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Frazionamento falso |

EFFEGI
f.g.
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Irpinia
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Gentili colleghi, dopo aver effettuato le dovute ricerce nel sito, e non trovando un post simile, ho deciso di postare il seguente, con la speranza di non aver sbagliato sezione. Dopo tanti anni di esperienza vissuta in campo ed in ufficio mi ritrovo a leggere un atto notarile “di compravendita", regolarmente registrato con allegato un tipo di frazionamento firmato dal tecnico redattore, bollato dall’ex UTE, e, con il “solo timbro del comune” (senza la firma del responsabile dell’UTC) per la notifica ex art. 18 Legge 47/85 (anno di redazione del T.F. 1989 - anno di stipula dell’atto 1989)… ma ohibò ecco la cosa strana… …sul foglio di mappa il tipo di frazionamento non risulta inserito (penso sia un semplice problema pregresso di mancato inserimento) ed allora faccio le visure storiche, delle particelle derivate, e, con mia grande meraviglia mi accorgo che le stesse risultano ubicate in altra zona ed intestate a terze persone diverse dai firmatari il T.F. Allora mi viene un dubbio… vuoi vedere che il tipo di frazionamento “sia falso”?... impossibile dico... Vado in catasto a verificare il protocollo/data (e senza più sorprendermi) verifico che i protocolli di presentazione/approvazione risultano inesistenti… e quindi constato ufficialmente che “il tipo di frazionamento è effettivamente falso” in quanto presso il catasto non è stato mai stato presentato. Informo di tutto il mio cliente il quale contatta anche il precedente proprietario, e questi (che aveva in passato dato incarico al tecnico che “aveva” redatto il falso T.F. ) contatta il suddetto tecnico facendogli “fare oggi per allora!!!” il nuovo T.F. (quale rettifica catastale!!! a conferma di quello precedente!) naturalmente le nuove particelle derivate adesso sono diverse da quelle indicate nel “falso” T.F. e nel relativo atto notarile, così come le nuove superfici delle particelle derivate, tanto per completare l’opera, non corrispondono a quelle del frazionamento falso allegato all’atto. Ciliegina finale… il nuovo tipo di frazionamento è stato redatto “ai sensi dell’art. 30 del DPR 380/2001” rendendo di fatto impossibile procedere ad un nuovo atto di vendita in quanto lo stesso è valido ai soli fini del comma 10 del suddetto articolo. Allora la domanda, dopo questa lunga (e spero chiara esposizione dei fatti) è questa: 1) – Io ritengo che l’atto di divisione stipulato in passato “è nullo” in quanto il D.P.R. 650/72, all’articolo 5 ha previsto: Quando un trasferimento di beni immobili comporta il frazionamento di particelle, deve essere preventivamente presentato all'ufficio tecnico erariale il corrispondente tipo di frazionamento, firmato da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore regolarmente iscritto nell'albo professionale della propria categoria: il tipo deve essere presentato in doppio originale, uno dei quali redatto su di un estratto autenticato della mappa catastale, di data non anteriore a sei mesi, e l'altro su di una copia dello stesso. L''ufficio tecnico erariale, accertata la conformità del tipo alle norme vigenti, ne dà attestazione su entrambi. Il detto originale restituito od una sua copia autenticata da chi provvede alla rogazione od emanazione od autenticazione, ovvero alla pubblicazione di testamento, sottoscritto per accettazione dalle parti interessate, deve essere quindi unito al documento che dà origine al trasferimento per formarne parte integrante sempreché non siano trascorsi più di sei mesi dalla data dichiarazione di conformità: questa è tuttavia rinnovabile in qualsiasi momento, fino a quando non siano state introdotte in mappa variazioni delle linee interessate dal tipo di frazionamento…. Omissis 2) Occorre rifare il tipo di frazionamento con regolare deposito/notifica dello stesso presso il competente comune ai sensi dell’art. 30 del DPR 380/2001; 2) Occorre stipulare un nuovo atto notarile a rettifica di quello precedentemente stipulato; 3) Il “vecchio proprietario” non intende procedere alla stipula del nuovo atto di rettifica ed afferma con insistenza che la volontà delle parti contraenti che stipularono l’atto rimane quella (per me è una c….ta!) e con la siffatta “rettifica catastale” (nuovo frazionamento) occorre solo procedere alle volture catastali (altra c….ta!) del precedente atto! Al che l’ho invitato a fare egli stesso, in quanto è un professionista (o un suo tecnico) le rettifiche delle precedenti volture (o farne di nuovo come sostiene) in quanto ritengo che ciò sia impossibile, ed in netto contrasto, sia con la normativa catastale sia con la Legge in generale…; Condividete la mia interpretazione delle norme? … Aspetto vostre considerazioni… P.s. Come si può consegnare ad un cliente un atto catastale falso fregandosene completamente delle conseguenze che lo stesso può cagionare… e non soltanto in termini economici… boh! Grazie e scusate per la lungaggine del post.
