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Argomento: ACCATASTAMENTO ASCENSORE
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geoalfa
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"rossa" ha scritto: Buongiorno. Sperando di non offenderti, osservo che continui ad evadere la risposta al caso in questione. L'ascensore non è stato costruito su suolo comune e non esiste alcun diritto di superficie esclusivo. Per il principio dell'accessione da tè ricordato, l'ascensore oggi è di esclusiva proprietà di Tizio (nel futuro si vedrà). Allo stato attuale di oggi, concordi col suggerimento di EFFEGI oppure no ? Saluti. Questo messaggio mi era sfuggito, perchè fra le altre incombenze stavo aggiornando la GUIDA ! Guide - Accatastamento di un ascensore i... Comunque concordo con EFFEGI. Come al solito se riscontrate manchevolezze o errori vi chiedo di segnali per consentirmi di rettificare. Cordialità
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Manero
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Messaggio oscurato dallo staff per uno o più dei seguenti motivi:
- Richiesto dall'autore
- Totalmente off-topic rispetto alla discussione
- Violazione dei Termini di utilizzo del servizio
- Richiesta delle Autorità competenti.
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CESKO
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Agro Nocerino Sarnese
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Il messaggio è stato considerato OFF-TOPIC dagli amministratori del portale rispetto l'argomento in discussione.
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Manero
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"Manero" ha scritto: Va prima acquistata l'area di sedime dove verrà realizzato l'ascensore stralciata dallla particella del terzo che si presume cansita al terreni. Gli acquirenti devono essere tutti i soggetti proprietari delle unità immobiliari cui l'ascensore sarà a servizio. Una volta fatto l'atto si costruisce l'ascansore e si accatasta come bene comune non censibile di tutti i subalterni. Le spese della realizzazione dell'impianto e la manutenzione saranno affrontate da chi utilizzerà l'ascensore. Gli altri pagheranno la loro quota millesimale al momento che vorranno in futuro utilizzare l'ascensore. Da valutare un aumento del classamento delle singole unità immobiliari di tutto l'edificio che si doterà dell'ascensore indipendentemente dall'utilizzo effettivo. Premesso che io ho già affrontato il caso e quindi ho un esperienza reale accaduta e conclusa positivamente. Volevo aggiungere, rispetto alla procedura da me descritta, che sarebbe bene che la fine dei lavori al comune non sia stata comunicata. Dovrebbe essere così, poichè Rossa evidenzia che il collegamento dell'ascensore con le unità immobiliari asservite ancora non è stato effettuato. In questo modo l'ascensore non è colaudato quindi non è da accatastare come finito perchè non ancora in funzione. Ciò permette di addivenire al contratto di compravendita dell'area di sedime anche semplicemente come area agricola. Nell'atto sarà ovviamente riportato che in quell'area verrà realizzato un impianto ascensore a servizio dell'edificio e dei suoi condomini. Il valore dell'area in atto ovviamente sarà stimata con il giusto valore commerciale di terreno "edificatorio" ma senza l'impianto realizzato in modo da essere economicamente vantaggioso in termini fiscali. Qualsiasi spesa occorrente per la costruzione dell'ascensore già affrontata da Tizio, dovrà essere ovviamente risarcita dai condomini. Preciso che questo caso è molto complicato affrontarlo catastalmente e giuridicamente in questa fase con l'ascensore in costruzione, la compravendita andava fatta prima di iniziare la costruzione dell'impianto e con accordi tra il condominio e Tizio molto diversi. Tizio doveva solo comparire come venditore dell'area sulla quale il condominio avrebbe realizzato in futuro l'ascensore. In questo caso non si capisce quali siano gli interessi di Tizio nella costruzione dell'ascensore per venderlo al condominio. Forse è un costruttore di ascensori. Riguardo il suggerimento di EFFEGI di censire l'ascensore come F4 non si può fare, vedi sotto. F/4 – Unità in corso di definizione Può essere assegnata soltanto a quelle porzioni che non hanno una definitiva destinazione, che non sono suscettibili di fornire reddito autonomo. Anche in questo caso, di norma, vengono individuate per motivi di natura civilistica. Non si può assegnare la categoria F/4 ad una porzione stralciata da un’unità immobiliare già censita al CEU (Circolare n. 4/T del 29 ottobre 2009 dell’Agenzia del Territorio). In presenza di “ interventi di ristrutturazione edilizia” finalizzati alla ridefinizione dell’intero organismo edilizio atti a trasformare un fabbricato in un insieme di unità in tutto o in parte diverse da quelle iscritte in catasto (articolo 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) è possibile ricorrere alla categoria fittizia F/4 solo se esistenti pratiche edilizie presentate in Comune ai sensi della normativa sopra richiamata. Ciò poichè, ordinariamente, la rendita catastale propria dell’unità immobiliare tiene già conto delle eventuali perdite reddituali connesse ai periodi di inutilizzabilità per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come previsto dal Regolamento approvato con D.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142.
