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/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / far firmare Docfa ai clienti
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Autore far firmare Docfa ai clienti

ginevra

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28 Giugno 2019 alle ore 19:28

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27

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 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2019 alle ore 18:03

Ciao tutti,

intanto grazie, con vostri suggerimenti e spulciate varie nel forum, il primo docfa è andato a buon fine!



Ho visto che ho una ricevuta di cassa, di trasmissione, registrazione... tutto... ma niente timbri o sovraimpressioni di protocollo nel file originale trasmesso (tutte le parti riservate all'ufficio protocollo sono rimaste vuote).


La domanda è: al cliente cosa devo dare, rilasciare e far firmare di tutta questa roba?

Grazie!!

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Autore Risposta

CESKO

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07 Novembre 2006

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2019 alle ore 18:52

"ginevra" ha scritto:
Ciao tutti,

intanto grazie, con vostri suggerimenti e spulciate varie nel forum, il primo docfa è andato a buon fine!



Ho visto che ho una ricevuta di cassa, di trasmissione, registrazione... tutto... ma niente timbri o sovraimpressioni di protocollo nel file originale trasmesso (tutte le parti riservate all'ufficio protocollo sono rimaste vuote).


La domanda è: al cliente cosa devo dare, rilasciare e far firmare di tutta questa roba?

Grazie!!



Tutta questa roba, come la chiami Tu, va fatta firmare e conservata presso il tuo studio per 5 anni!

Saluti

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ginevra

Iscritto il:
28 Giugno 2019 alle ore 19:28

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 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2019 alle ore 19:18

"CESKO" ha scritto:
Tutta questa roba, come la chiami Tu, va fatta firmare e conservata presso il tuo studio per 5 anni!

Saluti


ciao Cesko, grazie anche a te.

Non c'è quindi un documento Docfa riepilogativo (come quello inviato) con sigle/n. di protocollo apposto?

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bioffa69

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23 Settembre 2009

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2019 alle ore 21:11

"ginevra" ha scritto:
"CESKO" ha scritto:
Tutta questa roba, come la chiami Tu, va fatta firmare e conservata presso il tuo studio per 5 anni!

Saluti


ciao Cesko, grazie anche a te.

Non c'è quindi un documento Docfa riepilogativo (come quello inviato) con sigle/n. di protocollo apposto?



Hai la ricevuta di registrazione e di pagamento, che consegnerai al tuo cliente insieme al DOCFA ealle schede.



Tu devi tenere copia di tutto, firmato dal tuo cliente, per 5 anni.



Saluti

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rubino
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Potenza

 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2019 alle ore 07:14

Buongiorno e benvenuta/o nel forum. I Colleghi ti hanno risposto come al solito esaurientemente, intervengo solo per un darti un consiglio presumendo di avere qualche anno di pratica professionale in più: la stampa del DOCFA andrebbe fatta firmare prima dell'invio spiegando al Cliente/Dichiarante/Contribuente cosa è stato rilevato, disegnato, elaborato, determinato e predisposto per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate, questo perchè sia edotto non solo del lavoro svolto per suo conto ma anche della corresponsabilità tecnico/dichiarante in merito alla forma e al contenuto della denuncia che costoro si apprestano a rendere alla Pubblica Amministrazione e qui voglio ricordarmene una in partiolare: "Dichiaro che il presente modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali è conforme ai documenti cartacei in originale sottoscritti da me medesimo e dal soggetto obbligato". Quel "me medesimo" siamo noi.

Buon lavoro

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EALFIN

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 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2019 alle ore 20:41

Non ricordo dove l'ho letto (Circolare, ecc.) ma mi risulta che sulle copie del modello D, sia quella da trattenere (minimo 5 anni) per le eventuali verifiche e sia quella da restituire al cliente, vanno inserite dal tecnico redattore il Docfa, alla prima pagina del modello D1, al centro e in basso, la data di registrazione e il protocollo di registrazione (io in più ci metto pure mio timbro e firma nello spazio intorno alla parola "incaricato").

Appena avrò tempo fornirò gli estremi della disposizione di quanto sopra da me affermato.

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EALFIN

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03 Dicembre 2006

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 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2019 alle ore 21:05

Trovato quanto da me affermato nel post precedente:

Provvedimento Agenzia del Territorio del 22 marzo 2005.
Art. 8 Ricevute e comunicazioni
Comma 6
L'utente annota sul documento originale cartaceo, da lui conservato, la data e il numero di protocollo di registrazione del modello unico informatico catastale.

