Accedi al portale - Non fai parte della nostra community? Registrati è gratis!
GeoLIVE
4/11/2023 18:28 - Il rollout degli aggiornamenti relativi alla moderazione è ancora in corso, e durerà fino alle 22:30 di lunedi, ci potranno essere sporadici disservizi nel corso della giornata.


 
/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / affrancazione livello/enfiteusi
Forum

Parole da cercare:
Cerca su:

SEGUI ARGOMENTO

Pagine:  5 - Vai a pagina  successiva

Autore affrancazione livello/enfiteusi

gatenno

Iscritto il:
04 Giugno 2008

Messaggi:
10

Località

 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2008 alle ore 14:55

Come faccio a calcolare il canone di affranco di un vecchio livello?
il livello risale al 1930 ed è relativo ad un enfiteusi rustica. Dall'atto di costituzione di parla di Lit. 18.60 di canone annuo

Se moltiplico il canone annuo x 15 volte mi pare irrisorio
mi hanno detto che lo devo rivalutare ma in base a quale criterio?
indici Istat dal 1930 ad oggi?

Alcuni, ho visto, che considerano il reddito dominicale moltiplicato per 12 e poi lo moltiplicano per 15 volte
ma partendo da un RD attuale di € 58,00 x 12 e poi per 15 arrivo a circa € 10,000 mi sembra troppo considerato che il valore della compravendita sarà di € 15.000

spero che qualcuno mi possa dare un suggerimento
Grazie

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

Autore Risposta

gaetano59

Iscritto il:
04 Gennaio 2007

Messaggi:
1296

Località

 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2008 alle ore 15:19

"gatenno" ha scritto:
Come faccio a calcolare il canone di affranco di un vecchio livello?
il livello risale al 1930 ed è relativo ad un enfiteusi rustica. Dall'atto di costituzione di parla di Lit. 18.60 di canone annuo

Se moltiplico il canone annuo x 15 volte mi pare irrisorio
mi hanno detto che lo devo rivalutare ma in base a quale criterio?
indici Istat dal 1930 ad oggi?

Alcuni, ho visto, che considerano il reddito dominicale moltiplicato per 12 e poi lo moltiplicano per 15 volte
ma partendo da un RD attuale di € 58,00 x 12 e poi per 15 arrivo a circa € 10,000 mi sembra troppo considerato che il valore della compravendita sarà di € 15.000

spero che qualcuno mi possa dare un suggerimento
Grazie



Ma attualmente il canone viene corrisposto ?
Oppure da quanto tempo che non viene pagato?
fammi sapere
Saluti

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

gatenno

Iscritto il:
04 Giugno 2008

Messaggi:
10

Località

 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2008 alle ore 15:38

attualmente non viene corrisposto alcun canone e in realtà il livellario non corrisponde il canone dagli anni 60

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

gaetano59

Iscritto il:
04 Gennaio 2007

Messaggi:
1296

Località

 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2008 alle ore 15:58

"gatenno" ha scritto:
attualmente non viene corrisposto alcun canone e in realtà il livellario non corrisponde il canone dagli anni 60



Penso che la legge n. 16 del 29 gennaio 1974 art. 1 possa fare al caso tuo.

ART.1.

SONO ESTINTI I RAPPORTI PERPETUI REALI E PERSONALI, COSTITUITI ANTERIORMENTE ALLA DATA DEL 28 OTTOBRE 1941,IN FORZA DEI QUALI LE AMMINISTRAZIONI E LE AZIENDE AUTONOME DELLO STATO,COMPRESE L'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO,L'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI BENEFICIENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA E L'AMMINISTRAZIONE DEI PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI HANNO IL DIRITTO DI RISCUOTERE CANONI ENFITEUTICI, CENSI,LIVELLI E ALTRE PRESTAZIONI IN DENARO O IN DERRATE,IN MISURA INFERIORE A LIRE 1.000 ANNUE.

