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Autore IMU e proprietà superficiaria

castello

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 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2012 alle ore 11:31

Ho accatastato un fabbricato (abusivo) costruito da un figlio sul terreno di proprietà della madre, e pertanto è stato intestato nel seguente modo: proprietaria per l'area la madre proprietario superficiario il figlio (senza titolo legale) l'imu in acconto era stata pagata dal figlio in quanto abita in questa casa con l'agevolazione, il comune pretende che venga pagata per intero dalla madre come seconda casa, allora mi chiedo a che cosa serve intestare il fabbricato secondo circolari esplicative emanate dall'agenzia del territorio oggi agenzia dell'entrate se pio non servono a nulla.....

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Autore Risposta

totonno
(GURU)
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

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19 Maggio 2006

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 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2012 alle ore 14:11

"castello" ha scritto:
Ho accatastato un fabbricato (abusivo) costruito da un figlio sul terreno di proprietà della madre, e pertanto è stato intestato nel seguente modo: proprietaria per l'area la madre proprietario superficiario il figlio (senza titolo legale) l'imu in acconto era stata pagata dal figlio in quanto abita in questa casa con l'agevolazione, il comune pretende che venga pagata per intero dalla madre come seconda casa, allora mi chiedo a che cosa serve intestare il fabbricato secondo circolari esplicative emanate dall'agenzia del territorio oggi agenzia dell'entrate se pio non servono a nulla.....



Per me il soggetto passivo è chi ha il possesso del bene, ovvero il titolare del diritto di superficie il quale, però, dovrebbe essere reso legittimo da valido titolo giuridico, (l'accordo verbale credo non basti), in assenza del quale si dimostra male il trasferimento da madre a figlio della proprietà superficiaria e vengono a galla inconvenienti spiacevoli. I soggetti si devono in sostanza decidere: o pago l'IMU come seconda casa considerando la madre unica proprietaria del terreno e di ciò che v'è sopra, oppure paga l'IMU il figlio con le agevolazioni prima casa pagando però le imposte ed i tributi derivanti dalla stipula dell'atto per cambio di intestazione della casa.

Saluti.

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mifab28

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10 Aprile 2008

Messaggi:
112

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 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2013 alle ore 10:57

Se ho capito bene, il proprietario Superficiario con "Ris1.Ditta priva di titolo legale reso pubblico" non è tenuto al pagamento IMU?

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dado48

(GURU)

Iscritto il:
24 Novembre 2005

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Terzo pianeta del Sistema Solare

 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2013 alle ore 12:03

Il diritto di superficie, nell'ordinamento giuridico, italiano è un diritto reale di godimento minore disciplinato dall'articoli 952 a 965 del codice civile italiano, che consiste nell'edificare e mantenere una costruzione al di sopra (o al di sotto) di un fondo di proprietà altrui. La costituzione di questo diritto vale a sospendere il principio di accessione.

Art. 952
Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà. Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo.

Il diritto di superficie può costituirsi in via convenzionale o per usucapione. In particolare, nel primo caso sorge a seguito della stipulazione di un contratto [v. 1321] ad efficacia reale [v. 1376}

Art. 1321
Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

Art. 1376
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.

Ne consegue, nel caso in esame, che non essendoci una costituzione del diritto di superficie, vale il principio dell'accessione con la conseguenza che la proprietaria dell'immobile terreno è anche proprietaria dell'immobile abitazione e, pertanto, deve versare l'IMU quale seconda casa.

Ulteriori apporti ?

Ciao, buon lavoro.

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mifab28

Iscritto il:
10 Aprile 2008

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112

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 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2013 alle ore 13:54

No, va benissimo, non rimane che farlo capire ai comuni in caso di accertamento, in quanto mi ritrovo un fabbricato con più Subalterni e con tutti i condomini prorpietari superficiari con riserva su tutti i sub.Questo perchè ancora devono effettuare l'atto di divisione dal notaio, o l'usucapione.



Grazie e Buon Lavoro

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topo78

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29 Gennaio 2011

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Siracusa

 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2014 alle ore 16:35

Salve, mi aggancio a questo argomento per porvi un quesito che mi è capitato.

Due fratelli edificano un fabbricato su un terreno di proprietà comune. Lo costruiscono in modo tale che sia diviso in verticale, pur ricadendo nel terreno di proprietà comune. Ognuno dei due acquista i materiali per la costruzione della propria unità immobiliare. Dopo un tecnico successivamente all'edificazione accatasta il fabbricato formando due unità immobiliare con la stessa particella ma con due sub distinti, attribuendone uno ad un fratello ed un'altro all'altro fratello; mentre il terreno rimane un BCNC con un proprio sub.

In seguito muore uno dei due fratelli e subentro io che faccio la successione del fabbricato ai figli e moglie del de cuius. Premesso che in visura mi trovo l'esclusiva proprietà del fabbricato al de cuius, passo ai rispettivi eredi la proprietà.

Oggi mi viene contestata questa successione dagli eredi, poichè gli hanno detto che essendo il terreno di proprietà comune anche il fabbricato lo era, dunque bisogna rettificare la successione.

