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Verifica termini materializzati. |
mike69
GeoGRANATO
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06 Febbraio 2006
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LETINO (CE)
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Salve colleghi, sono stato chiamato per la verifica di termini già esistenti. Le particelle derivano da un frazionamento effettuato nell'anno 1982, che da una particella di 6.012 mq ha generato nr. 3 particelle di superficie nominale pari a 4.004 mq cadauna. Dal rilievo effettuato ho riscontrato che risultano una particella di 2.000 mq, una di 2.008 mq e una di 2.024 mq. Siccome i termini sono perfettamente materializzati, fin dal frazionamento dell'anno 1982, come mi devo comportare. Le superfici pur non corrispondenti alla superficie catastale, rientrano nelle tolleranze ammesse??? O bisgona fare la rettifica per distribuire equamente la superficie???? Grazie della collaborazione, saluti e buon lavoro a tutti. Geom. Michelino Granato
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Autore |
Risposta |
EALFIN
Iscritto il:
03 Dicembre 2006
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Nel 1982 non esistevano le superfici reali per cui le superfici rilevate sono più che tollerabili visto che in Catasto risultano le superfici grafiche nominali. Un'ipotesi di spostamento dei termini (d'accordo tutte le parti) può essere considerata solo se devono essere riposizionati secondo le misure del tipo di frazionamento (nel caso siano ubicati in maniera leggermente diversa rispetto al frazionamento eseguito ad esempio perchè in passato divelti e riposizionati, ecc.).
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mike69
GeoGRANATO
Iscritto il:
06 Febbraio 2006
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LETINO (CE)
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I termini sono perfettamente materializzati, ormai consolidati da oltre venti anni, ma non corrispondono perfettamente a quelli indicati nel tipo di frazionamento. Considerato che le superfici rientrano nella tolleranza e che uno dei comproprietari vuole rifare il frazionamento, ridistribuendo equamente la superficie fra i tre, come di devo comportare ??? Devo considerare per buono i termini materializzati e consolidati o l'altro comproprietario può chiedere la rideterminazione, per la distribuzione equa della superficie ??? Grazie per le gentili e professionali risposte. Geom. Michele GRANATO
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EALFIN
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03 Dicembre 2006
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Quando ci sono i termini apposti secondo le vigenti norme in materia non servono i possessi consolidati da almeno 20 anni. L'apposizione di termini è un atto giuridico definitivo. La rimozione dei termini ed il loro spostamento per qualsiasi motivo (adeguamento alle misure del frazionamento, rettifiche di frazionamenti, ecc.) può essere eseguito solo ed esclusivamente se tutte le parti confinanti interessate sono d'accordo. Basta uno che non è d'accordo e non se ne può fare nulla. Bisogna lasciare i termini dove sono.
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