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Argomento: Valore probatorio della relazione tecnica di frazionamento

Autore Risposta

carlocinelli
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 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2022 alle ore 14:43

Siccome siamo un po' avanti con l'età io mi ricordo benissimo di frazionamenti cancellati dalla mappa perché l'atto andava a monte.

E te ne dovresti ricordare anche tu.

Il frazionamento nasce per avere il suo compimento con l'atto di trasferimento.

Non per frazionare una particella perché stamani mi sono svegliato bene e voglio stralciarne una porzione.

Ti immagini che casino sarebbero le mappe?

Quindi partendo da questo presupposto necessario esso veniva redatto quando c'era un accordo tra una parte acquirente e una venditrice sull'oggetto della compravendita.

Poi se in questo strano paese ognuno fa quel che gli pare in barba a tutto io non posso farci niente.

Cordialmente

Carlo Cinelli

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SIMBA6464

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Adria Città Etrusca

 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2022 alle ore 14:57

Io mi ricordo di linee di mappa dividenti segnate a matita, e fino a quando non veniva utlizzato il frazionamento (voltura a seguito di atto) le stesse linee restavano a matita.

Oppure se si usava il frazionamento (per qualche motivazione tecnica) le linee a matita venivano ridisegnate in colore rosso.

Ma ora tutto è cambiato, i frazionamenti li annullano solo in casi eccezionali, quasi subito dall'approvazione a seguito del non rispetto della normativa vigente, oppure penso io per motivazioni gravissime che faccio fatica ad identificare.

Ma a parte tutto sopra, converrai con me che ci sono casi di frazionamento che non esiste la volontà delle parti (per parti io intendo venditore e compratore), il mio caso che ti ho prospettato prima ne è un esempio.

Penso di aver esaurito i miei interventi



buona giornata

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robertopi

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NAPOLI

 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2022 alle ore 15:13

Le tesi sono tutte valide a mio avviso. Voglio aggiungere però che scritto o meno in relazione (e sono del parere che se si scrive qualcosa deve collimare al 100% con le misure, altrimenti son rogne) un TF rispetta sempre la volontà delle parti, (non so se esista un caso in cui non lo sia). Ciò perchè o riguarda una divisione unilaterale, esempio del proprietario che stacca un lotto da vendere in futuro, o perche conseguente ad una compensazione tra due vicini o anche una divisione o sciglimento di comunione, il frazionamento è l'espressione massima e precisa di ciò che la prioprietà voleva si facesse.

Detto ciò su una cosa non sono d'accordo, e qui molti storceranno il naso, ossia discutere di 15 cm, misura che può saltare non mettendo perfettamente in bolla la palina, ed anche se non è una giustificazione, ritengo che su queste cifre si debba mediare sino allo sfinimento. Sui 40 si può discutere.

Saluti

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Pippocad

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Südtirol

 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2022 alle ore 15:37

"robertopi" ha scritto:
Detto ciò su una cosa non sono d'accordo, e qui molti storceranno il naso, ossia discutere di 15 cm, misura che può saltare non mettendo perfettamente in bolla la palina, ed anche se non è una giustificazione, ritengo che su queste cifre si debba mediare sino allo sfinimento. Sui 40 si può discutere.

Saluti



Sono d'accordo. Io tendenzialmente arrivo anche oltre i 40; valutando, caso per caso, se il gioco vale la candela.Raramente il gioco vale su questi numeri.

Anche se in fin dei conti noi tecnici abbiamo un importante "potere di persuasione" sul cliente. Possiamo farlo impazzire per 5 cm oppure fargli fare sonni tranquilli per un errore di 40 cm. Ma non sempre dipende solo da noi....

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laudani

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 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2022 alle ore 15:47

"carlocinelli" ha scritto:


E dovresti conoscere il DPR 650 del 1972. Anche se diventata una delle norme meno rispettate.

Ebbene esso prevedeva per il TF una scadenza di sei mesi dall'approvazione. Termine entro il quale se non veniva fatto l'atto il Tipo veniva cancellato dalla mappa e dal database censuario.

Non andare a guardare che questa non è stata rispettata se non fino alla fine degli anni 80.

