|
Forum
| Autore |
Sanzioni e interessi Sostitutiva di tipo 1 |

anna500
Iscritto il:
26 Marzo 2026 alle ore 18:32
Messaggi:
6
Località
|
Buongiorno, Vi chiedo di leggere questa situazione. Ho letto talmente tanto sull'argomento che mi è scattata la confusione e non vorrei sbagliare. Persona deceduta l'11/11/2024. Viene presentata una dichiarazione di successione il 10/11/2025 nei termini: un giorno prima dell'anno dal decesso e pagato il dovuto attraverso l'IBAN del dichiarante. Purtroppo la dichiarazione contiene un errore, il valore dell'immobile prima casa del defunto viene mantenuto uguale a quello indicato nella dichiarazione di successione del coniuge del defunto, avvenuta 7 anni prima (quindi >5). Gli eredi, due figli, sono già proprietari di 1/6 di ogni immobile e non intendono avvalersi della tassazione agevolata prima casa per le imposte catastali ecc., pertanto il valore avrebbe dovuto essere in base 126 e non in base 115. La % di possesso del defunto di ogni immobile è di 4/6, (i due figli sono già proprietari ognuno di 1/6 degli immobili) la successione è testamentaria con atto registrato e chiara attribuzione delle quote, senza ledere legittima. Il dichiarante viene contattato dopo un mesetto da un funzionario AgE, che segnala l'errore e invita a presentare una sostitutiva di tipo 1. Essendo ormai trascorso il termine di 1 anno dal decesso occorre pagare sanzioni e interessi, nonché le imposte fisse di Euro 200 + Euro 200 (per soli 184€ di imposta ipotecaria in meno, e 92€ di imposta catastale, ma questa è la legge). La tassa per i servizi ipotecari e catastali, essendo 4 le circoscrizioni di pubblicità immobiliare, viene calcolata dall'utility SuccessioniWeb in 480€, l'imposta di bollo in 372€, essendo stata richiesta l'attestazione di presentazione della dichiarazione ci sono altri 16€, per un totale di 1268€. Poiché uno dgli eredi è discretamente litigioso, sorge l'esigenza di autocalcolare sanzioni e interessi ai fini di non commettere nuovi errori e vedersi arrivare da AgEntrate un accertamento, certamente più oneroso, entro il termine di 2 anni dalla presentazione ma magari dopo l'eventuale accordo (che in questo caso graverebbe sul solo erede dichiarante). Vi chiediamo perciò aiuto sul calcolo e sul dove inserire le sanzioni e gli interessi. Sull'applicazione web esiste la Sezione VI - Sanzioni e interessi. Sono stati contattati telefonicamente alcuni funzionari AgE, alcuni consigliano di inserire i valori in quella sezione, di modo che vengano prelevati unitamente alle altre imposte per la sostitutiva, altri funzionari invece consigliano di calcolare e versare attraverso F24 facendo riferimento all'atto, perché DICONO che il sw di controllo NON è in grado di ricondurre correttamente le sanzioni e gli interessi e potrebbe far scattare comunque un accertamento. Al di là della modalità, (Sezione WEB o F24??) sulla quale vorremmo un consiglio, come tempistica siamo nel caso di maggiore di un anno e inferiore a due anni, se le nostre informazioni sono corrette le sanzioni da calcolare dovrebbero essere, dal 1/9/2024 il 25% dell'importo, ridotto a 1/7, mentre oggi un funzionario ci ha segnalato che la sanzione esclusivamente per l'imposta di bollo (nel mio caso 372€) è l'80% sempre ridotta a 1/7. Per gli interessi ci sembra più semplice, abbiamo trovato su web un calcolatore che mi sembra attendibile. www.avvocatoandreani.it/servizi/interess... Come calcolare le sanzioni e dove inserirle, pagina web o F24 separato? Sono corrette le percentuali che ci hanno indicato? Grazie e buona giornata!
|
|
Voti per Off Topic 0
-
Voti per Oscurarlo 0
-
Voti per Spam 0
|
|
|
|
|
|
|
| Autore |
Risposta |

