Cantine sociali. censimento
(Stralcio della Circ. Prot. N° 13329 del 6/2/2002 Direz.Centr. Cartografia.Catasto)
Il comma c) dell’art. 29 del D.P.R. 917/86 (T.U.I.R.) precisa che sono considerate attività agricole quelle dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, anche se non svolte sul terreno, che abbiano per getto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno.
Rientrano, pertanto, in tale fattispecie sia la produzione del vino, in quanto ottenuta per trasformazione e manipolazione dell’uva, sia quella relativa all’olio, ottenuta per spremitura delle olive.
Con il D.P.R. 139/98 si sono modificati i criteri per l’accatastamento dei fabbricati rurali e per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali.
In particolare, il comma 5 dell’art.1 introduce la nuova categoria D/10- fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole, non mancando di chiarire che in tale categoria vanno inquadrate le costruzioni strumentali all’esercizio dell’attività agricola diverse dalle abitazioni e quelle inerenti alle attività agrituristiche.
Non rientrano nelle funzioni connesse con le attività agricole solo quelle finalizzate alla commercializzazione dei prodotti agricoli ed alla trasformazione industriale degli stessi prodotti.
Pertanto qualora gli ambienti connessi allo svolgimento di tali attività assumano carattere prevalente nel complesso immobiliare aziendale, lo stesso verrà classato nella categoria D/8;
in caso contrario il classamento verrà coerentemente effettuato nella categoria D/10.
Rientra in tale fattispecie “qualsiasi bene finalizzato all’uso agricolo” come gli immobili nei quali vengono lavorati prodotti agricoli e si effettuano operazioni di trasformazione, conservazione e limitata commercializzazione degli stessi.
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da: Manuale Procedura Operativa DocFa Comm AdE-Collegio_Lecce www.geolive.org/normativa/manuali/2014/d...
Ultimo aggiornamento: 07 Luglio 2015 alle ore 21:45