Ma esiste sempre ed è vigente. Correggetemi se sbaglio.

Cordialmente

Carlo Cinelli



Credo che ti riferissi a: Chiarimenti prot.45976 del 30/06/2005 art.5. Dove non è più in vigore.
Ti rimando al link: www.geototus.altervista.org/normativa/20...

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laudani

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 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2022 alle ore 15:55

Mi chiedevo! Il tipo di misura citata in relazione tecnica con quale metodologia è stata rilevata: con rotella metrica, a passi, con GPS, con TS, con triplometro, a "occhimetro"?
Quella misura dovrebbe essere riportata almeno con riga 4-5 nel libretto delle misure. Non credo si possa avere una relazione come libretto delle misure.

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carlocinelli
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 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2022 alle ore 17:46

"laudani" ha scritto:

Credo che ti riferissi a: Chiarimenti prot.45976 del 30/06/2005 art.5. Dove non è più in vigore.
Ti rimando al link: www.geototus.altervista.org/normativa/20...



Ciao Gionata

Ti riferisci agli estratti di mappa non più rinnovabili?

Cordialmente

Carlo Cinelli

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carlocinelli
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Lamporecchio (PT)

 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2022 alle ore 17:48

"laudani" ha scritto:
Mi chiedevo! Il tipo di misura citata in relazione tecnica con quale metodologia è stata rilevata: con rotella metrica, a passi, con GPS, con TS, con triplometro, a "occhimetro"?
Quella misura dovrebbe essere riportata almeno con riga 4-5 nel libretto delle misure. Non credo si possa avere una relazione come libretto delle misure.



Infatti non vuol'essere, quella misura riportata in relazione, un'integrazione del libretto delle misure ma solo una dichiarazione d'intento.

Cordialmente

Carlo Cinelli

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carlocinelli
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Lamporecchio (PT)

 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2022 alle ore 17:51

@Robertopi e Pippocad

Infatti, quelle che sono le valutazioni spettano al Tecnico Libero Professionista se passare attraverso Tipo a Rettifica e nuovo atto.

Il tutto sulla base si delle Tolleranze ma anche su cosa noi reputiamo essere invece Tollerabile.

Cordialmente

Carlo cinelli

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laudani

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 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2022 alle ore 06:39

"carlocinelli" ha scritto:
"laudani" ha scritto:
Mi chiedevo! Il tipo di misura citata in relazione tecnica con quale metodologia è stata rilevata: con rotella metrica, a passi, con GPS, con TS, con triplometro, a "occhimetro"?
Quella misura dovrebbe essere riportata almeno con riga 4-5 nel libretto delle misure. Non credo si possa avere una relazione come libretto delle misure.



Infatti non vuol'essere, quella misura riportata in relazione, un'integrazione del libretto delle misure ma solo una dichiarazione d'intento.

Cordialmente

Carlo Cinelli



Ma la dichiarazione d'intento andrebbe fatta davanti a un notaio, che centra una dichiarazione fatta in relazione tecnica. Tra l'altro anche davanti al notaio quella misura scritta nell'atto andrebbe in contrasto alla normativa catastale.

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carlocinelli
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 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2022 alle ore 07:30

"laudani" ha scritto:

Ma la dichiarazione d'intento andrebbe fatta davanti a un notaio, che centra una dichiarazione fatta in relazione tecnica. Tra l'altro anche davanti al notaio quella misura scritta nell'atto andrebbe in contrasto alla normativa catastale.



Ti sei risposto da solo.

La dichiarazione d'intento non può essere fatta nell'atto di compravendita se in contrasto con le misure del frazionamento ai sensi dell'ultimo capoverso dell'Art. 5 del DPR 650 del 1972.

In contrasto può voler dire anche di solo 1 cm.

Invece se in Relazione Tecnica può "aiutare" la ricostruzione.

Intanto a fare tutte le operazioni e valutazioni necessarie per cercare di capire il perché siamo arrivati li.

Ricordiamoci il passaggio di frazzan quando parla delle differenze tra lui e controparte che non possono che addivenire da misure sui PF diverse rispetto al libretto originario. Altrimenti vorrebbe dire che uno dei due ha preso fischi per fiaschi.

