intercapedine non censita: come procedere materialmente con UIU aff. sfuggita all’accerta
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geoalfa
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La proprietà di un sottotetto accessibile esclusivamente da una proprietà privata si stabilisce in base al titolo d'acquisto (rogito) e alla funzione concreta del bene, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (come la Cassazione Civile n. 7487/2025). Criteri di attribuzione della proprietà Prevalenza del titolo: Si guarda prima di tutto all'atto di compravendita o al regolamento di condominio contrattuale per capire se il sottotetto è espressamente attribuito a una proprietà esclusiva. Funzione di isolamento (Pertinenza): Se il sottotetto ha ridotte dimensioni, altezza limitata o è privo di finestre, e serve solo a isolare e proteggere l'appartamento dell'ultimo piano dal caldo o dal freddo, viene considerato una pertinenza esclusiva del proprietario dell'ultimo piano. Accesso esclusivo: La presenza di un accesso diretto e riservato (tramite botola o scala interna) dall'appartamento sottostante costituisce un elemento presuntivo importante a favore della proprietà esclusiva, se manca una destinazione condominiale. Esclusione della presunzione condominiale: L'articolo 1117 del Codice Civile non elenca i sottotetti tra i beni presunti condominiali in via assoluta. La natura condominiale scatta solo se il sottotetto, per struttura e dimensioni, è oggettivamente idoneo a un uso comune o a un servizio condominiale (es. stenditoio o passaggio di impiantI.
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geoalfa
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cancellato perchè erroneamente duplicato
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Manero
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"ale_pre" ha scritto: Ho letto la Cass. 20038/2016 che hai indicato, ma mi sembra dica qualcosa di diverso. Non afferma che un sottotetto non censito debba presumersi condominiale, bensì che, in assenza di un titolo risolutivo, occorra verificarne le caratteristiche strutturali e funzionali e la concreta destinazione. Nel caso deciso dalla sentenza la condominialità derivava da elementi concreti di uso comune (locale di sgombero, impianti di più condomini e collegamento con le scale condominiali). È proprio questo il punto del mio caso: non pretendo che il mancato censimento provi la proprietà esclusiva, ma neppure comprendo perché debba provare automaticamente il contrario. Il sottotetto non aveva accesso dalle parti comuni né funzione condominiale ed era accessibile esclusivamente dalla mia unità. Ritengo quindi che vada prima accertata la sua natura strutturale e funzionale, come indica proprio la sentenza 20038/2016, e solo successivamente affrontata la questione della titolarità. Se non c'è il titolo di proprietà esclusiva del sottotetto (che è quello che ti chiede giustamente il catasto), vuol dire che il sottotetto non è esclusivo, nonostante la botola interna la quale non prova la titolarità del sottotetto. Neppure la mancanza dell' accesso da parte comune può provare che la proprietà è del proprietario dell' unità al piano sottostante. Se non si può provare l'esclusività del sottotetto, difatti il catasto richiede il titolo, nonostante il sottotetto sia soprastante l'appartamento ed è anche collegato da botola, ma questo non è sufficiente, di chi mai sarà il sottotetto ? Come mai il proprietario dell'ultimo piano non si è preoccupato di informare i condomini e di farsi approvare un verbale in cui gli altri proprietari condomini riconoscevano la proprietà del sottotetto a suo favore prma di presentare il progetto e di effettuare i lavori ?
