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Argomento: Nota prot. 38500 del 04-06-2020 (chiarimenti circ.2/E - 2016)

Autore Risposta

SIMBA6464

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 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2022 alle ore 08:48

"macius" ha scritto:
Nel docfa ho contestualmente due causali: diversa distribuzione degli spazi interni del 2010 e la divisione per la scissione della cantina dall'appartamento come imposto dalla Circolare. Quest'ultima causale Divisione avviene oggi, non nel 2010. Nel 2010 non vi era l'obbligo dello stralcio (anno 2016) non può essere retroattiva.

Pertanto nel Docfa metto la data di oggi?

Cari saluti





Salve

io metterei la data della divisione di oggi.

cordiali saluti

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macius

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 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2022 alle ore 08:56

Buongiorno Simba e grazie.

Lo penso anche io.

E penso che sarebbe da mettere la data odierna anche se i lavori fossero del 2019 o del 2020 o di 10 giorni fa. Non cambia nulla, la divisione "la produco" oggi, non ieri.

Ciau

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2022 alle ore 09:27

"macius" ha scritto:
Buongiorno Simba e grazie.

Lo penso anche io.

E penso che sarebbe da mettere la data odierna anche se i lavori fossero del 2019 o del 2020 o di 10 giorni fa. Non cambia nulla, la divisione "la produco" oggi, non ieri.

Ciau





Sì sì certo non cambia nulla.

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macius

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 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2022 alle ore 09:35

Adesso capisco che hai la verità in tasca ma rispondi in maniera adulta, gentilmente.

Se é prima del 2016 metto la data odierna e se dopo il 2016 metto quella di fine lavori effettiva?

La questione é importante a mio avviso.

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2022 alle ore 09:39

"macius" ha scritto:
Adesso capisco che hai la verità in tasca ma rispondi in maniera adulta, gentilmente.

Se é prima del 2016 metto la data odierna e se dopo il 2016 metto quella di fine lavori effettiva?

La questione é importante a mio avviso.





Ti ha risposto Simba, tu hai condiviso e io ho preso atto.



Saluti e buon lavoro.

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st-topos

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 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2022 alle ore 10:12

Buongiorno

intervengo sull'argomento madre.

La norma sulla scissione delle pertinenze è un modo elegante per far aumentare le rendite prima che approccino la famosa "riforma del catasto" che dovrà essere a saldo zero, credo che su questo siamo tutti d'accordo.

Quindi è inutile fare troppi giri di parole, bisogna scorporare gli accessori esterni.

L'eventuale registrazione della pratica (senza lo scorporo) non comporta nessun risultato positivo, l'U.P. ha un anno di tempo per modificare il tutto (rendendo inservibile la variazione posta in essere). A quel punto che cosa si è costretti a fare: o si ripresenta una nuova pratica con lo scorporo degli accessori (le spese e le competenze chi le paga) o si va in commissione tributaria.

E quale commissione pensate che vi possa dare ragione?? (la relazione, la dichiarazione nel docfa ecc non avranno nessun valore, le C.T. applicheranno la norma madre e basta) Gli uffici sull'argomento arriveranno anche in Cassazione (quale tecnico resiste a tale testardaggine).

Oramai sempre più spesso si leggono sentenze della Cassazione in materia catastale, cose inimmaginabili prima dell'ingresso dell'A.E.

Come già avvenuto nel passato, bisogna fare buon viso e andare avanti e aspettare argomenti migliori per una eventiuale rivalsa.

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2022 alle ore 10:38

"st-topos" ha scritto:
Buongiorno

intervengo sull'argomento madre.

La norma sulla scissione delle pertinenze è un modo elegante per far aumentare le rendite prima che approccino la famosa "riforma del catasto" che dovrà essere a saldo zero, credo che su questo siamo tutti d'accordo.

Quindi è inutile fare troppi giri di parole, bisogna scorporare gli accessori esterni.

L'eventuale registrazione della pratica (senza lo scorporo) non comporta nessun risultato positivo, l'U.P. ha un anno di tempo per modificare il tutto (rendendo inservibile la variazione posta in essere). A quel punto che cosa si è costretti a fare: o si ripresenta una nuova pratica con lo scorporo degli accessori (le spese e le competenze chi le paga) o si va in commissione tributaria.

E quale commissione pensate che vi possa dare ragione?? (la relazione, la dichiarazione nel docfa ecc non avranno nessun valore, le C.T. applicheranno la norma madre e basta) Gli uffici sull'argomento arriveranno anche in Cassazione (quale tecnico resiste a tale testardaggine).

Oramai sempre più spesso si leggono sentenze della Cassazione in materia catastale, cose inimmaginabili prima dell'ingresso dell'A.E.

Come già avvenuto nel passato, bisogna fare buon viso e andare avanti e aspettare argomenti migliori per una eventiuale rivalsa.



