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Argomento: C/2 consistenza superficie < 1.5m

Autore Risposta

Manero

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 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2026 alle ore 11:27

Il concetto della praticabilità invocata dalla circolare 134/41 necessaria per il censimento del sottotetto, è molto semplice da intuire. Riguarda la struttura del solaio se è portante oppure no. Nelle costruzioni, per delimitare e separare dal locale sottostante una intercapedine d'aria sotto il tetto si costruisce un controsoffitto in cannicciato o in carton gesso, non un solaio portante. Se nella costruzione, invece si decide di spendere dei soldi in più per la costruzione di un solaio, è chiaro che la volontà è quella non di realizzare un intercapedine d'aria, ma un sottotetto utilizzabile per vari motivi tra i quali: installazione impianto caldaia o cassoni dell'acqua, oppure per farci un locale appunto sottotetto da utilizzare come deposito seppur non abitabile. In quersti ultimi casi, il locale di servizio deve essere censito indipendentemente dall'altezza, poichè se il proprietario ha l'esigenza di utilizzarlo deve essere praticabile e accessibile, e l'altezza non è una limitazione all'utilizzo. L'altezza non può essere una discriminante per non accatastare il sottotetto, ma è il servizio utile che il sottotetto produce alla proprietà in base all'uso praticabile che se ne vuole svolgere.

Se il locale praticabile è ad uso deposito ed è accessibile da spazio condominiale e non è collegato direttamente all'abitazione sottostante ecco che c'è anche l'obbligo della separazione da quest'ultima unità principale nei casi di denuncia di variazione per tutte le tipologie indicate dalla norma, Oppure si può rendere necessaria la costituzione di unità afferente autonoma, nel caso il sottotetto non sia mai stato rappresentato.

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nutello

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 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2026 alle ore 11:50

"Manero" ha scritto:
Il concetto della praticabilità invocata dalla circolare 134/41 necessaria per il censimento del sottotetto, è molto semplice da intuire. Riguarda la struttura del solaio se è portante oppure no. Nelle costruzioni, per delimitare e separare dal locale sottostante una intercapedine d'aria sotto il tetto si costruisce un controsoffitto in cannicciato o in carton gesso, non un solaio portante. Se nella costruzione, invece si decide di spendere dei soldi in più per la costruzione di un solaio, è chiaro che la volontà è quella non di realizzare un intercapedine d'aria, ma un sottotetto utilizzabile per vari motivi tra i quali: installazione impianto caldaia o cassoni dell'acqua, oppure per farci un locale appunto sottotetto da utilizzare come deposito seppur non abitabile. In quersti ultimi casi, il locale di servizio deve essere censito indipendentemente dall'altezza, poichè se il proprietario ha l'esigenza di utilizzarlo deve essere praticabile e accessibile, e l'altezza non è una limitazione all'utilizzo. L'altezza non può essere una discriminante per non accatastare il sottotetto, ma è il servizio utile che il sottotetto produce alla proprietà in base all'uso praticabile che se ne vuole svolgere.

Se il locale praticabile è ad uso deposito ed è accessibile da spazio condominiale e non è collegato direttamente all'abitazione sottostante ecco che c'è anche l'obbligo della separazione da quest'ultima unità principale nei casi di denuncia di variazione per tutte le tipologie indicate dalla norma, Oppure si può rendere necessaria la costituzione di unità afferente autonoma, nel caso il sottotetto non sia mai stato rappresentato.



Forse era vero nel 1941. E' dal dopoguerra che non si decide di spendere soldi in più per realizzare un solaio ma perchè lo prevedono sia la buona arte sia le norme tecniche in edilizia, che sono tante quanto sono quelle catastali. Altro che cannicciate e cartongesso, un solaio laterocementizio contribuisce alla statiticità del fabbricato: nei fabbricati in muratura è obbligatorio e deve essere ancorato a cordoli di coronamento dei setti, nei fabbricati in c.a. entra nel calcolo dei telai.