CESKO
Iscritto il:
07 Novembre 2006
Messaggi:
9543
Località
Agro Nocerino Sarnese
|
L'importo della sanzione in oggetto, in assenza di imposta di successione, è pari a: - entro 30 gg. dalla scadenza: 1/10 di € 150 = € 15,00 - entro 90 gg. dalla scadenza: 1/10 di € 250 = € 25,00 - entro un anno dalla scadenza: 1/8 di € 250 = € 31,25 - entro due anni dalla scadenza: 1/7 di € 250 = € 35,71 - oltre due anni dalla scadenza: 1/6 di € 250 = € 41,67 _____________________________________________ Le sanzioni per imposta ipotecaria, imposta catastale, imposta di bollo e tassa ipotecaria vengono calcolate nel seguente modo: Sanzione minima 30,00% Giorni 1 0,10%0,1% per ogni giorno di ritardo 2 0,20%0,1% per ogni giorno di ritardo 3 0,30%0,1% per ogni giorno di ritardo 4 0,40%0,1% per ogni giorno di ritardo 5 0,50%0,1% per ogni giorno di ritardo 6 0,60%0,1% per ogni giorno di ritardo 7 0,70%0,1% per ogni giorno di ritardo 8 0,80%0,1% per ogni giorno di ritardo 9 0,90%0,1% per ogni giorno di ritardo 10 1,00%0,1% per ogni giorno di ritardo 11 1,10%0,1% per ogni giorno di ritardo 12 1,20%0,1% per ogni giorno di ritardo 13 1,30%0,1% per ogni giorno di ritardo 14 1,40%0,1% per ogni giorno di ritardo 15 1,50%0,1% per ogni giorno di ritardo Dal 16° giorno al 30° giorno 1,50%1/10 della sanzione minima (15% anziché 30%, D. Lgs. 178/2015) Dal 31° giorno al 90° giorno 1,67%1/9 della sanzione minima (15% anziché 30%, D. Lgs. 178/2015) Dal 91 giorno, entro un anno 3,75%1/8 della sanzione minima Entro due anni 4,29%1/7 della sanzione minima Oltre due anni, fino a cinque anni 5,00%1/6 della sanzione minima La sanzione, con procedura 'Voltura - Web' può essere tranquillamente caricata nel Rigo - EF20 - Sanzione relativa alla tardiva presentazione (Cod. A150) Quando si invia la successione, l'importante è allegare un prospetto relativo alle sanzioni e agli interessi! Saluti
|
|
Voti per Off Topic 0
-
Voti per Oscurarlo 0
-
Voti per Spam 0
|
|
|
|
|
|
|