Salve.

Hai perfettamente ragione.

Il catasto anche se in un primo momento registra il docfa senza lo scorporo con descritto in relazione la giusta motivazione della scelta, scorpora d'ufficio la cantina ed il contribuente si trova in atti due subalterni senza annessa la conforme planimetria relativa ad ogni subalterno e con un classamento non concordato o riconosciuto dallo stesso avente diritto. Oltretutto la notifica dell'avvenuta separazione d'ufficio viene spedita dopo parecchi mesi, anche anni, per cui vengono calpestati i più elementari diritti del possessore, il quale nel frattempo non può vendere, non può fare reclamo ! Deve solo subire e stop.



Saluti

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rubino
.
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 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2022 alle ore 11:00

"st-topos" ha scritto:
Buongiorno

intervengo sull'argomento madre.

La norma sulla scissione delle pertinenze è un modo elegante per far aumentare le rendite prima che approccino la famosa "riforma del catasto" che dovrà essere a saldo zero, credo che su questo siamo tutti d'accordo.

Quindi è inutile fare troppi giri di parole, bisogna scorporare gli accessori esterni.

L'eventuale registrazione della pratica (senza lo scorporo) non comporta nessun risultato positivo, l'U.P. ha un anno di tempo per modificare il tutto (rendendo inservibile la variazione posta in essere). A quel punto che cosa si è costretti a fare: o si ripresenta una nuova pratica con lo scorporo degli accessori (le spese e le competenze chi le paga) o si va in commissione tributaria.

E quale commissione pensate che vi possa dare ragione?? (la relazione, la dichiarazione nel docfa ecc non avranno nessun valore, le C.T. applicheranno la norma madre e basta) Gli uffici sull'argomento arriveranno anche in Cassazione (quale tecnico resiste a tale testardaggine).

Oramai sempre più spesso si leggono sentenze della Cassazione in materia catastale, cose inimmaginabili prima dell'ingresso dell'A.E.

Come già avvenuto nel passato, bisogna fare buon viso e andare avanti e aspettare argomenti migliori per una eventiuale rivalsa.



Non sono d'accordo: le parole senza giri sono quelle delle disposizioni, c'è scritto chiaramente che ad avere la prevalenza dev'essere quanto dichiara il tecnico e non l'imposizione di alcuni uffici perchè, come abbiamo letto da esperti forumisti riguardo alle modalità operative di Uffici provinciali non certo di "piccole" dimensioni, l'applicazione non è identica in tutto il territorio nazionale con una evidente disparitià di trattamento dei Contibuenti. Secondo: il calcolo della consistenza in vani deriva dalla Legge istitutiva del Catasto fabbricati, questa individua cantine, sofitte ecc. come valide per 1/4 di vano ora, può una o più circolari, che sono documenti di prassi, sostituire e contraddire la norma che non è stata mai abrogata e che, sull'argomento, non mi risulta modificata con un'altra legge? E' da un bel po che oltre al potere esecuitivo, giudiziario e legislativo si è aggiunto quello delle circolari dell'AdE e quello dell'ufficio provinciale territorio e quello dell'impiegato del catasto. Non si può mettere sullo stesso piano il garage/cantina che ha l'accesso dalla corte - e quindi autonomia funzionale - con la soffitta al settimo piano dove non arriva neppure l'ascensore o lo scantinato al livello sottostrada dove l'italiano di altezza media si deve piegare se non vuole sbattere sotto la plafoniera. Che gli Uffici arrivino anche in Cassazione è normale: primo perchè tanto non pagano loro (non paga mai nessuno dell'amministrazione, a meno che non gli freghi materialmente soldi) secondo perchè sai che casino se danno ragione al 1000° contribuente dopo aver registrato 999 stralci di soffitte e scantinati?

Dal convegno di Napoli abbiamo appreso che ci leggono: carissimi Ingegneri lì presenti nonchè Dirigenti di prima fascia nonchè relatori, ma è possibile che nel 2022 ci sia una situazione del genere? Se si, se il concetto è "attaccate il ciuccio dove vuole il padrone" non li fate più 'sti teatrini.

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SIMBA6464

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 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2022 alle ore 11:34

Salve

Salve, concordo con Rocco, non dimentichiamo il principio base "se può produrre un reddito".

Cordiali saluti.