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bioffa69
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BRESCIA
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Ciao EFFEGI, finalmente qualcuno che si spiega bene. ...a mio avviso e per quanto ne ho sempre saputo, anche le scritture private hanno valore di legge, devono chiaramente pero' poi essere perfezionate con atto notarile, io penso che ti trovi in un caso simile, la volonta' e' chiara, il tutto deve essere perfezionato con atto notarile, potrebbe anche trattarsi di un atto di identificazione catastale, piu' che di una vendita vera e propria, pero' penso che tutti i dubbi li possa togliere un notaio. Saluti
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anonimo_leccese
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Ma all'atto non erano allegate le visure derivanti dal (per ora presunto) falso tipo di frazionamento ? Voglio dire nell'Atto Notarile che particelle sono state indicate ? Anche se parliamo del 1989 comunque parliamo di atti fatti con tutti i crismi, e non come quelli di una volta nei quali si indicava a mala pena che il terreno era posizionato tra il pozzo e l'albero d i limoni,...vero colleghi anziani ? Comunque tornando in tema la storia mi sembra inverosimile,...anche se ti credo ugualmente !!! In effetti il bollo sull'ex mod 51 doveva essere il bollo di conferma di mappa, quello che oggi è stato sostituito dal wegis , e non il timbro di approvazione - Io comunque prima di fare tutto questo ambaradan avrei visto, come ultima chance, di contattare quei tizzi che risultano possessori della particella interessata, casomai a loro volta si trovavano possessori delle particelle giuste ?? Mi è capitato recentemente, che risultavano invertite le proprietà per errori di trascrizione essendo i numeri molto simili tra loro, se non ricordo male il numero di foglio e particella erano uguali e da li son nati alcuni equivosi - facci sapere gli sviluppi - il nuovo tipo di frazionamento è stato redatto “ai sensi dell’art. 30 del DPR 380/2001” rendendo di fatto impossibile procedere ad un nuovo atto di vendita in quanto lo stesso è valido ai soli fini del comma 10 del suddetto articolo. ma questo, quindi, conferma che il tecnico "falsario" ha ammesso di aver commesso il fatto ??? Come si dice a Lecce ... l'avrei n'casciato e mazzate !!!! ((
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gaetano59
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Salve EFFEGI, nel 1989 poteva capitare che i T.F. venissero ritirati senza approvazione, per decorrenza dei termini e si procedeva a fare l'atto notarile, nel quale veniva specificato che il tipo era stato presentato all'ute in data ..... prot.... I tipi così ritirati venivano trattati succssivamente dall'Ufficio e a volte venivano "sospesi" e.... successivamente dimenticati. Verifica che non sia successo questo, in tal caso si può sempre richiedere l'introduzione del tipo in atti catastali. In tal caso, l'aver fatto un nuovo frazionamento, complica notevolemente le cose.... i tipo recente andrebbe annullato. Una domanda ...... ma questo se ne accorge dopo 23 anni? saluti
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geocinel
Carlo Cinelli
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Mi pare, caro EFFEGI, che Tu abbia correttamente inquadrato il problema. Nonostante ci siano varie omissioni gravi, perseguibili anche penalmente, ritengo che oggi Ti competa di capire se c'è una via d'uscita a tutto ciò cercando di salvaguardare il più possibile quanto fatto. In questa ottica la cosa da fare è quella di sentire un Notaio per capire se ci sono delle forme correttive dell'atto di divisione dove si possa modificare gli identificativi catastali in funzione di una descrizione corretta degli immobili. Altrimenti punto e a capo, fors'anche attraverso una causa che accerti le responsabilità, per me chiare. Cordialmente Carlo Cinelli P.S. Acuta considerazione di Gaetano. Effettivamente a quei tempi c'era anche quell'eventualità. Però a particelle prenotate il tecnico di allora non se ne doveva fregare e far andare in malora la cosa.