L'EQUIVALENTE IN DENARO DELLE PRESTAZIONI IN DERRATE CORRISPOSTE ANNUALMENTE IN QUANTITÀ FISSA O VARIABILE SARÀ DETERMINATO CON GLI STESSI CRITERI STABILITI DALL' ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1966,N.607 .

saluti

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

gatenno

Iscritto il:
04 Giugno 2008

Messaggi:
10

Località

 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2008 alle ore 16:23

purtroppo la legge da te citata non calza il mio caso qui l'enfiteusi è tra soggetti privati non vi alcun ente ecclesiastico o altro....

credo di non avere scelta posso solo estinguere il livello attraverso l'affrancazione

il mio problema è capire quanto il mio cliente (livellario) deve offrire al concedente per acquistare la piena proprietà del campo.

non riesco proprio a uscire da questo inferno
grazie

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

gaetano59

Iscritto il:
04 Gennaio 2007

Messaggi:
1296

Località

 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2008 alle ore 16:45

"gatenno" ha scritto:
purtroppo la legge da te citata non calza il mio caso qui l'enfiteusi è tra soggetti privati non vi alcun ente ecclesiastico o altro....

credo di non avere scelta posso solo estinguere il livello attraverso l'affrancazione

il mio problema è capire quanto il mio cliente (livellario) deve offrire al concedente per acquistare la piena proprietà del campo.

non riesco proprio a uscire da questo inferno
grazie



Non avevo capito che si trattava di rapporti tra privati, credo che il problema sia ancora più facilmente risolvibile, in quanto se il canone non viene corrisposto da oltre un ventennio il diritto si è estinto per avvenuta usucapione, A MENO CHE NON VI SIANO STATE RICHIESTE SCRITTE da parte del concedente che abbiano interrotto i termini.

Comunque, se si tratta di un fondo agricolo, ti puoi rivolgere a qualche patronato dell'associazione dei coltivatori diretti, ricordo di aver letto qualcosa del genere, ma in questo momento non ricordo dove.

Ciao

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

gatenno

Iscritto il:
04 Giugno 2008

Messaggi:
10

Località

 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2008 alle ore 16:52

In realtà ci avevo pensato ma non ho trovato riscontro in merito quindi pensavo all'affrancazione

per far valere l'usucapione è sufficiente un atto notarile valido ai fini catastali in cui dichiaro l'estinzione?
o ho bisogno di una sentenza dichiarativa del giudice?

se fosse possibile il semplice atto avrei risolto il problema
altrimenti ci vogliono anni per avere la sentenza
e il cliente (livellario) vuole vendere

grazie per il tuo consiglio

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

gaetano59

Iscritto il:
04 Gennaio 2007

Messaggi:
1296

Località

 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2008 alle ore 17:40

"gatenno" ha scritto:
In realtà ci avevo pensato ma non ho trovato riscontro in merito quindi pensavo all'affrancazione

per far valere l'usucapione è sufficiente un atto notarile valido ai fini catastali in cui dichiaro l'estinzione?
o ho bisogno di una sentenza dichiarativa del giudice?

se fosse possibile il semplice atto avrei risolto il problema
altrimenti ci vogliono anni per avere la sentenza
e il cliente (livellario) vuole vendere

grazie per il tuo consiglio



Parlane con il notaio, perchè nel caso di canoni livellari, non più corrisposti da oltre venti anni, è necessario stipulare un atto notarile unilaterale in autentica, «ai soli fini catastali», in cui si attesta con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’articolo 47 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, che il canone non è più stato versato da oltre 20 anni;

Sono sicuro di quanto sopra, ma in questo momento non ricordo il riferimento normativo, certamente il notaio lo saprà.
Ciao.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

gatenno

Iscritto il:
04 Giugno 2008

Messaggi:
10

Località

 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2008 alle ore 00:26

tu hai ragione !
il riferimento normativo è avvocatura dello Stato, CS/2749/2002 del 15 gennaio 2004 diretta all’agenzia del Territorio
Avevo già controllato ma si riferisce ai livelli concessi da enti o amministrazioni
Ammessa anche la cancellazione del livello al catasto come faccio a rogitare? l'atto a valore ai soli fini catastali

per quelli tra privati non credo che ci sia via di scampo: affrancazione ai sensi dell’articolo 971 del Codice civile, con le modalità previste dall’articolo 9, della legge 1138/70

sono da capo

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

gaetano59

Iscritto il:
04 Gennaio 2007

Messaggi:
1296

Località

 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2008 alle ore 09:15

"gatenno" ha scritto:
tu hai ragione !
il riferimento normativo è avvocatura dello Stato, CS/2749/2002 del 15 gennaio 2004 diretta all’agenzia del Territorio
Avevo già controllato ma si riferisce ai livelli concessi da enti o amministrazioni
Ammessa anche la cancellazione del livello al catasto come faccio a rogitare? l'atto a valore ai soli fini catastali

per quelli tra privati non credo che ci sia via di scampo: affrancazione ai sensi dell’articolo 971 del Codice civile, con le modalità previste dall’articolo 9, della legge 1138/70

sono da capo



L'atto unilaterale ai soli fini catastali è comunque un atto che va regolarmente registrato e trascritto alla conservatoria, al quale segue una regolare voltura catastale.

