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Autore Valore probatorio della relazione tecnica di frazionamento

frazzann

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25 Gennaio 2022 alle ore 09:37

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 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2022 alle ore 08:49

Per la riconfinazione di una dividente generata con Frazionamento nel 2010, ho reperito il Frazionamento nella cui relazione leggo le testuali parole: "la nuova dividente è costituita dalla linea i cui vertici sono individuati dai punti 1301 e 1302 e questa è parallela al muro di recinzione in mattoni posto in prossimità del confine con la particella 1210; la nuova dividente è posta in distanza orizzontale a metri 11,50 dalla faccia esterna di detto muro di recinzione".

Sul posto il muro è ancora presente ed inalterato quindi risulta facile ricostruire la posizione della dividente utilizzando le misure descritte in relazione.

Ma se questa posizione dovesse differire, (come in effetti diferisce, seppur di poco) dalla ricostruzione della dividente fatta con i canonici metodi di ricostruzione del confine cosa prevarrebbe? La relazione o le coordinate elaborate dal rilievo di frazionamento?

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Autore Risposta

CESKO

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2022 alle ore 09:46

"frazzann" ha scritto:
Per la riconfinazione di una dividente generata con Frazionamento nel 2010, ho reperito il Frazionamento nella cui relazione leggo le testuali parole: "la nuova dividente è costituita dalla linea i cui vertici sono individuati dai punti 1301 e 1302 e questa è parallela al muro di recinzione in mattoni posto in prossimità del confine con la particella 1210; la nuova dividente è posta in distanza orizzontale a metri 11,50 dalla faccia esterna di detto muro di recinzione".

Sul posto il muro è ancora presente ed inalterato quindi risulta facile ricostruire la posizione della dividente utilizzando le misure descritte in relazione.

Ma se questa posizione dovesse differire, (come in effetti diferisce, seppur di poco) dalla ricostruzione della dividente fatta con i canonici metodi di ricostruzione del confine cosa prevarrebbe? La relazione o le coordinate elaborate dal rilievo di frazionamento?



una domanda..... ma quando è stato fatto il frazionamento nel 2010, dal precedente Tecnico non sono stati apposti in loco i termini lapidei e/o picchetti ai vertici della nuova dividente creata?

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frazzann

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25 Gennaio 2022 alle ore 09:37

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 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2022 alle ore 10:03

Erano materializzati con dei picchetti, ma poco dopo tutta l'area fu occupata dal cantiere per il passaggio di una fognatura quindi non resta traccia di niente.

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SIMBA6464

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 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2022 alle ore 10:17

"frazzann" ha scritto:
Per la riconfinazione di una dividente generata con Frazionamento nel 2010, ho reperito il Frazionamento nella cui relazione leggo le testuali parole: "la nuova dividente è costituita dalla linea i cui vertici sono individuati dai punti 1301 e 1302 e questa è parallela al muro di recinzione in mattoni posto in prossimità del confine con la particella 1210; la nuova dividente è posta in distanza orizzontale a metri 11,50 dalla faccia esterna di detto muro di recinzione".

Sul posto il muro è ancora presente ed inalterato quindi risulta facile ricostruire la posizione della dividente utilizzando le misure descritte in relazione.

Ma se questa posizione dovesse differire, (come in effetti diferisce, seppur di poco) dalla ricostruzione della dividente fatta con i canonici metodi di ricostruzione del confine cosa prevarrebbe? La relazione o le coordinate elaborate dal rilievo di frazionamento?





Salve

prevale le coordinate elaborate da pregeo, o meglio le misure scritte nel libretto delle misure.

A cosa serve scrivere una relazione se poi non coincidono le due posizioni (sul posto) della dividente fra il libretto delle misure e la descrizione nella relazione stessa?

cordiali saluti

ma sentiamo anche altri pareri

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carlocinelli
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 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2022 alle ore 10:23

Salve

Quesito molto interessante. E giusta è anche l'osservazione di Cesko.

Ben ha fatto il redattore del frazionamento a descrivere la volontà contrattuale nella relazione ma bisogna stare molto attenti che questa non si vada a scontrare con i dettami del DPR 650 del 1972 che all'Articolo 5 recita:

"Eventuali altri disegni o planimetrie uniti all'atto che da'
origine al trasferimento non possono riportare misure in contrasto
con quelle espressamente indicate sul tipo del frazionamento"


Qui si parla di planimetrie e misure allegate all'atto di trasferimento ma una certa analogia la possiamo cogliere, soprattutto nella probatorietà che si attesta alle misure del frazionamento.

Di quanto differiscono queste misure?