anna500
Iscritto il:
26 Marzo 2026 alle ore 18:32
Messaggi:
6
Località
|
Grazie! Ma siamo sicuri? Dalle nuove istruzioni, pubblicate sulla pagina www.agenziaentrate.gov.it/portale/provve... a p.49 leggo: "SEZIONE VI – SANZIONI E INTERESSI Nel caso in cui la dichiarazione venga inviata oltre i termini di presentazione e prima che avvenga l’accertamento d’ufficio, può essere utilizzata la presente sezione per ravvedere il tardivo pagamento dell’imposta di successione, delle imposte ipotecarie, catastali e degli altri tributi autoliquidati. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, dell’imposta di successione e delle imposte ipotecarie, catastali e degli altri tributi autoliquidati comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 25 % di ogni importo non versato, inoltre per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è ridotta alla metà (articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997), tuttavia è possibile effettuare il pagamento dei tributi autoliquidati con una sanzione ridotta (“ravvedimento operoso”, articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997), utilizzando la presente sezione. La sanzione è ridotta, sempreché per la violazione non siano stati notificati i relativi atti di liquidazione e di accertamento. In particolare: • se il pagamento è effettuato entro 15 gg dalla scadenza la sanzione è pari allo 0,083% delle imposte dovute per ogni giorno di ritardo (riduzione della sanzione a 1/15 ulteriormente diminuita a 1/10 - articolo 13, comma 1, lettera a) del dlgs n. 472 del 1997); • se il pagamento è effettuato entro 30 gg dalla scadenza la sanzione è pari al 1,25% delle imposte dovute (riduzione della sanzione a 1/10 - articolo 13, comma 1, lettera a) del dlgs n. 472 del 1997); • se il pagamento è effettuato entro 90 gg dalla scadenza la sanzione è pari al 1,39% delle imposte dovute (riduzione della sanzione a 1/9 - articolo 13, comma 1, lettera a-bis) del dlgs n. 472 del 1997); • se il pagamento è effettuato entro 1 anno dalla scadenza la sanzione è pari al 3,12% delle imposte dovute (riduzione della sanzione a 1/8 - articolo 13, comma 1, lettera b) del dlgs n. 472 del 1997); • se il pagamento è effettuato oltre 1 anno dalla scadenza la sanzione è pari al 3,57% delle imposte dovute (riduzione della sanzione a 1/7 - articolo 13, comma 1, lettera b-bis) del dlgs n. 472 del 1997);" Quindi il mio caso ricadrebbe in: "se il pagamento è effettuato oltre 1 anno dalla scadenza la sanzione è pari al 3,57% delle imposte dovute (riduzione della sanzione a 1/7 - articolo 13, comma 1, lettera b-bis) del dlgs n. 472 del 1997);" Ho poi dovuto approfondire il suggerimento che mi ha dato un funzionario, e l'art. 52 del D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173 (Testo Unico Sanzioni Tributarie) che disciplina l'omesso/insufficiente pagamento dell'imposta e l'omessa/infedele dichiarazione di conguaglio. La norma, in vigore dal 20/12/2025, riprende la disciplina dell'art. 25 del D.P.R. 642/1972 in materia di imposta di bollo e vede proprio l'applicazione dell'aliquota 80% sull'imposta di bollo. E qui mi scatta l'ulteriore dubbio, questo 80% non si capisce se segue tutto il giro delle imposte oggetto di sanzione e quindi è da ridurre a 1/7 oppure no. Perché, "Il "ravvedimento lunghissimo", di cui alle lettere b-bis) e b-ter) che sono quelli oltre 1 anno e oltre 2 anni, è applicabile esclusivamente ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate" mentre il bollo sulla pubblicità immobiliare è un tributo che va versato allo Stato, e viene in questo caso recepito tramite il modulo di SuccessioniWeb ma tecnicamente non va all'AgE, per cui temo che non sia riducibile a 1/7 come gli altri. Qualcuno che riesca a chiarire questo punto? Grazie!!!
|
|
Voti per Off Topic 0
-
Voti per Oscurarlo 0
-
Voti per Spam 0
|
|
|
|
|
|
|

CESKO
Iscritto il:
07 Novembre 2006
Messaggi:
9543
Località
Agro Nocerino Sarnese
|
Ne sono sicuro, per casi simili a cavallo tra il 2025 ed il 2026, ne ho inviate n.ro 3 di successioni tardive (ovvero oltre il termini di 12 mesi) e tutto è andato a buon fine (nessun avviso di liquidazione emesso dall'Ente accertatore). Per una maggiore sicurezza (di quanto sopra riportato) ho illustrato prventivamente il prospetto/calco di parte delle sanzioni ed interessi all'Ufficio, il quale mi ha dato il consenso senza battere ciglio. ** P.S. stiamo parlando del ravvedimento operoso (Lei è rimasta ancora al dlgs 472/1997). Si fidi, attenedosi al prospetto da me riportato e non si affidi all'inteligenza artificiale (che provoca solo danni)! Poi faccia Lei, visto che molto probabilmente l'errore di partenza è stato causato sicuramente da un patronato e/o alto soggetto non esperto della materia. Questo è quanto bisogna versare (ad oggi): - L'importo della sanzione entro un anno dalla scadenza: 1/8 di € 250 = € 31,25 - Le sanzioni per imposta ipotecaria, imposta catastale, imposta di bollo e tassa ipotecaria vengono calcolate nel seguente modo: dal 91 giorno, entro un anno 3,75% pari ad 1/8 della sanzione minima (da aggiungere gli interessi calcolati fino alla data di invio della successione sostitutiva) In conclusione, il fai da te non fa mai bene ..... (queste sono le conseguenze) saluti
|
|
Voti per Off Topic 0
-
Voti per Oscurarlo 0
-
Voti per Spam 0
|
|
|
|
|
|
|