Ti consiglio di chiedere ad un notaio.

Una curiosità ma il concedente è ancora vivo?

Facci sapere che ne pensa il notaio, è un argomento che interessa tutti.

Ciao.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

gatenno

Iscritto il:
04 Giugno 2008

Messaggi:
10

Località

 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2008 alle ore 10:24

dei 4 concedenti che risultano da catasto solo uno è vivo ma risulta irreperibile,
gli eredi degli altri non sono abilitati all'affrancazione in quanto nell'atto di successione non compare in alcun modo il livello
per il notaio non hanno un titolo idoneo ad affrancare

quindi prospetta la seguire l'iter giudiziale

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

sasuccia

Iscritto il:
07 Novembre 2008

Messaggi:
53

Località

 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2008 alle ore 15:07

ciao a tutti, mi chiamo Sandra ed avrei bisogno di alcune info.

Ho a che fare con un fabbricato ex rurale per il quale ho già presentato il pregeo.

Il problema è ora col docfa poiché da visura risulta che le due sorelle sono livellarie al 50% del fabbricato, mentre il comune ha i diritti del concedente.

Al catasto mi hanno respinto il docfa poiché dicono che non potevo escludere il comune dall'intestazione del fabbricato.

Aiutatemi per favore a capire come devo procedere.

Grazie mille

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

gatenno

Iscritto il:
04 Giugno 2008

Messaggi:
10

Località

 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2008 alle ore 15:49

il problema non è così semplice da risolvere
la materia è complicata

sai per caso a quando risale l'enfiteusi/livello?
hai a disposizione l'atto costitutivo del diritto in questione?
il comune in che posizione è? ha reclamato in qualche modo il suo dominio?

per poter acquisire il terreno è necessario un atto di affrancazione da parte delle due sorelle nei confronti del concedente (il comune nella fattispecie)

verifica se il comune ha deliberato in materia di livelli
è pratica assai frequente che i comuni comune avvalendosi della legge 241/90, articoli 7 e 8, cerchino di recuperare i canoni dovuti al comune stesso per i terreni gravati da livelli censi ed enfiteusi

ti consiglio di prendere visione di un articolo del sole 24 ore che ti riporto:

Da qualche tempo, alcuni comuni, alla disperata ricerca di entrate, hanno deciso di resuscitare antichi privilegi enfiteutici, chiedendo agli increduli discendenti dei livellari, di versare somme indebite per l’affrancamento dei relativi canoni o, addirittura, di ripristinarne la corresponsione, ovviamente ai valori aggiornati. Allo stato attuale, quindi, si possono verificare le seguenti situazioni, per terreni la cui intestazione catastale indica la presenza di un concedente e un livellario o enfiteuta:

a) il rapporto enfiteutico si è estinto per legge (16/74), se costituito prima del 28 ottobre 1941, con canone inferiore a 1000 lire; (QUESTO VALE se condedente è un Ente ECCLESIASTICo e la Pubblica amministrazione)
art 1
SONO ESTINTI I RAPPORTI PERPETUI REALI E PERSONALI, COSTITUITI ANTERIORMENTE ALLA DATA DEL 28 OTTOBRE 1941,IN FORZA DEI QUALI LE AMMINISTRAZIONI E LE AZIENDE AUTONOME DELLO STATO,COMPRESE L'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO,L'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI BENEFICIENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA E L'AMMINISTRAZIONE DEI PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI HANNO IL DIRITTO DI RISCUOTERE CANONI ENFITEUTICI, CENSI,LIVELLI E ALTRE PRESTAZIONI IN DENARO O IN DERRATE,IN MISURA INFERIORE A LIRE 1.000 ANNUE.

