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Argomento: Nota prot. 38500 del 04-06-2020 (chiarimenti circ.2/E - 2016)

Autore Risposta

st-topos

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 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2022 alle ore 15:21

"....Non produce reddito quando vi è una percentuale tendente a zero affinché possa essere affittata separatamente dall'unità principale....."

Questa risposta conservala e al primo ricorso sulla materia la ricopi integralmente.

Successone assicurato ...........................(perdi il ricorso e ci aggiunge pure le spese di giudizio).

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SIMBA6464

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 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2022 alle ore 15:49

"st-topos" ha scritto:
"....Non produce reddito quando vi è una percentuale tendente a zero affinché possa essere affittata separatamente dall'unità principale....."

Questa risposta conservala e al primo ricorso sulla materia la ricopi integralmente.

Successone assicurato ...........................(perdi il ricorso e ci aggiunge pure le spese di giudizio).





Salve (cosa che tu non fai)

Io non propongo alcun ricorso, sarà la proprietà se vuole fare, il ricorso è come un assegno (SBF) salvo buon fine.

Io ho solo espresso una motivazione che potrebbe servire in un ricorso, se c'è ne sono altre ben vengano.

Fra poco se andiamo avanti di questo passo senza che nessuno si opponga ci diranno che anche una intercapedine (accessibile da una parte comune) è una u.i. che produce reddito.

cordiali saluti (cosa che tu non fai)

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macius

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 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2022 alle ore 16:02

Dubito che un privato o l'Agenzia per un buco di mq. 2 vadano a rischiare un ricorso.

Sommessamente invece richiedo quale deve essere la data di fine lavori ante e post 2016 con l'entrata della circolare. Simba mi ha già risposto e convengo per la casistica ante 2016: va messa la data di oggi.

Ma ad esempio con lavori interni anno 2019 con docfa che implica anche causale divisione (della cantina dall'appartamento) che data va messa alla presentazione odierna? 2019 o 2022

Trovo l'argomento delicato anche perché ci sono le sanzioni in ballo.

Ciau

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2022 alle ore 16:09

"totonno" ha scritto:
....

Con causale diverse da quelle che la escludono, la devi separare, considerando il fatto che è di 21 mq. ..



Ora sono diventati 2 mq !!!!!

Non comprendo dove volete arrivare !!!!

Nella stessa discussione si mescolano a piacimento domande, intenti e chiarimenti senza nessun costrutto pur di creare e/o alimentare la confusione !!!!!

A poco ci importa se all'ADE-Territorio di Firenze o altro non si rispettano e non si tiene nel debito conto le circolari esplicative della Direzione Centrale!

POI SE SIAMO NOI AD ALIMENTARE LA CONFUSIONE ......

Saluti e cordialità

Gianni detto geoalfa

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SIMBA6464

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 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2022 alle ore 16:11

Salve macius

per quanto ne so io, l'Agenzia non entra nel merito della data di fine lavori, almeno a me non l'hanno mai contestata, credo anche che abbiano pochi mezzi per contestarla.

Per il resto ti ho già risposto dicendo la mia.

a te saludo (saluto veneto)

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st-topos

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 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2022 alle ore 16:13

E io ti dico che la motivazione che hai edotto è inutile (vedo che non hai compreso quello che ho espresso con il precedente post).

La cosa che forse non ti è chiara e che tu devi applicare delle norme, non le scrivi (le subisci)

L'agenzia ha fatto una norma (buona o cattiva la devi rispettare) se la vuoi contestare devi addurre motivazioni credibili e ponderate che riportano norme regolamentari. La tua : "....Non produce reddito quando vi è una percentuale tendente a zero affinché possa essere affittata separatamente dall'unità principale....." non è credibile.

Il ricorso (per un locale di 2 mq.), a mio parere, lo perderesti,......... va bene così.

Se (fossi il tuo committente) e leggessi il ricorso con queste motivazioni, diciamo, per carità di patria, che.... eviterei di firmarlo.

buona serata

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SIMBA6464

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09 Giugno 2021 alle ore 15:08

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Adria Città Etrusca

 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2022 alle ore 16:17

Salve

Grazie st-topos del "buona serata"

cordiali saluti

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2022 alle ore 16:23

"st-topos" ha scritto:
E io ti dico che la motivazione che hai edotto è inutile (vedo che non hai compreso quello che ho espresso con il precedente post).

La cosa che forse non ti è chiara e che tu devi applicare delle norme, non le scrivi (le subisci)

L'agenzia ha fatto una norma (buona o cattiva la devi rispettare) se la vuoi contestare devi addurre motivazioni credibili e ponderate che riportano norme regolamentari. La tua : "....Non produce reddito quando vi è una percentuale tendente a zero affinché possa essere affittata separatamente dall'unità principale....." non è credibile.

Il ricorso (per un locale di 2 mq.), a mio parere, lo perderesti,......... va bene così.

Se (fossi il tuo committente) e leggessi il ricorso con queste motivazioni, diciamo, per carità di patria, che.... eviterei di firmarlo.

buona serata





Non hai letto questa :



Nota 321457 DEL 6 OTTOBRE 2020
"...salvo che il tecnico redattore dell'atto, nell'esercizio della propria responsabile professionalità espressione di diligenza, perizia e prudenza abbia riportato in relazione tecnica le motivazioni per cui i locali in parola non sarebbero suscettibili di autonomia funzionale e reddituale, nel qual caso l’Ufficio –in assenza di eventuali ulteriori elementi ostativi –provvederà a registrare in banca dati la dichiarazione presentata, disponendone comunque la successiva verifica nel merito. "



Questa nota è completamente disattesa dall'ufficio !!

