Buongiorno, propongo un quesito che consta di due domande ben distinte e “purtroppo” di lunga
esposizione perché faccio un sunto di quanto appreso leggendo altre discussioni nel forum, delle quali riporto il link. Sarei contento qualcuno rispondesse anche ad una solo delle due.
1)SOSTITUTIVA CON IMMOBILI GIA’ VENDUTI
Devo presentare una Successione sostitutiva laddove l’originale risale al 2024. Nella prima vi erano dieci terreni e quattro fabbricati. Un altro fabbricato non venne inserito per un’anomalia nell’intestazione (su ordine del committente/erede) ed ora lo stesso erede chiede che venga inserito. Ma c’è un inghippo, infatti nel frattempo due dei fabbricati e sei terreni sono stati da lui venduti. Ebbene, in merito ho il “pensiero” delle Volture, ossia non riesco a "fidarmi" dell'idea che ricorrendo alle Volture automatiche il “Sistema” non vada a sovrascrivere in banca dati l'attuale ditta dei soggetti che hanno acquistato alcuni degli immobili. Ho fatto ricerche e devo dire che non ho trovato un grande riscontro sull’argomento e questo lo trovo strano perché mi sembra una casistica tutt’altro che rara. Quel poco che ho trovato è discordante: nelle faq di quello che verosimilmente è uno dei software leader a
livello nazionale (faq in formato pdf che sono però risalenti al 2019) si riportava che il rischio della sovrascrizione del soggetto erede alla nuova ditta subentrata, esisteva eccome, tant’è che veniva consigliato di marcare il flag “discordanza dati intestatario” e di non procedere poi con la Voltura automatica ma di volturare solo l’immobile sfuggito alla prima Successione.
Sempre nel Luglio 2019 ho trovato questa discussione laddove Totonno consigliava ugualmente di fare le Volture manualmente.
https://www.geolive.org/forum/altro/su... Invero, più recentemente, il 3 Settembre 2025 Lorussod poneva un quesito simile e Topgun rispondeva che:“Vanno riportati pari pari tutti gli immobili come indicati nella prima successione compreso quello compravenduto successivamente e con gli stessi valori imponibili indicati nella prima”.
Lorussod aggiungeva:
“E la trascrizione del bene che è stato venduto come viene gestita?”.
Topgun ribatteva: “La trascrizione si riferisce alla data di efficacia indicata nella prima successione corrispondente alla
morte del de cuius. quindi non ha nessuna influenza sulla vendita avvenuta successivamente”. Riferimento:
https://www.geolive.org/forum/altro/su... In merito vi chiedo se avete avuto esperienze e se siete d’accordo con quanto detto da Topgun oppure se sia consigliabile fare le Volture “manualmente” escludendo quindi gli immobili che sono stati venduti.
2)SULLA SANZIONE PER OMESSA O TARDIVA PRESENTAZIONE
Con riferimento a quanto riportato in questa discussione,
https://www.geolive.org/forum/altro/su... Effegi parla della sanzione per omessa (ritardata nel mio caso) presentazione della Successione che nel mio caso ricadrà oltre l’anno dal termine ultimo per l’invio e si verifica dopo il 01/09/2024 e quindi sconta, in assenza di pagamento dell’imposta di Successione, 1/7 di 250 €. Effegi fa notare che solitamente questa sanzione viene irrogata dall’AdE e che in questi casi si paga con F24 con codice A150. Si sottolinea che esiste la problematica della difficoltà di liquidare tramite
ravvedimento operoso tale sanzione al punto che alcuni la aggregano a quella dell’imposta ipotecaria nel rigo EF20 del quadro EF.
Fatta questa premessa vi devo dire la mia difficoltà nel non comprendere perché invece, per tale sanzione da pagare con ravvedimento, non sarebbe corretto utilizzare il codice “1549” presente nella Risoluzione AdE n. 2 del 10/01/2025 (1549 “ Successioni – Tardiva presentazione della dichiarazione di successione – sanzione da ravvedimento – imposta sulle successioni ecc…”) . Comprendo che non si possa usare per questo caso, ma non ne capisco il motivo.
In ogni caso, se io non volessi aggregare questa sanzione a quella dell’imposta ipotecaria dichiarandola nel rigo EF20 e lasciassi che sia l’AdE a comminare con un avviso di accertamento la sanzione vi chiedo se l’AdE stessa applicherà delle riduzioni sull’importo di 250 € qualora ad esempio l’obbligato effettuasse il pagamento entro termini ben precisi? In un articolo sul tema che ho trovato in rete si riporta che se il pagamento avvenisse entro 60 giorni vi sarebbe la riduzione del 50% ossia parliamo di 125 €. Ma così facendo forse non sarebbe un lavoro fatto bene.
Oppure, potrebbe essere l’AdE stessa ad applicare le stesse aliquote del ravvedimento operoso nell’avviso di accertamento notificato.
Oppure ancora, altra soluzione, così come prospettata in altre discussioni nel forum: preavvisare l’AdE della volontà di pagare la sanzione in oggetto usufruendo del ravvedimento operoso e questo si potrebbe fare o con un’ Istanza o direttamente nel prospetto dei calcoli delle sanzioni ed interessi, che allegherei alla Successione sostitutiva.
Ringrazio chi vorrà dire la sua.