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nutello
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Ci sono due "consigli" del consueto mandero molto discutibili: fare l' atto come terreno agricolo quando non lo è sia essendo evidente che è stato sottratto alla coltivazione sia perché la sua situazione urbanistica e quindi la valenza fiscale, con le differenze in termini di calcolo della tassazione del rogito che conosciamo, la attesta il certificato di destinazione urbanistica, non manero. Si ometterebbe di pagare le imposte ben sapendo che sopra c'è la struttura dell' ascensore, non censita sapendo che il notaio deve indicarne nell' atto sia la presenza sia gli identificativo catastai. L' altra discutibile idea è quella di non dichiarare l' ultimazione dei lavori:, se dentro la struttura del titolo edilizio, ultimata, non c'è ancora la cabina non vuole dire che l' opera edile non sia ultimata. Continua a dare pareri e consigli molto "border line", probabilmente per il fine del contatore di post indicato da effeggi, tanto non gli costano nulla, non paga lui e tanto meno lo si può tirare in causa per quello che scrive. Annamo bene, proprio bene.
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geoalfa
(GURU)
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L'argomento trattato riveste una trattazione per i varie situazioni molto problematiche , comunque ricordo che la GUIDA : Guide - Accatastamento di un ascensore i... Come sempre se riscontrata che mi sono sfuggite alcune importanti norme o passaggi vi chiedo di segnalarmelo, per consentirmi di aggiornarla. Cordialità
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EFFEGI
f.g.
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Irpinia
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"nutello" ha scritto: Ci sono due "consigli" del consueto MANERO molto discutibili: fare l' atto come terreno agricolo quando non lo è sia essendo evidente che è stato sottratto alla coltivazione sia perché la sua situazione urbanistica e quindi la valenza fiscale, con le differenze in termini di calcolo della tassazione del rogito che conosciamo, la attesta il certificato di destinazione urbanistica, non manero. Si ometterebbe di pagare le imposte ben sapendo che sopra c'è la struttura dell' ascensore, non censita sapendo che il notaio deve indicarne nell' atto sia la presenza sia gli identificativo catastai. L' altra discutibile idea è quella di non dichiarare l' ultimazione dei lavori:, se dentro la struttura del titolo edilizio, ultimata, non c'è ancora la cabina non vuole dire che l' opera edile non sia ultimata. Continua a dare pareri e consigli molto "border line", probabilmente per il fine del contatore di post indicato da effeggi, tanto non gli costano nulla, non paga lui e tanto meno lo si può tirare in causa per quello che scrive. Annamo bene, proprio bene. Concordo con te nutello... manero vuol far dichiarare il FALSO al venditore. "Manero" ha scritto:
Riguardo il suggerimento di EFFEGI di censire l'ascensore come F4 non si può fare, vedi sotto. F/4 – Unità in corso di definizione Può essere assegnata soltanto a quelle porzioni che non hanno una definitiva destinazione, che non sono suscettibili di fornire reddito autonomo. Anche in questo caso, di norma, vengono individuate per motivi di natura civilistica. Non si può assegnare la categoria F/4 ad una porzione stralciata da un’unità immobiliare già censita al CEU (Circolare n. 4/T del 29 ottobre 2009 dell’Agenzia del Territorio). In presenza di “interventi di ristrutturazione edilizia” finalizzati alla ridefinizione dell’intero organismo edilizio atti a trasformare un fabbricato in un insieme di unità in tutto o in parte diverse da quelle iscritte in catasto (articolo 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) è possibile ricorrere alla categoria fittizia F/4 solo se esistenti pratiche edilizie presentate in Comune ai sensi della normativa sopra richiamata. Ciò poichè, ordinariamente, la rendita catastale propria dell’unità immobiliare tiene già conto delle eventuali perdite reddituali connesse ai periodi di inutilizzabilità per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come previsto dal Regolamento approvato con D.