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Autore Diritti livellari o enfiteutici

geoalfa
(GURU)

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Inviato: 14 Giugno 2014 alle ore 16:19

I diritti livellari o enfiteutici

domanda:
Ho a che fare con un fabbricato ex rurale per il quale ho già presentato il pregeo.

Il problema è ora col docfa poiché da visura risulta che le due sorelle sono livellarie al 50% del fabbricato, mentre il comune ha i diritti del concedente.

Al catasto mi hanno respinto il docfa poiché dicono che non potevo escludere il comune dall'intestazione del fabbricato.

www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pri...

risposta:

il problema non è così semplice da risolvere

la materia è complicata

sai per caso a quando risale l'enfiteusi/livello?

hai a disposizione l'atto costitutivo del diritto in questione?

il comune in che posizione è?

ha reclamato in qualche modo il suo dominio?

per poter acquisire il terreno è necessario un atto di affrancazione da parte delle due sorelle nei confronti del concedente (il comune nella fattispecie)

verifica se il comune ha deliberato in materia di livelli

è pratica assai frequente che i comuni comune avvalendosi della legge 241/90, articoli 7 e 8, cerchino di recuperare i canoni dovuti al comune stesso per i terreni gravati da livelli censi ed enfiteusi

consiglio di prendere visione di un articolo del sole 24 ore che ti riporto:

Da qualche tempo, alcuni comuni, alla disperata ricerca di entrate, hanno deciso di resuscitare antichi privilegi enfiteutici, chiedendo agli increduli discendenti dei livellari, di versare somme indebite per l’affrancamento dei relativi canoni o, addirittura, di ripristinarne la corresponsione, ovviamente ai valori aggiornati.

Allo stato attuale, quindi, si possono verificare le seguenti situazioni, per terreni la cui intestazione catastale indica la presenza di un concedente e un livellario o enfiteuta:

a) il rapporto enfiteutico si è estinto per legge (16/74), se costituito prima del 28 ottobre 1941, con canone inferiore a 1000 lire; (questo vale se condedente è un Ente Ecclesiasticoo e la Pubblica amministrazione)

Art 1
SONO ESTINTI I RAPPORTI PERPETUI REALI E PERSONALI, COSTITUITI ANTERIORMENTE ALLA DATA DEL 28 OTTOBRE 1941, IN FORZA DEI QUALI LE AMMINISTRAZIONI E LE AZIENDE AUTONOME DELLO STATO, COMPRESE L'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO, L'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI BENEFICIENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA E L'AMMINISTRAZIONE DEI PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI HANNO IL DIRITTO DI RISCUOTERE CANONI ENFITEUTICI, CENSI, LIVELLI E ALTRE PRESTAZIONI IN DENARO O IN DERRATE, IN MISURA INFERIORE A LIRE 1.000 ANNUE.

b) il rapporto enfiteutico si è estinto per usucapione e mancato esercizio del potere di ricognizione (articolo 969 del Codice civile), se il canone non è più stato corrisposto per venti anni; (ti servirebbe una sentenza dichiarativa del giudice quindi ci vuole del tempo)

c) il rapporto enfiteutico è ancora in essere, se viene corrisposto il relativo canone, ma è affrancabile ai sensi dell’articolo 973 del Codice civile, versando una somma pari a 15 volte il canone, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 9 della legge 1138/70, corrispondente al reddito dominicale aggiornato con i coefficienti previsti per le imposte dirette, come sancito dalla Corte costituzionale con sentenza 23 maggio 1997, n. 143. [/size]

Pertanto, poiché la cancellazione dei riferimenti ai rapporti enfiteutici o livellari, nelle intestazioni catastali, deve essere fatto per atto pubblico o autenticato, nei casi a) e b) non è necessario l’assenso o la presenza del concedente, che ha ormai perduto il diritto alla riscossione di canoni sull’immobile, per disposizione di legge o perché si è consolidata l’usucapione a favore del legittimario, mentre nel caso c), è ovviamente necessario l’intervento del concedente, ai fini dell’affrancazione, previa trascrizione dell’originario atto costitutivo di legittimazione, ai sensi della legge 1766/27, come suggerito dalla circolare 2/2004 dell’agenzia del Territorio. [/size]

Da quanto premesso, si deduce che nei casi a) e b) è possibile la stesura di atti notarili unilaterali «ai soli fini catastali», per far rilevare la cessazione del rapporto enfiteutico e avvenuto consolidamento dell’usucapione o per disposizione di legge.

