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Argomento: C/2 consistenza superficie < 1.5m

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Manero

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 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2026 alle ore 11:27

Il concetto della praticabilità invocata dalla circolare 134/41 necessaria per il censimento del sottotetto, è molto semplice da intuire. Riguarda la struttura del solaio se è portante oppure no. Nelle costruzioni, per delimitare e separare dal locale sottostante una intercapedine d'aria sotto il tetto si costruisce un controsoffitto in cannicciato o in carton gesso, non un solaio portante. Se nella costruzione, invece si decide di spendere dei soldi in più per la costruzione di un solaio, è chiaro che la volontà è quella non di realizzare un intercapedine d'aria, ma un sottotetto utilizzabile per vari motivi tra i quali: installazione impianto caldaia o cassoni dell'acqua, oppure per farci un locale appunto sottotetto da utilizzare come deposito seppur non abitabile. In quersti ultimi casi, il locale di servizio deve essere censito indipendentemente dall'altezza, poichè se il proprietario ha l'esigenza di utilizzarlo deve essere praticabile e accessibile, e l'altezza non è una limitazione all'utilizzo. L'altezza non può essere una discriminante per non accatastare il sottotetto, ma è il servizio utile che il sottotetto produce alla proprietà in base all'uso praticabile che se ne vuole svolgere.

Se il locale praticabile è ad uso deposito ed è accessibile da spazio condominiale e non è collegato direttamente all'abitazione sottostante ecco che c'è anche l'obbligo della separazione da quest'ultima unità principale nei casi di denuncia di variazione per tutte le tipologie indicate dalla norma, Oppure si può rendere necessaria la costituzione di unità afferente autonoma, nel caso il sottotetto non sia mai stato rappresentato.

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nutello

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 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2026 alle ore 11:50

"Manero" ha scritto:
Il concetto della praticabilità invocata dalla circolare 134/41 necessaria per il censimento del sottotetto, è molto semplice da intuire. Riguarda la struttura del solaio se è portante oppure no. Nelle costruzioni, per delimitare e separare dal locale sottostante una intercapedine d'aria sotto il tetto si costruisce un controsoffitto in cannicciato o in carton gesso, non un solaio portante. Se nella costruzione, invece si decide di spendere dei soldi in più per la costruzione di un solaio, è chiaro che la volontà è quella non di realizzare un intercapedine d'aria, ma un sottotetto utilizzabile per vari motivi tra i quali: installazione impianto caldaia o cassoni dell'acqua, oppure per farci un locale appunto sottotetto da utilizzare come deposito seppur non abitabile. In quersti ultimi casi, il locale di servizio deve essere censito indipendentemente dall'altezza, poichè se il proprietario ha l'esigenza di utilizzarlo deve essere praticabile e accessibile, e l'altezza non è una limitazione all'utilizzo. L'altezza non può essere una discriminante per non accatastare il sottotetto, ma è il servizio utile che il sottotetto produce alla proprietà in base all'uso praticabile che se ne vuole svolgere.

Se il locale praticabile è ad uso deposito ed è accessibile da spazio condominiale e non è collegato direttamente all'abitazione sottostante ecco che c'è anche l'obbligo della separazione da quest'ultima unità principale nei casi di denuncia di variazione per tutte le tipologie indicate dalla norma, Oppure si può rendere necessaria la costituzione di unità afferente autonoma, nel caso il sottotetto non sia mai stato rappresentato.



Forse era vero nel 1941. E' dal dopoguerra che non si decide di spendere soldi in più per realizzare un solaio ma perchè lo prevedono sia la buona arte sia le norme tecniche in edilizia, che sono tante quanto sono quelle catastali. Altro che cannicciate e cartongesso, un solaio laterocementizio contribuisce alla statiticità del fabbricato: nei fabbricati in muratura è obbligatorio e deve essere ancorato a cordoli di coronamento dei setti, nei fabbricati in c.a. entra nel calcolo dei telai.


Chi amministra aggiungesse una nota: trattasi di fantasie dell'autore, il forum si dissocia e non le riconosce come veritiere.

P.S.: opinione personale: un forum tecnico dovrebbe vigilare sulla qualità di quello che vi si scrive, i moderatori badassero anche a questo e non solo a COME si scrive.

