L'
INVIM ( imposta sull'incremento del valore aggiunto) che, nei casi di
trasferimento di proprietà anche nelle
successioni consisteva nella
differenza fra il valore iniziale ed il valore attuale dell'immobile oggetto di trasferimento
Fu introdotta con decreto 504/92 e' stata soppressa il 31dic2001 con la Finanziaria del 2002.
Per le successioni
apertesi prima di tale data, alla denuncia di successine
rimane l'obbligo di allegare la
dichiarazione INVIM.
Sarà cura dell'ufficio inviare le disposizioni per far pagare la imposta.
Può essere di utilità consultare: Circolare 09.04.1999, n. 83 - Ministero delle Finanze - Dip. Territorio-Catasto Serv. I
"Rilevanza della rendita catastale proposta ai fini dell'accertamento in materia d'imposta di registro, ipotecaria e catastale, successione e donazione, IVA, INVIM, ICI. Norme di semplificazione portate dai commi 20, 21 e 22 dell'art.10 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con legge 8 agosto 1996, n. 425" Circolare n° 83 del 9/4/1999 Min.Fin. Dir. Centr. Catasto. 128
[size= 1.5em]" Rilevanza della rendita catastale ai fini registro, IVA, INVIM, ICI "[/size]