Chi amministra aggiungesse una nota: trattasi di fantasie dell'autore, il forum si dissocia e non le riconosce come veritiere.

P.S.: opinione personale: un forum tecnico dovrebbe vigilare sulla qualità di quello che vi si scrive, i moderatori badassero anche a questo e non solo a COME si scrive.

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Manero

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 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2026 alle ore 12:11

Nutello

Il solaio è una parte strutturale del fabbricato e si costruisce se ce n'è la necessità in base a quello che si vuole progettare, ma dove sta scritto che è obbligatorio costruirlo sotto la copertura del tetto inclinato, e a che distanza dal tetto sarebbe obbligatorio la realizzazione ritenuta forzata del solaio sottotetto ?

Nel consolidamento di edifici tu che fai un solaio portante sotto il tetto, quando non c'è ?

Bella roba sì.

Una volta c'era il cordolo per il consolidamento delle tamponature del fabbricato, poi fortunatamente questo sistema è stato abbandonato.

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nutello

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 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2026 alle ore 16:41

"Manero" ha scritto:
Nutello

Il solaio è una parte strutturale del fabbricato e si costruisce se ce n'è la necessità in base a quello che si vuole progettare, ma dove sta scritto che è obbligatorio costruirlo sotto la copertura del tetto inclinato, e a che distanza dal tetto sarebbe obbligatorio la realizzazione ritenuta forzata del solaio sottotetto ?

Nel consolidamento di edifici tu che fai un solaio portante sotto il tetto, quando non c'è ?

Bella roba sì.

Una volta c'era il cordolo per il consolidamento delle tamponature del fabbricato, poi fortunatamente questo sistema è stato abbandonato.



Non è obbligatorio ma di certo, a differenza di quanto succedeva nel 1941, non è di cannucciate e comunque la natura e la qualità del costruito non è una faccenda che riguarda il catasto e/o una discriminante se è censibile o meno. Se si vuole costruirlo sotto la copertura prende il nome di solaio di sottotetto e sarà dotato della sola possibilità di ispezione (tipo salire con scala a pioli appoggiata al muro per andare a vedere se c'è un piccione morto), si chiama volume tecnico; la presenza di questo volume non autorizza nessuno a congetturare, da processo alle intenzioni, che in realtà si intende realizzare un deposito o un'abitazione.

Nel consolidamento degli edifici, specialmente in muratura, se le esigenze progettuali NON prevedono che l'intradosso della copertura sia a vista - come accade quando si vuole che il realizzato con questo materiale sia visibile SI, d'accordo con chi paga prevedo un solaio in latero-cemento, in ferro o anch'esso in legno in ogni caso ancorato al/ai cordoli in cls da realizzare, fortunatamente, obbligatori (abbandonati 'sto ...), ma tutto questo, al Catasto, non conta. Un volume tecnico INACCESSIBILE stante l'asseverazione del tecnico con buona pace dei legislatori da forum, come quello di sottotetto posto cioè fra le falde di copertura e il solaio del piano di sotto non ha rilevanza fiscale perchè non ha attitudini reddituali, nè da solo nè in compagnia di altri vani. Il catasto serve a far pagare le imposte ai cittadini, non ai processi alla intenzioni.

Seguono altre 13 pagine, non perdetevi gli ulteriori sviluppi in cui si capirà quale delle tre casette dei tre porcellini doveva essere accatastata prima che arrivasse il lupo cattivo, considerato che le case di paglia sono un must della bio architettura.

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Manero

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 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2026 alle ore 17:36

Nessun processo alle intenzioni.

E' la parte, in questo caso dibattuto che ha avuto la ESIGENZA di accatastare il sottotetto, non è l'ufficio che è andato ad accertare l'avvenuto censimento di un sottotetto. L'Agenzia delle entrate non contesta il censimento del sottotetto dichiarato dalla parte che ha ritenuto di denunciarlo per propria autodichiarazione. E' la parte interessata dichiarante stessa che dichiara che c'è un sottotetto accessibile e praticabile e lo vuole censire in autonomia per vari motivi quali quelli in precedenza già elencati.

