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Autore TM A RETTIFICA.

Alessandro21

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05 Marzo 2013 alle ore 17:22

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 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2013 alle ore 17:44

Ho un problema, ho presentato un mappale in tipologia 10, a seguito di soprallugo dell'AdT si è riscontrato una differenza di 30 cm su u lato del fabbricato, dovrei ripresentare un atto a rettifica,tenuto conto che ho già presentato l'accatastamento la domanda è:

- il numero del tm a rettifica varia da quello precende?

- nel caso in cui vari dovrei annullare e ripresentare il docfa con il n. del mappale nuovo?

grazie per eventuali risposte.

scusate ma sono nuovo del mestiere.

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Autore Risposta

it9gvo

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 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2013 alle ore 22:50

"Alessandro21" ha scritto:
Ho un problema, ho presentato un mappale in tipologia 10, a seguito di soprallugo dell'AdT si è riscontrato una differenza di 30 cm su u lato del fabbricato, dovrei ripresentare un atto a rettifica,tenuto conto che ho già presentato l'accatastamento la domanda è:

- il numero del tm a rettifica varia da quello precende?

- nel caso in cui vari dovrei annullare e ripresentare il docfa con il n. del mappale nuovo?

grazie per eventuali risposte.

scusate ma sono nuovo del mestiere.



Secondo una libera lettura dell'art.17 del D.M. 28/1998, non può essere contestata la redazione di un TM in modalità "Modesta Entità", laddove le misure di rilievo possono essere desunte perfino da aereofotogrammetria o foto aeree, come Google Maps!

E' evidente che in tali casi non può essere applicata la tolleranza "analitica" prevista da Pregeo... altro che 30 cm.!!!

Può invece essere contestata la redazione della planimetria allegata al Docfa se difforme dalla realtà.

Che ne pensate?

Buon lavoro

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SIMBA64

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 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2013 alle ore 12:06

Salve

Io penso che nel caso esposto da Alessandro21, l'uffcio abbia ragione. L'ufficio in sede di controllo e verifica di un atto di aggiornamento verifica soprattutto che le misure dichiarate nel libretto rientrino nelle tolleranze previste dalla circolare n. 2/88. Evidentemente dette tolleranze non sono state rispettate, per cui si richiede un tipo a rettifica.

Io personalmente, dal 1988 ad oggi, avrò già subito circa 20 controlli da parte del catasto, e per mia buona diligenza non mi è mai stato contestato niente.

Saluti

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Alessandro21

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 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2013 alle ore 12:43

grazie mille per le vostre risposta,

vorrei sapere se presentando il tm a rettifica ci saranno dei problemi con i docfa presentati con il n. del tm che è risultato errato.

grazie

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2013 alle ore 12:47

Lo scopo per cui si procede all'inserimento in mappa di un ampliamento e soprattutto la misura rilevata in difformità non giustificano certamente l'accertamento dell'ufficio. Come dice It9gvo, sperando che non abbia inteso stavolta il contrario dal suo intervento, l'importante è la consistenza rilevata dai poligoni nel docfa, questi, se hanno una superficie ridotta per effetto della difformità, la planimetria e la superficie catastale non sono conformi allo stato dei luoghi.

Saluti.

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Alessandro21

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 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2013 alle ore 13:02

"totonno" ha scritto:
Lo scopo per cui si procede all'inserimento in mappa di un ampliamento e soprattutto la misura rilevata in difformità non giustificano certamente l'accertamento dell'ufficio. Come dice It9gvo, sperando che non abbia inteso stavolta il contrario dal suo intervento, l'importante è la consistenza rilevata dai poligoni nel docfa, questi, se hanno una superficie ridotta per effetto della difformità, la planimetria e la superficie catastale non sono conformi allo stato dei luoghi.

Stefano, quando uno è bravo, è bravo! E non sbaglia mai! Non è che ci possono essere dubbi. Complimenti, la tua abilità è più unica che rara. Ammetto che a me non sempre riesce di essere perfetto. In un libretto scrivere 2,00 mt invece di 2,30 mt. per me è un attimo, anche se non bevo liquori e sarà forse che sono un pò sordo, vista l'età.

