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Autore sottotetto/intercapedine non censita: come procedere materialmente con UIU aff. sfuggita all’accerta

ale_pre

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16 Febbraio 2016 alle ore 15:34

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 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2026 alle ore 12:12

Buongiorno, avrei bisogno di un aiuto pratico per capire come impostare correttamente un DOCFA a seguito di un respingimento.

La situazione è questa: sono proprietario di un appartamento posto all’ultimo piano di un condominio. Sopra l’appartamento esisteva un’intercapedine tecnica/sottotetto compresa nella sagoma del fabbricato, mai censita catastalmente come unità autonoma.

Questa intercapedine non è accessibile dalle parti comuni, non costituisce uno spazio comune condominiale e l’unico accesso era tramite botola interna al mio appartamento.

Con regolare Permesso di Costruire ho recuperato questo spazio ai fini abitativi, collegandolo all'appartamento sottostante mediante scala interna e realizzando quindi un'unica abitazione su due livelli.

Nel DOCFA avevo pertanto proceduto in maniera abbastanza lineare: soppressione del subalterno originario dell'appartamento e costituzione di un nuovo subalterno comprendente piano primo + nuovo piano sottotetto, con causale ampliamento/ristrutturazione.

Il DOCFA è stato però respinto perché la porzione al piano superiore, non essendo mai stata censita, non risulta assistita da un autonomo titolo di proprietà. L'Ufficio mi ha indicato di fare riferimento alla procedura prevista dal Vademecum DOCFA Lombardia, pag. 265, e in particolare, considerato che l'accesso è esclusivo dalla mia UIU, alla costituzione con RISERVA 1 utilizzando la causale:

“UIU AFF. SFUGGITA ALL'ACCERTAMENTO”

Il mio dubbio è soprattutto operativo: non mi è chiaro materialmente come impostare il tutto nel software DOCFA.

Qualcuno che ha già affrontato un caso analogo potrebbe spiegarmi passaggio per passaggio cosa fare? In particolare: devo presentare prima un accatastamento come “Unità afferente con intestati” attribuendo un nuovo subalterno alla sola intercapedine/sottotetto con Riserva 1? E successivamente come devo gestire il collegamento con l'appartamento sottostante: fusione, unione di fatto o altra procedura? Il subalterno originario dell'appartamento deve essere mantenuto oppure successivamente soppresso?

Mi sarebbe molto utile capire proprio come compilare concretamente i quadri del DOCFA e quale sequenza di pratiche presentare, più che l'inquadramento teorico della questione.



Grazie a chiunque possa darmi una mano, soprattutto se ha già avuto un respingimento analogo dall'Ufficio Provinciale di Milano.

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Autore Risposta

bioffa69

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BRESCIA

 1 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2026 alle ore 13:41

Se quell'intercapedine è di prorpietà, lo devi trovare scritto nel rogito d'acquisto.



In questo caso la procedura è DOCFA, per RECUPERO SITUAZIONE PREGRESSA, alleghi copia del rogito, mantieni sub., e calcoli consistenza corretta, e anche classamento, se non corretto.



Poi secondo DCOFA, per la ristrutturazione.



Se invece non è citata nel rogito, era di fatto un'intercapedine, comune, al condominio, per cui non potrai mai fondere sottotetto all'abitazione, e , come ti hanno scritto, fai un DOCFA per u.aff sfuggita ad accertamento, con RIS.1 alla ditta, (il che significa che non ci sono atti che ne dimostrano la proprietà), guarda la nota 23646/2013.



Poi non potendo fondere le due porzioni, visto le ditte diverse, una con RIS.1, farai due DOCFA, per la dichiarazione di porzione di uiu unite di fatto ai fini fiscali.



Oppure lo denunci intestato a tutti i proprietari del fabbricato, con quote provvisorie da definire con atto legale, la cliente, va a rogito, lo compra, e poi lo fondi con l'abitazione.

Saluti

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ale_pre

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 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2026 alle ore 14:33

Grazie per la risposta.

Preciso però un aspetto che forse non avevo spiegato bene: il sottotetto/intercapedine non è citato nel mio rogito, ma non aveva neppure alcun accesso dalle parti comuni condominiali. Era accessibile esclusivamente dalla mia UIU sottostante tramite una botola interna e, per quanto mi risulta, non era mai stato censito né individuato catastalmente come bene comune.

