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Argomento: C/2 consistenza superficie < 1.5m

Autore Risposta

st-topos

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 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2026 alle ore 18:58

La metto in f1 o f4???????

area urbana un locale chiuso a falde inclinate?

F4 il vademecum dice che si può attribuire solo alle unità che non sono state ancora definite funzionalemnete o strutturalmente e non è il tuo caso.

Aggiungo per completezza ed onestà: prendere il vademecum come oro colato non è sempre corretto

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Manero

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 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2026 alle ore 19:58

La F1 è area urbana scoperta ed inedificata, quindi l'esclusione del censimento in F1 del sottotetto è clamorosamente palese.

Fuori discussione è anche l'ammissione del sottotetto in una delle categorie F3 ed F4 suggerite a casaccio (quale delle due sarebbe più idonea? boh, si va a sorteggio) per il censimento del sottotetto, perchè non si può fare, non ci sono le condizioni. Al paragrafo 3.3 della circolare 4 del 2009 è indicato quando è consentito censire un immobile in categoria fittizia F3 ed F4.

www1.agenziaentrate.gov.it/mt/circolari/...

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bioffa69

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2026 alle ore 07:51

"Pippocad" ha scritto:
"bioffa69" ha scritto:
"Pippocad" ha scritto:
"Manero" ha scritto:
"bioffa69" ha scritto:


Tu invece non mi ha rispsoto a come potresti vendere una soffitta, per cui c/2, di 200 mq, con h max 1,50, se non la denunci?



Se non la denuncia, il proprietario clamorosamente non la vende.



Si denuncia in categoria fittizia e poi clamorosamente la vendi.





Ma è un deposito, perchè in cat. fittizia, che fra l'altro qui non prenderebbero mai, vista la difficoltà, a denunciare F/3 O F/4, non vedo in quale altra cat. F potresti pensare.

Non ha i requisiti per essere un deposito perchè non ha h minima. La metto in f1 o f4





Te l'ho detto che è un altro mondo, non verrebbe mai accettata qui, e non confondere comune con catasto, un sottotetto, non può essere altro che un deposito, indifferentmete dall'altezza.



Cordiali saluti

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EFFEGI
f.g.

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 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2026 alle ore 08:11

"bioffa69" ha scritto:

Te l'ho detto che è un altro mondo, non verrebbe mai accettata qui, e non confondere comune con catasto, un sottotetto, non può essere altro che un deposito, indifferentmete dall'altezza.
Cordiali saluti



No Fabio

un sottotetto alto 50 cm non è un deposito, e non capisco come fate a non capirlo tu e totonno... meno male che non siete dipendenti del catasto altrimenti sareste stati i peggiori burocrati d'Italia (senza offesa).

Un sottotetto avente un'altezza di cm 50 (diconsi CINQUANTA CENTIMETRI) è UNA INTERCAPEDINE D'ARIA che funge da isolamento termico tra il sottostante piano abitativo e l'esterno della copertura, per cui non è un volume urbanisticamente rilevante ne un volume catastalmente censibile.

Se si deve procedere alla vendita (PER PARTICOLARI SITUAZIONI) questo tipo di intercapedine va censita come "accessorio indiretto" dell'abitazione sottostante e quindi classato come 1/4 di vano.

Il sottotetto (PARLO SEMPRE DI QUELLI AD ALTEZZA RIDOTTA PER CAPIRCI - quindi inferiori a cm 150) appartengono (salvo diversamente specificato nei titoli) al proprietario dell'ultimo piano, leggetevi la sentenza di Cassazione civ. 18.04.2023 n. 10269 di cui riporto uno stralcio:

"Sulla scorta di tali presupposti, la Corte di Cassazione ha qualificato come pertinenza dell’appartamento dell’ultimo piano un sottotetto non facilmente accessibile, se non tramite botola munita di scala retrattile, privo di finestre o punti luce e di altezza tale da impedire, anche nei punti più alti, il facile movimento. La valutazione in ordine alla titolarità del sottotetto, dunque, in assenza di titoli di proprietà specifici, dovrà essere condotta caso per caso in base alle caratteristiche strutturali e funzionali del bene".

Non guardiamo sempre e solo alle circolari catastali (che in questo caso non ci sono, tranne la mera nota informativa dell'AdE di Milano), ma guardiamo anche, anzi soprattutto, al CODICE CIVILE.