Saluti.





le planimetrie del docfa sono esatte l'errore della grafica del mappale stà nel fatto che essendo un principiante mi sono fidato di quello che era stato già inserito nel quale ho adattato il mio ampliamento ed è qui che è nato l'errore, avevo solo paura che mi creasse problemi il numero del tm inserito nella compilazione del docfa.

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SIMBA64

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 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2013 alle ore 14:54

"totonno" ha scritto:
Lo scopo per cui si procede all'inserimento in mappa di un ampliamento e soprattutto la misura rilevata in difformità non giustificano certamente l'accertamento dell'ufficio. Come dice It9gvo, sperando che non abbia inteso stavolta il contrario dal suo intervento, l'importante è la consistenza rilevata dai poligoni nel docfa, questi, se hanno una superficie ridotta per effetto della difformità, la planimetria e la superficie catastale non sono conformi allo stato dei luoghi.


Saluti.



Ciao Antonio

A suo tempo esisteva una circolare catastale, non so se è ancora in vigore, la quale stabiliva la percentuale di controlli da fare sul terreno ai tecnici, credo se non sbaglio, anche per estrazione a sorte.

Il controlli venivano fatti dall'ufficio sia che si trattava di atti di ordinaria (cioè collegati ai fiduciali) che di modesta entità, poi la modesta entità, dipende dal caso, poteva riportare anche misure strumentali. In ogni caso, e credimi, l'uffcio controlla le misure dichiarate nel libretto delle misure, almeno a me hanno sempre fatto così.

I miei venti controlli che ho subito è perchè avevo negli anni eseguito un numero alto di elaborati presentati al catasto, ed in percentuale purtrotto ho dovuto essere controllato.

Grazie del riconoscimento della bravitù che mi attribuisci, ma purtroppo io non la penso come te, io mi reputo come un normale tecnico pieno di buona volontà ma comunque soggetto a degli errori umani. Il tuo pensiero che hai su di me, cioè la mià abilità più unica che rara, non è dovuta alle mie capacità, ma evidentemente anche alla fortuna, in quanto potrebbe essere che il catasto mi ha controllato solo quei tipi esenti da errori, magari altri presentano errori.

Io ho assistito più di una volta a controlli sul terreno, perchè il tecnici catastali hanno piacere che ci sia anche chi ha redatto l'atto di aggiornamento, e rissottolieno e credimi che controllano quasi esclusivamente misure.

Saluti collega, quasi inseparabile.

P.S. Siccome quella frase in rosso sei tu che la scrivi, se sei d'accordo la cancelliamo entrambi.

Modifico il mio intervento per aggiornarlo con il seguente link:

http://www.agenziaterritorio.it/sites/...

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2013 alle ore 15:42

"SIMBA64" ha scritto:

Saluti collega, quasi inseparabile.

P.S. Siccome quella frase in rosso sei tu che la scrivi, se sei d'accordo la cancelliamo entrambi.



Cancello tutto, non c'è problema. Sai, uno dei miei crucci è proprio redigere un documento qualunque esso sia, firmato da me, affetto da errori di qualsiasi natura e entità essi siano. Purtroppo non sono immune e non sono perfetto. Chiedo anche ad Alessandro21 la cortesia di cancellare il mio intervento da egli richiamato almeno nella parte di risposta a Simba64.

Scusami, ma era più che altro una critica a me stesso e anche un pò di invidia, diciamocelo...

Riguardo il docfa a mio parere non ci sarebbe il bisogno di rettificare niente in quanto il tipo di aggiornamento indicato è stato poi rettificato, quindi non cambia la sostanza del documento ed emerge tranquillamente la storia del fabbricato sia al terreni che alla sezione fabbricati.

Saluti.

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it9gvo

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 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2013 alle ore 16:54

"SIMBA64" ha scritto:
Salve

Io penso che nel caso esposto da Alessandro21, l'uffcio abbia ragione. L'ufficio in sede di controllo e verifica di un atto di aggiornamento verifica soprattutto che le misure dichiarate nel libretto rientrino nelle tolleranze previste dalla circolare n. 2/88. Evidentemente dette tolleranze non sono state rispettate, per cui si richiede un tipo a rettifica.