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2022 alle ore 11:34

Ho sempre ritenuto che le Circolari e le Note dell'ADE-Territorio servono per chiarire e rendere eseguibile quanto con le Norme ci impongono ed in conseguenza all'evolversi degli usi si rendono necessarie, quindi reitero il mio scritto:

"geoalfa" ha scritto:
Ritengo utile a maggior chiarezza che nella nota AdE Servizi catastali avente per oggetto:
"Censimento in catasto delle cantine e delle autorimesse. Schemi esemplificativi….." si legge
facendo seguito alla nota prot. 223119 del 4giu2020 in tema di autonomo censimento di cantine, soffitte, autorimesse e locali accessori in genere, oltre a fornire gli schemi esemplificativi, a pag. 1 precisa che per uniformare il comportamento degli uffici provinciali-territorio gli schemi allegati prendono a riferimento alcuni caratteri ( quindi NON TUTTI ) dei beni in esame ….che possano costituire … un concreto indizio…. di autonomia funzionale e reddituale che ne determina la modalità di censimento secondo l’ordinamento vigente!

Inoltre a pag. 3 :
… L’applicazione delle suddette indicazioni da parte degli UP-T costituisce una implicita conferma di rispondenza delle stesse agli usi locali……

inoltre…
L’estensione alle dichiarazioni di variazione…….. non instaura alcun obbligo alla divisione dell’originaria UI quando questa contiene già tali beni in assenza di eventi che ne richiedono la variazione in catasto……
..Laddove …ricorrano anche le condizioni per lo scorporo dei beni ai fini del loro censimento autonomo il tecnico redattore potrà indicare in relazione… che detto scorporo è effettuato in ottemperanza alle disposizioni dell’amministrazione catastale a far data dal 1lug2020.
Ecc. ecc. ......




saluti e cordialità

Gianni detto geoalfa

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2022 alle ore 12:02

"rubino" ha scritto:
"st-topos" ha scritto:
Buongiorno

intervengo sull'argomento madre.

La norma sulla scissione delle pertinenze è un modo elegante per far aumentare le rendite prima che approccino la famosa "riforma del catasto" che dovrà essere a saldo zero, credo che su questo siamo tutti d'accordo.

Quindi è inutile fare troppi giri di parole, bisogna scorporare gli accessori esterni.

L'eventuale registrazione della pratica (senza lo scorporo) non comporta nessun risultato positivo, l'U.P. ha un anno di tempo per modificare il tutto (rendendo inservibile la variazione posta in essere). A quel punto che cosa si è costretti a fare: o si ripresenta una nuova pratica con lo scorporo degli accessori (le spese e le competenze chi le paga) o si va in commissione tributaria.

E quale commissione pensate che vi possa dare ragione?? (la relazione, la dichiarazione nel docfa ecc non avranno nessun valore, le C.T. applicheranno la norma madre e basta) Gli uffici sull'argomento arriveranno anche in Cassazione (quale tecnico resiste a tale testardaggine).

Oramai sempre più spesso si leggono sentenze della Cassazione in materia catastale, cose inimmaginabili prima dell'ingresso dell'A.E.

Come già avvenuto nel passato, bisogna fare buon viso e andare avanti e aspettare argomenti migliori per una eventiuale rivalsa.



Non sono d'accordo: le parole senza giri sono quelle delle disposizioni, c'è scritto chiaramente che ad avere la prevalenza dev'essere quanto dichiara il tecnico e non l'imposizione di alcuni uffici perchè, come abbiamo letto da esperti forumisti riguardo alle modalità operative di Uffici provinciali non certo di "piccole" dimensioni, l'applicazione non è identica in tutto il territorio nazionale con una evidente disparitià di trattamento dei Contibuenti. Secondo: il calcolo della consistenza in vani deriva dalla Legge istitutiva del Catasto fabbricati, questa individua cantine, sofitte ecc. come valide per 1/4 di vano ora, può una o più circolari, che sono documenti di prassi, sostituire e contraddire la norma che non è stata mai abrogata e che, sull'argomento, non mi risulta modificata con un'altra legge? E' da un bel po che oltre al potere esecuitivo, giudiziario e legislativo si è aggiunto quello delle circolari dell'AdE e quello dell'ufficio provinciale territorio e quello dell'impiegato del catasto. Non si può mettere sullo stesso piano il garage/cantina che ha l'accesso dalla corte - e quindi autonomia funzionale - con la soffitta al settimo piano dove non arriva neppure l'ascensore o lo scantinato al livello sottostrada dove l'italiano di altezza media si deve piegare se non vuole sbattere sotto la plafoniera. Che gli Uffici arrivino anche in Cassazione è normale: primo perchè tanto non pagano loro (non paga mai nessuno dell'amministrazione, a meno che non gli freghi materialmente soldi) secondo perchè sai che casino se danno ragione al 1000° contribuente dopo aver registrato 999 stralci di soffitte e scantinati?

Dal convegno di Napoli abbiamo appreso che ci leggono: carissimi Ingegneri lì presenti nonchè Dirigenti di prima fascia nonchè relatori, ma è possibile che nel 2022 ci sia una situazione del genere? Se si, se il concetto è "attaccate il ciuccio dove vuole il padrone" non li fate più 'sti teatrini.