anna500
Iscritto il:
26 Marzo 2026 alle ore 18:32
Messaggi:
6
Località
|
Grazie CESKO! In questa materia (e anche in molte altre) non c'è affatto da fidarsi delle semplificazioni AI. Sono un informatico e sapendo come lavorano le varie AI sono portata a non fidarmi dell'AI. L'errore di partenza è il mio che alla presentazione della prima dichiarazione non avevo studiato abbastanza, e soprattutto non avevo pensato che il coniuge superstite della prima dichiarazione, che aveva l'abbattimento delle imposte per prima casa e che ora è deceduto, riportando la stessa valorizzazione di quell'immobile sulla dichiarazione di successione senza calcolare base 126 al posto di base 115 mentre in questa successione nessun erede intende avvalersi di agevolazione prima casa. Da qui l'errore, sanabile in due modi: 1) Tutti fermi e zitti e AgE entro due anni sanzionerà (opzione che non vorrei praticare) 2) Presentare una sostitutiva di tipo 1 FATTA BENE calcolando sanzioni e interessi senza fare errori (onde evitare di incorrere in altri... guai) Quel che ho riportato sopra è frutto di ricerca su sito AgEntrate che ha ripubblicato le Istruzioni, il modello ecc. sotto link denominato "Provvedimento del 13 febbraio 2025": https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-13-febbraio-2025 e sono proprio loro, nella sezione dedicata alle sanzioni, a riportare il d.Lgs 472 del 97. Poiché ho anche contattato (più volte) il call center di AgE, sono incorsa forse nell'effetto "operatore di call center che ci mette tutto sé stesso ma fornisce interpretazioni e non la legge" e "ogni operatore ti dà l'opinione sua". Infatti quell'80% sull'imposta di bollo l'ho poi cercato, a seguito delle indicazioni dei 2 operatori che me ne hanno parlato, e lo trovo su pagine riferite a "pubblicità" ma non su "pubblicità immobiliare" ed è questo che ieri mi ha fatto arenare sulla presentazione della sostitutiva. Come sempre, lo Stato non è chiarissimo, il Cittadino alla fine si arrende ai CAF che non sempre sono addentro alle varie materie. Per tradizione familiare, ho sempre cercato di capire e di non esternalizzare, e apprezzo molto il suo aiuto. Dovrei applicare sanzioni su : imposta ipotecaria e imposta catastale (importi, ciascuno 200€ perché l'errore di valorizzazione era inferiore a questo importo minimo), ripagare imposta di bollo e tassa ipotecaria perché alla Dichiarazione originaria non erano state richieste le volture e ora si chiedono, e siamo nel caso "in assenza di imposta di successione" perché il tutto è inferiore a 1 milione di €. Nella prima parte della Sua risposta, dove Lei mi dice: "L'importo della sanzione in oggetto, in assenza di imposta di successione, è pari a: - entro due anni dalla scadenza: 1/7 di € 250 = € 35,71 Capisco che questa sia la sanzione nel caso in cui non emerga alcuna imposta successoria, che si applica in misura fissa secondo le soglie previste dall'art. 50 del D. Lgs. 346/1990. Questa sanzione dove la inserisco nella sezione VI? In rigo EF23-bis Imposta di successione ? La Sezione VI - Sanzioni e interessi riporta una colonna di sanzioni e interessi per ogni imposta e tassa, EF20 - Imposta ipotecaria EF21 - Imposta catastale EF22 - Tassa per i servizi ipotecari e catastali EF23 - Imposta di bollo calcolerei perciò il famoso 3,5714 dei 4 importi, (ovvero Entro due anni 4,29% 1/7 della sanzione minima) come ha scritto anche lei. Super grazie poi per l'ottimo suggerimento di allegare il prospetto di calcolo delle sanzioni e interessi Tutto giusto?
|
|
Voti per Off Topic 0
-
Voti per Oscurarlo 0
-
Voti per Spam 0
|
|
|
|
|
|
|

