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Autore RURALITA' E COMMA 336

PATTY78_050878

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03 Dicembre 2014 alle ore 10:12

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 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2022 alle ore 09:19

Buongiorno a tutti, vi vorrei sottoporre un quesito relativo alla ruralità. Sui tratta di una situazione un pochino contorta ma che può essere utile alla Vostra professione. Di seguito un riepilogo della situazione:
• Gli immobili (capannoni adibiti a porcilaie - cat. D8) sono stati acquistati dalla Soc. Agricola in data 20/10/2016 con DECRETO DI TRASFERIMENTO del Tribunale ordinario. La situazione catastale alla data del trasferimento non era stata aggiornata a seguito degli interventi realizzati dal precedente proprietario prima del pignoramento degli immobili, come evidenziato nel decreto di trasferimento e nella relazione di stima. La discordanza tra le risultanze catastali e lo stato di fatto è pertanto da imputare al precedente proprietario che non ha provveduto ad effettuare l'aggiornamento delle planimetrie catastali risalenti al 1984.
• Con Avviso bonario del 16/5/2016 il Comune aveva già constatato al precedente proprietario - ai sensi dell’art. 1 comma 336 della legge 311/2004 - la sussistenza di un censimento inadeguato per intervenute variazioni edilizie realizzate nell’anno 2002, che avrebbero dovuto comportare la modifica dei dati di classamento e di reddittività presenti in visura (risalenti al 1984) a seguito di interventi di ristrutturazione dei capannoni esistenti.
• Nel 2020 la Soc. Agricola - proprietaria dell'immobile dal 20/10/2016 - ha ricevuto un avviso bonario di accertamento catastale ai sensi dell'art 1 comma 336 della legge 311/2004 nel quale viene richiamata la nota del 2016 citata al punto precedente.
• La Soc. Agricola ha realizzato dopo l'acquisto degli interventi edilizi sugli immobili, con contestuale conversione in allevamento di vitelli a carne bianca.
Il fabbricato era in possesso dei requisiti di ruralità anche prima dell'acquisto da parte della Soc. Agricola (il precedente proprietario era intestatario di un'azienda agricola ed il fabbricato aveva destinazione d'uso porcilaia). I requisiti (soggettivi ed oggettivi) sono confermati alla data del trasferimento dell'immobile alla Soc. Agricola (15/10/2016).
Per il fabbricato strumentale è comunque sufficiente dimostrare CHE NELLE STALLE ERANO PRESENTI DEGLI ANIMALI

PROPOSTA PRATICHE CATASTALI
1 - AGGIORNAMENTO SITUAZIONE ALLA DATA DEL TRASFERIMENTO 15/10/2016 - DOCFA ai sensi del COMMA 336 - L'ambito è il comma 336 della finanziaria 2004, attivato dal comune con avviso bonario tramesso in data 16/5/2016 per censimento inadeguato a seguito di variazioni edilizie realizzate dal precedente proprietario:
La pratica non deve essere necessariamente presentata dal precedente proprietario - intestatario del primo avviso bonario nel 2016 - ma può essere sottoscritta dalla Soc. Agricola allegando documentazione atta a dimostrare che l'edificio era rurale (D/10) sia nel 2002 (data di realizzazione delle opere di ampliamento e ristrutturazione da parte del precedente proprietario) sia nel 2016 (dopo il trasferimento alla soc Agricola). Allegherei pertanto fascicolo e visura dai quali si evince che è presente l’unità locale, sia per il precedente proprietario (aggiornati alla data delle variazioni anno 2002) che per il proprietario attuale (aggiornati alla data di acquisizione nel 2016).
Con docfa proposto ai sensi del comma 336 il contribuente opera un aggiornamento catastale a seguito di iniziativa intrapresa dal Comune - è prevista pertanto la retroattività della rendita e categoria a partire dall'inizio dell'anno nel quale il comune ha notificato la richiesta al contribuente (anno 2016).
2 - AGGIORNAMENTO SITUAZIONE ATTUALE - Dopo l'approvazione dell'istanza di cui al punto 1 verrà presentato DOCFA ordinario per aggiornare la planimetria e la rendita a seguito delle variazioni intervenute successivamente al trasferimento, realizzate dalla Soc. Agricola (data variazione: data fine lavori 2018 – verrà applicato RAVVEDIMENTO OPEROSO - l'immobile può essere classificato D10 in quanto allo stato attuale sono confermati i requisiti oggettivi. Con docfa ordinario la variazione proposta dal contribuente avrà effetto dalla data di variazione senza effetto retroattivo.)
QUESITO:
1 - con il primo docfa viene apposta l’annotazione di ruralità dal 2016; con il secondo docfa la nuova rendita e categoria saranno valide a partire dalla data di presentazione del docfa (2022) ovvero a partire dalla data di fine lavori indicata (2018)????
2 – per il periodo intercorrente fra il 2016 (primo docfa) ed il 2022 (o 2018) l’Agenzia delle Entrate può effettuare ulteriori controlli intermedi in merito alla ruralità? resta scoperto un lasso di tempo di inattività. Avete avuto esperienze da condividere? Ringrazio tutti anticipatamente per la collaborazione

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