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geoalfa
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La proprietà di un sottotetto accessibile esclusivamente da una proprietà privata si stabilisce in base al titolo d'acquisto (rogito) e alla funzione concreta del bene, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (come la Cassazione Civile n. 7487/2025). Criteri di attribuzione della proprietà Prevalenza del titolo: Si guarda prima di tutto all'atto di compravendita o al regolamento di condominio contrattuale per capire se il sottotetto è espressamente attribuito a una proprietà esclusiva. Funzione di isolamento (Pertinenza): Se il sottotetto ha ridotte dimensioni, altezza limitata o è privo di finestre, e serve solo a isolare e proteggere l'appartamento dell'ultimo piano dal caldo o dal freddo, viene considerato una pertinenza esclusiva del proprietario dell'ultimo piano. Accesso esclusivo: La presenza di un accesso diretto e riservato (tramite botola o scala interna) dall'appartamento sottostante costituisce un elemento presuntivo importante a favore della proprietà esclusiva, se manca una destinazione condominiale. Esclusione della presunzione condominiale: L'articolo 1117 del Codice Civile non elenca i sottotetti tra i beni presunti condominiali in via assoluta. La natura condominiale scatta solo se il sottotetto, per struttura e dimensioni, è oggettivamente idoneo a un uso comune o a un servizio condominiale (es. stenditoio o passaggio di impiantI.
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Manero
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"geoalfa" ha scritto: La proprietà di un sottotetto accessibile esclusivamente da una proprietà privata si stabilisce in base al titolo d'acquisto (rogito) e alla funzione concreta del bene, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (come la Cassazione Civile n. 7487/2025). Criteri di attribuzione della proprietà Prevalenza del titolo: Si guarda prima di tutto all'atto di compravendita o al regolamento di condominio contrattuale per capire se il sottotetto è espressamente attribuito a una proprietà esclusiva. Funzione di isolamento (Pertinenza): Se il sottotetto ha ridotte dimensioni, altezza limitata o è privo di finestre, e serve solo a isolare e proteggere l'appartamento dell'ultimo piano dal caldo o dal freddo, viene considerato una pertinenza esclusiva del proprietario dell'ultimo piano. Accesso esclusivo: La presenza di un accesso diretto e riservato (tramite botola o scala interna) dall'appartamento sottostante costituisce un elemento presuntivo importante a favore della proprietà esclusiva, se manca una destinazione condominiale. Esclusione della presunzione condominiale: L'articolo 1117 del Codice Civile non elenca i sottotetti tra i beni presunti condominiali in via assoluta. La natura condominiale scatta solo se il sottotetto, per struttura e dimensioni, è oggettivamente idoneo a un uso comune o a un servizio condominiale (es. stenditoio o passaggio di impiantI. Sbaglio o è un messaggio duplicato anche questo ?
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geoalfa
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Questa volta NO ! E' scritta per te, visto che non la leggi nel modo giusto. !!!!!!!!!
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Manero
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"geoalfa" ha scritto: Questa volta NO ! E' scritta per te, visto che non la leggi nel modo giusto. !!!!!!!!! Ho letto il tuo primo messaggio e poi mi son dovuto rileggere il duplicato. Ho forse contestato quello che hai scritto ? Mi sembrano anche cose giuste quelle che hai riportato. Il problema è che ale.pre ha difficoltà ad applicare quegli assunti che riporti, nel suo specifico caso, visto che ha il problema di dimostrare la proprietà esclusiva presunta del sottotetto nei confronti anche del catasto, oltre che del condominio.
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EFFEGI
f.g.
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Irpinia
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"Manero" ha scritto:
Ho letto il tuo primo messaggio e poi mi son dovuto rileggere il duplicato. Ho forse contestato quello che hai scritto ? Mi sembrano anche cose giuste quelle che hai riportato. Il problema è che ale.pre ha difficoltà ad applicare quegli assunti che riporti, nel suo specifico caso, visto che ha il problema di dimostrare la proprietà esclusiva presunta del sottotetto nei confronti anche del catasto, oltre che del condominio. La tua saccenza è inversamente proporzionale al tuo pudore e va oltre ogni limite.... se hai un pò di rispetto per geoalfa cancella quell' ANCHE. Hai espresso la tua opinione... bene adesso fermati e non intasare con INUTILI RIPETIZIONI di risposte che trattasno sempre la tua opinione. La situazione postata non è semplice e certamente non la possiamo risolvere in un social. Una volta espresso la propria opinione se non ci sono novità importanti è inutile ripetersi e soprattutto è inutile riportare le risposte degli altri all'infinito incasinando soltando il post.