Io personalmente, dal 1988 ad oggi, avrò già subito circa 20 controlli da parte del catasto, e per mia buona diligenza non mi è mai stato contestato niente.

Saluti



Le tolleranze cui si fa riferimento (circ. 2/1988) sono esclusivamente quelle ANALITICHE, valide per confrontare differenze fuori tolleranza tra una misura rilevata sul libretto e l'omologa riscontrata in sopralluogo.

Ma questo confronto si riferisce esclusivamente ai rilievi eseguiti con appoggio a PF, quindi utilizzando strumentazione elettroottica o GPS!

Come ho ribadito nel mio precedente intervento, le misure introdotte in un tipo d'aggiornamento redatto in Modesta Entità (altrimenti definito dal DM 28/1988 "di scarsa rilevanza cartografica") non possono avere la stessa rilevanza e precisione di quelle misure effettuate con strumentazione di precisione, per cui NON SONO applicabili le formule di tolleranza descritte al paragrafo 4 della "Istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento" del 19/01/1988, allegata alla circ. 2/1988.

Avrei desiderato sapere anche la vostra opinione sulle misure "desunte" da foto aeree o aereofotogrammetriche, ugualmente consentite dl DM 28/1998.

Buon lavoro

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SIMBA64

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 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2013 alle ore 17:18

"it9gvo" ha scritto:
"SIMBA64" ha scritto:
Salve

Io penso che nel caso esposto da Alessandro21, l'uffcio abbia ragione. L'ufficio in sede di controllo e verifica di un atto di aggiornamento verifica soprattutto che le misure dichiarate nel libretto rientrino nelle tolleranze previste dalla circolare n. 2/88. Evidentemente dette tolleranze non sono state rispettate, per cui si richiede un tipo a rettifica.

Io personalmente, dal 1988 ad oggi, avrò già subito circa 20 controlli da parte del catasto, e per mia buona diligenza non mi è mai stato contestato niente.

Saluti



Le tolleranze cui si fa riferimento (circ. 2/1988) sono esclusivamente quelle ANALITICHE, valide per confrontare differenze fuori tolleranza tra una misura rilevata sul libretto e l'omologa riscontrata in sopralluogo.

Ma questo confronto si riferisce esclusivamente ai rilievi eseguiti con appoggio a PF, quindi utilizzando strumentazione elettroottica o GPS!

Come ho ribadito nel mio precedente intervento, le misure introdotte in un tipo d'aggiornamento redatto in Modesta Entità (altrimenti definito dal DM 28/1988 "di scarsa rilevanza cartografica") non possono avere la stessa rilevanza e precisione di quelle misure effettuate con strumentazione di precisione, per cui NON SONO applicabili le formule di tolleranza descritte al paragrafo 4 della "Istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento" del 19/01/1988, allegata alla circ. 2/1988.

Avrei desiderato sapere anche la vostra opinione sulle misure "desunte" da foto aeree o aereofotogrammetriche, ugualmente consentite dl DM 28/1998.

Buon lavoro



Ciao Giovanni

Assolutamente NO, il paragrafo 4 della circ.2/88 no fa differenza quando si parla dell'applicabilità delle tolleranze. Leggilo attentamente e poi mi dirai che capisci dopo un'appurata lettura.

Se fosse vero il tuo concetto di inapplicabilità di quelle tolleranze sulle mirure di verifica, spiegami quale tolleranze dovremmo applicare allora.

Ti faccio un esempio, se io redigo un TM in modesta entità con libretto composto da linee 4 e 5 e linee 1 e 2 (quindi utilizzo di strumentazione elettronica), in sede di verifica del catasto, quali tollerenza dovrebbe ammetermi il catasto???

O meglio, se io misuro un fabbricato lungo 120 ml., quale, secondo te, sarebbe la tolleranza ammessa. (parlo sempre di TM modesta entità)

E' meglio andare a fondo di questo discorso, anche per avere una risposta certa che servirà a tutti.

