Attribuzione delle Categorie Fittizie F/3 ED F/4 vedere l’intero documento qui:
http://www.geolive.org/normativa/chiar... Ma, onde evitare prolisse discussioni o continarne altre malamente degenerate preciso quanto appresso:
ATTRIBUZIONE CATEGORIE FITTIZIE F/3 e F/4 (Circolare AdT 4 29ott2009 e successiva Nota e Chiarimenti 1747121mar2010) La Categoria F/3 – Unità in corso di costruzione ( da applicare solo alle Nuove costruzioni )
Riguarda le uiu che, al momento della dichiarazione al NCEU non sono fisicamente definite e quindi NON sono capaci di produrre reddito autonomo.
Sono utilizzate per le dichiarazioni di nuove costruzioni con lavori edilizi non ultimati, in caso di :
- COSTITUZIONE, è obbligatorio redigere apposita relazione tecnica descrittiva dello stato dell’immobile;
- VARIAZIONE per definire la uiu, la causale da utilizzare è quella già pre-impostata “Ultimazione di fabbricato urbano”.
Il numero del subalterno NON DEVE ESSERE CAMBIATO.
E’ obbligatorio redigere l’ E.P. per modificare la destinazione nell’ E.S.
- VARIAZIONE per fusione o frazionamento e definizione della uiu,
In questo caso oltre alle causali di
“Frazionamento” e/o
“Fusione” va indicata anche la causale
“ Ultimazione di fabbricato urbano” NOTA: DEVE ESSERE ATTRIBUITO il nuovo numero del subalterno.
La richiesta di accatastamento deve essere corredata da:
- Richiesta di cambiamento dello stato del terreno per effetto della nuova costruzione (
TM ),
- Elaborato planimetrico ed Elenco Subalterni, con la dimostrazione dell’eventuale suddivisione in porzioni, con la rappresentazione dello stato in cui si trova compresa la Relazione Tecnica inserita nel quadro “ Note relative al documento e Relazione Tecnica ” per la dimostrazione dello stato di avanzamento dei lavori al momento della denuncia.
- Il Modello D1 Nota: La denuncia non è soggetta al pagamento dei tributi.
La Categoria F/4 – Unità in corso di definizione ( da utilizzare per le UIU oggetto di compravendita )
Riguarda le uiu che
non sono suscettibili di fornire reddito autonomo e viene utilizzata per la dichiarazione al NCEU di
immobili che devono essere oggetto di trasferimento di diritti e successivamente al rogito saranno accorpate ad altre uiu.
NON possono essere censite in categoria F/4 le porzioni di immobile derivate da scorporo di uiu censite in catasto con propria rendita.
In base al dispositivo di cui alla circolare 9/2001 non va redatta la planimetria e l’identificazione dell’uiu avviene esclusivamente attraverso l’
E.P. La richiesta di accatastamento deve essere corredata da :
- Mod. “D1” - E.P. e E.S. L’ utilizzo della categoria
F/4 è corretto solo qualora si costituiscano porzioni di vano.
In caso di intervento edilizio di ristrutturazione in cui vengano abbattuti muri divisori e di confine tra le varie uiu è necessario produrre istanza all’Ufficio.
La categoria F/4 che comporta la non attribuzione di rendita deve rappresentare uno stato temporaneo dell’unità immobiliare.
Infatti la permanenza prolungata negli atti catastali di tale categoria può concorrere a favorire, anche se involontariamente comportamenti tendenti all’elusione fiscale.
Pertanto l’Ufficio controllerà che tale fattispecie sia limitata nel tempo, ritenendo fisiologica una permanenza della categoria
F/4 negli atti del catasto non superiore a sei mesi;
In caso contrario le parti interessate saranno invitate a regolarizzare le iscrizioni catastali delle uiu coinvolte;
In caso di mancata risposta L’Ufficio interviene, anche attraverso sopralluoghi, e quando ne ricorrerà il caso anche irrogando le previste sanzioni dandone comunicazione agli Ordini e Collegi Professionali.
Analoga attenzione sarà posta anche nel caso di attribuzione della categoria
F/3, tenendo nel debito conto che è tollerabile la presenza in atti di tale qualificazione per un maggiore intervallo di tempo.
Nota: La denuncia non è soggetta al pagamento dei tributi.
In base alla circolare 4/2009, nella categoria
F/4 rientrano tutti i casi di introduzione in atti di subalterni urbani che per le loro caratteristiche
non costituiscono uiu autonoma e che comunque non derivano da uiu iscritte in atti con propria rendita.
ES.: parti di vani e scale condominiali; sottotetti interclusi o non definiti, ecc.
Nel caso di porzione derivata da uiu censite con propria rendita, le porzioni derivate devono essere autonomamente.
Le operazioni di accatastamento sono:
- presentazione di denuncia di Variazione con causale “
Frazionamento per trasferimento di diritti”
Ultimo aggiornamento: 08 Settembre 2015 alle ore 16:12