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Manero
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Orlando1973
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Orlando1973
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Pippocad
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"Manero" ha scritto: A chi subisce accertamento, cosa gli vai a raccontare che in Trentino obbligano a togliere la superficie in consistenza, perché la norma nazionale è incostituzionale? In Trentino fanno così perché hanno una loro norma applicativa che nelle altre parti della nazione non possiamo applicare perché saremmo comunque soggetti ad essere accertati. In trentino la rendita la fa il tecnico catastale (il tecnico fornisce tutto tranne quella) pertanto non subisci mai accertamento. In caso fai ricorso se c'è un errore. E' incostituzionale avere normative fiscali DIVERSE da regione a regione .Si chiama sperequazione. Mettitelo nella testa che cambiano solo delle procedure ma la fiscalità e'uguale. Sono stufo di dirlo. Competenze e funzioni catasto Trento: cura le revisioni degli estimi catastali nell’ambito del territorio provinciale in accordo con le leggi dello Stato e le determinazioni dell’Agenzia delle Entrate fonte: www.provincia.tn.it/Amministrazione/Stru...
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geoalfa
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Continuo ad aggiungere ricerche in merito: A livello nazionale, la normativa urbanistica stabilisce che i locali o le porzioni di stanza con altezza inferiore a 1,50 m non sono considerati abitabili. A Civitanova Marche (MC), come nel resto d'Italia, questi spazi non concorrono al calcolo della superficie e non possono produrre reddito autonomo. La gestione di questi spazi si articola su due livelli: Requisiti di Abitabilità Normativa Ordinaria: Il Decreto Ministeriale 5 luglio 1975">Decreto Ministeriale 5 lugli... impone altezze minime di 2,70 m per i locali principali e 2,40 m per quelli accessori. Legge Salva Casa (L. 105/2024): Consente, per il recupero di vani esistenti, di asseverare altezze ridotte fino a 2,40 m a patto di garantire adeguate condizioni igienico-sanitarie. Legge Regionale Marche (Sottotetti): La Regione Marche permette il recupero a fini abitativi con un'altezza media ponderale di 2,40 m (2,10 m nei Comuni montani). Per calcolare l'altezza media, si considera solo la porzione di stanza superiore a 1,50 m. Normativa Catastale (Accatastamento DOCFA) Le porzioni di immobile con altezza inferiore a 1,50 m non devono essere computate nella superficie catastale. Nella planimetria DOCFA, tali aree vanno perimetrate con l'apposito Poligono G, specificando la dicitura "altezza < 1,50 m" in fase di validazione. Non è possibile accatastare un locale se l'intera sua superficie è inferiore a 1,50 m, in quanto non può costituire un vano utile autonomo.
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Pippocad
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"st-topos" ha scritto: Per pippocad Guarda che io ho già scritto che esistono due Italia: la provincia di Bolzano ed Avellino e tu hai risposto in maniera molto piccata, evidentemente ti sei sentito offeso. Io in provincia di Bolzano non ho mai lavorato ma in provincia di Avellino si. Ti posso assicurare che ad Avellino rispettano la norma nazionale esperienza diretta. All'inizio del docfa ad Avellino il caposezione dei fabbricati era un vecchio catastale che li faceva camminare allineati e coperti e se era il caso li mandava tranquillamente a quel paese, faceva rispettare quelle poche norme che allora regolavano il catasto perchè le CONOSCEVA. Resto della mia idea le vostre tesi sono errate a Bolzano e ad Avellino. No. In materia fiscale non esistono due Italie: una tassazione diversa sarebbe anticostituzionale. Semplicemente, qui, dovendo implementare una versione leggermente diversa del DOCFA per via del sistema tavolare, hanno chiarito il concetto relativo alle superfici con altezza inferiore a 1,50 m, mentre nel resto d'Italia su questo punto regna ancora parecchia confusione. Se leggi qui: www.provincia.tn.it/Amministrazione/Stru... troverai che, tra le competenze del Catasto di Trento, c'è quella di "curare le revisioni degli estimi catastali nell'ambito del territorio provinciale in accordo con le leggi dello Stato e le determinazioni dell'Agenzia delle Entrate". Dire che a Trento e Bolzano la fiscalità del docfa è diversa è semplicemente senza fondamento.