Saluti rispettosi

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it9gvo

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 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2013 alle ore 17:55

"SIMBA64" ha scritto:
"it9gvo" ha scritto:
"SIMBA64" ha scritto:
Salve

Io penso che nel caso esposto da Alessandro21, l'uffcio abbia ragione. L'ufficio in sede di controllo e verifica di un atto di aggiornamento verifica soprattutto che le misure dichiarate nel libretto rientrino nelle tolleranze previste dalla circolare n. 2/88. Evidentemente dette tolleranze non sono state rispettate, per cui si richiede un tipo a rettifica.

Io personalmente, dal 1988 ad oggi, avrò già subito circa 20 controlli da parte del catasto, e per mia buona diligenza non mi è mai stato contestato niente.

Saluti



Le tolleranze cui si fa riferimento (circ. 2/1988) sono esclusivamente quelle ANALITICHE, valide per confrontare differenze fuori tolleranza tra una misura rilevata sul libretto e l'omologa riscontrata in sopralluogo.

Ma questo confronto si riferisce esclusivamente ai rilievi eseguiti con appoggio a PF, quindi utilizzando strumentazione elettroottica o GPS!

Come ho ribadito nel mio precedente intervento, le misure introdotte in un tipo d'aggiornamento redatto in Modesta Entità (altrimenti definito dal DM 28/1988 "di scarsa rilevanza cartografica") non possono avere la stessa rilevanza e precisione di quelle misure effettuate con strumentazione di precisione, per cui NON SONO applicabili le formule di tolleranza descritte al paragrafo 4 della "Istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento" del 19/01/1988, allegata alla circ. 2/1988.

Avrei desiderato sapere anche la vostra opinione sulle misure "desunte" da foto aeree o aereofotogrammetriche, ugualmente consentite dl DM 28/1998.

Buon lavoro



Ciao Giovanni

Assolutamente NO, il paragrafo 4 della circ.2/88 no fa differenza quando si parla dell'applicabilità delle tolleranze. Leggilo attentamente e poi mi dirai che capisci dopo un'appurata lettura.

Se fosse vero il tuo concetto di inapplicabilità di quelle tolleranze sulle mirure di verifica, spiegami quale tolleranze dovremmo applicare allora.

Ti faccio un esempio, se io redigo un TM in modesta entità con libretto composto da linee 4 e 5 e linee 1 e 2 (quindi utilizzo di strumentazione elettronica), in sede di verifica del catasto, quali tollerenza dovrebbe ammetermi il catasto???

O meglio, se io misuro un fabbricato lungo 120 ml., quale, secondo te, sarebbe la tolleranza ammessa. (parlo sempre di TM modesta entità)

E' meglio andare a fondo di questo discorso, anche per avere una risposta certa che servirà a tutti.

Saluti rispettosi





Ho letto attentamente il paragrafo 4 da me citato e confermo di aver capito (...è scritto chiaramente) che quelle tolleranza si riferiscono al confronto tra la misura rilevabile sul libretto relativo a rilievo di precisione e la corrispondente misura rilevata sul terreno.

Lo stesso paragrafo conclude che dette tolleranze sono altresì applicabili per il confronto tra misurate omologhe prodotte da diversi atti di aggiornamento.

Buon lavoro

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SIMBA64

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 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2013 alle ore 18:04

"it9gvo" ha scritto:
"SIMBA64" ha scritto:
"it9gvo" ha scritto:
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Salve

Io penso che nel caso esposto da Alessandro21, l'uffcio abbia ragione. L'ufficio in sede di controllo e verifica di un atto di aggiornamento verifica soprattutto che le misure dichiarate nel libretto rientrino nelle tolleranze previste dalla circolare n. 2/88. Evidentemente dette tolleranze non sono state rispettate, per cui si richiede un tipo a rettifica.

Io personalmente, dal 1988 ad oggi, avrò già subito circa 20 controlli da parte del catasto, e per mia buona diligenza non mi è mai stato contestato niente.

Saluti



Le tolleranze cui si fa riferimento (circ. 2/1988) sono esclusivamente quelle ANALITICHE, valide per confrontare differenze fuori tolleranza tra una misura rilevata sul libretto e l'omologa riscontrata in sopralluogo.

Ma questo confronto si riferisce esclusivamente ai rilievi eseguiti con appoggio a PF, quindi utilizzando strumentazione elettroottica o GPS!

