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Argomento: C/2 consistenza superficie < 1.5m

Autore Risposta

EFFEGI
f.g.

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Irpinia

 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2026 alle ore 09:00

"st-topos" ha scritto:
Scusami effegi
sono certo che qualche ricorso lo hai fatto nella tua carriera.
Cosa contesterai all'accertamento, quale norma metterai a supporto del tuo ricorso.
Farai un lungo ricorso poggiato sui sentimenti e sotto l'aspetto legislativo cosa dirai, quale norma indicherai???
Lo perdi, ti addebitano le spese e ti prenderai un vai a fare in c.... dal tuo cliente, che ti maledirà fin quando campi.



Buongiorno

Eddai st-topos stai prospettando una catastrofe

Io preferisco perdere un ricorso e aver tutelato al massimo il mio cliente (nel limite delle mie conoscenze e possibilità) che partire sconfitto assegnando una consistenza palesemente errata.

Posso anche perdere un ricorso, ma non la dignità di professionista che tacitamente abbassa la testa.

Ti dirò che di ricorsi in CGT ne avrò fatto al massimo una decina di cui 5 - 6 di entità maggiore per i quali è stata necessaria l'assistenza di altro professionista di cui un paio con esiti negativi mentre gli altri con esiti favorevoli.

Un ricorso poi di piccolo valore e costo irrilevante l'ho fatto qualche mese fa e ho avuto ragione, ma trattava altro argomento non il catasto ma le successioni.... costo sostenuto massimo 100 euro.

Mai nessuno mi ha maledetto almeno così penso anche perchè sono ritornati da me per altri lavori.

Per le motivazioni in base all'accertamento si trovano le dovute motivazioni.... non bisogna mettere il carro davanti ai buoi.

Saluti

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Pippocad

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 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2026 alle ore 09:03

Pensare che non ci sia convergenza su questo, per me, è surreale. Sarà che nel mio DOCFA è ben specificato, sarà che se inserisco tutta la superficie non mi registrano il DOCFA.

Non posso immaginare che abbiano implementato il DOCFA locale (che è uguale al 99% a quello nazionale, tranne l’interfaccia e poco altro) in modo sbagliato!

Ragioniamo — che, in questo periodo di eccesso di informazioni, è qualcosa di rivoluzionario.

Una soffitta di 200 mq, con tetto a due falde: altezza zero nelle parti basse e altezza di 1,45 m al colmo. La soffitta non è da censire.

Stessa soffitta di 200 mq, stesso tetto a due falde: altezza zero nelle parti basse e altezza di 1,60 m al colmo. Fa rendita tutta la superficie? e non la strisciolina sopra i 1.50m? Ma dai!!!

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st-topos

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 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2026 alle ore 09:17

Buongiorno

sotto l'aspetto morale mi trovi perfettamente al tuo fianco, l'aspetto professionale no, non mi sentirei di consigliare ad un mio cliente fai il ricorso.

Purtroppo e ritorniamo sempre alla genesi i colpevoli siamo noi.

Dopo decenni che è in vigore il docfa, gran parte abbiamo conquistato una preparazione sufficiente per determinare una rendita, cosa ci costa a chiedere alla D.G. togliamo queste maledette griglie.

Vedi, fra poco inizieremo a guerreggiare per le rendite da bonus.

Non si capisce ancora quale è la regola che gli uffici dovranno adottare e stanno già preparando la guerra al furbetto (cosi li chiamano loro).

Noi cosa facciamo......niente. Personalmente ho partecipato almeno a tre convegni, i relatori, sia dell'ufficio che del nostro consiglio nazionale erano più impreparati di me. Parlavano, parlavano ma alla fine erano pareri, ma determinazioni serie e definitive non ne ho sentite.

Personalmente ho approfondito l'argomento e mi sono fatto una strategy, ma i colleghi che frequento aspettano...poi si vedrà.

Vedremo!!!!!!

Integro, rispondendo a Pippocad: perchè quella avente un altezza di 1,45 non sarebbe da censire. il discriminante non è l'altezza ma se produce reddito o no. Mi piacerebbe parlare con qualche funzionario degli uffici di Bolzano per capire la loro giustificazione o se vi sia una norma ad hoc che esclude dal calcolo alcuni sottotetti.

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Pippocad

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Südtirol

 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2026 alle ore 09:41

Circolare DOCFA n. 9/2001

La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,50 m, non entra nel computo della superficie catastale. I poligoni relativi a tali superfici dovranno essere realizzati, specificando come parametro “altezza minore 1,50 m”.

Considerato che nella determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria la superficie dei locali principali e degli accessori aventi altezza utile inferiore a 1,50 m, non entra nel computo della superficie catastale (D.P.R. n.138/98), in presenza di locali aventi altezza variabile e comunque altezza minima inferiore a 1,50 m, in planimetria deve essere indicata con linea tratteggiata la dividente virtuale che evidenzia la proiezione a terra dell’altezza 1,50 m.

