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Autore annullabilità del TF

endig1

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17 Marzo 2013 alle ore 19:55

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 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2013 alle ore 20:49

Avrei bisogno del vs aiuto e consigli su un problema posto dal mio vicino che asserisce che il TF "e' nullo perchè non è congruo"

questo mio vicino ha diviso 6 anni fa una unica proprieta con la sorella, ha firmato e depositato il TF, ha poi proceduto all'atto di Divisione dalla di lui sorella , da quest'ultima ho successivamente acquistato io.

Dopo sei anni e tanti altri problemi ho ricevuto una comunicazione dal suo avvocato che mi dice che "il tipo di frazionamento è nullo poiche' non è congruo rispetto all'ampiezza della vasca comune" su una particella comune a me e a lui esiste una vasca per la raccolta di acqua piovana che a suo dire sforerebbe (di circa 20 cm) dentro alla mia particella privata. Ho interpellato il tecnico che allora ha redatto, su mandato del mio vicino, il frazionamento, il quale dice che il frazionamento non può essere annullato e che quello addotto è un motivo inesistente..... per piacere mi dite cosa ne pensate???

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Autore Risposta

robertopi

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NAPOLI

 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2013 alle ore 21:17

E quindi cosa vogliono?

Loro non sono nessuno per dire che un TF è nullo, peraltro ha generato atti traslativi per cui ha piena validità.

Poi si può discernere sulle risultanze del TF, il tuo vicino sostiene che la vasca comune ricade per 20 cm nella tua proprietà? Come lo dimostra? I confini come sono materializzati? Se ci sono, rispettano le risultanze del TF?

Ecco, prima di continuare e prospettare possibili scenari sarebbe opportuno avere un quadro più completo.

saluti

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SIMBA64

» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

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09 Dicembre 2011

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 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2013 alle ore 21:26

Quoto Roberto

Ma sai Roberto qualche avvocato pur di cominciare una causa è disposto a dire anche delle fesserie (il mio è un discorso in generale non specifico), ti promettono mari e monti, tanto loro alla fine hanno sempre ragione.

Sia che la causa sia vinta che persa, se la vincono sono bravi, se la perdono ti dicono, ma io te l'avevo detto che non ero sicuro di vincerla.

Comunque ritornando sul quesito un frazionamento non si può anullare, si potrà contestare, si potra rettificare con un altro, si potrà dire di tutto, ma anullare proprio no.

Restimo in attesa di maggiori chiarimenti da parte di endig1.

Ciao e buona notte

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bioffa69

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23 Settembre 2009

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2013 alle ore 09:54

concordo con i colleghi il tf e' stato redatto da un tecnico, sottoscritto dai legittimi proprietari, e poi perfezionato con rogito Notarile, cosa vorrebbero annullare o considerare nullo??

aggiungo che se le misure dimostrassero che parte di cio' che adesso definisci vasca comune, ricadesse sulla tua proprieta' esclusiva, risulta evidente che detta porzione non e' comune ma e' di tua proprieta', al massimo per tale porzione si potrebbe proceere ad identificazione con un tf, e poi procederai a venderla in quota, in sostanza per il momento, per quello che si capisce, loro devono pagarti.

....mi sembra che sono loro che hanno proceduto alla vendita, per cui se qualcosa dovesse essere stata sbagliata, sono loro che devono preoccuparsi, hanno fatto un atto.

Saluti

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endig1

Iscritto il:
17 Marzo 2013 alle ore 19:55

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 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2013 alle ore 16:46

Prima di tutto Grazie!

Non immaginavo di trovare un cosi' cortese riscontro alla mia richiesta .

Cerchero' di essere più chiaro, anche se questa cosa per come viene ad arte ingarbugliata , certe volte non è chiara nemmeno a me stesso;

Unica proprietà...TF...atto di Divisione fra A e B dove non è contenuta nessuna servitù ad eccezione di una che prevede il passaggio di una tubazione sul fondo di B da me successivamente acquistato. Dopo 18 mesi dalla divisione fra A e B che hanno diversi e distinti accessi nelle rispettive proprietà, acquisto da parte mia del fondo B..... da questo momento ricevo richieste di accesso dal mio fondo, diffide durante la recinzione del mio fondo esclusivo etc. etc. etc. ne scaturisce un contenzioso legale mosso da lui contro di me in quanto non gli permetto di accedere alla sua proprietà, oltre che dalla strada creata apposta con la divisione ... anche dall'interno della mia proprietà....Quanto sin qui raccontato per far capire il clima esistente.

Ritornando al punto, che sembra essere l'ultima invenzione del suo legale....fra la particella A e la particella B vi è una particella C (comune alle due parti) ove insiste un manufatto ( la vasca di raccolta AP) che nella soprapposizione fra i rilievi e le mappe esistenti esce di poco (20/30 cm) sulla mia proprietà. Questo fa si che se io chiudessi la mia proprietà lungo il perimetro voluto e firmato da chi oggi mi fa causa, questi non potrebbe passare per azionare una valvola esistente a monte per attingere acqua.

