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Argomento: linea virtuale cantina/autorimessa
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Risposta |

bioffa69
Iscritto il:
23 Settembre 2009
Messaggi:
6872
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BRESCIA
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Non ci capiamo, vado sul semplice, una stanza rimane tale, anche se ci metti le damigiane. Stessa cosa per l'autorimessa, se è tale, non ne puoi stralciare una parte e definrla cantina, sempre autorimessa è, hai visto il disegno allegato? A mio avviso non ci sono dubbi, è autorimessa, ha ragione il catasto.
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il_Gio
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28 Febbraio 2008
Messaggi:
27
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Pero perchè non bocciare subito la pratica (non essendo andata in automatico)? Il tecnico che ha visionato la pratica al momento della presentazione ha visto la planimetria e poteva respingerla dicendo quanto detto dopo la revisione. Vuol dire che la cosa è soggettiva? I riferimenti normativi indicati nella comunicazione sono i seguenti: - Art.40 DPR1142/1949 "Si accerta come distinta unita' immobiliare urbana ogni fabbricato, o porzione di fabbricato od insieme di fabbricati che appartenga allo stesso proprietario e che nello stato in cui si trova, rappresenta, secondo l'uso locale, un cespite indipendente"; - Art2 DM28/1998 "L'unita' immobiliare e' costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialita' di autonomia funzionale e reddituale. 2. L'abitazione e gli altri immobili strumentali all'esercizio dell'attivita' agricola costituiscono unita' immobiliari da denunciare in catasto autonomamente. 3. Sono considerate unita' immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonche' gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purche' risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari sono considerate unita' immobiliari i manufatti prefabbricati ancorche' semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale." - Cicolare AdT 4/2006 "Modalità di individuazione e classamento delle unità immobiliari urbane censibili nei gruppi speciale e particolare D ed E."
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Manero
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11 Agosto 2022 alle ore 12:24
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852
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"il_Gio" ha scritto: Pero perchè non bocciare subito la pratica (non essendo andata in automatico)? Il tecnico che ha visionato la pratica al momento della presentazione ha visto la planimetria e poteva respingerla dicendo quanto detto dopo la revisione. Vuol dire che la cosa è soggettiva? I riferimenti normativi indicati nella comunicazione sono i seguenti: - Art.40 DPR1142/1949 "Si accerta come distinta unita' immobiliare urbana ogni fabbricato, o porzione di fabbricato od insieme di fabbricati che appartenga allo stesso proprietario e che nello stato in cui si trova, rappresenta, secondo l'uso locale, un cespite indipendente"; - Art2 DM28/1998 "L'unita' immobiliare e' costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialita' di autonomia funzionale e reddituale. 2. L'abitazione e gli altri immobili strumentali all'esercizio dell'attivita' agricola costituiscono unita' immobiliari da denunciare in catasto autonomamente. 3. Sono considerate unita' immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonche' gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purche' risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari sono considerate unita' immobiliari i manufatti prefabbricati ancorche' semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale." - Cicolare AdT 4/2006 "Modalità di individuazione e classamento delle unità immobiliari urbane censibili nei gruppi speciale e particolare D ed E." Ecco perchè sostengo che ha preso una cantonata il funzionario e devi andare a parlarci, oppure contattarlo per telefono il cui numero DEVE aver messo con il nome e cognome nella segnalazione che hai ricevuto. Quella normativa che ha citato il funzionario riguarda la definizione di unità immobiliare e quando deve essere censita in maniera autonoma (unità a destinazione autorimessa che tu hai censito autonomamente nel rispetto della norma citata). Il catasto invece ti contesta un altra cosa, che non va bene la consistenza dell'autorimessa che deve ampliarsi sulla porzione di accessorio abitativo che ha un altro utilizzo effettivo e la mancanza della parete divisoria non può essere determinante sul cambio di destinazione imposto alla cantina dal catasto.
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