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Manero
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Pippocad
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Manero
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geoalfa
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La normativa di riferimento a livello nazionale è regolamentata : -> dal D.P.R. 138/1998 (Allegato C) ; -> dalle circolari tecniche dell'Agenzia delle Entrate, con le quali stabiliscono i parametri e le modalità di calcolo delle superfici catastali. Nel catasto italiano, le porzioni di immobile o i locali con un'altezza inferiore a 1,50 m non producono reddito autonomo e non concorrono al calcolo della superficie catastale. Tuttavia, devono comunque essere indicati negli schemi DOCFA e associati all'ambiente di pertinenza, utilizzando uno specifico poligono per "altezze < 1,50 m". La procedura prevede regole ben precise per la corretta gestione di queste superfici ai fini dell'accatastamento e del calcolo della rendita: Esclusione dal calcolo della superficie: La superficie dei vani (o porzioni di essi) con altezza utile inferiore a 1,50 m deve essere esclusa dal conteggio della superficie catastale utile (Superficie Catastale Totale). Obbligo di perimetrazione (Poligoni DOCFA):[/size] I locali devono essere egualmente disegnati e "poligonati" nella pratica DOCFA, specificando il parametro di altezza < 1,50 m per delimitare chiaramente l'area. I poligoni vanno associati alla categoria di pertinenza dell'ambiente. Volumi tecnici: Sono esclusi da questa procedura i volumi tecnici (vani sprovvisti di accesso, come intercapedini o cavedi). Determinazione della consistenza: La consistenza dell'unità immobiliare (calcolata in vani o in metri quadrati commerciali a seconda della categoria) si basa unicamente sulla superficie dei locali con altezza superiore a 1,50 m.
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Manero
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Messaggio oscurato dallo staff per uno o più dei seguenti motivi:
- Richiesto dall'autore
- Totalmente off-topic rispetto alla discussione
- Violazione dei Termini di utilizzo del servizio
- Richiesta delle Autorità competenti.
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geoalfa
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Pippocad
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"Manero" ha scritto: Ho capito. Perfetto. L'accertamento del catasto avviene in tutta italia escluso Trento e Bolzano. Esiste l'accertamento ma non viene usato in quel momento. Sarebbe un controsenso. "Manero" ha scritto: Possiamo dare una risposta supportata da norme catastali a chi subisce un accertamento d'ufficio, se lecito o meno, dopo tener conto che a Trento è proprio l'Agenzia che pretende l'omissione dalla consistenza del sottotetto autonomo con h inferiore a 1,5 m.? Insomma, che dobbiamo fare noi cittadini italiani che subiamo l'accertamento catastale oltre a sostenere con decisione che in Trentino non vogliono conteggiare la superficie sotto 1,5 m dalla consistenza? Quale normativa applicare in contrasto a quella applicata dall'agenzia che ha giustificato l'accertamento della rendita? Scusa Pippocad, Trento e Bolzano l'ho capito, è il resto d'Italia che subisce l'accertamento, che mi rimane scoperto. Grazie. Non so rispondere a queste domande. Vista la poca chiarezza normativa e alle varie interpretazioni degli uffici. Una provincia non registra il docfa se vengono inserite queste superfici. Un altra fa il contrario. "non entra nel computo della superficie catastale " è interpretabile. Mi piacerebbe sapere quanti accertamenti ci sono su questo. Secondo me sono dei tecnici catastali che interpretano in proprio favore la normativa.
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Manero
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"Pippocad" ha scritto:
Mi piacerebbe sapere quanti accertamenti ci sono su questo. Secondo me sono dei tecnici catastali che interpretano in proprio favore la normativa. Considerato che gli uffici interpretano a modo loro la normativa inerente l'argomento bisognerebbe capire se ci sono le condizioni e gli elementi normativi per ricorrere all'eventuale accertamento della consistenza e della rendita con l'integrazione d'ufficio nel computo della porzione utile con h minore di 1,5 m. Desidererei però sapere dagli esperti professionisti se dichiarano la conformità catastale di un sottotetto autonomo oggetto di compravendita nel quale è omessa nella consistenza la porzione sotto l'1,5 m. e non è stata accertata la rendita dall'agenzia.
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Manero
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"geoalfa" ha scritto: .... Legge Regionale Marche (Sottotetti): La Regione Marche">Regione Marche permette il recupero a fini abitativi con un'altezza media ponderale di 2,40 m (2,10 m nei Comuni montani). Per calcolare l'altezza media, si considera solo la porzione di stanza superiore a 1,50 m. ..... Riguardo la normativa sul recupero dei sottotetti Regione Marche ritengo opportuno riportare la Legge Regionale vigente nella parte riferita alle altezze, uscita nel 2026 che modifica la precedente 17/2015. Legge regionale 8/2026 Marche – Modifica normativa per il recupero dei sottotetti La Legge regionale Marche 6 luglio 2026, n. 8 modifica l’articolo 13, comma 1-bis, della L.R. 17/2015 in materia di recupero dei sottotetti. In particolare, per gli interventi consentiti dai Comuni nelle zone territoriali omogenee A e B, l’altezza minima prevista per le coperture a falde inclinate viene ridotta da 1,40 a 1,00 metro, mentre restano invariati l’altezza media ponderata minima di 2,20 metri, gli obblighi di isolamento termico, le prestazioni igienico-sanitarie richieste e il divieto di creare nuove unità immobiliari autonome.
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