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/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / C/2 consistenza superficie < 1.5m
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Argomento: C/2 consistenza superficie < 1.5m

Autore Risposta

nutello

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 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2026 alle ore 09:34

"st-topos" ha scritto:
L'unica cosa che ho capito e che non sai cosa contestare, ma contesti.

Hai una norma regolamentare che sostenga la tua tesi? pubblicala

Hai una sentenza che sostenga la tua tesi? pubblicala

Altrimenti ti dico, dal mio pedistallo su cui mi ci hai messo tu e non io, che arrivati ad un certo punto ti dovrai pur fermare e chiudere questa discussione......del niente assoluto.....



Non sto contestando un bel niente sul tema della discussione, ho scritto che nè tu nè manero nè geoalfa nè tutti gli altri intervenuti, viste le "divergenze" di pensiero hanno l'autorità sufficiente per scrivere: si fa così, e che 25392 visite significano che l'argomento è sentito e che il dubbio più di qualcuno l'ha avuto, lapalissiano (non è una volgarità, poi te la spiego) OH SOMMO PIENO DI CERTEZZE!

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st-topos

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 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2026 alle ore 09:55

Ti ripondo per l'ultima volta e spero di farti capire il mio pensiero, altrimenti me ne farò una ragione di vita.

Non sono io che mi elevo ma sei tu che ti sottovaluti e reagisci.

Nello specifico della discussione: in qualsiasi ambiente in cui si discute è colui che contesta che deve argomentare e non il contrario. Le regole dello stare insieme sono queste, siete in grado di rispettarle.

In questa discussione, da perte di pochissimi tecnici, c'è una visione differente alla prassi consolidata, ......ottimo.

Sarebbe cosa buona e giusta che questi tecnici (quelli che la vedono diversamente dalla massa) fornissero la documentazione a sostegno della loro tesi.

Hai letto una tesi, hai letto una norma, una sentenza.....IL NIENTE ASSOLUTO... e allora di cosa

vogliamo/volete parlare...... ARIA FRITTA.

Spero di non aver urtato nuovamente la tua sensibilità.

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Pippocad

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 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2026 alle ore 11:34

Bisognerebbe poter chiudere definitivamente le discussioni, così da evitare che qualche buontempone le riapra come passatempo. Qui mi rivolgo all'amministratore.

Non sono solo tre o quattro i tecnici a pensarla diversamente da Manero e st-topos. Basta cercare nel forum e si trovano diverse discussioni in cui altri tecnici sostengono che le superfici inferiori a 1,50 m non vadano considerate nella consistenza.

La deficienza artificiale spesso risponde in modo casuale (la risposta più probabile) proprio perché si alimenta di ciò che viene scritto su Internet. Chi si affida ciecamente all'IA non ha capito nulla di come funziona pertanto azzi suoi!

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Manero

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 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2026 alle ore 12:00

Cosa conta alla fine è la normativa catastale utilizzata dal catasto quando riammette nella consistenza catastale dell'immobile la porzione inferiore a 1,5 m in docfa omessa e interviene in accertamento come è successo realmente di frequente. Nessuno di quelli che ritengono sia giusto non inserire detta porzione, anche se fossero 200, ha riportato elementi o motivazioni serie e normative che possano portare a fare un legittimo ricorso. Cosa gli andate a dire al catasto, a seguito del l'accertamento, che su geolive ci sono 10 buontemponi che la omettono la porzione e ritengono di avere ragione perché sono la maggioranza su geolive? Oppure perché una guida che non cita alcuna norma opportuna è pubblicata su geolive. Perché non lla riportate guida in relazione docfa quando presentate la pratica dove inserite una ridotta consistenza che è soggetta a rischio di accertamento ?

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st-topos

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 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2026 alle ore 12:29

Sono d'accordo che la discussione vada definitivamente chiusa.

Cristallizzando però le due posizioni, in modo che i colleghi, che tra qualche tempo vogliono utilizzare la discussione, possano capire immediatamente.

Per completezza voglio chiarire a pippocad che sostenere un raggionamento minoritario è sicuramente un fatto positivo, ma la tesi (minoritaria) deve essere sostenuta da documentazione probante e non da chiacchiericcio.

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Manero

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 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2026 alle ore 12:43

"st-topos" ha scritto:
Sono d'accordo che la discussione vada definitivamente chiusa.

Cristallizzando però le due posizioni, in modo che i colleghi, che tra qualche tempo vogliono utilizzare la discussione, possano capire immediatamente.

