"Pippocad" ha scritto: @bioffa69 qual'è la discriminante per cui un h max 50 cm la consideri camera d'aria e ad esempio 120-140 cm no?
OH finalmente qualcuno che ha capito... grazie Pippo.
Bioffa non vuoi rispondere perchè ci giri attorno.
Io le soffitte con altezza "Mista" le dichiaro... considero la superficie valida quella con H magg. di 1.50 e H non valida per quelle con H inf. a 1.50.... Nella consistenza inserisco solo la superficie con H magg. di 1.50 mt...
L'ho sempre detto e fatto e mai detto o scritto il contrario.
Ora rispondimi tu... come dichiari le soffitte TUTTA con H infeiore a 1.50 mt? Diciamo con altezza MEDIA di 50 centimetri?
Aspetto una copia di un atto di vendita di una tal soffitta (paragonata in precedenza alla cuccia del cane).
Saluti cordiali come sempre, e senza alcuno spirito polemico.
In tutti gli altri casi di variazione di unità immobiliari già censite, in cui sia necessario, per finalità civilistiche, stralciarne temporaneamente una o più porzioni...
questa è la norma nazionale non quella di Bolzano, e non è il caso su cui si sta discutendo.
Riportare fonti si, ma a casaccio leggere senza capire no!!!!!
In Italia vi sono 108 provincie che hanno le stesse regole tranne Bolzano ed avellino che hanno regole proprie.
Questo è quello che si evince da tutta la discussione.
Eccolo. Solito modo buzzurro quanto inutile di rispondere . Non c'è una norma diversa a Bolzano. C'è solo qualche procedura collegata al tavolare. Ma il censimento segue tutte le norme italiane. Sono stufo di scriverlo.
"Pippocad" ha scritto: Agevolo quando si usa la F4 da vedemecum:
In tutti gli altri casi di variazione di unità immobiliari già censite, in cui sia necessario, per finalità civilistiche, stralciarne temporaneamente una o più porzioni...
Porzioni. Non unità autonome.
L'F4 è una categoria temporanea e, ammesso che si possa assegnare quella categoria al sottotetto, ma si è già visto che non si può fare, non si può compravenderlo in via autonoma permanente.
Difatti il sottetto viene censito a deposito per essere compravendito autonomamente non come porzione di unità abitativa. Colui che lo acquista, acquista una unità autonoma altrimenti il caso non sussiste.
Non è affatto vero che chi ha un sottotetto con altezza media di 50 cm, non può venderlo autonomamente.
ASPETTO ANCORA CASO CONCRETO DI UN ATTO DI VENDITA DI UN SOTTOTETTO AVENTE ALTEZZA MEDIA CENTIMETRI 50 VENDUTO AD UN SOGGETTO TERZO ESTRANEO ALLA PROPRIETA' DEL FABBRICATO.
IL RESTO E' TEMPO PERSO... BEATI VOI CHE AVETE TEMPO DA PERDERE.
mi è appena capitato fra le mani un accertamento del 2020 nel quale il Catasto ha rettificato la consistenza di una soffitta andando a compurare anche la superficie che si trova sotto l' 1.50.
Io, in casi simili, tutto ciò che trovo sotto l' 1,50 non lo considero ai fini della rendita in quanto non è di fatto fruibile e non trovo giusto che il contribuente ci pagi le tasse.
Ho guardato in rete ma non trovo nessuna normativa che mi dia ragione (si parla solo di superifcie catastale).
Sapete aiutarmi in merito?
Come vi comportate voi?
Ricordo che:
Questo è il caso concreto nel quale il catasto ha accertato la consistenza di un deposito dal quale è stata omessa in denuncia la parte sotto il metro e cinquanta dalla consistenza catastale.
La volete tirar fuori la normativa che puo dar ragione ad Adami ?
Fino ad esso sono emerse solamente normative varie ed ufficiali che confermano la regolarità dell'accertamento avuto. Ma nessuna norma che dica il contrario.
Ho trovato io un caso ordinario che si presenta di frequente.
Ve lo riporto di seguito:
- Scorporo di ripostiglio sottoscala al piano interrato in principio accessorio all'interno della consistenza di una abitazione al piano terzo di una palazzino in condominio. Al ripostiglio sottoscala si accede da corridoio condominiale.