Proprio per questa situazione l'Ufficio, nel respingimento, mi ha richiamato il Vademecum Lombardia indicandomi espressamente due possibilità:
1) intestazione con Riserva 1, qualora vi sia accesso esclusivo da una UIU già censita e i relativi intestatari risultino anche possessori del sottotetto;
2) in assenza di tale presupposto, intestazione a tutti i condomini con quote da titolo o provvisorie.

Mi sembra quindi che il mio caso ricada nella prima ipotesi, proprio per l'accesso esclusivo dal mio sub 701, anche se il sottotetto non è menzionato nel rogito.

Sto pertanto predisponendo il primo DOCFA come accatastamento di unità afferente sfuggita all'accertamento, nuova UIU intestata alla stessa ditta del sub 701 con Riserva 1.



Il dubbio che mi rimane riguarda il passaggio successivo: confermi che, una volta costituito il nuovo sub con Riserva 1, devo presentare un secondo DOCFA per porzioni di UIU unite di fatto ai fini fiscali senza procedere alla fusione catastale vera e propria? Rimangono i due sub distinti su due differenti schede anche se uniti da scala interna?

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ale_pre

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 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2026 alle ore 14:51

Aggiungo un ulteriore dettaglio.
Con il P.d.C. il sottotetto/intercapedine è stato recuperato ai fini abitativi e oggi l'immobile si sviluppa su due piani, collegati mediante scala interna. Prima dell'intervento, invece, il P2 era accessibile esclusivamente tramite botola interna.

Nel primo DOCFA per “UIU AFF. SFUGGITA ALL'ACCERTAMENTO” con Riserva 1, come devo rappresentare e classare il nuovo sub del P2?

Devo attribuirgli categoria e classe considerando lo stato attuale e l'unità abitativa complessiva P1+P2, oppure in questa prima fase devo censire la situazione pregressa del sottotetto/intercapedine e solo successivamente aggiornarla con i DOCFA per le porzioni unite di fatto?

Inoltre, nella planimetria e nell'elaborato planimetrico del primo DOCFA devo rappresentare lo stato attuale post lavori, quindi il collegamento tramite scala interna, oppure la situazione precedente con la botola?



Grazie.





"bioffa69" ha scritto:
Se quell'intercapedine è di prorpietà, lo devi trovare scritto nel rogito d'acquisto.



In questo caso la procedura è DOCFA, per RECUPERO SITUAZIONE PREGRESSA, alleghi copia del rogito, mantieni sub., e calcoli consistenza corretta, e anche classamento, se non corretto.



Poi secondo DCOFA, per la ristrutturazione.



Se invece non è citata nel rogito, era di fatto un'intercapedine, comune, al condominio, per cui non potrai mai fondere sottotetto all'abitazione, e , come ti hanno scritto, fai un DOCFA per u.aff sfuggita ad accertamento, con RIS.1 alla ditta, (il che significa che non ci sono atti che ne dimostrano la proprietà), guarda la nota 23646/2013.



Poi non potendo fondere le due porzioni, visto le ditte diverse, una con RIS.1, farai due DOCFA, per la dichiarazione di porzione di uiu unite di fatto ai fini fiscali.



Oppure lo denunci intestato a tutti i proprietari del fabbricato, con quote provvisorie da definire con atto legale, la cliente, va a rogito, lo compra, e poi lo fondi con l'abitazione.

Saluti

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2026 alle ore 15:02

Per dichiarare correttamente due porzioni di unità immobiliari (UIU) unite di fatto ai fini fiscali con titolarità o riserve differenti, è necessario presentare due distinte denunce DOCFA contestuali, in cui ciascuna pratica richiama l'altra e rappresenta l'intera consistenza.

Indicazioni operative per il secondo DOCFA Causale di variazione:

Utilizzare la causale Altre (specificando in relazione tecnica) o la modalità prevista per la dichiarazione di porzione di UIU unita di fatto.

Relazione tecnica:

Indicare espressamente che la porzione afferente al subalterno in trattazione è unita di fatto con il subalterno gemello (esempio: "Porzione di UIU unita di fatto a quella al Foglio X, particella Y, subalterno Z rendita attribuita ai soli fini fiscali"), richiamando la Circolare dell'AdE di riferimento.

Planimetria catastale:

Disegnare l'intero perimetro dell'unità immobiliare complessiva, evidenziando con linea tratteggiata la porzione di competenza dell'altro subalterno e indicando chiaramente entrambi i subalterni graficamente.