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gaetano59
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Se non ricordo male, quando veniva rilasciato un tipo senza approvazione, per decorrenza dei termini, l'Ufficio restituiva il tipo ed assegnava, e quindi scriveva sul 51 FTP, i numeri definitivi delle p.lle ed apponeva sul tipo stesso un timbro e la data del rilascio nell'apposito spazio sul mod. 51 Tale tipo veniva interamente allegato all'atto di trasferimento, per diventarne parte integrante e sostanziale. Pertanto potresti controllare se nel tipo allegato all'atto risulta la data del rilascio e le particelle definitive, in tal caso vale quanto ho detto più sopra. Aggiungo, dal momento che, come dici, c'è l'atto notarile ed il tipo è allegato, credo proprio che si tratti di un tipo rilasciato senza approvazione, in quanto il notaio, sotto la sua responsabilità doveva indicare gli estremi del tipo di frazionamento, sia in caso di tipo approvato, sia in caso di T.F.S.A. E se è così, l'atto non è nullo e il tipo non è falso. Quindi, ripeto, verifica bene l'atto e il tipo allegato. saluti
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jema
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"gaetano59" ha scritto: Se non ricordo male, quando veniva rilasciato un tipo senza approvazione, per decorrenza dei termini, l'Ufficio restituiva il tipo ed assegnava, e quindi scriveva sul 51 FTP, i numeri definitivi delle p.lle ed apponeva sul tipo stesso un timbro e la data del rilascio nell'apposito spazio sul mod. 51 Tale tipo veniva interamente allegato all'atto di trasferimento, per diventarne parte integrante e sostanziale. Pertanto potresti controllare se nel tipo allegato all'atto risulta la data del rilascio e le particelle definitive, in tal caso vale quanto ho detto più sopra. Aggiungo, dal momento che, come dici, c'è l'atto notarile ed il tipo è allegato, credo proprio che si tratti di un tipo rilasciato senza approvazione, in quanto il notaio, sotto la sua responsabilità doveva indicare gli estremi del tipo di frazionamento, sia in caso di tipo approvato, sia in caso di T.F.S.A. E se è così, l'atto non è nullo e il tipo non è falso. Quindi, ripeto, verifica bene l'atto e il tipo allegato. saluti Le mie fonti mi informano che in quegli anni, in alcuni uffici, sui Tipi ritirati prima dell'approvazione veniva apposto un timbro che sostanzialmente indicava che l'attribuzione dei nuovi numeri identificativi sarebbe seguita contestualmente alla presentazione della voltura catastale. E' anche vero, però, che spesso gli Atti di aggiornamento erano incompleti ovvero errati, e ciò ne impediva l'approvazione. Saluti
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gaetano59
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"jema" ha scritto:
........... Le mie fonti mi informano che in quegli anni, in alcuni uffici, sui Tipi ritirati prima dell'approvazione veniva apposto un timbro che sostanzialmente indicava che l'attribuzione dei nuovi numeri identificativi sarebbe seguita contestualmente alla presentazione della voltura catastale. E' anche vero, però, che spesso gli Atti di aggiornamento erano incompleti ovvero errati, e ciò ne impediva l'approvazione. Saluti Ho verificato su alcuni miei tipi ritirati senza approvazione per l'urgenza di fare l'atto. Confermo che i numeri definitivi venivano scritti sul mod 51 FTP dall'ufficio, prima del rilascio senza approvazione. Sul tipo, nello spazio "estremi dell'approvazione" veniva apposto il tmbro: "RINVIATO L'ESAME ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VOLTURA" saluti
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geocinel
Carlo Cinelli
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"gaetano59" ha scritto: Ho verificato su alcuni miei tipi ritirati senza approvazione per l'urgenza di fare l'atto. Confermo che i numeri definitivi venivano scritti sul mod 51 FTP dall'ufficio, prima del rilascio senza approvazione. Sul tipo, nello spazio "estremi dell'approvazione" veniva apposto il tmbro: "RINVIATO L'ESAME ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VOLTURA" saluti Allora non può essere il caso di EFFEGI. I suoi numeri sono altrove. Cordialmente Carlo Cinelli
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geoalfa
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I suoi numeri sono altrove...... ! bravo Carlo! Effettivamente, prima di fare qualsiasi conclusione, che potrebbe essere affrettata, è necessario fare una approfondita ricerca fra i vari registri in uso all'epoca! in merito vi racconto un risultato a cui si è giunti dopo fatti simili verificati nell'ufficio che sono abituato a frequentare: ci fu qualche licenziamento in tronco, qualche cambio di sede, qualche cambio di mansione, ecc....