Per completezza voglio chiarire a pippocad che sostenere un raggionamento minoritario è sicuramente un fatto positivo, ma la tesi (minoritaria) deve essere sostenuta da documentazione probante e non da chiacchiericcio.



Ritengo che se c'è chi vuole intervenire per dare un contributo tale da approfondire il tema non vedo il motivo per il quale si debba concludere questa discussione. Magari qualcuno tira fuori la norma catastale che esclude dalla consistenza le porzioni inferiori a 1,5 m dall'UIU, ce lo vogliamo perdere?

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joloki

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 1 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2026 alle ore 15:12

Buonasera, ho letto con grande interesse tutta la discussione perchè effettivamente sembra un argomento banale ma non lo è. Mi sono sempre chiesto anche io la metodologia per calcolare la consistenza in questi casi. Ricordavo di aver letto qualcosa in un documento dell'agenzia di Milano (Istruzione per gli operatori di sportello accettazione docfa - casi ricorrenti) Magari i quesiti 13 e 14 potrebbe darvi qualche altro spunto sull'argomento. vi metto il link.

https://www.geolive.org/files/storage/no...

Spero che qualcuno non l'abbia già linkato in precedenza e me lo sono perso. Nel caso chiedo scusa.

Buona serata!

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geoalfa

(GURU)

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 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2026 alle ore 15:14

RIEPILOGO:

I locali con un'altezza inferiore a 1,50 m:

-> Non producono reddito autonomo

-> Non concorrono al calcolo della superficie catastale.

-> Non possono essere accatastati come vani principali

-> Nei grafici DOCFA, vanno delimitati con il poligono specifico per "altezze < 1,50 m ".

La norma catastale di riferimento è il D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, il cui Allegato C stabilisce che la superficie dei locali principali e degli accessori (o porzioni di essi) con un'altezza utile inferiore a 1,50 m è esclusa dal calcolo della superficie catastale

Dettagli e Criteri di Applicazione

Esclusione Automatica:

Qualsiasi porzione di immobile (sottotetto, mansarda, soppalco) che risulta più bassa di 1,50 m dal pavimento al soffitto non deve essere computata né ai fini della superficie catastale, né per la determinazione della consistenza.

Obbligo di Rappresentazione:

Anche se queste porzioni non vengono conteggiate, devono essere comunque disegnate nella planimetria catastale.

Dividente Virtuale:

Se un locale ha un'altezza variabile, il professionista deve tracciare una linea tratteggiata virtuale sulla planimetria in corrispondenza della proiezione a terra dell'altezza di 1,50 m, evidenziando così esattamente quale parte della superficie concorre al calcolo e quale no.

Riferimenti Ufficiali

Per il calcolo della superficie delle unità si consulta:

-> le direttive,

-> la Tabella direttamente sul Portale Agenzia delle Entrate">Portale Agenzia delle Entrat....


Per:

-> approfondire le regole di poligonazione

-> la compilazione,

-> Si consulti il Vademecum DocFa del CONAF[/c....

Per gli immobili in categoria C/2 (magazzini, cantine e depositi):

-> la consistenza esprime la superficie utile interna calpestabile,

-> la superficie catastale è la superficie commerciale lorda (che include i muri perimetrali e le pertinenze calcolate tramite specifici coefficienti.

Consistenza:
Per i C/2 si misura in metri quadri e rappresenta la somma della superficie utile dei locali principali e degli accessori.

Superficie Catastale:
[color=#000000]È la superficie totale calcolata secondo il D.P.R. 138/98, ottenuta sommando le superfici dei vani principali, accessori e spazi esterni (cortili), ciascuno moltiplicato per un coefficiente specifico (es. 100% per i locali principali, quote ridotte per accessori e pertinenze).

Questa superficie indicata nelle Visure Catastali serve per il calcolo della TARI.

Consistenza Catastale

La determinazione della consistenza delle Unità Immobiliari Urbane (UIU) varia a seconda che:

-> si consideri la consistenza catastale (espressa in vani per il gruppo A)

-> la superficie in metri quadrati (espressa in mq utili o commerciali per i gruppi A, B e C).

La misura dei mq utili (superficie netta calpestabile) si calcola seguendo questi criteri dettagliati:

Ambienti Principali:

Camere, soggiorni e studi vengono conteggiati al 100%.

Un vano utile catastale deve avere una superficie compresa solitamente tra un minimo e un massimo (ad esempio, per le abitazioni, da 9 a 27 mq) e godere di luce diretta.