Gestione della Riserva 1:

La riserva presente sulla ditta (per mancanza di un titolo legale pienamente conforme o registrato in continuità) viene mantenuta e trasferita coerentemente negli atti della porzione correlata.

Specificare:

Qual è la causale esatta selezionata nel primo modello. Se i due subalterni hanno intestatari identici o soggetti differenti


Per rappresentare e classare una nuova Unità Immobiliare Urbana (UIU) al piano secondo (P2) definita come "affiorata/sfuggita all'accertamento" con richiesta di Riserva 1,
Si deve presentare una pratica DOCFA come Unità Afferente o Nuova Costruzione / Recupero di situazione pregressa, a seconda che l'edificio esista già in banca dati.

Come rappresentare il nuovo subalterno del P2

Elaborato Planimetrico (EP): Se il fabbricato è già censito con altri subalterni e prevede l'EP, va includerlo evidenziando il perimetro del nuovo sub al piano secondo (P2), colorandolo o contrassegnandolo con il nuovo numero di sub.

Planimetria catastale:

Si disegna la pianta del singolo locale/appartamento situato al P2 indicando l'altezza, la destinazione dei vani, i confini ( con indicazione dei subalterni confinanti o parti comuni) e orientamento (freccia indicante il Nord).

Causale DOCFA:

Selezionare "Unità afferente" oppure "Altra causale" (esempio: recupero situazione pregressa / unità sfuggita all'accertamento) in base alle consuetudini operative dell'UP-Territorio dell'AdE di competenza.

Come classare l'unità

Categoria catastale:

SI propone la categoria coerente con la reale destinazione d'uso ordinaria del bene (es. A/2, A/3 se abitazione, C/2 se soffitta/ripostiglio, ecc.).


Consistenza e Rendita:

Si calcola i vani o i metri quadri calpestabili/commerciali e si propone la rendita catastale estimuata

Gestione della Riserva 1

La Riserva 1 indica che la titolarità o la continuità ventennale dei diritti reali non è pienamente provata dai documenti allegati (mancanza di chiari titoli idonei o difformità nella storia tavolare/della ditta).
Nel Quadro D o nella Relazione Tecnica si deve specificare che si richiede l'accatastamento accettando l'iscrizione di Riserva 1 sull'intestazione, motivando l'origine del bene sfuggito al predetto accertamento.

La ditta intestataria va inserita per quanto desumibile dai titoli disponibili o dall'atto che ha fatto emergere l'unità.

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ale_pre

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 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2026 alle ore 16:03

Ti ringrazio molto per la risposta.

– il primo, di accatastamento del sottotetto ha causale Altro – “UIU AFF. SFUGGITA ALL'ACCERTAMENTO” e intestazione con Riserva 1;

– il secondo, di variazione ha causali ampliamento e diversa distribuzione degli spazi interni, perchè con pdc ho modificato la distribuzione interna, creata una scala di collegamento con il piano superiore in cui ora si trova una seconda camera e bagno.

Gli intestatari delle due porzioni sono gli stessi;

Non mi è invece del tutto chiaro come debbano essere predisposti graficamente i due DOCFA. Nella planimetria del nuovo sub del P2 devo rappresentare lo stato attuale post lavori, quindi con la nuova scala interna, riportando anche il perimetro del sub con cui è unito di fatto, opportunamente tratteggiato? E, specularmente, nella planimetria del sub dell'appartamento esistente devo rappresentare anche il P2 tratteggiato?

Per quanto riguarda invece Elaborato Planimetrico ed Elenco Subalterni, devono essere allegati e aggiornati in entrambi i DOCFA concatenati oppure è sufficiente inserirli in uno solo dei due?

Infine non mi è chiaro come gestire i dati relativi a categoria, classe, vani e rendita



Grazie ancora.



"geoalfa" ha scritto:
Per dichiarare correttamente due porzioni di unità immobiliari (UIU) unite di fatto ai fini fiscali con titolarità o riserve differenti, è necessario presentare due distinte denunce DOCFA contestuali, in cui ciascuna pratica richiama l'altra e rappresenta l'intera consistenza.

Indicazioni operative per il secondo DOCFA Causale di variazione:

Utilizzare la causale Altre (specificando in relazione tecnica) o la modalità prevista per la dichiarazione di porzione di UIU unita di fatto.