EFFEGI
f.g.
Iscritto il:
16 Dicembre 2008
Messaggi:
2170
Località
Irpinia
|
Buongiorno Anna La sanzione da applicare nel tuo caso è 1/8 del 25% pari a 3.125%, essendo la violazione commessa dopo il 01/09/2024 a seguito delle nuove disposizioni introdotto del D.Lgs 14/06/2024 n. 87, e rientra DAL 91° giorno ed entro UN ANNO dalla violazione. Il De Cuius è deceduto l'11/11/2024, quindi scadenza ordinaria per la presentazione della successione era l'11/11/2025, per cui se presenterai la sostitutiva di tipo 1 entro il prossimo 11/11/2026 sei ENTRO UN ANNO, per cui si applica 1/8 di sanzione. In merito alla sanzione per il bollo anche questa soggiace alla regola di 1/8 del 25% quindi il 3.125%. Ti allego un ottimo link ad una scheda tecnica di DEAS della geonetwork nella quale viene precisato quanto sopra detto e nella quale vi è riportato un link in merito alla sanzione per il bollo. www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j... "anna500" ha scritto:
"L'importo della sanzione in oggetto, in assenza di imposta di successione, è pari a: - entro due anni dalla scadenza: 1/7 di € 250 = € 35,71 Capisco che questa sia la sanzione nel caso in cui non emerga alcuna imposta successoria, che si applica in misura fissa secondo le soglie previste dall'art. 50 del D. Lgs. 346/1990. Questa sanzione dove la inserisco nella sezione VI? In rigo EF23-bis Imposta di successione ? Anche la sanzione minima per imposta di successione è pari ad 1/8 per cui, in assenza di imposta, il valore è dato da 250.00 (il minimo) x 1/8 = €. 31.25. Questa sanzione in realtà la dovrebbe notificare l'ufficio con il codice A150 in quanto non "sarebbe" autoliquidabile poichè nel mod. F24 non è previsto il codice A150, ma... siamo in Italia. Molti uffici accettano che venga inserita nel rigo EF20 o anche nel rigo EF21... io la inserisco nel rigo EF20 e mai avuto alcun problema. Per questa imposta ti consiglio comunque di sentire preventivamente l'ufficio di competenza e chiedere conferma del loro modus operandi. Buona giornata
|
|
Voti per Off Topic 0
-
Voti per Oscurarlo 0
-
Voti per Spam 0
|
|
|
|
|
|
|

anna500
Iscritto il:
26 Marzo 2026 alle ore 18:32
Messaggi:
6
Località
|
Grazie mille! Sei stato chiarissimo! Procedo, stavolta a cuore un po' più leggero, confortata dalle tuo ottime spiegazioni, e credo che questo topic possa chiarir le idee a tanti che, come me, desiderano capire le cose prima di applicarle. Ancora grazie e buona giornata!
|
|
Voti per Off Topic 0
-
Voti per Oscurarlo 0
-
Voti per Spam 0
|
|
|
|
|
|
|

CESKO
Iscritto il:
07 Novembre 2006
Messaggi:
9543
Località
Agro Nocerino Sarnese
|
"anna500" ha scritto: Grazie mille! Sei stato chiarissimo! Procedo, stavolta a cuore un po' più leggero, confortata dalle tuo ottime spiegazioni, e credo che questo topic possa chiarir le idee a tanti che, come me, desiderano capire le cose prima di applicarle. Ancora grazie e buona giornata! Buongiorno, mi erano sfuggiti i tempi di apertura della successioni (11/11/2024) connessi con le disposizioni introdotte del D.Lgs 14/06/2024 n. 87. La differenza sta nelle percentuali (si passa dai 3,75% ai 3,125%), anche se sonstazialmente siamo più o meno lì .... (variazione di pochi Euro) saluti
|
|
Voti per Off Topic 0
-
Voti per Oscurarlo 0
-
Voti per Spam 0
|
|
|
|
|
|
|

anna500
Iscritto il:
26 Marzo 2026 alle ore 18:32
Messaggi:
6
Località
|
Il decesso è avvenuto il 11/11/2024. La prima dichiarazione di successione è del 10/11/2025, MA presentando una dichiarazione sostitutiva di tipo 1, che sostituisce integralmente la prima presentata, è "come se" la presentassimo oggi per la prima volta, al di là dei contributi già versati che si vanno a scontare, dunque a 502 giorni dal decesso MA a 137 giorni dall'11/11/2025 (data a un anno dal decesso). Che occhio! Grazie!
|
|
Voti per Off Topic 0
-
Voti per Oscurarlo 0
-
Voti per Spam 0
|
|
|
|
|
|
|