Accessori Diretti:

Cucine, bagni, ingressi e corridoi, se comunicanti con i locali principali, si computano in percentuale.

A fini catastali, spesso si calcolano aggiungendo una frazione (es. 1/3) al numero di vani principali.

Accessori Indiretti:

Cantine, soffitte, ripostigli e simili, si computano in misura ancora inferiore (es. 1/4 del vano).

A livello di superficie in mq, si applicano coefficienti di ragguaglio inferiori al 100%.

Spazi Esterni:

Balconi e terrazzi scoperti hanno percentuali di incidenza molto minori, solitamente comprese tra il 10% e il 30% della loro superficie, mentre per i giardini si applicano percentuali ancora inferiori.

Il calcolo preciso per la superficie catastale prevede che i muri interni e perimetrali vengano computati per intero fino ad uno spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione al 50% fino a 25 cm.

Continuo ad aggiungere ricerche in merito:

A livello nazionale, la normativa urbanistica stabilisce che i locali o le porzioni di stanza con altezza inferiore a 1,50 m non sono considerati abitabili.

A Civitanova Marche (MC), come nel resto d'Italia, questi spazi non concorrono al calcolo della superficie e non possono produrre reddito autonomo. La gestione di questi spazi si articola su due livelli:

Requisiti di Abitabilità

Normativa Ordinaria:

Il Decreto Ministeriale 5 lugli...">Decreto Ministeriale 5 luglio 1975">[col... impone altezze minime di 2,70 m per i locali principali e 2,40 m per quelli accessori.

Legge Salva Casa (L. 105/2024): Consente, per il recupero di vani esistenti, di asseverare altezze ridotte fino a 2,40 m a patto di garantire adeguate condizioni igienico-sanitarie.

Legge Regionale Marche (Sottotetti): La Regione Marche">Regione Marche permette il recupero a fini abitativi con un'altezza media ponderale di 2,40 m (2,10 m nei Comuni montani). Per calcolare l'altezza media, si considera solo la porzione di stanza superiore a 1,50 m.

Normativa Catastale (Accatastamento DOCFA)
Le porzioni di immobile con altezza inferiore a 1,50 m non devono essere computate nella superficie catastale.

Nella planimetria DOCFA, tali aree vanno perimetrate con l'apposito Poligono G, specificando la dicitura "altezza < 1,50 m" in fase di validazione.

Non è possibile accatastare un locale se l'intera sua superficie è inferiore a 1,50 m, in quanto non può costituire un vano utile autonomo.

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Manero

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 1 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2026 alle ore 16:27

"joloki" ha scritto:
Buonasera, ho letto con grande interesse tutta la discussione perchè effettivamente sembra un argomento banale ma non lo è. Mi sono sempre chiesto anche io la metodologia per calcolare la consistenza in questi casi. Ricordavo di aver letto qualcosa in un documento dell'agenzia di Milano (Istruzione per gli operatori di sportello accettazione docfa - casi ricorrenti) Magari i quesiti 13 e 14 potrebbe darvi qualche altro spunto sull'argomento. vi metto il link.

https://www.geolive.org/files/storage/...

Spero che qualcuno non l'abbia già linkato in precedenza e me lo sono perso. Nel caso chiedo scusa.

Buona serata!





Grazie del contributo molto gradito, anche se il quesiti 13 è 14 del documento AdE Milano sono già riportatii in discussione. Addirittura Geoalfa li ha riportati in sue precedenti guide su geolive.

Questa è pure una ulteriore testimonianza che non si trova ancora altro di contraddittorio inerente il tema. Ma non demordiamo.

Il riepilogo di Geoalfa che continua insistentemente a riportare in dibattito senza oltretutto commentarlo, non è chiaramente appropriato all'argomento perche tratta il calcolo della superficie catastale dei poligoni docfa DPR 138/98 che è consolidato ormai, fornisce la superficie catastale in visura dell'immobile e non influisce sulla determinazione della consistenza DELL'UIU in mq. utili e conseguentemente non influisce sulla rendita.

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2026 alle ore 17:08

Pazienza, Ho appena aggiornato il riepilogo!

Sono gradite segnalazioni per eventuali anchevolezze non volute.

Grazie

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Pippocad

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 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2026 alle ore 17:11

"st-topos" ha scritto:
Per completezza voglio chiarire a pippocad che sostenere un raggionamento minoritario è sicuramente un fatto positivo, ma la tesi (minoritaria) deve essere sostenuta da documentazione probante e non da chiacchiericcio.



