La
fusione di due particelle catastali già identificate in mappa richiede la presentazione di un atto di aggiornamento geometrico tramite il software PreGeo.
Requisiti Preliminari: Stessa titolarità: Le due particelle devono appartenere esattamente alla stessa ditta (stessi proprietari e stesse quote di possesso).
Stesso stato catastale: Devono trovarsi nello stesso catasto (o consentire il passaggio coerente tra terreni e fabbricati).
Le Fasi dell'Intervento: A-) Richiesta dell'estratto di mappa digitale aggiornato all'AdE.
B-) Presentazione del PreGeo: Si compila un tipo mappale di variazione o di conferma (a seconda che si tratti di soli terreni o di aree già edificate a Ente Urbano) per sopprimere i vecchi identificativi e costituire l'unica nuova particella.
Aggiornamento Catasto Fabbricati (DocFa): Se sulle particelle insistono fabbricati o unità immobiliari che devono essere uniti anche internamente, occorre presentare una pratica di variazione e fusione delle unità immobiliari
NORMATIVA: Decreto del 2 gennaio 1998 n. 28 - Min. Finanze Articolo 6 - Costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria. In vigore dal 11 marzo 1998
1. Ai fini della applicazione delle modalità semplificate di denuncia, di cui
all'articolo 7, vengono definite di scarsa rilevanza cartografica o censuaria:
a) le costruzioni realizzate in aderenza a fabbricati già inseriti in mappa
e comportanti un incremento di superficie coperta minore o uguale al cinquanta
per cento della superficie occupata dal corpo di fabbrica preesistente;
b) le unità afferenti fabbricati già censiti o nuove costruzioni aventi superficie minore o uguale a 20 mq ;
- manufatti precari in lamiera o legname,
- le costruzioni in muratura di pietrame a secco,
- le tettoie,
- le vasche e simili, purché abbiano modesta consistenza plano-volumetrica;
c) le costruzioni non abitabili o agibili e comunque di fatto non utilizzabili, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l'immobile è censito o censibile, ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
In tali casi alla denuncia deve essere allegata una apposita autocertificazione, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.