Gli ho chiesto di spostare, anche a mie spese esclusive questa valvola ma lui non ne vuole sapere, ovviamente mi sono astenuto dal recintare questo pezzo di proprietà proprio per non negare il diritto di attingimento anche se questo potrebbe dallo stesso essere esercitato spostando la valvola da un altro lato della vasca a lui più comodo.

Adesso l'ultimo atto riguarda questa comunicazione che ho ricevuto e che espressamente recita "...siccome il tipo di Frazionamento a cura del Geom. ....... è nullo poichè non è congruo rispetto all'ampiezza della vasca comune e, pertanto ,non traccia in modo certo i confini della porzione comune medesima"

Da questa affermazione proveniente dalla penna di un Avvocato, considerata la mia ignoranza in materia, nascono i miei dubbi!?!

Grazie per quanto da superpartes fate!

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samsung

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 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2013 alle ore 18:12

Dalle tue parole sembrerebbe che il metodo di indagine della controparte sia stato quello di sovrapporre un rilievo alla mappa catastale (magari stampando su lucido il rilievo e sovrapponenedolo ad una Vax) evidenziando una differenza di 20/30 cm. Questo modo di operare, non è corretto e si presta ad una varietà infinita di risultati compreso differenze a tuo favore.

Per andare avanti nella chiacchierata dovresti dirci in che anno è stato redatto il frazionamento.

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endig1

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17 Marzo 2013 alle ore 19:55

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 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2013 alle ore 19:01

Cod. File PREGEO , firmati in prima pagina dalla mia dante causa e dal mio confinante, in calce attestazione di avvenuto deposito al Comune il 9 maggio 2007, seguono, informazioni censuarie, geometriche, libretto delle misure, relazione tecnica in cui si afferma" che il TF viene effettuato interamente con le superfici nominali, rilievo del Tipo celerimetrico consta di 2 stazioni agganciate ad una maglia di appoggio formata da n. 4 punti Fiduciali"....segue lo schema del rilievo e lo sviluppo.

Nel successivo Luglio è stato redatto l'Atto di Divisione

Ora , ai miei occhi da profano, le cose mi sembrano fatte bene,nella mia ignoranza continuo a chiedermi... è mai possibile che il mio confinante possa pensare su suggerimento di avvocati o tecnici, che per lo sconfinamento di un manufatto insistente sulla p.lla comune il TF sia nullo, con tutte le conseguenze possibili?

E se come penso questo non sia possibile esiste qualcosa (a parte la tutela legale) di specificatamente tecnico che potrei fare a mia difesa??

Grazie da Endig1

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samsung

Iscritto il:
29 Ottobre 2005

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 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2013 alle ore 11:46

Sul piano tecnico, l'unico modo di valutare la posizione della vasca rispetto al tuo confine è quello di demandare ad un geometra di tua fiducia di ricostruire sul terreno tale linea sulla base del libretto delle misure allegato al Frazionamento del 2007.

Per inquadrare meglio la situazione il geometra leggerà anche sia l'atto di divisione che l'atto di vendita. Questo per decidere il livello della tua risposta al vicino.

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geocinel
Carlo Cinelli
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Lamporecchio (PT) - geocinel@tin.it

 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2013 alle ore 17:08

Intervengo solo per disquisire sulla nullità dei Tipi di Frazionamento, anche perché per giudicare il resto bisognerebbe avere le risultanze della sovrapposizione, fatta attraverso una rototraslazione ai minimi quadrati, tra il libretto delle misure di confinazione e il libretto delle misure dello stato dei luoghi.

La nullità di un Tipo di frazionamento non esiste o non esiste ad insindacabile giudizio di una parte.
La nullità in senso lato può essere decisa da un Giudice che ritenga il Tipo di Frazionamento viziato nelle misure che riporta. Viziato vuol dire che le misure in esso riportate sono "palesemente" e ripeto "palesemente" in contraddizione con la volontà delle parti. Lo ripeto un'altra volta affinchè non ci siano equivoci: "palesemente".

Nullità, per un Tipo di Frazionamento, può anche essere sinonimo di "inidoneità".

Un frazionamento è inidoneo e lo deve stabilire un collaudo fatto dall'Agenzia, quando le misurate sui PF sono fuori tolleranza e, da qualche anno, anche quando le materiazlizzaizoni non corrispondono con le misure del libretto.

Questa inidoneità riportata con riserva 5 in atti catastali potrebbe portare, se non rettificata e se non rettificabile, anche ad un invalidamento degli atti traslativi.

Cordialmente

Carlo Cinelli

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