A Firenze la nota prot. 223119 del 4giu2020 non viene considerata affatto dall'ufficio nella parte in cui da la possibilità al tecnico redattore di giustificare perchè per norma catastale l'unità non può produrre reddito nonostante abbia accesso da parte condominiale. Ho avuto esperienza, e purtroppo dopo la prima registrazione docfa senza separazione l'ufficio è intervenuto ed ha separato la cantina.

Quindi occhio, quei chiarimenti voluti dal CNG che il catasto aveva accolto sono una bufala. Il Catasto continua per conto suo a disapplicare e a non considerare la valutazione del tecnico redattore del docfa, senza neppure andare a fare il sopralluogo di controllo come dovrebbe fare. Oltretutto assegna un classamento alle due UIU in completa difformità alle norme catastali sulla determinazione della rendita.

Purtroppo le circolari hanno valenza interna, è il catasto che le scrive solo per i funzionari interni esaminatori, non sono legge e non possono essere contestate dall'esterno. prima, non a caso si faceva i Decreti Ministeriali e le poche circolari interne avevano solo funzione di chiarire le procedure da eseguire per i funzionari del catasto, non venivano pubblicate, riguardavano solo ed esclusivamente il catasto. Adesso il catasto non c'è più e l'Agenzia delle Entrate fa quello che vuole a propria discrezione e a proprio interesse che consiste nell' incassare il più possibile senza che nessuno gli rompa le scatoline.
Le circolari oltretutto non possono modificare le norme catastali provenienti da DM, pertanto le stesse non possono modificare le procedure catastali che rimangono regolarmente in vigore, quindi siamo al paradosso che Lo stato fa circolari e le usa a suo favore, il cui utilizzo contrasta con le norme dello stesso Stato.


Saluti

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st-topos

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 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2022 alle ore 12:13

Ecco è proprio questo concetto che ti da torto marcio".........non dimentichiamo il principio base "se può produrre un reddito"........."

Bisogna intendersi quando (per esempio) una cantina di 2 mq. inizia a produrre reddito. Reddito e commerciabilità purtroppo non coincidono.

Se siete certi di quello che avete in precedenza affermato fatevi registrare il docfa senza scorporo (è un Vs diritto richiedetelo con forza) e poi aspettate i famosi 365 gg per la notifica dell'avvenuto scorporo delle pertinenze da parte dell'UP, i 60 gg per il ricorso ecc.

Sono curioso di vedere quanti clienti sono disposti a seguire la Vs coggiutaggine.

A mio modestissimo avviso la norma è chiara, anche se non scritta benissimo.

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2022 alle ore 12:16

"st-topos" ha scritto:
Ecco è proprio questo concetto che ti da torto marcio".........non dimentichiamo il principio base "se può produrre un reddito"........."

Bisogna intendersi quando (per esempio) una cantina di 2 mq. inizia a produrre reddito. Reddito e commerciabilità purtroppo non coincidono.

Se siete certi di quello che avete in precedenza affermato fatevi registrare il docfa senza scorporo (è un Vs diritto richiedetelo con forza) e poi aspettate i famosi 365 gg per la notifica dell'avvenuto scorporo delle pertinenze da parte dell'UP, i 60 gg per il ricorso ecc.

Sono curioso di vedere quanti clienti sono disposti a seguire la Vs coggiutaggine.

A mio modestissimo avviso la norma è chiara, anche se non scritta benissimo.



Hai ragione, ma la circolare dovrebbe accettare le giustificazioni del tecnico rilevatore sulla non redditività dell'immobile. Purtroppo L'Ufficio NON ENTRA NEL MERITO DI QUELLO CHE SCRIVE IL TECNICO. Questo è il punto. Non è il tecnico che ha torto marcio, è il catasto che è sordo e non va neppure a verificare lo stato dell'immobile e ciò che dichiara il tecnico redattore.



Salute

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st-topos

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 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2022 alle ore 12:46

Scusami Totonno

".........rilevatore sulla non redditività dell'immobile......."

Per cortesia mi spiegheresti quando una parte dell'immobile (accessorio nel ns caso) non produce reddito, nel precedente mio post ho volutamente parlato di una cantina di mq.2.

Per poter intraprendere un ipotetico ricorso bisogna dimostrare, con dati certi non con chiacchere e/o inutili lamenti, che la nuova uiu non produce reddito.

Credo che i casi siano rarissimi.

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SIMBA6464

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Adria Città Etrusca

 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2022 alle ore 13:38

Salve

Non produce reddito quando vi è una percentuale tendente a zero affinché possa essere affittata separatamente dall'unità principale.

Difficile pensare che una cantina di 2 mq possa essere affittata da sola.

Se il catasto non comprende questo, che a quanto pare invece non vuole intendere giustificazioni da parte dei tecnici firmatari, non so dove andremo a parare.

Cordiali saluti

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