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SIMBA4

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Veneto - Adria città Etrusca

 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2019 alle ore 21:40

"EALFIN" ha scritto:
Trovato quanto da me affermato nel post precedente:

Provvedimento Agenzia del Territorio del 22 marzo 2005.
Art. 8 Ricevute e comunicazioni
Comma 6
L'utente annota sul documento originale cartaceo, da lui conservato, la data e il numero di protocollo di registrazione del modello unico informatico catastale.



Ciao EALFIN, quella norma da te citata è superata con l'avvento dell'invio telematico (comunque grazie del vecchio ricordo normativo).

È superata perché ora nella ricevuta di registrazione viene stampato anche un codice che deve corrispondere a quello del documento docfa inviato telematicamente.

Se non corrisponde quel codice significa che la pratica inviata telematica è differente rispetto alla ricevuta di registrazione.

Cordiali saluti

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rubino
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Potenza

 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2019 alle ore 05:55

La prassi richiamata risale alla prima fase della sperimentazione dell'invio telematico ed è ancora vigente: quando chiesto, la stampa del docfa da esibire a chiunque ne abbia titolo, debitamente firmata, dovrebbe riportare quegli estremi noto che le ricevute di trasmissione, ricezione, cassa ed approvazione venivano rilasciate dal sistema già dal primo giorno dell'attivazione della sperimentazione. Concordo sulla funzione del codice di riscontro, la cui corrispondenza con il dato presente nella ricevuta di approvazione fornisce la garanzia che il documento inviato ed approvato corrispondono, tuttavia sappiamo che è proprio il suo variare ad ogni modifica (giustamente!) che spinge molti tecnici redattori a far sottoscrivere il documento al dichiarante dopo l'approvazione e non prima come dichiarano nel frontespizio.

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SIMBA4

Iscritto il:
28 Agosto 2015 alle ore 16:02

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Veneto - Adria città Etrusca

 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2019 alle ore 10:56

....

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EALFIN

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 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2019 alle ore 16:50

Non ho ancora trovato un tecnico conosciuto di persona o virtualmente che mi abbia confermato che fa firmare al cliente la copia cartacea ordinaria ex front office e non il modello unico informatico di Docfa e Pregeo come fa la maggior parte dei tecnici (per di più a pagina 1 del modello D1 Docfa versione informatica manca il quadro per la firma del tecnico e del dichiarante).

In molti casi di Docfa, pur avendo dovuto effettuare piccole modifiche al primo Docfa inviato e non accettato, non variando il codice di riscontro non ho fatto firmare nuovamente al cliente il documento Docfa.

Quanto sopra perché le planimetrie non vengono stampate insieme alla stampa Docfa quando non si spunta l'attestazione per l'invio telematico.

Parlo di quelle modifiche che non incidono sulla consistenza, rendita e relazione, ovvero quelle modifiche tipo: inserimento dei confinanti in planimetria o in E.P. qualora mancanti; inserimento in planimetria della destinazione dei locali qualora non inserita e/o erroneamente inserita tipo la scritta cucina; inserimento, sull'elaborato planimetrico, del grafico delle entità tipologiche qualora mancante (ove dovuto) e qualora detto grafico entri nella prima pagina dei grafici di E.P., ovvero sotto o a fianco dei grafici di E.P.).

L'unico accorgimento per non far variare il codice e non far variare la superficie dei poligoni.

In tal caso io su uno schema di elaborato grafico a parte con riportati tutti i poligoni, che mi stampo, annoto sempre la superficie esatta di ogni poligono tale che, quando carico i grafici in Docfa, apporto sempre delle correzioni alle suddette superfici per farle coincidere con quelle ricavate da Cad, visto che il Docfa le calcola in modo leggermente diverso rispetto alla superficie calcolata dal Cad e/o tramite Cad.

Tanto per fare un esempio se ho una superficie poligono di mq. 50,49 in Cad e 50,51 in Docfa il codice di riscontro cambia perchè il Docfa considera mq. 51 di S.C. e non mq. 50 come esatto.

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rubino
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 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2019 alle ore 17:11

Ealfin, confesso di non aver capito cosa hai scritto (ma è sicuramente un mio limite): l'unico documento che il Dichiarante sottoscrive (ed è l'unico a cui ho fatto riferimento) è il "Modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali - accertamento della proprietà immobiliare urbana", che c'entra la copia cartacea ordinaria ex front office? Che c'entra che manca il quadro a pag 1? Il tecnico rende 3 dichiarazioni alla P.A. indipendentemente che firmi o meno in calce ad esse e comunque se non vuoi farlo rifirmare è una tua decisione.