Siamo tutti d'accordo sul fatto che il redattore del frazionamento ha peccato di non ridondanza. Avrebbe dovuto rilevare il muro e magari qualche elemento vicino in più per "aiutare" la ricostruzione delle linea nuova dividente. Ma non l'ha fatto. E quindi, per me, quella indicazione in relazione aiuta a fare delle valutazioni.

Concludo dicendo: capisco che è più facile accendere il computer, inserire due libretti in un software, farli elaborare, sovrapporli automaticamente e verificarne le differenze ma a volte le cose sono meno semplici, i percorsi più impervi ma siamo liberi professionisti e ce la possiamo fare. Coraggio.

Cordialmente

Carlo Cinelli

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frazzann

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 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2022 alle ore 10:10

In tutta onestà quando ho visto che con le mie misure si ballava di 15 cm non sono rimasto tanto scontento del lavoro, visto anche che i punti di appoggio non sono il massimo: spigoli di case in pietra rilevabili da spazi molto stretti... vegetazione...

Viste la risposte ricevute sul valore della relazione e sul fatto che non può contrastare con le misure, mi viene da chiedermi: e nel caso in cui a contrastare con le misure fossero state le posizioni dei picchetti (qualora ancora presenti) cosa avrebbe più peso?

Io sono del parere che il frazionamento a cui segue la vendita è chiaramente rappresentativo della volontà delle parti, perché è servito a generare la particella X che Tizio ha venduta, e Caio acquistata.

Riguardo alle misure, coordinate, relazioni e picchetti, la mia opinione è che il frazionamento comprendo tutto, dalla prima all'ultima pagina. Le misure servono per fare una rappresentazione della dividente nel formato cartografico previsto dalla Legge, con le necessarie tolleranze che la legge stessa prevede.

Ma tutto il resto, ai fini civilstici, ritengo abbia un peso, non a caso il 950 c.c. dice che "ogni mezzo di prova è ammesso".

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carlocinelli
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Lamporecchio (PT)

 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2022 alle ore 13:56

"frazzann" ha scritto:
In tutta onestà quando ho visto che con le mie misure si ballava di 15 cm non sono rimasto tanto scontento del lavoro, visto anche che i punti di appoggio non sono il massimo: spigoli di case in pietra rilevabili da spazi molto stretti... vegetazione...

Viste la risposte ricevute sul valore della relazione e sul fatto che non può contrastare con le misure, mi viene da chiedermi: e nel caso in cui a contrastare con le misure fossero state le posizioni dei picchetti (qualora ancora presenti) cosa avrebbe più peso?

Io sono del parere che il frazionamento a cui segue la vendita è chiaramente rappresentativo della volontà delle parti, perché è servito a generare la particella X che Tizio ha venduta, e Caio acquistata.

Riguardo alle misure, coordinate, relazioni e picchetti, la mia opinione è che il frazionamento comprendo tutto, dalla prima all'ultima pagina. Le misure servono per fare una rappresentazione della dividente nel formato cartografico previsto dalla Legge, con le necessarie tolleranze che la legge stessa prevede.

Ma tutto il resto, ai fini civilstici, ritengo abbia un peso, non a caso il 950 c.c. dice che "ogni mezzo di prova è ammesso".



Infatti 15 cm sono accettabili ma devi fare anche altre considerazioni. A quanto ammontano le differenze nelle misurate sui PF tra te e il redattore del Frazionamento? E con controparte?

Da qui potresti capire alcune cose.

Rispondo alla tua sui picchetti e su cosa avrebbe più peso.

Se ci fossero ancora e fossimo sicuri che non sono stati mai rimossi o spostati ci dovremmo chiedere ancor di più e indagare ancor di più sul perché le misure non tornano.

Concordo sul resto delle tue osservazioni ma il peso delle misure del libretto nella ricostruzione è predominante a meno che non ci siano, come sempre sostenuto, delle differenze tali sui punti di inquadramento da metterne in dubbio l'efficacia.

Cordialmente

Carlo Cinelli

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