Relazione tecnica:

Indicare espressamente che la porzione afferente al subalterno in trattazione è unita di fatto con il subalterno gemello (esempio: "Porzione di UIU unita di fatto a quella al Foglio X, particella Y, subalterno Z rendita attribuita ai soli fini fiscali"), richiamando la Circolare dell'AdE di riferimento.

Planimetria catastale:

Disegnare l'intero perimetro dell'unità immobiliare complessiva, evidenziando con linea tratteggiata la porzione di competenza dell'altro subalterno e indicando chiaramente entrambi i subalterni graficamente.

Gestione della Riserva 1:

La riserva presente sulla ditta (per mancanza di un titolo legale pienamente conforme o registrato in continuità) viene mantenuta e trasferita coerentemente negli atti della porzione correlata.

Specificare:

Qual è la causale esatta selezionata nel primo modello. Se i due subalterni hanno intestatari identici o soggetti differenti

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ale_pre

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 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2026 alle ore 16:55

A parte tutto vorrei capire se quello descritto sia il corretto iter per l'aggiornamento catastael dei mio intervento, perhcè avere un'unità divisa su due sub di cui uno con titolo di riserva1 mi sembra penalizzante in fase di vendita e non capisco come possa essere gestito in fase di redazione Ape dal momento che non potrebbe riferirsi solo ad una porzione di immobile.

Io ho un appartamento in contesco condominiale antecedenti agli anni 40 al primo e ultimo piano. Gli atti di fabbrica non sono reperibili al catasto e ne ho comunicazione. Avendo sul solaio superiore uno stazio tecnico non censito e non condominiale perchè non accessibile dalle parti columi (una sorta di controsoffitto ispezionabile non censito), con pdc ho demolito il solaio, l'ho ricostruito ad una quota ribassata in modo da avere le altezze minime su entrambi i piani e al piano secondo ho realizzata una seconda camera e un secondo bagno.



Con l'Aumento della superficie residenziale il catasto mi ha chiesto di giustificare la titolarità della superficie extra generata perchè a loro risultava un'altezza del mio immobile che non consentiva la realizzazione di un secondo piano.

non c'è una strada lternativa che si può percorrere per arrivare ad avere un sub unico?



Grazie molte







"geoalfa" ha scritto:
Per dichiarare correttamente due porzioni di unità immobiliari (UIU) unite di fatto ai fini fiscali con titolarità o riserve differenti, è necessario presentare due distinte denunce DOCFA contestuali, in cui ciascuna pratica richiama l'altra e rappresenta l'intera consistenza.

Indicazioni operative per il secondo DOCFA Causale di variazione:

Utilizzare la causale Altre (specificando in relazione tecnica) o la modalità prevista per la dichiarazione di porzione di UIU unita di fatto.

Relazione tecnica:

Indicare espressamente che la porzione afferente al subalterno in trattazione è unita di fatto con il subalterno gemello (esempio: "Porzione di UIU unita di fatto a quella al Foglio X, particella Y, subalterno Z rendita attribuita ai soli fini fiscali"), richiamando la Circolare dell'AdE di riferimento.

Planimetria catastale:

Disegnare l'intero perimetro dell'unità immobiliare complessiva, evidenziando con linea tratteggiata la porzione di competenza dell'altro subalterno e indicando chiaramente entrambi i subalterni graficamente.

Gestione della Riserva 1:

La riserva presente sulla ditta (per mancanza di un titolo legale pienamente conforme o registrato in continuità) viene mantenuta e trasferita coerentemente negli atti della porzione correlata.

Specificare:

Qual è la causale esatta selezionata nel primo modello. Se i due subalterni hanno intestatari identici o soggetti differenti


Per rappresentare e classare una nuova Unità Immobiliare Urbana (UIU) al piano secondo (P2) definita come "affiorata/sfuggita all'accertamento" con richiesta di Riserva 1,
Si deve presentare una pratica DOCFA come Unità Afferente o Nuova Costruzione / Recupero di situazione pregressa, a seconda che l'edificio esista già in banca dati.

Come rappresentare il nuovo subalterno del P2

Elaborato Planimetrico (EP): Se il fabbricato è già censito con altri subalterni e prevede l'EP, va includerlo evidenziando il perimetro del nuovo sub al piano secondo (P2), colorandolo o contrassegnandolo con il nuovo numero di sub.

Planimetria catastale:

Si disegna la pianta del singolo locale/appartamento situato al P2 indicando l'altezza, la destinazione dei vani, i confini ( con indicazione dei subalterni confinanti o parti comuni) e orientamento (freccia indicante il Nord).