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142. NO COMMENT, non hai ascoltato il mio consiglio di leggere, riflettere e solo dopo scrivere. Il fatto che ti sia capitato realmente non vuol dire nulla, anzi se hai seguito la stessa strada che hai suggerito hai fatto dichiarare il falso al venditore del "terreno agricolo". Le unità F/4 sono temporanee e vennero istituite per PARTICOLARI SITUAZIONI che servono proprio a risolvere alcune problematiche tra cui, ritengo, anche questa postata da rossa. L'ascensore NON e' stato ancora accatastato, QUINDI non si tratta di nessuna ristrutturazione ma di una SEMPLICE NUOVA COSTRUZIONE da censire in F/4 con opportuna relazione tecnica da allegare al docfa, e previa interlocuzione con l'Agenzia competenze.
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Manero
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"nutello" ha scritto: Ci sono due "consigli" del consueto MANERO molto discutibili: fare l' atto come terreno agricolo quando non lo è sia essendo evidente che è stato sottratto alla coltivazione sia perché la sua situazione urbanistica e quindi la valenza fiscale, con le differenze in termini di calcolo della tassazione del rogito che conosciamo, la attesta il certificato di destinazione urbanistica, non manero. Si ometterebbe di pagare le imposte ben sapendo che sopra c'è la struttura dell' ascensore, non censita sapendo che il notaio deve indicarne nell' atto sia la presenza sia gli identificativo catastali. L' altra discutibile idea è quella di non dichiarare l' ultimazione dei lavori:, se dentro la struttura del titolo edilizio, ultimata, non c'è ancora la cabina non vuole dire che l' opera edile non sia ultimata. Continua a dare pareri e consigli molto "border line", probabilmente per il fine del contatore di post indicato da effeggi, tanto non gli costano nulla, non paga lui e tanto meno lo si può tirare in causa per quello che scrive. Annamo bene, proprio bene. "EFFEGI" ha scritto:
Concordo con te nutello... manero vuol far dichiarare il FALSO al venditore. NO COMMENT, non hai ascoltato il mio consiglio di leggere, riflettere e solo dopo scrivere. Il fatto che ti sia capitato realmente non vuol dire nulla, anzi se hai seguito la stessa strada che hai suggerito hai fatto dichiarare il falso al venditore del "terreno agricolo". Le unità F/4 sono temporanee e vennero istituite per PARTICOLARI SITUAZIONI che servono proprio a risolvere alcune problematiche tra cui, ritengo, anche questa postata da rossa. L'ascensore NON e' stato ancora accatastato, QUINDI non si tratta di nessuna ristrutturazione ma di una SEMPLICE NUOVA COSTRUZIONE da censire in F/4 con opportuna relazione tecnica da allegare al docfa, e previa interlocuzione con l'Agenzia competenze. Il catasto obbliga ad accatastare l'unità imobiliare autonoma e produttrice di rendita, solo quando è finita, funzionante ed utilizzabile. L'inserimento del manufatto in F4 o F3 è consentito SOLO per trasferimento di diritti riguardante PORZIONI di EDIFICIO a fronte di una vendita FRAZIONATA. Se si viuole trasferire i diritti di un INTERO edificio in costruzione o definizione NON E' NECESSARIO ACCATASTARLO, NON E' RICHIESTO DALLE NORME E NON SI PUO' PROPRIO EFFETTUARE. L'ascensore, al momento non è utilizzabile, non è collaudato per la messa