Ma cosa non è chiaro?

La distinzione superficie/consistenza? E' cavillare...

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Pippocad

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26 Febbraio 2011

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Südtirol

 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2026 alle ore 09:52

"st-topos" ha scritto:
Integro, rispondendo a Pippocad: perchè quella avente un altezza di 1,45 non sarebbe da censire. il discriminante non è l'altezza ma se produce reddito o no. Mi piacerebbe parlare con qualche funzionario degli uffici di Bolzano per capire la loro giustificazione o se vi sia una norma ad hoc che esclude dal calcolo alcuni sottotetti.



Alberto Fronza alberto.fronza@provincia.tn.it 0461.491659

E' su Trento ma è chi ha seguito il docfa per Trento e poi Bolzano

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bioffa69

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2026 alle ore 10:29

"Pippocad" ha scritto:
Circolare DOCFA n. 9/2001

La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,50 m, non entra nel computo della superficie catastale. I poligoni relativi a tali superfici dovranno essere realizzati, specificando come parametro “altezza minore 1,50 m”.

Considerato che nella determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria la superficie dei locali principali e degli accessori aventi altezza utile inferiore a 1,50 m, non entra nel computo della superficie catastale (D.P.R. n.138/98), in presenza di locali aventi altezza variabile e comunque altezza minima inferiore a 1,50 m, in planimetria deve essere indicata con linea tratteggiata la dividente virtuale che evidenzia la proiezione a terra dell’altezza 1,50 m.

Ma cosa non è chiaro?

La distinzione superficie/consistenza? E' cavillare...





E' scritto chiaramente, che non entra nel computo della superficie catastale, fine, nel calcolo per il computo di quella non entra a far parte.



Per cui se si vuole ancora ragionare, se è specificato che di quella non entra a far parte, significa che invece entra a far parte della consistenza.

E evidentemente ragiono al contrario di quanto fa EFFEGI, pensando di tutelare il mio cliente, se considero tutta la sup., visto che questo si capisce dalle normativa, e dal programma, come ho esposto sopra, la sup. è quella che esiste, e che va inserita.



Chiaro che la tua rendita sarà più bassa, ma questo non vuol dire tutelare il cliente, come chi non calcola le eccedenze o l'aumento di percentuale per pertinenze comuni o esclusive, hanno si la rendita più bassa, ma questo non significa tutelare il cliente, a mio avviso.



Saluti

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Manero

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11 Agosto 2022 alle ore 12:24

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 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2026 alle ore 10:33

@Adami ti può aiutare questa risposta dell'ufficio di Milano riportata in una guida di Geoalfa inerente l'argomento.

https://www.geolive.org/guide/procedure-e-metodologie/docfa/docfa13-uiu-c2-la-cui-superficie-con-altezza-150-pari-a-5-mq-mentre-la-superficie-con-altezza-150-pa-28373/

QUESITO N. 13
• Caso di uiu (C2) la cui superficie con altezza >150 è pari a 5 mq, mentre la superficie con altezza < 150 è pari a 3 mq.
La superficie catastale è quindi pari a 5 mq (come da poligono) mentre la consistenza è pari anch’essa a 5 mq. oppure a 8 mq ?
(avremo, in questo caso, la sup, catastale inferiore alla consistenza totale e/o utile).

RISPOSTA
Fermo restando quanto asserito al punto precedente in merito al computo della superficie catastale occorre precisare che a norma del DPR 1142/1949 la consistenza delle uiu delle categorie del gruppo C ( negozi, depositi, laboratori, autorimesse, tettoie ecc.) da iscrivere in catasto è espressa in mq utili cioè sommando le superfici libere dei locali facenti parte dell’unità immobiliare.
La superficie degli accessori diretti dei negozi ( retro, sottonegozio, bagni e simili) va ragguagliata alla superficie principale con un coefficiente che tiene conto della loro minore produttività che in provincia di Milano è stato assunto pari al 50%.
Le dipendenze accessorie (aree e terrazzi usufruibili in modo esclusivo, serre o piccoli locali di sgombero, cortili, chioschi o aree scoperte e simili) vanno computate in misura massima del 10% della somma della consistenza dei locali principali ed accessori.
Di conseguenza è possibile che la consistenza catastale sia diversa dalla superficie catastale essendo diversi i metodi con i quali vengono computate le due superfici.
In particolare nell’esempio proposto la superficie catastale sarà di 5 mq, mentre la consistenza è 8 mq.

Milano, 14 Aprile 2005
Il Responsabile Servizi all’Utenza
(ing. Giovan Battista Badagliacca)

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