Causale DOCFA:

Selezionare "Unità afferente" oppure "Altra causale" (esempio: recupero situazione pregressa / unità sfuggita all'accertamento) in base alle consuetudini operative dell'UP-Territorio dell'AdE di competenza.

Come classare l'unità

Categoria catastale:

SI propone la categoria coerente con la reale destinazione d'uso ordinaria del bene (es. A/2, A/3 se abitazione, C/2 se soffitta/ripostiglio, ecc.).


Consistenza e Rendita:

Si calcola i vani o i metri quadri calpestabili/commerciali e si propone la rendita catastale estimuata

Gestione della Riserva 1

La Riserva 1 indica che la titolarità o la continuità ventennale dei diritti reali non è pienamente provata dai documenti allegati (mancanza di chiari titoli idonei o difformità nella storia tavolare/della ditta).
Nel Quadro D o nella Relazione Tecnica si deve specificare che si richiede l'accatastamento accettando l'iscrizione di Riserva 1 sull'intestazione, motivando l'origine del bene sfuggito al predetto accertamento.

La ditta intestataria va inserita per quanto desumibile dai titoli disponibili o dall'atto che ha fatto emergere l'unità.

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2026 alle ore 19:45

Per rappresentare e classificare una nuova Unità Immobiliare Urbana (UIU) al secondo piano (P2) sfuggita ai precedenti accertamenti, occorre presentare una pratica telematica DOCFA all'AdE selezionando la causale specifica per unità mai dichiarate e richiedendo l'apposizione della Riserva 1 (ditta priva di titolo legale formale).

Preparazione della Pratica DOCFA Causale:

Scegliere la tipologia di unità afferente e la causale relativa a "unità sfuggita all'accertamento" o "fabbricato mai dichiarato".

Identificazione del Piano:

Indicare nel Quadro U il piano secondo.

Ditta e Intestazione:

Inserire i dati del possessore/utilizzatore che richiede il censimento, specificando che l'intestazione avviene in assenza di un atto notarile registrato o titolo formale completo, motivando la richiesta di Riserva 1.

Elaborato Grafico e Planimetria Disegno tecnico:

Redigere la planimetria dell'immobile al piano secondo indicando i confini, l'orientamento, l'altezza dei vani e la destinazione d'uso di ogni singolo ambiente.

Planimetria dedicata:

Creare un nuovo subalterno associato esclusivamente a questa unità del P 2.

Relazione tecnica:

Scrivere nel quadro delle note descrittive che l'unità è affiorata da un accertamento tardivo o da un recupero di situazione pregressa, specificando le motivazioni del possesso e la richiesta di iscrizione con Riserva 1

Proposta di Classamento e Rendita Categoria catastale:

Attribuire la categoria corretta in base alla destinazione d'uso (es. A/2 per abitazione, C/2 per magazzino).

Classe ed consistenza:

Calcolare i vani o la superficie catastale in metri quadri secondo le regole vigenti.

Invio telematico: Trasmettere il file firmato digitalmente tramite Sister dell'AdE per l'approvazione e l'attribuzione della rendita catastale provvisoria o definitiva con annotazione di riserva.

Consultare la circolare 2 2 gen 2016

def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassi...

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ale_pre

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 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2026 alle ore 20:15

Ti ringrazio per l'ulteriori precisazioni.

Quello che mi stavo domandando è proprio se siamo in presenza di una nuova uiu da rappresentare e classificare e se quindi il catasto mi stia imponendo il giusto iter.

Mi spiego, se il sottotetto non è destinato all’uso comune e svolge esclusivamente funzione di camera d’aria/intercapedine di isolamento e protezione dell’appartamento dell’ultimo piano, senza caratteristiche tali da costituire un vano autonomamente utilizzabile, viene considerato pertinenza dell’appartamento sottostante. Se si tratta di una pertinenza non dovrebbe essere trattato come nuova uiu e non dovrei dimostrare la titolarità che a questo punto è intrinseca.

Se il concetto è corretto in che modo posso insistere affinchè mi venga considerata tale, allego una mia relazione tecnica alla pratica? A quel punto dovrebbe essere corretto come avevo impostato la mia pratica di soppressione sub esistente e ricostituzione di nuovo sub in cui viene rappresentata anche la porzione superiore. La causale resterebbe planimetria / ampliamento + diversa distribuzione spazi interni?