Questa considerazione è specificamente indicata nella circolare 2/2004 dell’agenzia del Territorio, che recita: «L’opponibilità del diritto del legittimario dovrebbe essere assicurata a monte, dalla trascrizione del provvedimento di legittimazione a suo tempo adottato ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 1766/27 e dal relativo regolamento di esecuzione (RDL 26 febbraio 1928, n. 332)».

Purtroppo, data la complessità della materia e la mancata integrazione legislativa delle norme del Codice civile (articolo 971 commi 1, 2 e 3), cancellate a seguito delle sentenze della Corte costituzionale 406/88 e 143/97, capita che alcuni comuni, pur avendo perduto ogni potestà impositiva sui terreni, alla richiesta dei legittimari o loro eredi di affrancazione del livello, proprio per aggiornare l’intestazione censuaria, chiedano somme notevoli e non dovute, che non sempre gli attuali possessori respingono, come loro diritto.

Nel caso prospettato dal secondo quesito, ad esempio, la citazione degli articoli 7 e 8 della legge 241/90, è riferita solo alle modalità di comunicazione dell’avvio del procedimento, che il comune avrebbe intenzione di attuare per recuperare i canoni pregressi non più riscossi da oltre 20 anni, mentre gli altri riferimenti a norme legislative e giurisprudenziali, riguardano le modalità di calcolo delle somme dovute per l’affrancamento del livello.

La citazione poi del Testo unico degli enti locali, che detta norme amministrative di gestione dei comuni, non ha nulla da spartire con l’affrancamento dei canoni enfiteutici.

Di conseguenza, la delibera di giunta che avrebbe approvato per il recupero dei vecchi canoni non più corrisposti da oltre 20 anni e nuovi criteri d’affrancamento dei livelli, non ha il supporto della legittimità, per cui è annullabile con ricorso al TAR, mentre gli eventuali atti impositivi emessi dal comune in esecuzione della delibera, sono impugnabili presso la Commissione tributaria provinciale.

Circa la prova della mancata corresponsione dei canoni, per oltre 20 anni, è il comune che deve eventualmente esibire attestazioni di versamenti avvenuti nell’ultimo ventennio ovvero produrre il verbale di ricognizione effettuato entro il diciannovesimo anno, sottoscritto anche dal livellario.

In conclusione, nella quasi totalità dei casi, i diritti livellari o enfiteutici si sono estinti, per cui i contribuenti, nel caso di iniziative comunali, dovranno verificare attentamente le specifiche situazioni e appurare se esistano le condizioni che consentano all’ente locale di chiedere somme a titolo di affrancamento dei diritti in oggetto.

Qualora invece, siano i contribuenti a voler aggiornare gli atti catastali, è bene che sappiano che quasi mai è necessario chiedere l’intervento del comune.

In definitiva, la cancellazione del livello dall’intestazione catastale degli immobili, può avvenire nei seguenti modi:

- nel caso di canoni livellari di importo inferiore a mille lire, istituito prima del 28 ottobre 1941, è necessario stipulare un atto notarile in autentica, «ai soli fini catastali», con cui si chiede la cancellazione del riferimento al livello, in quanto il rapporto enfiteutico si è estinto ai sensi dell’articolo 1, legge 16/74;

- nel caso di canoni livellari, non più corrisposti da oltre venti anni, è necessario stipulare un atto notarile in autentica, «ai soli fini catastali», in cui si attesta con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’articolo 47 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, che il canone non è più stato versato da oltre 20 anni;

- nel caso di canoni livellari ancora regolarmente corrisposti, è necessario notificare al comune l’intenzione di volersi avvalere del diritto di affrancazione, previsto dall’articolo 973 del Codice civile, al quale il concedente non può opporsi, con le modalità previste dall’articolo 9, della legge 1138/70, versando una somma pari a 15 volte il canone in quel momento corrisposto, pari al reddito dominicale maggiorato dell’80 per cento.

***

da:

www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pri...

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sasuccia; gatenno.

Ultimo aggiornamento: 14 Giugno 2014 alle ore 16:54
 
 

 

 

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