Per la corretta dichiarazione della continuità storica, occorre presentare due Domande di Voltura relativamente al decesso dei genitori:
1.a DV: (in morte del padre) - Si indica l'intestato "madre" con titolarità "
usufruttuaria di livello", al posto dell'intestato "padre";
- Si indica l'intestato "figlia" con titolarità
"nuda livellaria" - Si indica l'intestato "terza persona" con titolarità "
diritto del concedente" 2.a DV: (in morte della madre) - Si indica l'intestato "figlia" con titolarità
"diritto dell'enfiteuta" - Si indica l'intestato "terza persona" con titolarità
"diritto del concedente"
Per quanto riguarda l'eliminazione del diritto del concedente occorrerebbe procedere all'affrancazione dello stesso con rogito notarile, alla presenza dei due intestati "figlia" e "terza persona", pagandone il valore.
E' vero però che può essere rogato l'atto di affrancazione anche in assenza del titolare del diritto del concedente, con l'avverarsi di particolari condizioni, previste con la Legge 16/1974, e Nota 5291/2008 in risposta al quesito dell'Ufficio di Messina.
P.S.: ti posso inviare altra documentazione varia in merito all'affrancazione, con pareri di avvocati conosciuti in ambiente nazionale.
Mandami la tua mail.