Grazie molte






"geoalfa" ha scritto:
Per rappresentare e classificare una nuova Unità Immobiliare Urbana (UIU) al secondo piano (P2) sfuggita ai precedenti accertamenti, occorre presentare una pratica telematica DOCFA all'AdE selezionando la causale specifica per unità mai dichiarate e richiedendo l'apposizione della Riserva 1 (ditta priva di titolo legale formale).

Preparazione della Pratica DOCFA Causale:

Scegliere la tipologia di unità afferente e la causale relativa a "unità sfuggita all'accertamento" o "fabbricato mai dichiarato".

Identificazione del Piano:

Indicare nel Quadro U il piano secondo.

Ditta e Intestazione:

Inserire i dati del possessore/utilizzatore che richiede il censimento, specificando che l'intestazione avviene in assenza di un atto notarile registrato o titolo formale completo, motivando la richiesta di Riserva 1.

Elaborato Grafico e Planimetria Disegno tecnico:

Redigere la planimetria dell'immobile al piano secondo indicando i confini, l'orientamento, l'altezza dei vani e la destinazione d'uso di ogni singolo ambiente.

Planimetria dedicata:

Creare un nuovo subalterno associato esclusivamente a questa unità del P 2.

Relazione tecnica:

Scrivere nel quadro delle note descrittive che l'unità è affiorata da un accertamento tardivo o da un recupero di situazione pregressa, specificando le motivazioni del possesso e la richiesta di iscrizione con Riserva 1

Proposta di Classamento e Rendita Categoria catastale:

Attribuire la categoria corretta in base alla destinazione d'uso (es. A/2 per abitazione, C/2 per magazzino).

Classe ed consistenza:

Calcolare i vani o la superficie catastale in metri quadri secondo le regole vigenti.

Invio telematico: Trasmettere il file firmato digitalmente tramite Sister dell'AdE per l'approvazione e l'attribuzione della rendita catastale provvisoria o definitiva con annotazione di riserva.

Consultare la circolare 2 2 gen 2016

def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassi...

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EFFEGI
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Irpinia

 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2026 alle ore 13:12

Buongiorno

considerato:

-che il sottotetto ha accesso esclusivo dal tuo appartamento

-che il P.d.C. al comune è stato presentato da te senza l'assenzo degli altri condomini (a parte l'eventuale autorizzazione del condominio ad eseguire eventuali opere strutturali - che restano sempre di competenza condominiale)

-che gli altri condomini non si sono opposti alla TUA pratica di recupero del sottotetto

A seguito di quanto sopra, devi presentare due docfa:

1° docfa: recupero unità sfuggita all'accertamento con instestati. Nel docfa inserisci la ditta catastale della tua unità immobiliare (sottostante al sottotetto) con l'aggiunta della RIS. 1 (per garantire eventuali diritti di terzi) e e assegni al sottotetto la categoria C/2 (ante lavori di recupero);

2° docfa: causale ALTRE: cambio d'uso fusione e DSI (diversa distribuzione degli spazi interni) e disegni la tua attuale piantina dell'appartamento con l'aggiunta del piano sovrastante (ex sottotetto) assegnando ai locali del sottotetto le destinazioni coerenti con il P.d.C. (Naturalmente devi sopprimere i due subalterni -appartamento e sottotetto, e costituire un nuovo subalterno.

Così facendo ti faccio notare che la RIS. 1, si "trasferisce" anche all'appartamento sottostante che vuol dire che in caso di vendita la banca non elargirà alcun mutuo ipotecario proprio per la presenza della riserva inserita.

Saluti

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Manero

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 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2026 alle ore 15:16

"bioffa69" ha scritto:


Oppure lo denunci intestato a tutti i proprietari del fabbricato, con quote provvisorie da definire con atto legale, la cliente, va a rogito, lo compra, e poi lo fondi con l'abitazione.

Saluti



Questa è la procedura giusta dopo aver censito il sottotetto condominiale come unità afferente intestato a tutti i condomini proprietari delle unità sottostanti.

Solo così si tutelano gli aventi diritto, altro che riserva1.

Ci andava pensato prima di depositare il progetto ed effettuare i lavori su un sottotetto, senza un titolo di proprietà.

Il sottotetto è condominiale perchè è praticabile. Le intercapedini d'aria di proprietà dell'ultimo piano sono quelle chiuse da controsoffittatura in cartongesso o cannicciato. Con il solaio percorribile il sottotetto è condominiale anche se la botola di accesso è all'interno di una proprietà esclusiva e non da parte condominiale.

