Ministero delle Finanze Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali
Circolare n. 40 del 20 aprile 1939 La Circolare n. 40 del 20 aprile 1939 del Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali) è il provvedimento storico che ha dettato le istruzioni tecniche per l'accertamento generale della proprietà immobiliare urbana, in concomitanza con l'introduzione del Nuovo Catasto Edilizio Urbano (NCEU) regolato dal Regio Decreto-Legge 13 aprile 1939, n. 652 - Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 6 maggio 1939.
La Circolare definisce i criteri operativi per l'
accertamento generale dei fabbricati urbani e la formazione del Nuovo Catasto Edilizio Urbano (NCEU), in attuazione del Regio Decreto-Legge 13 aprile 1939, n. 652.
Punti Chiave della Circolare n. 40/1939 Accertamento delle unità: Stabilisce che la determinazione della rendita catastale avvenga per singola unità immobiliare urbana sulla base delle dichiarazioni (denunce) presentate dai possessori.
Criteri di misurazione: Fornisce le regole geometriche e di calcolo per la consistenza e la superficie dei vani (come i criteri per il computo dei vani con luce diretta e superfici eccedenti
Scopo: Fornire istruzioni e direttive per il censimento e la stima del patrimonio edilizio urbano.
Operazioni di stima: Regola la formazione delle categorie, delle classi e il calcolo della consistenza e della rendita catastale.
Quadro delle categorie: Introduce la classificazione iniziale degli immobili suddivisa in gruppi (come le categorie A per le abitazioni, B per gli edifici a uso collettivo/speciale).
Applicazione dell'art. 10: Chiarisce l'esclusione dall'accertamento ordinario per i fabbricati con particolari requisiti industriali, commerciali, alberghieri o di specifici opifici
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Regio decreto-legge del 13/04/1939 n. 652 - Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 6 maggio 1939
TITOLO I : DELL'ACCERTAMENTO DEI FABBRICATI E DELLA VALUTAZIONE DELLA RELATIVA RENDITA CATASTALE Articolo 1
Accertamento dei fabbricati e valutazione della relativa rendita catastale.
In vigore dal 06/05/1939
Articolo 2
Organi competenti alle operazioni di cui all'art. 1.
In vigore dal 28/01/1990
Testi previgenti (1)
Articolo 3
Dichiarazione relativa agli immobili urbani.
In vigore dal 06/05/1939
Articolo 4
Definizioni di immobili urbani.
In vigore dal 06/05/1939
Articolo 5
Definizione di unita' immobiliare.
In vigore dal 06/05/1939
Articolo 6
Redazione della dichiarazione.
In vigore dal 06/05/1939
Articolo 7
Obbligo di presentazione della planimetria.
In vigore dal 19/09/1939
Testi previgenti (1)
Articolo 8
Suddivisione degli immobili in categorie e classi.
In vigore dal 28/01/1990
Testi previgenti (2)
Articolo 9
Definizione di rendita catastale.
In vigore dal 09/06/1948
Testi previgenti (2)
Articolo 10
Fabbricati per uso industriale o commerciale.
In vigore dal 09/06/1948
Testi previgenti (1)
Articolo 11
Organi competenti alla determinazione delle categorie e classi e delle relative tariffe.
In vigore dal 28/01/1990
Testi previgenti (2)
Articolo 12
Tabelle degli U.T.E.: redazione e pubblicazione.
In vigore dal 09/06/1948
Testi previgenti (1)
Articolo 13
Ricorso alle commissioni censuarie contro le tabelle dell'U.T.E.
In vigore dal 06/05/1939
Articolo 14
Integrazione delle commissioni censuarie.
In vigore dal 06/05/1939
Articolo 15
Termine per ricorrere contro le risultanze delle tabelle U.T.E.
In vigore dal 06/05/1939
TITOLO II : DEL NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO Articolo 16
Atti che compongono il nuovo catasto edilizio urbano. (N.D.R.: Vedi Titolo II D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 650.)
In vigore dal 09/06/1948
Testi previgenti (1)
Articolo 17
Conservazione e aggiornamento del nuovo catasto edilizio urbano.
In vigore dal 06/05/1939
Articolo 18
Adempimenti connessi alle variazioni del catasto urbano.
In vigore dal 09/06/1948
Testi previgenti (1)
Articolo 19
Diritto di scritturato per le volture relative al nuovo catasto edilizio urbano.
In vigore dal 09/06/1948
Testi previgenti (1)
Articolo 20
Obbligo di denuncia delle variazioni relative al possesso di immobili.
In vigore dal 09/06/1948
Testi previgenti (1)
Articolo 21
Modalita' di redazione delle domande di voltura.
In vigore dal 06/05/1939
TITOLO III : APPLICAZIONE DELLE IMPOSTE E DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE Articolo 22
Applicazione dell'imposta sui fabbricati.
In vigore dal 06/05/1939
Articolo 23
Determinazione del reddito imponibile sulla base della rendita catastale.
In vigore dal 09/06/1948
Testi previgenti (2)
Articolo 24
Azione dell'ufficio e del contribuente per la determinazione del reddito effettivo.
In vigore dal 06/05/1939
Articolo 25
Determinazione della rendita catastale a seguito della diminuzione di almeno un quinto della rendita catastale.
In vigore dal 09/06/1948
Testi previgenti (1)
Articolo 26
Attivazione del nuovo catasto edilizio urbano.
In vigore dal 09/06/1948
Testi previgenti (1)
Articolo 27
Abolizione delle revisioni parziali dei redditi dei fabbricati secondo il preesistente ordinamento.
In vigore dal 09/06/1948
Testi previgenti (1)
Articolo 28
Denuncia relativa alle nuove costruzioni.
In vigore dal 12/03/2006
Testi previgenti (3)
Articolo 29
Norme tributarie che restano in vigore.
In vigore dal 09/06/1948
Testi previgenti (1)
Articolo 30
Controversie relative alla formazione e conservazione del nuovo catasto edilizio urbano.
In vigore dal 06/05/1939
Articolo 31
Accesso alle proprieta' private. Sanzioni. (N.D.R.: V. nota del 17 marzo 2005 prot. 17628 dell'Agenzia del territorio pubblicata in banca dati.)
In vigore dal 06/05/1939
Articolo 32
Modalita' di affidamento dei lavori per il nuovo catasto edilizio urbano.
In vigore dal 09/06/1948
Articolo 33
Richiesta di modificazioni delle tariffe relative a comuni di circoscrizioni provinciali.
In vigore dal 09/06/1948
Articolo 34
Revisione del prospetto delle tariffe.
In vigore dal 09/06/1948
Articolo 35
Norme di attuazione.
In vigore dal 09/06/1948
Articolo 36
Autorizzazione alle variazioni di bilancio.
In vigore dal 09/06/1948
Articolo 37
Entrata in vigore.
In vigore dal 09/06/1948
Ultimo aggiornamento: 11 Settembre 2026 alle ore 16:58