b) il rapporto enfiteutico si è estinto per usucapione e mancato esercizio del potere di ricognizione (articolo 969 del Codice civile), se il canone non è più stato corrisposto per venti anni; (ti servirebbe una sentenza dichiarativa del giudice quindi ci vuole del tempo)

c) il rapporto enfiteutico è ancora in essere, se viene corrisposto il relativo canone, ma è affrancabile ai sensi dell’articolo 973 del Codice civile, versando una somma pari a 15 volte il canone, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 9 della legge 1138/70, corrispondente al reddito dominicale aggiornato con i coefficienti previsti per le imposte dirette, come sancito dalla Corte costituzionale con sentenza 23 maggio 1997, n. 143. Pertanto, poiché la cancellazione dei riferimenti ai rapporti enfiteutici o livellari, nelle intestazioni catastali, deve essere fatto per atto pubblico o autenticato, nei casi a) e b) non è necessario l’assenso o la presenza del concedente, che ha ormai perduto il diritto alla riscossione di canoni sull’immobile, per disposizione di legge o perché si è consolidata l’usucapione a favore del legittimario, mentre nel caso c), è ovviamente necessario l’intervento del concedente, ai fini dell’affrancazione, previa trascrizione dell’originario atto costitutivo di legittimazione, ai sensi della legge 1766/27, come suggerito dalla circolare 2/2004 dell’agenzia del Territorio. Da quanto premesso, si deduce che nei casi a) e b) è possibile la stesura di atti notarili unilaterali «ai soli fini catastali», per far rilevare la cessazione del rapporto enfiteutico e avvenuto consolidamento dell’usucapione o per disposizione di legge. Questa considerazione è specificamente indicata nella circolare 2/2004 dell’agenzia del Territorio, che recita: «L’opponibilità del diritto del legittimario dovrebbe essere assicurata a monte, dalla trascrizione del provvedimento di legittimazione a suo tempo adottato ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 1766/27 e dal relativo regolamento di esecuzione (Rd 26 febbraio 1928, n. 332)». Purtroppo, data la complessità della materia e la mancata integrazione legislativa delle norme del Codice civile (articolo 971 commi 1, 2 e 3), cancellate a seguito delle sentenze della Corte costituzionale 406/88 e 143/97, capita che alcuni comuni, pur avendo perduto ogni potestà impositiva sui terreni, alla richiesta dei legittimari o loro eredi di affrancazione del livello, proprio per aggiornare l’intestazione censuaria, chiedano somme notevoli e non dovute, che non sempre gli attuali possessori respingono, come loro diritto.
Nel caso prospettato dal secondo quesito, ad esempio, la citazione degli articoli 7 e 8 della legge 241/90, è riferita solo alle modalità di comunicazione dell’avvio del procedimento, che il comune avrebbe intenzione di attuare per recuperare i canoni pregressi non più riscossi da oltre 20 anni, mentre gli altri riferimenti a norme legislative e giurisprudenziali, riguardano le modalità di calcolo delle somme dovute per l’affrancamento del livello. La citazione poi del Testo unico degli enti locali, che detta norme amministrative di gestione dei comuni, non ha nulla da spartire con l’affrancamento dei canoni enfiteutici. Di conseguenza, la delibera di giunta che avrebbe approvato per il recupero dei vecchi canoni non più corrisposti da oltre 20 anni e nuovi criteri d’affrancamento dei livelli, non ha il supporto della legittimità, per cui è annullabile con ricorso al Tar, mentre gli eventuali atti impositivi emessi dal comune in esecuzione della delibera, sono impugnabili presso la Commissione tributaria provinciale. Circa la prova della mancata corresponsione dei canoni, per oltre 20 anni, è il comune che deve eventualmente esibire attestazioni di versamenti avvenuti nell’ultimo ventennio ovvero produrre il verbale di ricognizione effettuato entro il diciannovesimo anno, sottoscritto anche dal livellario.

In conclusione, nella quasi totalità dei casi, i diritti livellari o enfiteutici si sono estinti, per cui i contribuenti, nel caso di iniziative comunali, dovranno verificare attentamente le specifiche situazioni e appurare se esistano le condizioni che consentano all’ente locale di chiedere somme a titolo di affrancamento dei diritti in oggetto. Qualora invece, siano i contribuenti a voler aggiornare gli atti catastali, è bene che sappiano che quasi mai è necessario chiedere l’intervento del comune.