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Manero

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 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2026 alle ore 12:11

Nutello

Il solaio è una parte strutturale del fabbricato e si costruisce se ce n'è la necessità in base a quello che si vuole progettare, ma dove sta scritto che è obbligatorio costruirlo sotto la copertura del tetto inclinato, e a che distanza dal tetto sarebbe obbligatorio la realizzazione ritenuta forzata del solaio sottotetto ?

Nel consolidamento di edifici tu che fai un solaio portante sotto il tetto, quando non c'è ?

Bella roba sì.

Una volta c'era il cordolo per il consolidamento delle tamponature del fabbricato, poi fortunatamente questo sistema è stato abbandonato.

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nutello

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 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2026 alle ore 16:41

"Manero" ha scritto:
Nutello

Il solaio è una parte strutturale del fabbricato e si costruisce se ce n'è la necessità in base a quello che si vuole progettare, ma dove sta scritto che è obbligatorio costruirlo sotto la copertura del tetto inclinato, e a che distanza dal tetto sarebbe obbligatorio la realizzazione ritenuta forzata del solaio sottotetto ?

Nel consolidamento di edifici tu che fai un solaio portante sotto il tetto, quando non c'è ?

Bella roba sì.

Una volta c'era il cordolo per il consolidamento delle tamponature del fabbricato, poi fortunatamente questo sistema è stato abbandonato.



Non è obbligatorio ma di certo, a differenza di quanto succedeva nel 1941, non è di cannucciate e comunque la natura e la qualità del costruito non è una faccenda che riguarda il catasto e/o una discriminante se è censibile o meno. Se si vuole costruirlo sotto la copertura prende il nome di solaio di sottotetto e sarà dotato della sola possibilità di ispezione (tipo salire con scala a pioli appoggiata al muro per andare a vedere se c'è un piccione morto), si chiama volume tecnico; la presenza di questo volume non autorizza nessuno a congetturare, da processo alle intenzioni, che in realtà si intende realizzare un deposito o un'abitazione.

Nel consolidamento degli edifici, specialmente in muratura, se le esigenze progettuali NON prevedono che l'intradosso della copertura sia a vista - come accade quando si vuole che il realizzato con questo materiale sia visibile SI, d'accordo con chi paga prevedo un solaio in latero-cemento, in ferro o anch'esso in legno in ogni caso ancorato al/ai cordoli in cls da realizzare, fortunatamente, obbligatori (abbandonati 'sto ...), ma tutto questo, al Catasto, non conta. Un volume tecnico INACCESSIBILE stante l'asseverazione del tecnico con buona pace dei legislatori da forum, come quello di sottotetto posto cioè fra le falde di copertura e il solaio del piano di sotto non ha rilevanza fiscale perchè non ha attitudini reddituali, nè da solo nè in compagnia di altri vani. Il catasto serve a far pagare le imposte ai cittadini, non ai processi alla intenzioni.

Seguono altre 13 pagine, non perdetevi gli ulteriori sviluppi in cui si capirà quale delle tre casette dei tre porcellini doveva essere accatastata prima che arrivasse il lupo cattivo, considerato che le case di paglia sono un must della bio architettura.

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Manero

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 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2026 alle ore 17:36

Nessun processo alle intenzioni.

E' la parte, in questo caso dibattuto che ha avuto la NECESSITA' di accatastare il sottotetto, non è l'ufficio che è andato ad accertare l'avvenuto censimento di un sottotetto. L'Agenzia delle entrate non contesta il censimento del sottotetto dichiarato dalla parte che ha ritenuto di denunciarlo per propria autodichiarazione. E' la parte interessata dichiarante stessa che dichiara che c'è un sottotetto accessibile e praticabile e lo vuole censire in autonomia per vari motivi quali quelli in precedenza già elencati.

L'ufficio ha accertato solo l'errata omissione della superficie di altezza inferiore ad 1,5 m dalla consistenza da parte del tecnico rilevatore che evidentemente è andato a rilevare il locale perchè praticabile e accessibile, quindi c'era la condizione per accatastarlo, indipendentemente dall'altezza e lo dichiara il contribuente.

Se serviva al contribuente solo come volume tecnico, questo sarà accessibile e praticabile e va comunque rappresentato nella consistenza anche se non concorre alla rendita, se invece si tratta di intercapedine allora il contribuente non aveva alcuna utilità ad accatastarlo e non l'avrebbe fatto. Evidentemente una intercapedine non è se interessa censire il sottotetto con solaio praticabile e non lo si fa certo per andare a vederei piccioni morti.

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