La mia domanda è, essendo la costruzione realizzata con materiali acquistati dal de cuius su un terreno di cui è proprietario solo al 50%, non si ha della costruziuone la proprietà superficiataria (esclusiva)? pertanto non è corretto che la successione dell'unità immobiliare in questione sia dal de cuius agli eredi dello stesso?

Grazie anticipatamente

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mifab28

Iscritto il:
10 Aprile 2008

Messaggi:
112

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 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2014 alle ore 16:43

Per completare la discussione, ho chiesto anche al Notaio, il quale però ha detto che L'imu tocca al proprietario Superficiario anche se di fatto non ha alcun titolo a riguardo.

Mi sento un pò confuso.



Grazie.

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it9gvo

(GURU)

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3523

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trappeto

 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2014 alle ore 22:29

La normativa catastale mira sempre a identificare in Catasto il "soggetto d'imposta" nella qualità di possessore e a tale norma devono attenersi gli Uffici preposti all'imposizione delle tasse relative "all'oggetto d'imposta", Irpef. Imu, ecc.

Buon lavoro

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dado48

(GURU)

Iscritto il:
24 Novembre 2005

Messaggi:
2072

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Terzo pianeta del Sistema Solare

 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2014 alle ore 08:53

"Mifab28" ha scritto:
.... in quanto mi ritrovo un fabbricato con più Subalterni e con tutti i condomini proprietari superficiari con riserva su tutti i sub. Questo perchè ancora devono effettuare l'atto di divisione dal notaio, o l'usucapione.

Si potrebbe conoscere in quale modo i condomini COMproprietari sono divenuti "possessori" del fabbricato ???

Certo, un Atto di Divisione comporta che i comproprietari abbiano un titolo reale sull'immobile, ma, mi sembra che così non sia, poiché si indica per ultimo "usucapione".

In tale situazione, come rimarca It9gvo, ma anche il Notaio, l'IMU deve essere pagata dai possessori, con l'aggravante che per ognuno di essi ogni immobile del condominio è in parte "prima casa" ed in gran parte "seconda casa".

Restiamo in attesa, ciao, buon lavoro.

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robertopi

Iscritto il:
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3534

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NAPOLI

 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2014 alle ore 10:42

"topo78" ha scritto:
Dopo un tecnico successivamente all'edificazione accatasta il fabbricato formando due unità immobiliare con la stessa particella ma con due sub distinti, attribuendone uno ad un fratello ed un'altro all'altro fratello; mentre il terreno rimane un BCNC con un proprio sub.



A mio avviso il problema è proprio questo, il tecnico che ha eseguito l'accatastamento, ma anche l'ufficio che l'ha ricevuto, ha commesso un errore. Di fatto si è sostituito al notaio ed ha eseguito una divisione bella e buona.

La prassi corretta, sarebbe stata prima la divisione del terreno e poi la costruzione, oppure a costruzione avvenuta, l'accatastamento per 1/2 ai due fratelli e successivamente la divisione. In questo caso, morto un fratello, senza aver diviso il bene, il tutto sarebbe caduto in successione, da qui deriva la contestazione della erronea successione.

Anche se la questione potrebbe indurre, erronemente, ad inquadrare il tutto come un diritto di superficie costituito di fatto, a mio giudizio, ciò non è possibile, si vedano i riferimenti indicati da Dado 48.

Saluti

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topo78

Iscritto il:
29 Gennaio 2011

Messaggi:
32

Località
Siracusa

 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2014 alle ore 16:00

"Robertopi". Anche se la questione potrebbe indurre, erronemente, ad inquadrare il tutto come un diritto di superficie costituito di fatto, a mio giudizio, ciò non è possibile, si vedano i riferimenti indicati da Dado 48.

salve, io comunque leggendo il c.c. all'art. 934 "opere fatte sopra o sotto il suolo" capisco che qualunque costruzione esistente sopra/sotto il suolo appartiene al proprietario del suolo, salvo quanto disposto da una serie di articoli di cui qiuello che secondo me è di mio interesse è l'art. 936 "opere fatte da un terzo con materiale proprio" dice che il proprietario del fondo ha la facoltà di ritenerle, ma deve pagare il valore dei materiali e la manodopera (da qui penso che se deve pagarle non è il proprietario della costruzione). Dice inoltre "il proprietario del fondo non può obbligare il terzo a togliere la costruzione, quando è stata fatta a sua scienza e senza opposizione o quando sono state fatte dal terzo in buona fede".

Nel mio caso due fratelli "in buona fede" hanno costruito ognuno a proprie spese la propria costruzione, l'hanno poi messa anche in sanatoria con due diverse concessioni edilizie una in testa ad ognuno dei due, ed in fine l'hanno accatastata ognuno per conto proprio. Inoltre esiste una scrittura privata tra le parti, non registrata, ove si attribuiscono le rispettive proprietà, non so se questa può valere come "contratto" tale da costituire in via convenzionale un diritto di superficie.

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phoenicius

Iscritto il:
28 Ottobre 2016 alle ore 18:31

Messaggi:
3

Località

 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2016 alle ore 17:02

Il diritto di superficie si costituisce per "Atto Pubblico", quindi non esiste alcun diritto di fatto. Il comune ha ragione

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