A seguito di opere interne all'abitazione si procede alla denuncia di variazione catastale ed all'obbligatorio scorporo catastale del ripostiglio sottoscala per divisione dalla consistenza dell'abitazione.
Il sottoscala da censire in C2, di tre mq (3m x 1m) netti e 3,6 lordi presenta una altezza utile massima di 2,00 m e una minima di 50 cm. Nella planimetria docfa è stato riportato il tratteggio dove l'altezza in pianta presenta l'altezza di 1,50 m.
SUPERFICIE CATASTALE In docfa vengono poligonate in tipologia A le due porzioni di sottoscala divise dall'altezza maggiore e minore di 1,50 m. Il poligono rappresentante la porzione con altezza inferiore a 1,50 m (2,4 mq lordi) viene esclusa dal computo della consistenza catastale per cui quest'ultima risulta essere di 1,2 mq lordi arr.to a 1 mq. Riferimento normativo DPR 138/98 "La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,50 m, non entra nel computo della superficie catastale. I poligoni relativi a tali superfici dovranno essere realizzati, specificando come parametro "altezza""
CONSISTENZA In docfa viene riportato la superficie utile e libera dell'intero locale (3 mq) seguendo le indicazioni del Regolamento n. 1142/1949 - Art. 49 - Misura della consistenza a metro quadro. "Per la misura della consistenza delle unita' immobiliari con destinazione ordinaria ad uso negozi, botteghe, magazzini, locali di deposito, laboratori per arti e mestieri, stalle, scuderie, autorimesse, palestre, tettoie e simili, si assume come elemento ordinario il metro quadrato. La consistenza si computa sommando le superfici libere dei locali facenti parte dell'unita' immobiliare."
Questo caso ha la particolarità che la SUPERFICIE CATASTALE risulta essere inferiore alla CONSISTENZA che influisce sulla rendita catastale. Se avessimo escluso dal calcolo della consistenza la parte di altezza inferiore a 1,50 m avremmo commesso una omissione di superficie che andrebbe a ridurre la corretta rendita catastale e benchè venisse registrata i banca dati comunque, la denuncia di variazione sarebbe ritenuta la rendita iniqua dall'ufficio che procede all'accertamento, esattamente come è successo al caso esposto in precedenza e di cui si è ampiamente discusso.
In una eventuale compravendita (che nel caso descritto non è contemplata, però in futuro può accadere) del sottoscala separato dalla abitazione, il venditore, può tranquillamente dichiarare in atto la conformità dei dati catastali ai sensi della L.122/2010 avendo seguito alla lettera le disposizioni catastali per la determinazione dei dati di classamento e della conseguente rendita catastale.
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI[/size]
SERVIZIO IV
PROTOCOLLO N. 6525- Roma, 6 luglio 194I-XIX
OGGETTO
Nuovo Catasto Edilizio Urbano-Quadro generale delle categorie e Massimario.
(pagina 37)
98. Soffitta - Solaio.
Il cosidetto solaio o soffitta, cioè il locale sottotetto, è escluso da dichiarazione e dal computo della consistenza, quando non è praticabile.
Un locale della stessa specie ma praticabile, non suddiviso in vani, se è accessorio esclusivo di una sola unità immobiliare va computato per 0,25 di vano utile, se è invece comune a più unità immobiliari va computato nell'aumento percentuale della consistenza delle singole unità immobiliari, salvo sempre l'esistenza di regole speciali adottate in conformità di usi locali.
Un solaio o soffitta può dare origine a separata- unità immobiliare solo quando, alla indipendenza in senso fisico di esso, corrisponda la possibilità economica di una separata utilizzazione, cioè quando si ritenga per sè stesso utile ed atto a produrre un reddito proprio.
Nel caso di un solaio diviso in vani aventi carattere integrativo della funzione delle unità immobiliari cui servono, ciascun singolo vano va computato in consistenza come accessorio esclusivo o comune a seconda che sia durevolmente destinato al servizio di una o più unità immobiliari; gli eventuali relativi corridoi di disimpegno non vanno computati in consistenza ma vanno iscritti sul Mod. 5 nello specchio delle caratteristiche sotto la voce 13.[/size]
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