In verità il mio caso era questo.
Particella 100 sub 1 corte comune ai sub 2, 3 e 4, tutte della particella 100.
I sub 3 e 4 sono del mio cliente Tizio.
Il sub 2 è di altra ditta Caio.
Parte del B.C.N.C. particella 100 sub 1 dovrà essere attribuita al mio cliente Tizio e parte dovrà restare in comune come già lo è ora l'intera particella 100 sub 1.
Ho quindi diviso con l'elaborato planimetrico la 100 sub 1 ed ottenuto:
- la 100 sub 5, sempre B.C.N.C. ai sub 2, 3 e 4 della particella 100;
- la 100 sub 6 area urbana con intestati (a Tizio e Caio, quote provvisorie da definire con atto legale);
Dopo la stipula la 100 sub 6 sarà solo di Tizio mio cliente e quindi dopo la voltura la riporterò a B.C.N.C. corte comune ai sub 3 e 4.
La Nota prot. 17471 del 31 marzo 2010 al paragrafo 3.5 spiega bene e meglio della Circolare 4/2009 quando si possono creare aree F/1 con l'elaborato planimetrico.
Resta solo da capire se la correlazione dell'area frazionata con subalterno debba intendersi tassativamente al solo edificio stessa particella dell'area urbana da creare temporaneamente con subalterno ai fini del rogito successivo oppure possa anche riferirsi ad un lotto confinante.
Nel senso che io la norma l'ho intepretata così, naturalmente con riferimento ad aree attualmente censite come B.C.N.C. quindi alle denunce di variazioni:
- se lo scopo della costituzione area urbana è quella di creare un'area che rimarrà tale e/o comunque disconnessa dal lotto edificato (qualsiasi e non solo di quello stessa particella) allora occorre il frazionamento;
- se lo scopo della costituzione area urbana è quella di poter trasferire diritti per poi riportare, dopo la stipula, la suddetta F/1 identificata con subalterni come pertinenza esclusiva o comune di unità immobiliari adiacenti alla medesima (non necessariamente stesso numero di mappale) allora è possibile evitare il frazionamento.
Non a caso nella seconda ipotesi è obbligatorio relazione al Docfa lo scopo della costituzione area F/1 e cosa sarà fatto dopo la stipula.