Se torni indietro, ho già postato l'interfaccia del DOCFA che utilizzo io: è piuttosto chiara e anche la relativa rendita.

Si può anche sostenere che in Trentino-Alto Adige esista una normativa speciale, ma non è così. Semplicemente, lì la normativa è stata interpretata correttamente. Una diversa imposizione fiscale sarebbe infatti enormemente incostituzionale.

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Manero

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 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2026 alle ore 17:40

"Pippocad" ha scritto:
"st-topos" ha scritto:
Per completezza voglio chiarire a pippocad che sostenere un raggionamento minoritario è sicuramente un fatto positivo, ma la tesi (minoritaria) deve essere sostenuta da documentazione probante e non da chiacchiericcio.



Se torni indietro, ho già postato l'interfaccia del DOCFA che utilizzo io: è piuttosto chiara e anche la relativa rendita.

Si può anche sostenere che in Trentino-Alto Adige esista una normativa speciale, ma non è così. Semplicemente, lì la normativa è stata interpretata correttamente. Una diversa imposizione fiscale sarebbe infatti enormemente incostituzionale.



A chi subisce accertamento, cosa gli vai a raccontare che in Trentino obbligano a togliere la superficie in consistenza, perché la norma nazionale è incostituzionale?

In Trentino fanno così perché hanno una loro norma applicativa che nelle altre parti della nazione non possiamo applicare perché saremmo comunque soggetti ad essere accertati.

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Manero

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 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2026 alle ore 17:57

La frase nella guida di Geoalfa, per essere ancora più chiariripoorta questo:

Sottotetti e cantine:

_Se un ambiente ha altezze variabili (es. sottotetto), solo la parte con altezza pari o superiore a 1,50 m viene conteggiata e considerata ai fini della rendita.

_L'area più bassa non produce reddito.
.....

Esclusione Automatica:

Qualsiasi porzione di immobile (sottotetto, mansarda, soppalco) che risulta più bassa di 1,50 m dal pavimento al soffitto non deve essere computata né ai fini della superficie catastale, né per la determinazione della consistenza.

Obbligo di Rappresentazione:

Anche se queste porzioni non vengono conteggiate, devono essere comunque disegnate nella planimetria catastale.

Inserita nel contesto dell'argomento trattato in questa discussione le affermazioni sopra riportate non sono vere o quanto meno è vera solo in Trentino da Pippocad. Non c'è alcun riferimento o norma catastale a supporto della tesi assunta in questa guida.


Perché Geoalfa non riporta la istruzione applicativa dell'AdE di Milano seguente in guida ?

www.geolive.org/files/storage/normative/...

Oltre alla legislazione catastale a cui l'Agenzia fa riferimento negli accertamenti inerenti l'argomento trattato ?

Regolamento n. 1142/1949 - Art. 49 - Misura della consistenza a metro quadro.

"Per la misura della consistenza delle unita' immobiliari con destinazione ordinaria ad uso negozi, botteghe, magazzini, locali di deposito, laboratori per arti e mestieri, stalle, scuderie, autorimesse, palestre, tettoie e simili, si assume come elemento ordinario il metro quadrato. La consistenza si computa sommando le superfici libere dei locali facenti parte dell'unita' immobiliare."

Ci spiegate per favore perchè dobbiamo in tutta Italia prendere a riferimento l'applicazione della norma "costituzionale" del trentino, quando nelle altre parti d'italia accertano d'ufficio i docfa a consistenza ridotta sulla base della normativa applicativa catastale nazionale che il trentino giudica anticostituzionale ??

Grazie.

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st-topos

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 1 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2026 alle ore 18:10

Per pippocad

Guarda che io ho già scritto che esistono due Italia: la provincia di Bolzano ed Avellino e tu hai risposto in maniera molto piccata, evidentemente ti sei sentito offeso.

Io in provincia di Bolzano non ho mai lavorato ma in provincia di Avellino si. Ti posso assicurare che ad Avellino rispettano la norma nazionale esperienza diretta.

All'inizio del docfa ad Avellino il caposezione dei fabbricati era un vecchio catastale che li faceva camminare allineati e coperti e se era il caso li mandava tranquillamente a quel paese, faceva rispettare quelle poche norme che allora regolavano il catasto perchè le CONOSCEVA.

Resto della mia idea le vostre tesi sono errate a Bolzano e ad Avellino.

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nutello

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 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2026 alle ore 18:50

14 pagine, 208 interventi e 25713 visite al 9/7/26 18:10:07

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