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ale_pre
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In realtà, a me sembra abbastanza semplice da dimostrare, ma questo aspetto non viene recepito dall’Ufficio. In assenza di un titolo che individui espressamente la proprietà del sottotetto, ritengo che vadano considerate le sue caratteristiche strutturali e funzionali e la funzione concretamente svolta. Nel mio caso si trattava di uno spazio chiuso, senza alcun accesso dalle parti comuni e accessibile esclusivamente tramite una botola interna all’appartamento sottostante. Era completamente al rustico, con un semplice assito ligneo privo di massetto e non idoneo ai normali carichi di utilizzo; inoltre non vi transitavano impianti condominiali. Pur avendo un’altezza maggiore rispetto a una normale intercapedine, non aveva caratteristiche tali da costituire una UIU autonoma. Tant’è che, per renderlo abitabile, ho dovuto demolire il solaio esistente e ricostruirlo a quota inferiore per ottenere le altezze necessarie. La sua funzione era sostanzialmente quella di un sottotetto tecnico/intercapedine tra lo spazio abitato sottostante e la copertura in assito e tegole, priva di un vero pacchetto isolante. Il punto che continuo a non comprendere è questo: in base a quale principio la mancata rappresentazione catastale di uno spazio comporta necessariamente che questo debba essere considerato un bene autonomo e censito con un proprio subalterno? A mio avviso, nel caso specifico, tutti gli elementi strutturali e funzionali portano invece a considerarlo una pertinenza diretta dell’unità sottostante. "Manero" ha scritto: "geoalfa" ha scritto: Questa volta NO ! E' scritta per te, visto che non la leggi nel modo giusto. !!!!!!!!! Ho letto il tuo primo messaggio e poi mi son dovuto rileggere il duplicato. Ho forse contestato quello che hai scritto ? Mi sembrano anche cose giuste quelle che hai riportato. Il problema è che ale.pre ha difficoltà ad applicare quegli assunti che riporti, nel suo specifico caso, visto che ha il problema di dimostrare la proprietà esclusiva presunta del sottotetto nei confronti anche del catasto, oltre che del condominio.
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Manero
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"ale_pre" ha scritto:
Nel mio caso si trattava di uno spazio chiuso, senza alcun accesso dalle parti comuni e accessibile esclusivamente tramite una botola interna all’appartamento sottostante. Era completamente al rustico, con un semplice assito ligneo privo di massetto e non idoneo ai normali carichi di utilizzo; inoltre non vi transitavano impianti condominiali. Pur avendo un’altezza maggiore rispetto a una normale intercapedine, non aveva caratteristiche tali da costituire una UIU autonoma. Tant’è che, per renderlo abitabile, ho dovuto demolire il solaio esistente e ricostruirlo a quota inferiore per ottenere le altezze necessarie. La sua funzione era sostanzialmente quella di un sottotetto tecnico/intercapedine tra lo spazio abitato sottostante e la copertura in assito e tegole, priva di un vero pacchetto isolante. Il punto che continuo a non comprendere è questo: in base a quale principio la mancata rappresentazione catastale di uno spazio comporta necessariamente che questo debba essere considerato un bene autonomo e censito con un proprio subalterno? A mio avviso, nel caso specifico, tutti gli elementi strutturali e funzionali portano invece a considerarlo una pertinenza diretta dell’unità sottostante. Se la struttura è un assito di legno non portante è facile dimostrare che lo spazio è un intercapedine, non è un sottotetto e la proprietà è certamente esclusiva nel senso che è un accessorio integrante dell'abitazione, ma questo non è stato scritto all'inizio. Per il catasto a questo punto basta specificare che l'appartamento si amplia annettendo un intercapedine non con un sottotetto esistente. La pratica edilizia se tratta di recupero di sottotetto è stata impostata male, si doveva dichiarare un intercapedine, uno spazio d'aria non utilizzabile. A questo punto è sufficiente effettivamente un docfa non per recupero di situazione pregressa, ma un semplice ampliamento con acquisizione dello spazio adibito a intercapedine soprastante che prima serviva solo per proteggere gli ambienti sottostanti dal caldo e dal freddo. La pertinenza la crei nel docfa con il nuovo locale soprastante l'abitazione, prima non c'è mai stata una pertinenza censibile.