A Milano si vive anche nei piani seminterrati alti 2.40 metri (caso mai senza finestre) e nei sottotetti alti 1.40 mt ... ma ormai sappiamo bene (leggendo i giornali di questi giorni) come funziona la legge a Milano, soprattutto per quanto concerne l'urbanistica.

In caso di vendita di un sottotetto alto cm 50 viene riportato nell'atto con "annesso sottotetto" quale accessorio non censito per la ridottOTTISSIMA altezza il quale funge da intercapedine tra l'esterno e l'ultimo piano.

In caso di vendita invece a soggetti ESTRANEI al fabbricati vorrei proprio vedere COME, ma soprattutto a CHI lo andate a vendere un sottotetto alto CENTIMETRI 50 e a quale scopo.... a me non è mai capitato che un soggetto abbia venduto un sottotetto di 50 cm ad un soggetto estraneo al fabbricato di cui fa parte il sottotetto in questione.

Fabio e/o Manero, ci fate vedere un atto di vendita di un sottotetto alto cm 50 (centimetri 50) ad un soggetto estraneo alla proprietà del fabbricato? Sono molto curioso. Grazie.

Italia che vai... usanza che trovi. Compimenti per la vostra burocrazia ma il catasto è ALTRO, almeno per ME.

Buona giornata a tutti.

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st-topos

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 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2026 alle ore 08:27

Buongiorno

se ti fossi letta una delle mie rsposte precedenti il tuo intervento sarebbe stato molto diverso.

Seguo il tuo ragionamento ".....questo tipo di intercapedine va censita come "accessorio indiretto" dell'abitazione sottostante e quindi classato come 1/4 di vano....."

e se il proprietario dell'ultimo piano, che è anche proprietario della copertura termica (giusto quello che hai affermato), avente un h max di 1,49, intendesse vendere il solo piano sottotetto per una sopraelevazione, come censiresti quella parte da alienare, da accatastare separatamente, con quale superficie?????

grazie

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Pippocad

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 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2026 alle ore 08:39

Rettifico, ho guardato gli ultimi censimenti di sottotetti con h inferiore a 1.50 (censiti solo per il trasferimento della proprietà) e sono stati messi in F4. F1 mai. Sono rari e ricordavo male.

Mi chiedo ma siete mai entrati in un sottotetto con h inferiore a 1.50m? tramite una botola? e' un intercapedine.

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Pippocad

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 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2026 alle ore 08:41

Concordo con EFFEGI.

Con questo zelotismo catastale fra un po' bisogna censire anche i ripiani degli armadi o delle scaffalature.

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Manero

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 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2026 alle ore 08:46

La sentenza riportata non è pertinente con il caso on questione.

Qui c'è qualcuno che chiede se ci sono i presupposti per contestare l'accertamento del catasto subìto a causa dell'omissiine Dalla consistenza di un deposito della superficie utile di altezza minore di 1,50 in docfa. Se il presupposto è quella sentenza che giudica la proprietà di un sottotetto che può essere esclusiva come accessorio dell'appartamento dell'ultimo piano in condominio, direi che il soggetto accertato dal catasto sulla errata consistenza del deposito riportata non ha neanche uno straccio di motivo per vincere un eventuale quanto improbabilissimo ricorso, visto che tutta la normativa catastale che può essere prodotta già riportata in questa discussione è tutta portata a considerare nella consistenza tutta la superficie utile del deposito, compresa quella sotto il metro e cinquanta.



Il censimento del sottotetto si rende necessario in almeno due casi.

1 nel caso di progetto per il recupero urbanistico e per ottenere agevolazioni fiscali. .

2 per compravendita del sottotetto come unità immobiliare autonoma.



Riguardo le unità censite in F4 quelli, per definizione e per dichiarazione di parte, , non sono depositi.

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st-topos

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 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2026 alle ore 08:49

Da questa discussione bisogna dedurre che vi sono tre norme regolamentari

la prima in provincia di Bolzano (e questo in parte era noto, ma non in questi termini), una ad Avellino (la verde irpinia) e la terza dovrebbe essere il resto dell'Italia.

Ma quando andremo in Europa so czz!!!!!!!!