L'ufficio ha accertato solo l'errata omissione della superficie di altezza inferiore ad 1,5 m dalla consistenza da parte del tecnico rilevatore che evidentemente è andato a rilevare il locale perchè praticabile e accessibile, quindi c'era la condizione per accatastarlo, indipendentemente dall'altezza e lo dichiara il contribuente.

Se serviva al contribuente solo come volume tecnico, questo sarà accessibile e praticabile e va comunque rappresentato nella consistenza anche se non concorre alla rendita, se invece si tratta di intercapedine allora il contribuente non aveva alcuna utilità ad accatastarlo e non l'avrebbe fatto. Evidentemente una intercapedine non è se interessa censire il sottotetto con solaio praticabile e non lo si fa certo per andare a vederei piccioni morti.

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rossa

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 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2026 alle ore 07:40

"Pippocad" ha scritto:
"rossa" ha scritto:
Buongiorno.

Quindi la superficie del medesimo immobile è diversa in funzione dell'altezza del tecnico rilevatore !!!!!

Non si finisce mai di imparare.

Saluti.

Dimenticavo di domandare se il tecnico rilevatore deve stare in posizione eretta o sdraiato !



Ci sono appositi carrelli, tipo quelli da meccanico, che permettono di rilevare anche altezze così basse. Bisogna solo stare attenti a non incastrarsi in gronda.

agevolo un immagine: ibb.co/8gP9Yjx0

In alternativa, a volte è necessario assumere un nano da giardino come assistente tecnico.




Buongiorno.

E' previsto un sovrapprezzo per rilievo in posizione disagiata e/o impiego di un collaboratore affetto da nanismo ???

Saluti.

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Pippocad

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 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2026 alle ore 09:25

"rossa" ha scritto:

Buongiorno.

E' previsto un sovrapprezzo per rilievo in posizione disagiata e/o impiego di un collaboratore affetto da nanismo ???

Saluti.



Certo. C'è un apposito tariffario emesso dalla società di speleologia italiana.

ibb.co/8gqnkK1s

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Manero

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 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2026 alle ore 11:35

.

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Manero

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 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2026 alle ore 11:37

.

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Manero

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 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2026 alle ore 11:12

Riporto a galla la discussione perchè è stata fatta una guida pubblicata il 5 di luglio sull'argomento

www.geolive.org/guide/procedure-e-metodo...

Guida che non ha alcun riferimento normativo catastale, si parla solo di uso locale per gl iimmobilii che possono essere dotati di autonomia funzionale, nel caso di accertamento dell'agenzia per omessa porzione di superficie dalla consistenza catastale inferiore a 1,50 m di un sottotetto non vale niente.

Gli accertamenti per questa riduzione di consistenza da parte dell'agenzia come quello che si è discusso qui ce ne sono tanti e per quanto ne so io nessuno ha presentato ricorso all'Agenzia perchè gli accertamenti sono tutti legittimi.

Per quelli che seguono geolive, (tra l'altro geolive influenza anche l'intelligenza artificiale di google, quindi molti si ritrovano a essere consigliati a utilizzare una procedura errata priva di riferimenti normativi), ebbene chi decide di omettere la porzione di superficie inferiore ad 1,50 mt dalla consistenza sappia che va in accertamento dell'Agenzia e se anche non ci andasse, avrà problemi nella compravendita perchè i dati di classamento non sono dichiarabili conformi con la normativa catastale.

Ognuno poi è libero di fare come vuole ma che sappia che è a rischio accertamento e che la procedure è comunque irregolare e comporta di dichiarare il falso in atto di compravendita sulla confomrità catastale L.122/2010.

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nutello

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 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2026 alle ore 06:47

25321 visite secondo significano l' interesse sull'argomento e la necessità di un intervento chiaro e preciso dell' AdE, l' unica che ha titolo per separare la regola tecnica dalle opinioni. Quello che scrivi è giusto ed è importante, sia sul valore della guida/e (servono più che altro a chiudere forzosamente le discussioni) che sul nutrimento dell' AI, per questo esorto nuovamente moderatori, guidatori e padroni a prestare più attenzione a quello che si scrive.

