Tipologia 1 precisazioni e accorgimenti nella scelta ***
La tipologia 1 di Pregeo 10 non prevede la soppressione del numero e la costituzione di uno nuovo.
E' da utilizzare esclusivamente quando un fabbricato è censito regolarmente al C.F. ma al C.T. è segnato in mappa con lo stesso numero ma al censuario ha qualità FR o FUA. Un pò di storia...:
Questo caso non è tanto raro come si crede, infatti in passato, prima dell'avvento del TM (D.M. 1/10/69 n.679) qualsiasi aggiornamento cartografico e censuario inerente i fabbricati denunciati al C.F. (allora 4a Sezione) era demandato solamente ed esclusivamente ai tecnici del Catasto Terreni (allora 2a Sezione) che procedevano al rilievo durante le "lustrazioni" quinquennali.
Molto spesso però, per carenza degli elenchi dei nuovi fabbricati che il C.F. doveva trasmettere periodicamente al C.T. (per i provvedimenti di competenza...rilievi), molti nuovi fabbricati non venivano inseriti in mappa e così anche molti FR o FUA rimanevano al C.T. pur essendo già censiti al C.F.
In questi casi di duplicazione qualsiasi atto traslativo veniva volturato solamente al C.F. e la ditta al C.T. rimaneva ai vecchi proprietari.
Penso che queste notizie possono essere utili ai professionisti più giovani.
Per concludere sappiate che il proprietario non è obbligato a presentare TM se il suo fabbricato non è in mappa ma è stato dichiarato al C.F. prima del DM 1/10/1969 n.679.
Tocca infatti al C.T., su istanza, l'aggiornamento della mappa.
Stesso discorso per i FR o FUA: istanza per scarico a partita 1 con qualità 282 ente urbano.
Buon lavoro
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it9gvo
Ultimo aggiornamento: 28 Aprile 2013 alle ore 18:44