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Successione prima casa (porzione di unità unita di fatto) |

gifo82
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Foggia
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Salve a tutti. Devo compilare una denuncia di successione ed ho 3 unità immobiliari. 1° quesito.... la prima plla 100 sub 1 la seconda plla 101 sub 1. Il problema sta nel fatto che sono porzioni di unità immobiliari unite di fatto, ed il de cuius è proprietario di 1/3 su una e 1/2 sull'altra, ma il problema non sussisterebbe se no per il fatto che trattasi di prima casa e quindi di bei quattrini risparmi-abili. - E' possibile indicare che entrambe le unità sono prima casa e quindi la tassazione sull'intero è 168 per la catastale e 168 ipotecaria? 2° quesito.... La terza unità è sita nel centro abitato ed è una vecchia casa con cantina e copertura a tetto, però il PRG prevede la sopraelevazione di un Piano... - La rendita catastale va bene per il calcolo del valore o dovrei fare qualche maggiorazione? Per questo punto ho già consultato l'agenzia delle entrate di riferimento e lo sportellista mi ha garantito di stare tranquillo e usare la semplice rendita catastale, ma io so di gente che ha avuto delle sorprese.. e noi tecnici amiamo trovare sempre la strada legale più economica per il cliente ma amiamo anche non fare delle brutte figure........
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CESKO
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Agro Nocerino Sarnese
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ritengo che trattandosi di due porzioni di U.I.U. la cui rendita è stata attribuita solo ai fini dei valori fiscali.... la cosa è più che fattibile! pero' fossi in te per una ulteriore conferma trattandosi di una materia tributaria sentirei anche il parere dell'Agenzia delle Entrate di competenza. Saluti
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dado48
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Terzo pianeta del Sistema Solare
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La procedura Docfa con cui introdurre nella Banca Dati catastale le due unità è descritta quì: www.geolive.org/normative/2002/03.pdf L’operazione deve terminare con quanto specificato al termine del 1º Punto: " LUfficio, immediatamente dopo l'inserimento agli atti delle dichiarazioni, provvede - mediante l’applicazione interna “Funzioni d’ausilio” - ad inserire, come annotazione relativa alla U.I.U., la citata dizione “Porzione di u. i. u. unita di fatto con quella di Foglio xxx Part. yyy Sub. zzzz. Rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali”, per ogni porzione di immobile iscritta autonomamente in atti." Secondo il mio parere, prima di sentire l'AdE, bisognerebbe far inserire l'annotazione con la " definizione" sopra citata, in modo che appaia nella visura da allegare alla Dichiarazione di Successione. Ciao, buon lavoro.
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CESKO
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"dado48" ha scritto: La procedura Docfa con cui introdurre nella Banca Dati catastale le due unità è descritta quì: www.geolive.org/normative/2002/03.pdf L’operazione deve terminare con quanto specificato al termine del 1º Punto: " LUfficio, immediatamente dopo l'inserimento agli atti delle dichiarazioni, provvede - mediante l’applicazione interna “Funzioni d’ausilio” - ad inserire, come annotazione relativa alla U.I.U., la citata dizione “Porzione di u. i. u. unita di fatto con quella di Foglio xxx Part. yyy Sub. zzzz. Rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali”, per ogni porzione di immobile iscritta autonomamente in atti." Secondo il mio parere, prima di sentire l'AdE, bisognerebbe far inserire l'annotazione con la " definizione" sopra citata, in modo che appaia nella visura da allegare alla Dichiarazione di Successione. Ciao, buon lavoro. quoto pienamente dado!! per esperienza....... in alcuni Uffici dopo la registrazione del Docfa appongono la suindicata annotazione....... altri Uffici se ne dimenticano.....o peggio non gli danno peso(in questo caso basta una semplice istanza anche a mezzo del servizio Contact Center).
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gifo82
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Scusate, in merito al secondo quesito?
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dado48
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"gifo82" ha scritto: Scusate, in merito al secondo quesito? Sono obbligati al pagamento dell'imposta gli eredi e i legatari che beneficiano dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari. La valutazione degli immobili avviene mediante la moltiplicazione delle rendite catastali per appositi coefficienti di aggiornamento. Il valore catastale viene determinato moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) per i seguenti coefficienti: - 110, per la prima casa - 120, per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (escluse le categorie A/10 e C/1) - 140, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B - 60, per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D - 40,8, per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E. Vi è da precisare che le risultanze catastali devono corrispondere con lo stato di fatto, altrimenti è indispensabile l'allineamento. Nulla è dovuto per ulteriori future possibilità edificatorie legate all'immobile. Ciao, buon lavoro.