CESKO
Iscritto il:
07 Novembre 2006
Messaggi:
9543
Località
Agro Nocerino Sarnese
|
"anna500" ha scritto: Il decesso è avvenuto il 11/11/2024. La prima dichiarazione di successione è del 10/11/2025, MA presentando una dichiarazione sostitutiva di tipo 1, che sostituisce integralmente la prima presentata, è "come se" la presentassimo oggi per la prima volta, al di là dei contributi già versati che si vanno a scontare, dunque a 502 giorni dal decesso MA a 137 giorni dall'11/11/2025 (data a un anno dal decesso). Che occhio! Grazie! E ti è andata bene.... pensa se fossero trascorsi i termini di prescrizioni dalla data di apertura della successione (5+1) avresti perso anche il diritto per le agevolazioni come 1^ Casa. saluti
|
|
Voti per Off Topic 0
-
Voti per Oscurarlo 0
-
Voti per Spam 0
|
|
|
|
|
|
|

anna500
Iscritto il:
26 Marzo 2026 alle ore 18:32
Messaggi:
6
Località
|
Per "fortuna" non ci avvaliamo delle agevolazioni 1° casa, e "per fortuna" l'altro erede sembra disposto a finalmente accordarsi, son passati "solo" 500 giorni dal decesso, è andata mezzo bene, sanzioni e interessi non sono proprio delle bastonate, pagare qualcosina in più ci sta! Grazie per tutto e un caro saluto!
|
|
Voti per Off Topic 0
-
Voti per Oscurarlo 0
-
Voti per Spam 0
|
|
|
|
|
|
|

EFFEGI
f.g.
Iscritto il:
16 Dicembre 2008
Messaggi:
2170
Località
Irpinia
|
"CESKO" ha scritto:
E ti è andata bene.... pensa se fossero trascorsi i termini di prescrizioni dalla data di apertura della successione (5+1) avresti perso anche il diritto per le agevolazioni come 1^ Casa. saluti NO CESKO, non è così Il diritto di richiedere l'agevolazione prima casa, SE RICHIESTA INIZIALMENTE NEI TERMINI ossia entro i 5+1 anni dalla data di morte, non si perde se POI occorre presentare una SOSTITUTIVA per integrare o correggere alcuni immobili. Certamente se presento una sostitutiva quando si è in prescrizione delle sanzioni e devo aggiungere una pertinenza prima casa, allora si in quel caso il diritto di usufruire dell'agevolazione prima casa è prescritto e non si può richiedere... e mi sembra anche giusto. La sostitutiva che viene fatta oggi è alla stregua di una successione integrativa e/o modificativa che si faceva (e si fa ancora) per le successioni con modello 4 cartaceo. Saluti
|
|
Voti per Off Topic 0
-
Voti per Oscurarlo 0
-
Voti per Spam 0
|
|
|
|
|
|
|

geoalfa
(GURU)
Iscritto il:
02 Dicembre 2005
Messaggi:
12275
Località
-
|
|
|
Voti per Off Topic 0
-
Voti per Oscurarlo 0
-
Voti per Spam 0
|
|
|
|
|
|
|
|
Avviso ai moderatori:
Il ruolo di moderatore comporta responsabilità precise nel modo di porsi e nel rispetto degli altri utenti.
Da questo momento il mancato rispetto di queste regole comporterà la sospensione dalla moderazione.
Nessuna eccezione.
Ultime guide:
Ricerca moderatori per il forum:
Nell'ottica di migliorare la qualità dei post e ridurre i "flame", cerchiamo volontari per moderare uno o più forum di GeoLIVE, se siete interessati consultate direttamente il seguente post:
Grazie
Convertitore da PDF a libretto DAT:
Servizio gratuito che abbiamo realizzato per estrarre il libretto presente nel PDF rilasciato da SISTER e salvarlo come semplice file DAT da importare direttamente su PREGEO.
SOLIDARIETA':

Visita il sito dell'AVIS (www.avis.it) per maggiori informazioni.
Il nostro visualizzatore delle mappe catastali:
Ultime recensioni
Amici:
Le nostre guide:
|
|