C'è ampia giurisprudenza in questa direzione sulla presunzione di proprietà dei sottotetti.

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ale_pre

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 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2026 alle ore 15:17

Ti ringrazio per l'intervento

Quello che non capisco è il passaggio logico che fa l'Ufficio: perché dal fatto che il sottotetto non fosse precedentemente rappresentato catastalmente dovrebbe conseguire automaticamente che si trattasse di un bene autonomo, distinto dal sub. 701, e quindi bisognoso di un autonomo titolo di proprietà?

A mio avviso è proprio questo il punto da stabilire prima di parlare di titolarità.

Anche il richiamo che mi viene fatto al Vademecum e alle “unità afferenti” mi lascia perplesso: quella disciplina riguarda la costituzione di nuove unità e, nella fattispecie della sopraelevazione, parla di una nuova UIU edificata in sopraelevazione e dotata di autonomia funzionale e reddituale. Nel mio caso non c'è stata alcuna sopraelevazione e non esisteva una UIU autonoma: il volume era già esistente ed è stato semplicemente recuperato ai fini abitativi.

Per questo continuo a ritenere più corretta la variazione del sub. 701, con soppressione e costituzione del nuovo subalterno comprendente i due piani, anziché la preventiva costituzione di una nuova UIU afferente con Riserva 1.



Mi sfugge quindi quale sia il principio catastale o giuridico per cui “non precedentemente rappresentato” debba necessariamente equivalere a “bene autonomo con titolo autonomo”. È questo il punto sul quale vorrei capire se sto sbagliando io oppure se l'Ufficio sta applicando al caso una fattispecie che, per caratteristiche, non gli corrisponde.





"EFFEGI" ha scritto:
Buongiorno

considerato:

-che il sottotetto ha accesso esclusivo dal tuo appartamento

-che il P.d.C. al comune è stato presentato da te senza l'assenzo degli altri condomini (a parte l'eventuale autorizzazione del condominio ad eseguire eventuali opere strutturali - che restano sempre di competenza condominiale)

-che gli altri condomini non si sono opposti alla TUA pratica di recupero del sottotetto

A seguito di quanto sopra, devi presentare due docfa:

1° docfa: recupero unità sfuggita all'accertamento con instestati. Nel docfa inserisci la ditta catastale della tua unità immobiliare (sottostante al sottotetto) con l'aggiunta della RIS. 1 (per garantire eventuali diritti di terzi) e e assegni al sottotetto la categoria C/2 (ante lavori di recupero);

2° docfa: causale ALTRE: cambio d'uso fusione e DSI (diversa distribuzione degli spazi interni) e disegni la tua attuale piantina dell'appartamento con l'aggiunta del piano sovrastante (ex sottotetto) assegnando ai locali del sottotetto le destinazioni coerenti con il P.d.C. (Naturalmente devi sopprimere i due subalterni -appartamento e sottotetto, e costituire un nuovo subalterno.

Così facendo ti faccio notare che la RIS. 1, si "trasferisce" anche all'appartamento sottostante che vuol dire che in caso di vendita la banca non elargirà alcun mutuo ipotecario proprio per la presenza della riserva inserita.

Saluti

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ale_pre

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L'art. 1117 c.c. non dice affatto che «se il sottotetto ha un solaio praticabile allora è condominiale». Dice che sono comuni i «sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune». Quindi la praticabilità è un elemento fattuale, non una regola automatica di attribuzione della proprietà.

Anche la Cassazione è molto più articolata. Il principio consolidato è che, in assenza di un titolo risolutivo, la proprietà del sottotetto si determina in base alla funzione concretamente svolta. Se serve esclusivamente a isolamento/protezione dell'ultimo piano e non ha caratteristiche tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo, è pertinenza dell'appartamento; se invece caratteristiche strutturali e funzionali ne consentono una destinazione autonoma o all'uso comune, può operare la condominialità.

Anzi, Cass. 7483/2019 considera espressamente rilevanti le modalità di accesso e il mancato collegamento con le scale condominiali. Quindi anche l'affermazione secondo cui la botola interna sarebbe sostanzialmente irrilevante è troppo netta: non prova da sola la proprietà esclusiva, ma è certamente uno degli elementi che la giurisprudenza considera.