Come ho ribadito nel mio precedente intervento, le misure introdotte in un tipo d'aggiornamento redatto in Modesta Entità (altrimenti definito dal DM 28/1988 "di scarsa rilevanza cartografica") non possono avere la stessa rilevanza e precisione di quelle misure effettuate con strumentazione di precisione, per cui NON SONO applicabili le formule di tolleranza descritte al paragrafo 4 della "Istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento" del 19/01/1988, allegata alla circ. 2/1988.

Avrei desiderato sapere anche la vostra opinione sulle misure "desunte" da foto aeree o aereofotogrammetriche, ugualmente consentite dl DM 28/1998.

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Ciao Giovanni

Assolutamente NO, il paragrafo 4 della circ.2/88 no fa differenza quando si parla dell'applicabilità delle tolleranze. Leggilo attentamente e poi mi dirai che capisci dopo un'appurata lettura.

Se fosse vero il tuo concetto di inapplicabilità di quelle tolleranze sulle mirure di verifica, spiegami quale tolleranze dovremmo applicare allora.

Ti faccio un esempio, se io redigo un TM in modesta entità con libretto composto da linee 4 e 5 e linee 1 e 2 (quindi utilizzo di strumentazione elettronica), in sede di verifica del catasto, quali tollerenza dovrebbe ammetermi il catasto???

O meglio, se io misuro un fabbricato lungo 120 ml., quale, secondo te, sarebbe la tolleranza ammessa. (parlo sempre di TM modesta entità)

E' meglio andare a fondo di questo discorso, anche per avere una risposta certa che servirà a tutti.

Saluti rispettosi





Ho letto attentamente il paragrafo 4 da me citato e confermo di aver capito (...è scritto chiaramente) che quelle tolleranza si riferiscono al confronto tra la misura rilevabile sul libretto relativo a rilievo di precisione e la corrispondente misura rilevata sul terreno.

Lo stesso paragrafo conclude che dette tolleranze sono altresì applicabili per il confronto tra misurate omologhe prodotte da diversi atti di aggiornamento.

Buon lavoro



Ciao Giovanni

In conclusione cosa significa secondo te??

Secondo me vuol dire questo: te lo spiego con un esempio pratico, se il mio libretto delle misure mi dice che un lato del fabbricato è lungo 6 mt., poi vado sul posto e l'omologo lato è di 8 mt, siamo in tolleranza, oppure no??

Secondo me NO, non siamo in tolleranza.

Saluti rispettosi collega

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it9gvo

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trappeto

 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2013 alle ore 21:24

"SIMBA64" ha scritto:
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Io penso che nel caso esposto da Alessandro21, l'uffcio abbia ragione. L'ufficio in sede di controllo e verifica di un atto di aggiornamento verifica soprattutto che le misure dichiarate nel libretto rientrino nelle tolleranze previste dalla circolare n. 2/88. Evidentemente dette tolleranze non sono state rispettate, per cui si richiede un tipo a rettifica.

Io personalmente, dal 1988 ad oggi, avrò già subito circa 20 controlli da parte del catasto, e per mia buona diligenza non mi è mai stato contestato niente.

Saluti



Le tolleranze cui si fa riferimento (circ. 2/1988) sono esclusivamente quelle ANALITICHE, valide per confrontare differenze fuori tolleranza tra una misura rilevata sul libretto e l'omologa riscontrata in sopralluogo.

Ma questo confronto si riferisce esclusivamente ai rilievi eseguiti con appoggio a PF, quindi utilizzando strumentazione elettroottica o GPS!

Come ho ribadito nel mio precedente intervento, le misure introdotte in un tipo d'aggiornamento redatto in Modesta Entità (altrimenti definito dal DM 28/1988 "di scarsa rilevanza cartografica") non possono avere la stessa rilevanza e precisione di quelle misure effettuate con strumentazione di precisione, per cui NON SONO applicabili le formule di tolleranza descritte al paragrafo 4 della "Istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento" del 19/01/1988, allegata alla circ. 2/1988.

Avrei desiderato sapere anche la vostra opinione sulle misure "desunte" da foto aeree o aereofotogrammetriche, ugualmente consentite dl DM 28/1998.