in esercizio e nè funzionale all'uso che se ne vuole fare per cui fiscalmente è solo una struttura che non ha alcuna valenza fiscale. NON ESISTE. Ha solo un valore di costo di quello che c'è sopra il terreno: unico elemento che è attualmente accatastato in atti e ciò che è appoggiato sopra non ne cambia di una virgola la valenza fiscale e non ostacola l'atto di compravendita. Nell'atto di compravendita ci sarà scritto cosa c'è sopra il terreno e la stima del valore del terreno e del manufatto non completato, e non utilizzabile determinerà il prezzo commerciale del terreno sul quale TUTTI i condomini (non solo quelli che ne usufruiranno in un primo futuro) diventeranno i legittimi proprietari dell'area di sedime e di tutto quello che c'è sopra. Se proprio proprio fa paura vendere un terreno che di agricolo non ha niente, visto che l'ascensore NON E' CENSIBILE (ANCHE SE FOSSE FINITO NON LO SAREBBE, DIFATTI SI DICE APPOSTA BENE COMUNE NON CENSIBILE), è possibile accatastare il terreno come F/1, area urbana, così contentiamo EFFEGGI e la sua impressione che qualcuna possa denunciare il FALSO. Oppure, ancora meglio, con TM si passa il terreno come ente urbano e si crea in automatico l'F6 all'urbano. A questo punto il terreno in F6 può essere ceduto. Mentre scrivo penserei che sia la soluzione migliore, perchè il passaggio all'urbano immediata, giustifica la destinazione futura del bene. P.S. Non c'è niente di più FALSO di quello che sostiene nutello, è bene che lo precisi visto che è rivolto esclusivamente al sottoscritto. "nutello" ha scritto: Continua a dare pareri e consigli molto "border line", probabilmente per il fine del contatore di post indicato da effeggi, tanto non gli costano nulla, non paga lui e tanto meno lo si può tirare in causa per quello che scrive. Annamo bene, proprio bene. Queste impressioni di nutello, fuori luogo, sono veramente sgradevoli, anche perchè non portano niente alla discussione. Una cosa è contestare l'opinione espressa, un'altra è fare osservazioni stupide sulle cause che portano un collega a partecipare e condividere le proprie esperienze nel forum.
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EFFEGI
f.g.
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Irpinia
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Ormai si legge di tutto e di più anche le farneticazioni personali. Rossa, ti allego questo link: www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j... in particolare ti invito a leggere il punto 2.2 secondo paragrafo (pagine 7 e 8 del documento), per me è molto chiaro ed esaustivo. Saluti
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Pippocad
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Südtirol
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Il dover a tutti i costi censire porzioni di edificio che non hanno una rendita autonoma, per la necessità di avere tutto accatastato ai fini degli atti notarili ha creato non pochi problemi anche perché non sono state create nuove categorie catastali. È assurda questa inerzia dell’AdE. PS: Qui in Trentino-Alto Adige, da una decina di anni, è stata introdotta la categoria catastale F/50 – "Portico / Porzioni di fabbricato / Beni comuni non censibili" da utilizzare proprio in questi casi estremi, quali vani scala, portici, ascensori, ecc. ibb.co/kgDsJGSG Ma e' così difficile fare dei cambiamenti?
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Manero
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"EFFEGI" ha scritto: Ormai si legge di tutto e di più anche le farneticazioni personali. Le tue sono farneticazioni personali non giustificabili. Se mi sarà consentito ti spiegherò meglio, non mi va di scrivere messaggi riguardanti il dibattito, per poi farmeli spropositamente cancellare.