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Manero

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 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2026 alle ore 08:43

Il mio è un invito a prestare attenzione a quello che si legge sulle guide di geolive che non sono controllate da nessuno e a volte possono mettere fuori strada non ottenendo il risultato desiderato da coloro che ne fanno una fonte di conoscenza.

Mi sento in dovere di segnalarlo e non vedo motivo per il quale dovrei essere giudicato per questo atteggiamento che non vuole essere altro che un valore aggiunto alle guide e al forum.

Geoalfa, l'autore della guida chiede sempre di segnalare eventuali errori commessi nella redazione del testo però coloro che lo fanno correrebbero il rischio di essere puniti. Non mi sembra logico e neanche di aiuto alla redazione di un testo importante elevato a guida per chi ne ha bisogno. La guida non può permettersi di dare informazioni errate o commenti, o opinioni, si deve fondare sulla base di riferimenti normativi esatti e inconfutabili.

Infine è molto antipatico che un partecipante chieda l'intervento dei moderatori per rivedere la opinione di un altro partecipante come se fosse una bestemmia, piuttosto che un contributo come tutti gli altri. Il confronto di opinioni diverse è elemento essenziale per sviluppare il tema affrontato.

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st-topos

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 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2026 alle ore 09:04

buongiorno

"..... la necessità di un intervento chiaro e preciso dell' AdE......"

cosa dovrebbe chiarire la D.G.???

Dovrebbe convincere quei 3 o 4 tecnici che non vogliono leggere le norme o i chiarimenti pubblicati, che in altri consessi verrebbero prima invitati a circostanziare (con richiami regolamentari o sentenze) le loro asserzioni e poi definitivamente ignorati.

Tranquillo l'AdE non interverrà.....garantito.......resteranno nel dubbio (3 o 4 tecnici)

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nutello

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 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2026 alle ore 09:06

"Manero" ha scritto:
Il mio è un invito a prestare attenzione a quello che si legge sulle guide di geolive che non sono controllate da nessuno e a volte possono mettere fuori strada non ottenendo il risultato desiderato da coloro che ne fanno una fonte di conoscenza.

Mi sento in dovere di segnalarlo e non vedo motivo per il quale dovrei essere giudicato per questo atteggiamento che non vuole essere altro che un valore aggiunto alle guide e al forum.

Geoalfa, l'autore della guida chiede sempre di segnalare eventuali errori commessi nella redazione del testo però coloro che lo fanno correre ero il rischio di essere puniti.

Infine è molto antipatico che un partecipante chieda l'intervento dei moderatori per rivedere la mia opinione come se fosse una bestemmia, piuttosto che un contributo come tutti gli altri.



Per prestare attenzione a quello che si legge è opportuno badare a quello che si scrive quindi, per coerenza, quando me ne accorgo anche io mi sento in dovere di segnalarlo, senza tema di entrare in elenchi dei buoni/simpatici o cattivi/antipatici. Sta al compilatore degli elenchi avere la capacità di portare contributi corretti, coerenti e riscontrabili, senza avere la presunzione che queste condizioni siano soddisfatte perchè li hai scritti tu.

Ma buongiorno un paio di p.le, o st-topos: 25 mila e rotti ed uno solo che sa tutto, cioè tu? Sta attento quando sali sul piedistallo che puoi cadere.

Alla prossima.

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st-topos

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 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2026 alle ore 09:29

L'unica cosa che ho capito e che non sai cosa contestare, ma contesti.

Hai una norma regolamentare che sostenga la tua tesi? pubblicala

Hai una sentenza che sostenga la tua tesi? pubblicala

Altrimenti ti dico, dal mio pedistallo su cui mi ci hai messo tu e non io, che arrivati ad un certo punto ti dovrai pur fermare e chiudere questa discussione......del niente assoluto.....

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