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EALFIN

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 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2019 alle ore 17:26

In Docfa alla prima pagina c'è scritto:

- Dichiaro che il presente modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali è conforme ai documenti cartacei in originale sottoscritti da me medesimo e dal soggetto obbligato

E' un pò come il Notaio che, rilasciando una copia conforme della Procura allegata ad un atto, allega un foglio aggiuntivo dove dice: Dichiaro che la copia Procura di cui alle pagine precedenti è conforme a quella originale allegata a tale atto rep., ecc.

Quindi il modello originale (Docfa e Pregeo) che a mio avviso va fatto firmare al cliente (quello che ho sempre fatto fare dal primo invio telematico), ad esempio per il Docfa, non è il documento dove c'è scritto

"MODELLO UNICO INFORMATICO DI AGGIORNAMENTO........."

ma quello dove c'è scritto:

"ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA' IMMOBILIARE URBANA".

Infatti il cliente e il tecnico non possono firmare il MODELLO UNICO INFORMATICO ECC. (essendo informatico deve essere firmato solo digitalmente dal tecnico per l'invio) ma quello cartaceo di cui sopra ovvero quello di ACCERTAMENTO ecc.

Gli identici codici di riscontro attestano che il modello cartaceo sottoscritto è identico a quello informatico firmato digitalmente dal tecnico per l'invio telematico.

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rubino
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 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2019 alle ore 18:04

Il documento che dichiarante e tecnico devono firmare è quello prodotto in formato PDF dalla procedura docfa alla fine dell'inserimento dei dati. il tecnico lo esporta, lo stampa e lo sottoscrive congiuntamente al dichiarante; il tecnico appone la firma elettronica e l'invia telematicamente per l'approvazione: uno è, non ce ne sono altri Elfin! Quello è il documento firmato, quello è il documento inviato, quello è il documento approvato ed è quello che il tecnico deve conservare per 5 anni con l'obbligo di esibirlo a chi ne abbia titolo, non ce ne sono altri.

E comunque no, non è un pò come il notaio di cui scrivi: c'è scritto chiaramente che io tecnico redattore

Dichiaro che il presente modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali è conforme ai documenti cartacei in originale sottoscritti da me medesimo e dal soggetto obbligato

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EALFIN

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 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2019 alle ore 18:57

Provvedimento 22 dicembre 2006

Art. 2 comma 2 Il modello unico informatico catastale.......è sottoscritto, mediante l'apposizione della firma elettronica avanzata dal professionista che ha redatto gli atti tecnici di aggiornamento.......

Art. 2 comma 5 ......il professionista ....... deposita presso il comune competente l'atto di aggiornamento ed attesta nel modello unico informatico catastale.....

Art. 4 comma 1 ... I documenti cartacei originali sottoscritti dal professionista e dai titolari di diritti reali.....

A mio avviso:

i documenti Docfa e Pregeo tradizionali ovvero quelli che si presentavano in front office e quelli (Pregeo) che io presento ancora in Comune per il deposito non sono mai andati in pensione ma a mio avviso corrispondono agli atti tecnici di aggiornamento, l'atto di aggiornamento e ai documenti cartacei originali di cui al Provvedimento descritto sopra, come da me sottolineati.

Se io presento un documento Pregeo informatico al Comune per il deposito al momento della firma (apposta ad esempio il giorno prima) dichiaro che il documento è stato depositato in Comune ma è un falso perché il deposito lo devo ancora fare ovvero il giorno dopo ad esempio.

Risultato: al momento che firmo e appongo la data sul modello unico informatico catastale Pregeo invece che sul modello tradizionale che si presentava in front office dichiaro ogni volta il falso ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00 perché nel momento in cui firmo non ho depositato un bel nulla ma lo devo ancora fare.

Nei vari Decreti, Circolari e Provvedimenti non si parla di originali del modello unico informatico sottoscritti manualmente dal tecnico e dal titolare diritti reali ma si fa distinzione fra modello unico informatico catastale, del quale si parla solo che va firmato digitalmente del tecnico, rispetto agli atti di aggiornamento o documenti cartacei originali i quali se fossero una semplice copia del modello unico informatico bastava semplicemente dire in dette norme, prassi, ecc. che la copia cartacea del modello unico informatico catastale inviato per via telematica e firmato digiltamente dal tecnico deve essere sottoscritto manualmente da tecnico e parti interessate.

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