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nutello
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Non esiste? Un manufatto realizzato in unione ad un fabbricato condominiale per la cui realizzazione è stato chiesto un titolo edilizio non esiste? E' vero che questi vengono rilasciati con la formula "salvo i diritti di terzi" ma la modulistica da inviare al comune prevede che quando l'intervento coinvolge altri titolari di diritti reali diversi dal dichiarante cioè Tizio essendo la particella del catasto TERRENI su cui sorge il contenitore intestata a lui (fatta salva la non probatorietà e bla bla bla), vada allegata in forma di autocertificazione una specifica dichiarazione di assenso: Tizio cosa ha detto al Comune?
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Manero
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"Pippocad" ha scritto: Il dover a tutti i costi censire porzioni di edificio che non hanno una rendita autonoma, per la necessità di avere tutto accatastato ai fini degli atti notarili ha creato non pochi problemi anche perché non sono state create nuove categorie catastali. È assurda questa inerzia dell’AdE. Difatti la norma è chiara. Non c'è alcun obbligo di dotare l'unità immobiliare di rendita per addivenire alla compravendita, se non in particolari casi che non sono quelli inerenti la discussione. Perfino EFFEGI propone di inserire il terreno con quello che c'è sopra in categoria senza rendita per addivenire alla compravendita. Censire PORZIONI di unità immobiliare esistente agli atti serve apposta per addivenire alla compravendita. Ci sono alcuni casi specifici in cui l'AdE vuole obbligatoriamente la rendita, come nel caso del vano che si trasferisce da un appartamento limitrofo all'altro.
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Manero
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"nutello" ha scritto: Non esiste? Un manufatto realizzato in unione ad un fabbricato condominiale per la cui realizzazione è stato chiesto un titolo edilizio non esiste? E' vero che questi vengono rilasciati con la formula "salvo i diritti di terzi" ma la modulistica da inviare al comune prevede che quando l'intervento coinvolge altri titolari di diritti reali diversi dal dichiarante cioè Tizio essendo la particella del catasto TERRENI su cui sorge il contenitore intestata a lui (fatta salva la non probatorietà e bla bla bla), vada allegata in forma di autocertificazione una specifica dichiarazione di assenso: Tizio cosa ha detto al Comune? Il manufatto non è realizzato. Inoltre io non so cosa ha detto Tizio al comune, chiediglielo a Rossa cosa ha detto (a voce ? a occhiolino ?) Tizio al Comune. I terreni si compravendono anche con progetti edilizi in corso. Che vuoi dire nell' accennare il "salvo diritti di terzi" in questa discussione ?? Tutte le pratiche rilasciate ed autodichiarate sono salvo diritti di terzi, non ce lo devi ricordare tu e per quale motivo ? Hai mai sentito parlare di voltura dei titoli abilitativi rilasciati o autocertificati al precedente proprietario dopo aver comprato l'area ? Dai nutello, sforzati un pochino di leggere ed analizzare meglio tutte le mie considerazioni e senza distrarti a fare la conta dei miei messaggi e a contestare qualsiasi cosa scrivo a ragion veduta e pure a sproposito.
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Manero
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"nutello" ha scritto: L' altra discutibile idea è quella di non dichiarare l' ultimazione dei lavori:, se dentro la struttura del titolo edilizio, ultimata, non c'è ancora la cabina non vuole dire che l' opera edile non sia ultimata. Continua a dare pareri e consigli molto "border line", probabilmente per il fine del contatore di post indicato da effeggi, tanto non gli costano nulla, non paga lui e tanto meno lo si può tirare in causa per quello che scrive. Annamo bene, proprio bene. Spiegati meglio perchè mi pare un pò avventata e "ULTRA LINE" come affermazione. L'opera, nonostante non ci sia la cabina dell'ascensore, può considerarsi ultimata ?
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