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Pippocad

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 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2026 alle ore 09:02

"st-topos" ha scritto:
Da questa discussione bisogna dedurre che vi sono tre norme regolamentari

la prima in provincia di Bolzano (e questo in parte era noto, ma non in questi termini), una ad Avellino (la verde irpinia) e la terza dovrebbe essere il resto dell'Italia.

Ma quando andremo in Europa so czz!!!!!!!!



E te ne accorgi solo ora che l'Italia è diversa e che il Catasto segue anche prassi differenti?

È proprio per questo che in precedenza ho scritto (e non mi riferivo a te) che, su questo sito, è inutile avere certezze monolitiche e dare del "furbo" a chi non fa le cose allo stesso modo. Purtroppo, però, la persona a cui mi rivolgo (che non sei tu) non è in grado di capirlo.

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bioffa69

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 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2026 alle ore 09:12

"EFFEGI" ha scritto:
"bioffa69" ha scritto:

Te l'ho detto che è un altro mondo, non verrebbe mai accettata qui, e non confondere comune con catasto, un sottotetto, non può essere altro che un deposito, indifferentmete dall'altezza.
Cordiali saluti



No Fabio

un sottotetto alto 50 cm non è un deposito, e non capisco come fate a non capirlo tu e totonno... meno male che non siete dipendenti del catasto altrimenti sareste stati i peggiori burocrati d'Italia (senza offesa).

Un sottotetto avente un'altezza di cm 50 (diconsi CINQUANTA CENTIMETRI) è UNA INTERCAPEDINE D'ARIA che funge da isolamento termico tra il sottostante piano abitativo e l'esterno della copertura, per cui non è un volume urbanisticamente rilevante ne un volume catastalmente censibile.

Se si deve procedere alla vendita (PER PARTICOLARI SITUAZIONI) questo tipo di intercapedine va censita come "accessorio indiretto" dell'abitazione sottostante e quindi classato come 1/4 di vano.

Il sottotetto (PARLO SEMPRE DI QUELLI AD ALTEZZA RIDOTTA PER CAPIRCI - quindi inferiori a cm 150) appartengono (salvo diversamente specificato nei titoli) al proprietario dell'ultimo piano, leggetevi la sentenza di Cassazione civ. 18.04.2023 n. 10269 di cui riporto uno stralcio:

"Sulla scorta di tali presupposti, la Corte di Cassazione ha qualificato come pertinenza dell’appartamento dell’ultimo piano un sottotetto non facilmente accessibile, se non tramite botola munita di scala retrattile, privo di finestre o punti luce e di altezza tale da impedire, anche nei punti più alti, il facile movimento. La valutazione in ordine alla titolarità del sottotetto, dunque, in assenza di titoli di proprietà specifici, dovrà essere condotta caso per caso in base alle caratteristiche strutturali e funzionali del bene".

Non guardiamo sempre e solo alle circolari catastali (che in questo caso non ci sono, tranne la mera nota informativa dell'AdE di Milano), ma guardiamo anche, anzi soprattutto, al CODICE CIVILE.

A Milano si vive anche nei piani seminterrati alti 2.40 metri (caso mai senza finestre) e nei sottotetti alti 1.40 mt ... ma ormai sappiamo bene (leggendo i giornali di questi giorni) come funziona la legge a Milano, soprattutto per quanto concerne l'urbanistica.

In caso di vendita di un sottotetto alto cm 50 viene riportato nell'atto con "annesso sottotetto" quale accessorio non censito per la ridottOTTISSIMA altezza il quale funge da intercapedine tra l'esterno e l'ultimo piano.

In caso di vendita invece a soggetti ESTRANEI al fabbricati vorrei proprio vedere COME, ma soprattutto a CHI lo andate a vendere un sottotetto alto CENTIMETRI 50 e a quale scopo.... a me non è mai capitato che un soggetto abbia venduto un sottotetto di 50 cm ad un soggetto estraneo al fabbricato di cui fa parte il sottotetto in questione.

Fabio e/o Manero, ci fate vedere un atto di vendita di un sottotetto alto cm 50 (centimetri 50) ad un soggetto estraneo alla proprietà del fabbricato? Sono molto curioso. Grazie.

Italia che vai... usanza che trovi. Compimenti per la vostra burocrazia ma il catasto è ALTRO, almeno per ME.

Buona giornata a tutti.