Te lo chiedo perché si potrebbero aprire scenari diversi.

Cordialmente

Carlo Cinelli

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frazzann

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 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2022 alle ore 11:00

"carlocinelli" ha scritto:


Ben ha fatto il redattore del frazionamento a descrivere la volontà contrattuale nella relazione





Mi riferiscono infatti che la misura 11,50 mt fu scaturì da una trattativa tra le parti in quanto era la misura minima necessaria per permettere la realizzazione di un progetto edilizio.

"carlocinelli" ha scritto:


Di quanto differiscono queste misure?




La mia ricostruzione con le misure si discosta di circa 15 cm da quanto descritto in relazione mentre quella del Tecnico di controparte si discosta di circa 30-40 cm.

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carlocinelli
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Lamporecchio (PT)

 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2022 alle ore 11:16

"frazzann" ha scritto:

Mi riferiscono infatti che la misura 11,50 mt fu scaturì da una trattativa tra le parti in quanto era la misura minima necessaria per permettere la realizzazione di un progetto edilizio.



E quindi questi 11,50 hanno un bel peso nell'espressione della volontà delle parti. E di questo va tenuto conto nella ricostruzione.

"frazzann" ha scritto:
"carlocinelli" ha scritto:


Di quanto differiscono queste misure?




La mia ricostruzione con le misure si discosta di circa 15 cm da quanto descritto in relazione mentre quella del Tecnico di controparte si discosta di circa 30-40 cm.



Come faccia a differire la ricostruzione di un Tipo del 2010 che riconduce a una normale operazione di tracciamento di 15/25 cm tra te e controparte è difficile da credere.

Probabilmente vuol dire che uno dei due ha toppato oppure che le misure sui Punti di Inquadraemento (fiduciali) erano molto diverse e, di conseguenza, hanno ingenerato ricostruzioni diverse.

Domande:

1) il redattore del frazionamento aveva battuto il muro a mattoni?

2) Che tipo di rilievo aveva fatto: GPS, TS o misto?

Cordialmente

Carlo Cinelli

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Pippocad

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 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2022 alle ore 11:28

Premesso che opero in TAA pertanto ho un Pregeo leggermente diverso ma, da quello che so, nella relazione tecnica vanno inserite solo ed esclusivamente le eventuali difficoltà che hanno determinato l'impossibilità di soddisfare integralmente le disposizioni impartite da Pregeo. Tutto il resto penso sia contorno inutile e poco probante.

Perché i nuovi punti del confine sono (o dovrebbero essere) prima picchettati, quindi materializzati stabilmente sul posto, poi rilevati ed inseriti nel Pregeo. Non certo descritti in una relazione.

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samsung

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 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2022 alle ore 11:57

Descrivere la nuova dividente è importante dal mio punto di vista soprattutto quando questa individua particolari topocartografici. Penso altresì che il tecnico si imbarchi così in una operazione di maggior responsabilità (se è possibile) cioè è necessario che le differenze tra i punti battuti ed i particolari omologhi rientrino nelle tolleranze ammesse.

Nel caso proposto attendiamo la risposta che riguarda il dettaglio di inquadramento ed in particolare il rilievo dell'originario muro di riferimento. Cioè quanto richiesto da Carlo Cinelli.

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frazzann

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 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2022 alle ore 12:27

"carlocinelli" ha scritto:

Domande:

1) il redattore del frazionamento aveva battuto il muro a mattoni?

2) Che tipo di rilievo aveva fatto: GPS, TS o misto?






Purtroppo non ha battuto il muro, cosa inspiegabile, visto che era stato così importante nella determinazione della nuova dividente, oltre che un sicuro, stabile, accessibile e vicino punto di appoggio per una ricostruzione futura.

Rilievo esclusivamente GPS.

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SIMBA6464

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Adria Città Etrusca

 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2022 alle ore 13:31

"frazzann" ha scritto:
"carlocinelli" ha scritto:

Domande:

1) il redattore del frazionamento aveva battuto il muro a mattoni?

2) Che tipo di rilievo aveva fatto: GPS, TS o misto?






Purtroppo non ha battuto il muro, cosa inspiegabile, visto che era stato così importante nella determinazione della nuova dividente, oltre che un sicuro, stabile, accessibile e vicino punto di appoggio per una ricostruzione futura.

Rilievo esclusivamente GPS.



Salve

Battuto o non battuto il muro cambia poco, la questione cambia se nel tempo é stato spostato quel muro, ma sembra di no.

Il rilievo che sia con qualsiasi metodologia cambia poco anche quello perché le tolleranze catastali in sede di collaudo/controllo sono sempre le stesse.

