Differenza fra fabbricato diruto e fabbricato collabente da
EEFEGI www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/doc... Se il fabbricato è diventato "diruto" vuol dire che non è più un fabbricato e quindi ha perso le sue caratteristiche di superficie e volume, poiché è diventata un'area.
Un fabbricato collabente deve essere perimetrato per almeno un metro di altezza e NON devono essere privi TOTALMENTE della copertura.
AGGIUNGO:
La differenza principale risiede nello stato di conservazione e nella classificazione catastale:
Il fabbricato diruto è invece totalmente crollato, privo di copertura e perimetrazione, ed è di fatto considerato un'area edificabile.
--> FABBRICATO COLLABENTE (censito al Catasto Edilizio Urbano Categoria Catastale F/2) è un rudere i cui muri e volumi sono ancora riconoscibili e recuperabili.
Condizioni: È un edificio fatiscente e inagibile e non produce reddito, ma mantiene una struttura riconoscibile.
Deve conservare i muri perimetrali per almeno un metro di altezza e avere ancora parte della copertura.
Fiscalità: Essendo privo di rendita catastale, è generalmente esente dal pagamento dell'IMU.
Condizioni per Recupero: Può essere ristrutturato o ricostruito mantenendo la volumetria originaria, potendo a volte accedere anche a bonus fiscali
--> FABBRICATO DIRUTO
( Non può essere iscritto al catasto urbano; in genere risulta iscritto al Catasto Terreni come Ente Rurale o Area di Sedime.
Condizioni: Non è perimetratile e per legge è considerato come un terreno o una volumetria "virtuale".
È un rudere in rovina totale, mancando completamente di muri perimetrali non raggiungono l'altezza minima per definire una sagoma , di solai e copertura.
Recupero: E' una vera e propria nuova costruzione, non si tratta di ristrutturazione.
In genere il recupero volumetrico è subordinato ai PRG comunali vigenti.
Per approfondire la normativa urbanistica e i requisiti per la ricostruzione o la eventuale
demolizione, è consigliabile: -> consultare il Testo Unico Edilizia (D.P.R. n. 380/2001)
-> rivolgersi all'ufficio tecnico del comune di ubicazione dell'immobile.
Ultimo aggiornamento: 29 Luglio 2026 alle ore 07:38