L’imposta ipotecaria e l’imposta catastale hanno per oggetto i trasferimenti immobiliari, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.
Si applicano per autotassazione e versamento diretto.
L’imposta ipotecaria ha come presupposto le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei pubblici registri immobiliari.
La base imponibile, per i trasferimenti a titolo oneroso e per le donazioni, è la stessa accertata ai fini dell’imposta di registro;
per i beni trasmessi per successione a causa di morte è determinata secondo le disposizioni del testo unico sull’imposta di successione.
L’imposta è proporzionale.
L’imposta catastale ha come presupposto l’esecuzione delle volture catastali.
La voltura è l’annotazione con la quale, a seguito del trasferimento di un bene, viene mutata nei registri catastali l’intestazione del bene stesso dal precedente possessore a quello attuale.
E’ anche essa un’imposta proporzionale
Ne consegue che l'ammontare di queste tasse deve essere calcolato sul valore imponibile dei soli immobili.
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Ultimo aggiornamento: 30 Aprile 2013 alle ore 19:54