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Autore Attribuzione delle Categorie Fittizie F/3 ED F/4

geoalfa
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Inviato: 02 Settembre 2015 alle ore 19:08

Attribuzione delle Categorie Fittizie F/3 ED F/4

vedere l’intero documento qui:

http://www.geolive.org/normativa/chiar...

Ma, onde evitare prolisse discussioni o continarne altre malamente degenerate preciso quanto appresso:

ATTRIBUZIONE CATEGORIE FITTIZIE F/3 e F/4 (Circolare AdT 4 29ott2009 e successiva Nota e Chiarimenti 1747121mar2010)

La Categoria F/3 – Unità in corso di costruzione ( da applicare solo alle Nuove costruzioni )

Riguarda le uiu che, al momento della dichiarazione al NCEU non sono fisicamente definite e quindi NON sono capaci di produrre reddito autonomo.

Sono utilizzate per le dichiarazioni di nuove costruzioni con lavori edilizi non ultimati, in caso di :

- COSTITUZIONE, è obbligatorio redigere apposita relazione tecnica descrittiva dello stato dell’immobile;

- VARIAZIONE per definire la uiu, la causale da utilizzare è quella già pre-impostata “Ultimazione di fabbricato urbano”.

Il numero del subalterno NON DEVE ESSERE CAMBIATO.

E’ obbligatorio redigere l’ E.P. per modificare la destinazione nell’ E.S.

- VARIAZIONE per fusione o frazionamento e definizione della uiu,

In questo caso oltre alle causali di “Frazionamento” e/o “Fusione” va indicata anche la causale “ Ultimazione di fabbricato urbano”

NOTA: DEVE ESSERE ATTRIBUITO il nuovo numero del subalterno.

La richiesta di accatastamento deve essere corredata da:

- Richiesta di cambiamento dello stato del terreno per effetto della nuova costruzione ( TM ),

- Elaborato planimetrico ed Elenco Subalterni, con la dimostrazione dell’eventuale suddivisione in porzioni, con la rappresentazione dello stato in cui si trova compresa la Relazione Tecnica inserita nel quadro “ Note relative al documento e Relazione Tecnica ” per la dimostrazione dello stato di avanzamento dei lavori al momento della denuncia.

- Il Modello D1

Nota: La denuncia non è soggetta al pagamento dei tributi.

La Categoria F/4 – Unità in corso di definizione ( da utilizzare per le UIU oggetto di compravendita )
Riguarda le uiu che non sono suscettibili di fornire reddito autonomo e viene utilizzata per la dichiarazione al NCEU di immobili che devono essere oggetto di trasferimento di diritti e successivamente al rogito saranno accorpate ad altre uiu.

NON possono essere censite in categoria F/4 le porzioni di immobile derivate da scorporo di uiu censite in catasto con propria rendita.

In base al dispositivo di cui alla circolare 9/2001 non va redatta la planimetria e l’identificazione dell’uiu avviene esclusivamente attraverso l’ E.P.

La richiesta di accatastamento deve essere corredata da :

- Mod. “D1”

- E.P. e E.S.

L’ utilizzo della categoria F/4 è corretto solo qualora si costituiscano porzioni di vano.

In caso di intervento edilizio di ristrutturazione in cui vengano abbattuti muri divisori e di confine tra le varie uiu è necessario produrre istanza all’Ufficio.

La categoria F/4 che comporta la non attribuzione di rendita deve rappresentare uno stato temporaneo dell’unità immobiliare.

Infatti la permanenza prolungata negli atti catastali di tale categoria può concorrere a favorire, anche se involontariamente comportamenti tendenti all’elusione fiscale.

Pertanto l’Ufficio controllerà che tale fattispecie sia limitata nel tempo, ritenendo fisiologica una permanenza della categoria F/4 negli atti del catasto non superiore a sei mesi;

In caso contrario le parti interessate saranno invitate a regolarizzare le iscrizioni catastali delle uiu coinvolte;

In caso di mancata risposta L’Ufficio interviene, anche attraverso sopralluoghi, e quando ne ricorrerà il caso anche irrogando le previste sanzioni dandone comunicazione agli Ordini e Collegi Professionali.

Analoga attenzione sarà posta anche nel caso di attribuzione della categoria F/3, tenendo nel debito conto che è tollerabile la presenza in atti di tale qualificazione per un maggiore intervallo di tempo.

Nota: La denuncia non è soggetta al pagamento dei tributi.

In base alla circolare 4/2009, nella categoria F/4 rientrano tutti i casi di introduzione in atti di subalterni urbani che per le loro caratteristiche non costituiscono uiu autonoma e che comunque non derivano da uiu iscritte in atti con propria rendita.

ES.: parti di vani e scale condominiali; sottotetti interclusi o non definiti, ecc.

Nel caso di porzione derivata da uiu censite con propria rendita, le porzioni derivate devono essere autonomamente.

Le operazioni di accatastamento sono:

- presentazione di denuncia di Variazione con causale “ Frazionamento per trasferimento di diritti”

Ultimo aggiornamento: 08 Settembre 2015 alle ore 16:12
 
 

 

 

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