"Manero" ha scritto:
"bioffa69" ha scritto:


Oppure lo denunci intestato a tutti i proprietari del fabbricato, con quote provvisorie da definire con atto legale, la cliente, va a rogito, lo compra, e poi lo fondi con l'abitazione.

Saluti



Questa è la procedura giusta dopo aver censito il sottotetto condominiale come unità afferente intestato a tutti i condomini proprietari delle unità sottostanti.

Solo così si tutelano gli aventi diritto, altro che riserva1.

Ci andava pensato prima di depositare il progetto ed effettuare i lavori su un sottotetto, senza un titolo di proprietà.

Il sottotetto è condominiale perchè è praticabile. Le intercapedini d'aria di proprietà dell'ultimo piano sono quelle chiuse da controsoffittatura in cartongesso o cannicciato. Con il solaio percorribile il sottotetto è condominiale anche se la botola di accesso è all'interno di una proprietà esclusiva e non da parte condominiale.

C'è ampia giurisprudenza in questa direzione sulla presunzione di proprietà dei sottotetti.

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Manero

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"ale_pre" ha scritto:
L'art. 1117 c.c. non dice affatto che «se il sottotetto ha un solaio praticabile allora è condominiale». Dice che sono comuni i «sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune». Quindi la praticabilità è un elemento fattuale, non una regola automatica di attribuzione della proprietà.

Anche la Cassazione è molto più articolata. Il principio consolidato è che, in assenza di un titolo risolutivo, la proprietà del sottotetto si determina in base alla funzione concretamente svolta. Se serve esclusivamente a isolamento/protezione dell'ultimo piano e non ha caratteristiche tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo, è pertinenza dell'appartamento; se invece caratteristiche strutturali e funzionali ne consentono una destinazione autonoma o all'uso comune, può operare la condominialità.

Anzi, Cass. 7483/2019 considera espressamente rilevanti le modalità di accesso e il mancato collegamento con le scale condominiali. Quindi anche l'affermazione secondo cui la botola interna sarebbe sostanzialmente irrilevante è troppo netta: non prova da sola la proprietà esclusiva, ma è certamente uno degli elementi che la giurisprudenza considera.





Se fosse stato di proprietà esclusiva, il sottotetto sarebbe censito e dotato di titolo di proprietà. Non essendo censito non si può presumere sia esclusivo. Le parti comuni non si accatastavano e non erano censibili, proprio come in questo caso.

"La Corte di Cassazione con Sentenza n. 20.038 del 6 ottobre 2016 ha fornito un chiarimento in merito alla delicata questione della presunzione di proprietà dei sottotetti nei Condomini.

Tale disposto giurisprudenziale afferma che:

“l’appartenenza del sottotetto di un edificio va determinata in base al TITOLO, in mancanza o nel silenzio del quale, non essendo esso compreso nel novero delle parti comuni dell’edificio essenziali per la sua esistenza o necessarie all’uso comune, la presunzione di comunione ex art. 1117 c.c. è, in ogni caso, applicabile nel caso in cui il vano, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, risulti oggettivamente destinato all’uso comune oppure all’esercizio di un servizio di interesse condominiale, quando tale presunzione non sia superata dalla prova della proprietà esclusiva”.

Pertanto per accertare la natura condominiale o pertinenziale del sottotetto di un edificio, in mancanza del titolo, deve farsi riferimento alle sue caratteristiche STRUTTURALI e FUNZIONALI, cosicché, quando il sottotetto sia oggettivamente destinato (anche solo potenzialmente) all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse comune, può applicarsi la presunzione di comunione ex art. 1117, comma 1, c.c.; viceversa, allorché il sottotetto assolva all’esclusiva funzione di ISOLARE e PROTEGGERE dal caldo, dal freddo e dall’umidità l’appartamento dell’ultimo piano, e non abbia DIMENSIONI e CARATTERISTICHE STRUTTURALI tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo, va considerato pertinenza di tale appartamento."

Nonostante tutto, secondo il concetto giurisprudenziale espresso a nulla vale, quale elemento probatorio della titolarità esclusiva, la presenza di una botola all’interno di una unità per accedere al sottotetto: d’altra parte tale fattispecie è comprensibile vista la possibilità che la stessa possa essere stata realizzata (anche abusivamente) in un tempo successivo alla costruzione, onde usufruire in via esclusiva di uno spazio che magari è effettivamente condominiale seppur “tacitamente” non reclamato come tale.

https://www.saperecasa.it/2018/01/10/p...

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