Buon lavoro



Ciao Giovanni

Assolutamente NO, il paragrafo 4 della circ.2/88 no fa differenza quando si parla dell'applicabilità delle tolleranze. Leggilo attentamente e poi mi dirai che capisci dopo un'appurata lettura.

Se fosse vero il tuo concetto di inapplicabilità di quelle tolleranze sulle mirure di verifica, spiegami quale tolleranze dovremmo applicare allora.

Ti faccio un esempio, se io redigo un TM in modesta entità con libretto composto da linee 4 e 5 e linee 1 e 2 (quindi utilizzo di strumentazione elettronica), in sede di verifica del catasto, quali tollerenza dovrebbe ammetermi il catasto???

O meglio, se io misuro un fabbricato lungo 120 ml., quale, secondo te, sarebbe la tolleranza ammessa. (parlo sempre di TM modesta entità)

E' meglio andare a fondo di questo discorso, anche per avere una risposta certa che servirà a tutti.

Saluti rispettosi





Ho letto attentamente il paragrafo 4 da me citato e confermo di aver capito (...è scritto chiaramente) che quelle tolleranza si riferiscono al confronto tra la misura rilevabile sul libretto relativo a rilievo di precisione e la corrispondente misura rilevata sul terreno.

Lo stesso paragrafo conclude che dette tolleranze sono altresì applicabili per il confronto tra misurate omologhe prodotte da diversi atti di aggiornamento.

Buon lavoro



Ciao Giovanni

In conclusione cosa significa secondo te??

Secondo me vuol dire questo: te lo spiego con un esempio pratico, se il mio libretto delle misure mi dice che un lato del fabbricato è lungo 6 mt., poi vado sul posto e l'omologo lato è di 8 mt, siamo in tolleranza, oppure no??

Secondo me NO, non siamo in tolleranza.

Saluti rispettosi collega



Per tali differenze non analitiche devono valere ancora le vecchie tolleranze catastali!

Secondo il DM 28/1998 il professionista, per gli aggiornamenti di Modesta Entità, può prelevare le misure da una foto aerea al fine di compilare un libretto con sole righe 8; secondo voi l'Ufficio potrebbe contestare differenze di cm.30, come invece ha fatto l'Ufficio di "Alessandro21"?

Vi dice niente il fatto che l'Ufficio, sulla mappa Wegis, campisce i fabbricati oggetto di "Modesta Entità" con un retino tipo piastrelle, anzichè con coloritura uniforme, a significare che la geometria dei fabbricati in oggetto ha una minore rilevanza cartografica?

Se andiamo a leggere la circolare n.8 del 1/8/2005, che disciplina i "controlli sul terreno degli atti di aggiornamento cartografici" abbiamo la conferma che i collaudi dell'Ufficio contemplano SOLAMENTE atti di aggiornamento redatti con appoggio a Punti Fiduciali!!!.

Non si fa mai cenno agli aggiornamenti di M.E. nè tantomeno alle CONFERME, quantunque già esistessero tali modalità al 2005!

N.B.:taluni Uffici portano al collaudo anche TM di M.E. e perfino CONFERME... solamente per "rientrare" in un fattore di "produzione" in campagna, dal momento che nella percentuale dei tipi da collaudare (stabilita dalla Direzione Centrale dell'Agenzia), sono compresi tali tipi, aumentando di fatto il numero dei tipi da collaudare!

Penso che le mie opinioni "provocatorie" possano sviluppare delle interessanti discussioni sull'argomento!

Pertanto gradirei che, tra gli altri, anche i Guru che si affacciano a questo sito, esprimino le proprie opinioni.

Grazie e buon lavoro a tutti

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anonimo_leccese

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 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2013 alle ore 08:54

"it9gvo" ha scritto:
N.B.:taluni Uffici portano al collaudo anche TM di M.E. e perfino CONFERME... solamente per "rientrare" in un fattore di "produzione" in campagna, dal momento che nella percentuale dei tipi da collaudare (stabilita dalla Direzione Centrale dell'Agenzia), sono compresi tali tipi, aumentando di fatto il numero dei tipi da collaudare!





E qui sbagli,... non taluni ma...TUTTI !!!! ciao e buon lavoro -

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