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ale_pre
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Mi scuso se sono stato impreciso nella descrizione sul forum, tuttavia a livello documentale e con il docfa ho fatto quanto hai descritto. Il punto è che partono direttamente con il chiedere la titolarità senza nenanche verificare la natura dello spazio: superficie in più = nuova uiu autonoma non censita = dimostrami di avere titolarità. Comunque domani ho una videochiamata con il catasto. Vi terrò aggiornati "Manero" ha scritto: "ale_pre" ha scritto:
Nel mio caso si trattava di uno spazio chiuso, senza alcun accesso dalle parti comuni e accessibile esclusivamente tramite una botola interna all’appartamento sottostante. Era completamente al rustico, con un semplice assito ligneo privo di massetto e non idoneo ai normali carichi di utilizzo; inoltre non vi transitavano impianti condominiali. Pur avendo un’altezza maggiore rispetto a una normale intercapedine, non aveva caratteristiche tali da costituire una UIU autonoma. Tant’è che, per renderlo abitabile, ho dovuto demolire il solaio esistente e ricostruirlo a quota inferiore per ottenere le altezze necessarie. La sua funzione era sostanzialmente quella di un sottotetto tecnico/intercapedine tra lo spazio abitato sottostante e la copertura in assito e tegole, priva di un vero pacchetto isolante. Il punto che continuo a non comprendere è questo: in base a quale principio la mancata rappresentazione catastale di uno spazio comporta necessariamente che questo debba essere considerato un bene autonomo e censito con un proprio subalterno? A mio avviso, nel caso specifico, tutti gli elementi strutturali e funzionali portano invece a considerarlo una pertinenza diretta dell’unità sottostante. Se la struttura è un assito di legno non portante è facile dimostrare che lo spazio è un intercapedine, non è un sottotetto e la proprietà è certamente esclusiva, ma questo non è stato scritto all'inizio. Per il catasto a questo punto basta specificare che l'appartamento si amplia annettendo un intercapedine non con un sottotetto esistente. La pratica edilizia se tratta di recupero di sottotetto è stata impostata male, si doveva dichiarare un intercapedine, uno spazio d'aria non utilizzabile. A questo punto è sufficiente effettivamente un docfa non per recupero di situazione pregressa, ma un semplice ampliamento con acquisizione dello spazio adibito a intercapedine soprastante che prima serviva solo per proteggere gli ambienti sottostanti dal caldo e dal freddo. La pertinenza la crei nel docfa con il nuovo locale soprastante l'abitazione, prima non c'è mai stata una pertinenza censibile.
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Manero
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"ale_pre" ha scritto: Mi scuso se sono stato impreciso nella descrizione sul forum, tuttavia a livello documentale e con il docfa ho fatto quanto hai descritto. Il punto è che partono direttamente con il chiedere la titolarità senza nenanche verificare la natura dello spazio: superficie in più = nuova uiu autonoma non censita = dimostrami di avere titolarità. Comunque domani ho una videochiamata con il catasto. Vi terrò aggiornati Al tecnico catastale gli devi specificare dettagliatamente che si trattava di uno spazio d'aria non accessibile e non utilizzabile da considerarsi parte integrante dell'abitazione, per questo non è stato censito, perchè aveva solo funzione di protezione dal caldo e dal freddo. Come gli scannafossi, le canne fumarie, lo spessore d'aria tra contropareti interne, i gattaiolati. Un ultima cosa: Io mi riferisco all'assito di legno non portante che divide l'abitazione dall' l'intercapedine non alla strattura della copertura. Per la precisione non vorrei tu equivocassi. Grazie per non esserti distratto da certi messaggi non coerenti con la discussione.
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