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gaetano59
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Scusa Carlo stavo modificando il mio intervento, poi una telefonata mi ha interrotto e nel frattempo avete risposto tu Gianni: Ho verificato su alcuni miei tipi ritirati senza approvazione per l'urgenza di fare l'atto. Confermo che i numeri definitivi venivano scritti sul mod 51 FTP dall'ufficio, prima del rilascio senza approvazione. Su un tipo del 1995 nello spazio "estremi dell'approvazione" era stato apposto il tmbro: "RINVIATO L'ESAME ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VOLTURA", mentre su altri due tipi, uno del 1991 e uno del 1992, tale timbro non c'era ma riportavano solo la data del rilascio, il protocollo e il timbro con firma del funzionario. Inoltre sul foglio di mappa in visura, sulle p.lle interessate, veniva scritto a matita T.F.S.A.. Chiaramente sto parlando dell'adt. di Salerno, non so se in altri uffici adottavano procedure diverse. Saluti
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EFFEGI
f.g.
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Grazie a tutti per le puntuali risposte... come sempre. Purtroppo non si tratta di un frazionamento non approvato (vedi sospeso o come dice qualcuno di voi "rinviato l'esame alla presentazione della domanda di voltura con annotazione sul foglio di mappa", per il semplice motivo che lo stesso non è stato "mai presentato" ed il relativo protocollo non risulta rintracciabile in catasto (per quella data). Le particelle "definitive" indicate del mod. 51 FTP "risultano altrove" e regolarmente censite con atti geometri e rogiti notarili, addirittura una risulta soppressa per l'accatastamento di un fabbricato. Geocinel dice: "In questa ottica la cosa da fare è quella di sentire un Notaio per capire se ci sono delle forme correttive dell'atto di divisione dove si possa modificare gli identificativi catastali in funzione di una descrizione corretta degli immobili"... Ho sentito due notai (il primo che ha rogitato l'atto) ed un altro "estraneo" ed entrambi condividono il mio pensiero, ossia rifare -di nuovo- il T.F. per rettificare, con un atto di "rettifica catastale" il precedente atto... il problema che una delle parti è nettamente contraria!! ... (chissa perchè!). (P.S. Ritengo che occorre rifare di nuovo il T.F., in quanto l'ultimo, "quello vero" per capirci, è stato redatto, sempre dallo stesso tecnico, senza il necessario deposito presso il comune, e, dato che una delle particelle non dovrà essere oggetto di rettifica bensi di compravendita per cessione di diritti, il relativo atto di cessione non potrà avvenire). Per anonimo_leccese che dice " l'avrei n'casciato e mazzate !!!!" : sarebbe giusto se non fosse altro che adesso il tecnico "redattore" è un novantenne (all'incirca) ... Gaetano59 dice: "Aggiungo, dal momento che, come dici, c'è l'atto notarile ed il tipo è allegato, credo proprio che si tratti di un tipo rilasciato senza approvazione, in quanto il notaio, sotto la sua responsabilità doveva indicare gli estremi del tipo di frazionamento, sia in caso di tipo approvato, sia in caso di T.F.S.A.".. ..."... ma questo se ne accorge dopo 23 anni?"