Poi siamo noi a fare confusione !

Saluti

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SIMBA6464

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09 Giugno 2021 alle ore 15:08

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 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2022 alle ore 16:32

Ciao Antonio



Confermo quel passaggio a Rovigo è come se non esistesse scritto nella nota, in una mia pratica docfa respinta 4 volte a nulla è valso relazionare con due pagine scritte citando l'intera normativa in merito.

Nessuna menzione ad ogni respingimento con ulteriore motivo ostativo.

cordiali saluti

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totonno
(GURU)
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19 Maggio 2006

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 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2022 alle ore 16:35

"SIMBA6464" ha scritto:
Ciao Antonio



Confermo quel passaggio a Rovigo è come se non esistesse scritto nella nota, in una mia pratica docfa respinta 4 volte a nulla è valso relazionare con due pagine scritte citando l'intera normativa in merito.

Nessuna menzione ad ogni respingimento con ulteriore motivo ostativo.

cordiali saluti





Vero ! Abbiamo già affrontato l'argomento in altro forum. ricordi ?

Purtroppo dobbiamo arrenderci !

Anche se casualmente di recente sto utilizzando sempre più la causale "Miglior Rapp. grafica" .



Saluti

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st-topos

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22 Ottobre 2005

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 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2022 alle ore 16:51

Risposta al post di Totonno delle ore 16.23,

cosa significa questo: ".....disponendone comunque la successiva verifica nel merito........"

E' proprio quello che ho scritto nel mio post delle 12.40: "fatevi registrare il docfa senza scorporo (è un Vs diritto richiedetelo con forza) e poi aspettate i famosi 365 gg per la notifica dell'avvenuto scorporo delle pertinenze da parte dell'UP, i 60 gg per il ricorso ecc."


Infine arrivi al fantomatico ricorso e come ti giustifichi con "....Non produce reddito quando vi è una percentuale tendente a zero affinché possa essere affittata separatamente dall'unità principale....." ?????????


Lo scopo della norma è chiaro. Bisogna, purtroppo, a questo punto, accettarla.

Certamente non possiano contestare la circolare, noi la dobbiamo applicare (obtorto collo) e basta.


Non mi dimentico di salutare altrimenti urto la suscettibilita di simba6464


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totonno
(GURU)
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 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2022 alle ore 17:05

"st-topos" ha scritto:
Risposta al post di Totonno delle ore 16.23,

cosa significa questo: ".....disponendone comunque la successiva verifica nel merito........"





Successiva vuol dire proprio DOPO la registrazione del DOCFA. Vuol dire che l'ufficio deve provvedere a inserirla in atti quando il tecnico spiega in relazione dichiara le motivazioni che DEVE egli stesso evidenziare in relazione che portano a NON scorporare la cantina. E' un DOVERE del tecnico, NON UN DIRITTO !

Ma l'ufficio la disattende proprio perchè nel registrarla (quando lo fa, altrimenti il più delle volte respinge la pratica senza registrarla) poi NON procede a valutare nel merito le motivazioni che hanno portato il tecnico a scegliere di non separare la cantina e a dimostrare che l'UIU non produce reddito autonomo ! Anzi provvede a separarla d'ufficio senza RISPETTARE la normativa catastale vigente.



sALUTI

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robertopi

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16 Dicembre 2004

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NAPOLI

 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2022 alle ore 17:06

Devo scorporare dall'abitazione un box per venderlo. Nell'atto c'è scritto cantina ma è chiaramente un box ed è sempre stato così (per altro la planimetria non è nemmeno presente).

Presento il docfa con causale "scorporo autorimessa" me lo respingono dicendo che la causale idonea è frazionamento con cambio di destinazione. Non avrei problemi a rispedirlo con la causale indicata, ma ritengo che tale causale possa avere ripercussioni, mi riferisco all'aspetto urbanistico, poichè di fatto opere non se ne compiono ed il box è sempre stato tale.

Vorrei leggere alcuni pareri.

Grazie

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CESKO

Iscritto il:
07 Novembre 2006

Messaggi:
8588

Località
Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2022 alle ore 17:10

"robertopi" ha scritto:
Devo scorporare dall'abitazione un box per venderlo. Nell'atto c'è scritto cantina ma è chiaramente un box ed è sempre stato così (per altro la planimetria non è nemmeno presente).

Presento il docfa con causale "scorporo autorimessa" me lo respingono dicendo che la causale idonea è frazionamento con cambio di destinazione. Non avrei problemi a rispedirlo con la causale indicata, ma ritengo che tale causale possa avere ripercussioni, mi riferisco all'aspetto urbanistico, poichè di fatto opere non se ne compiono ed il box è sempre stato tale.

Vorrei leggere alcuni pareri.

Grazie



Roberto mi dispiace ma purtroppo ha ragione l'Ufficio (punto n.'3.2' della circ.4/2009 - circ.1/2006)

Saluti

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robertopi

Iscritto il:
16 Dicembre 2004

Messaggi:
3534

Località
NAPOLI

 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2022 alle ore 17:28

Mah non mi convice. La cantina è un accessorio indiretto non comunicante ed è logicamente non abitabile, quindi di fatto una sua destinazione precisa già ce l'ha, inserire una casusale cambio di destinazione può essere molto pericoloso. Perchè devo trattare una causale che potrebbe creare non pochi problemi al mio committente?

Saluti

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