Cordiali saluti

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carlocinelli
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 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2022 alle ore 13:49

Salve

@Pippo

In relazione possiamo scrivere quello che più ci aggrada. E' importante inserire anche queste informazioni perché da queste si evince la volontà delle parti.

@Samsung

D'accordissimo sul tuo primo capoverso

@Simba

Non è vero, Stefano, che non siano informazioni importanti quelle relative all'aver battuto o meno il muro. Saremmo già stati in grado semplicemente reinserendo quel libretto di capire se c'era stata o meno coerenza tra gli intendimenti e la realizzazione delle misure e cioè se la linea del muro era pefettamente parallela alla nuova dividente. Così invece bisogna confrontare delle misure fatte da tecnici diversi con tecnologie diverse.

Anche riguardo alla tecnologia è importante sapere come si sono svolte le operazioni e con quale. Ognuna di esse ha dei pregi e dei difetti e anche accuratezze differenti. Da una sola stazione il rilievo è sicuramente più preciso con la TS. Se da più stazioni il discorso potrebbe cambiare soprattutto se con la TS non si lavora in centramento forzato.

Ciò detto però è inpensabile arrivare a quelle differenze in un semplice tracciamento.

Cordialmente

Carlo Cinelli

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SIMBA6464

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 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2022 alle ore 14:30

Salve

la relazione tecnica del pregeo è un campo libero è ogn'uno ci può scrivere quello che ritiene più utile, sull'utilizzo di quello che c'è scritto in una eventuale causa ho forti dubbi.

Carlo dice che si può intravedere anche la volontà delle parti, io la vedo come una mera descrizione del tecnico fine a se stessa.

In merito al muro: non è certo l'aver battuto il muro a stabilire dove sia la posizione giusta della nuova dividente sul posto, anche perchè chi mi dice che se fosse stato battutto il muro le relative misurate siano effettivamente reali rilevate sul posto.

Se proprio si vuol considerare, in un eventuale causa di confini, quel muro come elemento importante bisogna dimostrare che non si è mai spostato quel muro (e risembrerebbe di no).

Certo che differenze di 15/25 cm sulla ricostruzione della nuova dividente non è così semplice da dimostrare, basti pensare alle tolleranze catastali che in certi casi le superano.



cordiali saluti

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Pippocad

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 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2022 alle ore 14:36

"carlocinelli" ha scritto:
Salve

@Pippo

In relazione possiamo scrivere quello che più ci aggrada. E' importante inserire anche queste informazioni perché da queste si evince la volontà delle parti.





Penso sia una cattiva prassi.


Perché la circolare n. 2/88 recita:
Relazione tecnica: nella quale devono essere motivate le difficoltà che hanno determinato l'impossibilità di soddisfare integralmente le disposizioni impartite con la presente circolare (p.e.: impossibilità di osservazione di un punto fiduciale; artifici utilizzati per la determinazione di osservazioni indirette del rilievo; impossibilità di rilievo dell'intero contorno dell'oggetto perché non materializzato, ecc.). Qualora non vi siano osservazioni da riportare nella suddetta relazione, la stessa deve essere presentata con l'annotazione: Nessuna osservazione particolare da segnalare.

Non sono d’accordo che la relazione pregeo possa essere il posto per descrivere la volontà delle parti. La volontà delle parti, se più raffinata delle misure pregeo, può essere fatta con un preliminare + planimetria o con un qualche riferimento all’interno dell’atto notarile.

Se nella mia zona presentassi una relazione pregeo come quella descritta qui, sicuramente il frazionamento verrebbe fermato dal tecnico catastale. Non posso nemmeno aggiungere linee di misura sullo schizzo del rilievo. Questo perché le misure potrebbero essere in contrasto con i dati pregeo e poi non ne esci più. Ma poi chi lo dice che il testo scritto lì sono la volontà delle parti?

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numero

(GURU)

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prato

 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2022 alle ore 15:03

sono anch'io del parere che sia deleterio inserire informazioni sulla volontà delle parti nella relazione tecnica, che non è nata per questo.



per assurdo potrebbe verificarsi il caso che il tecnico descrive tutto per bene nella relazione e poi esegue il rilievo con trascuratezza, 'tanto poi conta la relazione tecnica'.

molto pericoloso!



nel caso in oggetto poi, dopo aver descritto che la nuova dividente fa riferimento ad un confine esistente, non si è curato di inserire le relative misure nel libretto, cosa che avrebbe consentito una semplice ricostruzione della nuova dividente anche senza doversi per forza riferire alla maglia dei pf utilizzati.



saluti

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