... Il notaio nell'atto ha "riportato" gli estremi di approvazione del tipo, soltanto che i numeri riportati sullo stesso sono "inesistenti" e non vi sono annotazioni tipo "T.F.S.A." o altro... prima di poter affermare quanto postato ho effettuato le dovute ricerce sia presso il comune, sia presso il catasto e non c'è nessuna traccia del tipo di frazionamento in questione. Il fatto è che me ne sono accorto io adesso in quanto devo procedere all'accatastamento di un fabbricato che ricade in una delle particelle "derivate" dal quel tipo di frazionamento mai presentato... Per geoalfa che dice: "Effettivamente, prima di fare qualsiasi conclusione, che potrebbe essere affrettata, è necessario fare una approfondita ricerca fra i vari registri in uso all'epoca!" Condivido la sua opinione (giustissima) e a tal riguardo Le dico che ho effettuato tutte le verifiche del caso, in quanto non mi permetterei mai! di affermare che un atto di aggiornamento sia falso se non avessi gli elementi tecnici per poterlo affermare. Resto in attesa di altre utili considerazioni al fine di ... far evitare qualche spiacevole azione penale nei confronti del tecnico che ha redatto i "due" frazionamenti, oltre al risarcimento degli eventuali danni (gli immobili de quo ricadono in zona "D" del PRG e quindi in un'area di un certo valore!!!). Grazie per la vs disponibilità ...
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jema
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"EFFEGI" ha scritto: Purtroppo non si tratta di un frazionamento non approvato (vedi sospeso o come dice qualcuno di voi "rinviato l'esame alla presentazione della domanda di voltura con annotazione sul foglio di mappa", per il semplice motivo che lo stesso non è stato "mai presentato" ed il relativo protocollo non risulta rintracciabile in catasto (per quella data). Le particelle "definitive" indicate del mod. 51 FTP "risultano altrove" e regolarmente censite con atti geometri e rogiti notarili, addirittura una risulta soppressa per l'accatastamento di un fabbricato. ... Ho sentito due notai (il primo che ha rogitato l'atto) ed un altro "estraneo" ed entrambi condividono il mio pensiero, ossia rifare -di nuovo- il T.F. per rettificare, con un atto di "rettifica catastale" il precedente atto... il problema che una delle parti è nettamente contraria!! ... (chissa perchè!). (P.S. Ritengo che occorre rifare di nuovo il T.F., in quanto l'ultimo, "quello vero" per capirci, è stato redatto, sempre dallo stesso tecnico, senza il necessario deposito presso il comune, e, dato che una delle particelle non dovrà essere oggetto di rettifica bensi di compravendita per cessione di diritti, il relativo atto di cessione non potrà avvenire). Purtroppo non esistono scorciatoie, in questi casi. a) devi fare il Tipo Frazionamento, per confermare gli accordi instaurati tra le Parti all'epoca; b) tramite un Notaio, non necessariamente lo stesso, bisogna rettificare quanto riportato nel precedente atto traslativo che (per cause ben note) non riporta elementi sufficienti ad identificare in maniera esaustiva (dal punto di vista catastale) la porzione di immobile trasferita. Purtroppo, qualora le Parti che a suo tempo stipularono il Rogito non intendano mantenere gli impegni presi, si dovrà ricorrere all'azione legale.
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gaetano59
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Allego l'immagine di un mod. 51 di un T.F.S.A.. La data e il protocollo cerchiati in rosso sono quelli che il notaio doveva indicare nell'atto. Chiaramente non è il protocollo di approvazione ma il protocollo della richiesta di rilascio per decorrenza dei termini. http://imageshack.us/a/img99/3112/fraz... Per arricchire la banca dati di GeoLIVE saluti
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EFFEGI
f.g.
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Irpinia
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Per Jema.. concordo perfettamente con te... ritengo purtroppo non ci siano altre "scappatoie". Saluti e grazie
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