In definitiva, la cancellazione del livello dall’intestazione catastale degli immobili, può avvenire nei seguenti modi:

nel caso di canoni livellari di importo inferiore a mille lire, istituito prima del 28 ottobre 1941, è necessario stipulare un atto notarile in autentica, «ai soli fini catastali», con cui si chiede la cancellazione del riferimento al livello, in quanto il rapporto enfiteutico si è estinto ai sensi dell’articolo 1, legge 16/74;

nel caso di canoni livellari, non più corrisposti da oltre venti anni, è necessario stipulare un atto notarile in autentica, «ai soli fini catastali», in cui si attesta con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’articolo 47 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, che il canone non è più stato versato da oltre 20 anni;

nel caso di canoni livellari ancora regolarmente corrisposti, è necessario notificare al comune l’intenzione di volersi avvalere del diritto di affrancazione, previsto dall’articolo 973 del Codice civile, al quale il concedente non può opporsi, con le modalità previste dall’articolo 9, della legge 1138/70, versando una somma pari a 15 volte il canone in quel momento corrisposto, pari al reddito dominicale maggiorato dell’80 per cento.

spero che ti possa essre utile

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

biro

Iscritto il:
04 Dicembre 2008

Messaggi:
4

Località

 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2008 alle ore 11:14

salve, vi spiego la mia situazione :
in seguito ad una mia richiesta di affrancazione ad un ente ecclesiastico su un terreno dove grava una vecchia colonia e sul quale successivamente ho realizzato un' abitazione,mi è stato calcolato un importo per l'affrancazione esagerato!!Vorrei sapere se qualcuno mi può aiutare a capire se posso innanzitutto fare riferimento alla legge 16 del 29 gennaio 1974(è sicuro che la colonia esisteva già negli anni 30,ma ho solo documentazione catastale per provare ciò,il canone era inferiore alle vecchie 1000 lire);in caso contrario su che indici posso calcolare l'importo per l'affrancazione.grazie

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

gatenno

Iscritto il:
04 Giugno 2008

Messaggi:
10

Località

 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2008 alle ore 16:50

dici che ti hanno chiesto un canone esagerato
a quanto ammonta per curiosità?

Il metodo per calcolare il capitale di affranco è indicato nei post qua sopra

da cosa deduci che il canone era inferiore a Lit. 1000
hai l'atto di costituzione del livello?
che documenti hai in tuo possesso.... c'è bisogno di chiarezza per capirci qualcosa

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

Pagine:  5 - Vai a pagina  successiva

Parole da cercare:
Cerca su:


 
Ultime guide:
SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI (di geoalfa del 17/04/2024 08:07:41)
LOCALE DI SGOMBERO (C2) (di geoalfa del 11/04/2024 08:31:11)
INVIM imposta sull' incremeto del valore aggiuto (di geoalfa del 02/04/2024 08:26:37)
In merito alla data ultimazione lavori nelle pratiche DOCFA. (di geoalfa del 23/03/2024 07:45:06)

 
Ricerca moderatori per il forum:

Nell'ottica di migliorare la qualità dei post e ridurre i "flame", cerchiamo volontari per moderare uno o più forum di GeoLIVE, se siete interessati consultate direttamente il seguente post:

Grazie


 
Convertitore da PDF a libretto DAT:

Servizio gratuito che abbiamo realizzato per estrarre il libretto presente nel PDF rilasciato da SISTER e salvarlo come semplice file DAT da importare direttamente su PREGEO.

 


 
SOLIDARIETA':

 Donare non aiuta...SALVA!

Visita il sito dell'AVIS (www.avis.it) per maggiori informazioni.


 
Il nostro visualizzatore delle mappe catastali:


 
Amici:

Analist Group

Analist Group è un’azienda leader nello sviluppo di software per il mondo dell'edilizia e non solo. Da decenni al fianco di professionisti per offrire soluzioni innovative e supporto costante.

» Consulta l'elenco di tutti i nostri amici «

© 2003-2023 Ezio Milazzo e Antonino S. Cutri'
(Crediti)
HOME  |   FORUM  |   NEWS  |   EVENTI  |   FAQ  |   GLOSSARIO  |   GUIDE
RECENSIONI  |   NORMATIVA CATASTALE  |   ALTRE NORMATIVE  |   DOCUMENTI  |   DOWNLOADS
LINKS  |   BLOG
Chi siamo -  Contatti -  Informazioni legali -  Termini di utilizzo -  Proprietà intellettuale -  Privacy -  Informativa sui cookie