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talismatico
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Con riferimento alle porzioni unite di fatto lascio un riferimento molto attinente. Circolare n. 38 del 12 agosto 2005 della Direzione centrale Normativa e contenzioso 3.4 Acquisto di abitazione contigua L'agevolazione "prima casa" spetta anche per l'acquisto di due appartamenti contigui destinati a costituire un'unica unità abitativa purché l'abitazione conservi, anche dopo la riunione degli immobili, le caratteristiche non di lusso di cui al D.M. 2 agosto 1969. In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione (sentenza 22 gennaio 1998, n. 563) che, con riferimento all'applicazione dell'agevolazione "prima casa" prevista dalla legge 22 aprile 1982, n. 168, ha ritenuto applicabile il regime di favore anche all'acquisto di alloggi "... risultanti dalla riunione di più unità immobiliari che siano destinati dagli acquirenti, nel loro insieme, a costituire un'unica unità abitativa; sicché il contemporaneo acquisto di due appartamenti non è di per sé ostativo alla fruizione di tali benefici, purché l'alloggio così complessivamente realizzato rientri, per la superficie, per il numero dei vani e per le altre caratteristiche (...) nella tipologia degli alloggi non di lusso". Per gli stessi motivi e alle stesse condizioni, il regime di favore si estende all'acquisto di immobile contiguo ad altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto fruendo dei benefici c.d. "prima casa", ad esempio nei casi di acquisto di una stanza contigua (analogamente a questo caso si veda quanto precisato con riferimento al regime IVA nella circolare del 1 marzo 2001, n. 19/E, punto 2.2.13 e più di recente nella risoluzione 25/E del 25 febbraio 2005). Resta fermo che in entrambe le suddette ipotesi l'agevolazione in esame spetta se ricorrono tutte le altre condizioni previste dalla norma agevolativa, ossia l'ubicazione dell'immobile, l'assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso comune. Per quanto concerne l'ultimo requisito, quello della "novità", in via eccezionale, diversamente dalla dichiarazione che va resa in tutti gli altri casi, nelle ipotesi in commento l'acquirente non renderà la dichiarazione circa la novità nel godimento dell'agevolazione "prima casa". Sicchè, quando si andrà a confrontarsi all'AdE si potrà avere un riferimento normativo ufficiale come base. Saluti! gAR
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gifo82
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Novità..... all'agenzia delle entrate mi hanno detto che solo una porzione può usufruire dell'aliquota agevolata anche se è pur vero che effettivamente e materialmente, la casa è una...... Motivazione? (impiegato ufficio entrate) - "Non possiamo inserire i dati nel programma per registrare la successione perchè è impossibile inserire due volte l'agevolazione prima casa per lo stesso erede ......." La mia risposta? - Ma state scherzando? si ammette che l'immobile è unico ma per un problema di software si devono spendere 465 € (che sarebbe la differenza da versare)? se qualcuno di voi può aiutarmi a combattere questa battaglia con consigli o materiale legale, gli sarei eternamente grato .....
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CESKO
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soluzione! anche se assurda......chiedere l'agevolazione come prima casa per 2 soggetti eredi al prezzo di 1
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geco_geco
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La risoluzione 142/E del 4-6-2009 dell'AdE prescrive, al fine delle agevolazioni prima casa, che le due unità unite di fatto, vengano accorpate catastalmente entro 18 mesi e la nuova unità sia in possesso dei requisiti previsti dalla Nota II-bis posta in calce all'articolo 1 della Tariffa, parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Credo quindi che il presupposto delle agevolazioni sia l'accorpamento delle 2 unità entro 18 mesi dall'atto o dichiarazione di successione. saluti
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CESKO
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"geco_geco" ha scritto: La risoluzione 142/E del 4-6-2009 dell'AdE prescrive, al fine delle agevolazioni prima casa, che le due unità unite di fatto, vengano accorpate catastalmente entro 18 mesi e la nuova unità sia in possesso dei requisiti previsti dalla Nota II-bis posta in calce all'articolo 1 della Tariffa, parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Credo quindi che il presupposto delle agevolazioni sia l'accorpamento delle 2 unità entro 18 mesi dall'atto o dichiarazione di successione. saluti potrebbe esiste sempre il problema della titolarità......metti il caso che trattasi di successione testamentaria, come si fa in questo caso ai fini della fusione? 8O
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geco_geco
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E infatti non si fonde e a parer mio l'agevolazione prima casa varrà solo per una delle due unità. La risposta del funzionario dell'AdE non è poi così peregrina. saluti
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sole78
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Buongiorno, il caso che vi sottopongo dovrebbe essere semplice, ma non essendo sicuro vorrei avere qualche parere vostro. Inizialmente la ditta A possedeva il sub 1 (magazzino di 80 mq) e la ditta B il sub 2 (magazzino di 20 mq). A seguito di trasformazione edilizia le due u.i. sono state unite ed è stato realizzato un ufficio di 100 mq. L'accatastamento è avvenuto con due Docfa --> Altro --> dichiarazione di prozione di u.i.u. unita di fatto a .... con rendita di 1000 €. Il proprietario costituente la ditta A vuole fare testamento e lasciare la quota disponibile alla figlia che lo sta accudendo. Mi chiede di determinare il valore di tale quota. Voi come procedereste? Ringrazio anticipatamente chi vorrà dire la sua. saluti
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sole78
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