EFFEGI, chiaro che se alto 50 cm, è una camera d'aria, non stiamo parlando di questo, ti ho fatto una domanda, ed un esempio al quale non hai ancora risposto, quello è l'esempio di cui stiamo parlando.



UN sottotetto di 200 mq, con h max 1,50, come lo denunci tu, se si deve vendere??

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st-topos

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 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2026 alle ore 09:16

Ma ad Avellino proprio NO!!!!

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Manero

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 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2026 alle ore 09:34

Il caso qui discusso riguarda il censimento di un deposito che ha una porzione con h inferiore a 1,50 mt. L'ufficio gli aumenta la consistenza comprendendo la superficie bassa omessa in denuncia docfa.

Nella compravendita quella porzione ha sicuramente un valore commerciale aggiuntivo alla parte con h eccedente l'1, 50 mt, ( non si può certo negare che sia impossibile l'utilizzo aggiuntivo) e la porzione contribuisce alla redditività del deposito. Nell'ambito della contrattazione del prezzo tra le parti nella consistenza ci sta anche la parte sotto l'1,50 mt. Nei valori OMI questa parte viene esclusa dalla superficie oggetto di calcolo del prezzo perché a livello nazionale sulla base delle medie statistiche queste porzioni non incidono ed il prezzo concordato maggiore per effetto della porzione in più va ad aumentare il prezzo al mq della parte eccedente il metro è cinquanta.

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EFFEGI
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 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2026 alle ore 10:39

"bioffa69" ha scritto:
EFFEGI, chiaro che se alto 50 cm, è una camera d'aria, non stiamo parlando di questo, ti ho fatto una domanda, ed un esempio al quale non hai ancora risposto, quello è l'esempio di cui stiamo parlando.

UN sottotetto di 200 mq, con h max 1,50, come lo denunci tu, se si deve vendere??



Fabio, ma anche agli altri, chiedo DI NUOVO una COPIA DI UN ATTO NOTARILE DI VENDITA di una soffitta alta cm 50 (ho scritto centimetri 50 perchè rientra nel range di H=0.00 e H=1.49 mt ma va bene anche un'altezza simile purchè inferiore a 1.50 mt) che è stata venduta ad un soggetto estraneo al fabbricato medesimo e non al proprietario dell'ultimo piano (ma anche di un piano intermedio).

Nel frattempo per me la discussione finisce qui, anche perchè sinceramente non ho tempo da perdere, e si sta parlando di aria fritta (per restare in tema di intercapedine )

Saluti

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bioffa69

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 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2026 alle ore 10:48

"EFFEGI" ha scritto:
"bioffa69" ha scritto:
EFFEGI, chiaro che se alto 50 cm, è una camera d'aria, non stiamo parlando di questo, ti ho fatto una domanda, ed un esempio al quale non hai ancora risposto, quello è l'esempio di cui stiamo parlando.

UN sottotetto di 200 mq, con h max 1,50, come lo denunci tu, se si deve vendere??



Fabio, ma anche agli altri, chiedo DI NUOVO una COPIA DI UN ATTO NOTARILE DI VENDITA di una soffitta alta cm 50 (ho scritto centimetri 50 perchè rientra nel range di H=0.00 e H=1.49 mt ma va bene anche un'altezza simile purchè inferiore a 1.50 mt) che è stata venduta ad un soggetto estraneo al fabbricato medesimo e non al proprietario dell'ultimo piano (ma anche di un piano intermedio).

Nel frattempo per me la discussione finisce qui, anche perchè sinceramente non ho tempo da perdere, e si sta parlando di aria fritta (per restare in tema di intercapedine )

Saluti





Non ci capiamo, la discussione riguarda le porzioni sotto 1,50m, se da conteggiare nella consistenza, e la risposta delle Agenzie, che in merito si sono espresse, è SI, questo riguarda la discussione.



Poi nel merito, per capire , visto che dici che tu non le dichiari, e non consideri dette superfici, ti chiedevo come potresti procedere a vendere una soìffitta coin h max 1,50, NON alta 50 cm, non prendermi in giro.



Poi se non vuoi rispondere , liberissimo di farlo, e continuare a non dichiarare sup., che però saRebbero da dichiarare e accessori che sarbbero da dichiarare (si parla di soffitte accessibili, non di camera d'aria, non continuare con questi 50 cm).



Saluti

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