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Autore Fabbricato che ha perso il requisito di ruralità

geolab2

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30 Ottobre 2025 alle ore 00:09

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 0 -  0 - Inviato: 31 Ottobre 2025 alle ore 05:54

Salve, vi espongo il mio quesito:

Un fabbricato (censito al Catasto dei Fabbricati con Categoria A/2) a inizio di quest'anno (2025) ha perso il requisito di ruralità a causa del decesso del proprietario.

Tale fabbricato a seguito di testamento/successione, a metà del 2025 è passato a un erede che non ha i requisiti per la ruralità.
(Essendo l'abitazione principale (prima casa) per il nuovo proprietario l'IMU non è dovuta).


In questa pagina web del sito dell'Agenzia delle Entrate leggo:

Clicca sull'immagine per vederla intera


Nel caso in cui non è necessario un nuovo classamento e una nuova rendita, il richiedente deve presentare la richiesta di cancellazione dell'annotazione entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata la perdita dei requisiti.

Il modulo per la richiesta della cancellazione dell'annotazione dovrebbe essere questo (si trova in questa pagina web del sito dell'Agenzia delle Entrate).






Da tutto quello detto in precedenza ne derivano due domande che vorrei porvi:

1. Nel caso in cui non è necessario un nuovo classamento e una nuova rendita, per la cancellazione dell'annotazione non c'è bisogno del DOCFA?

2. Essendo passati più di 30 giorni dalla perdita dei requisiti di ruralità, qual è la sanzione e come pagarla?

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Autore Risposta

Topgun

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17 Settembre 2022 alle ore 22:43

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 1 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2025 alle ore 17:09

"geolab2" ha scritto:


Nel caso in cui non è necessario un nuovo classamento e una nuova rendita, il richiedente deve presentare la richiesta di cancellazione dell'annotazione entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata la perdita dei requisiti.

Da tutto quello detto in precedenza ne derivano due domande che vorrei porvi:

1. Nel caso in cui non è necessario un nuovo classamento e una nuova rendita, per la cancellazione dell'annotazione non c'è bisogno del DOCFA?

2. Essendo passati più di 30 giorni dalla perdita dei requisiti di ruralità, qual è la sanzione e come pagarla?





1. Per le unità immobiliari che, perdendo i requisiti di ruralità, necessitano di nuovo classamento e rendita, permane l’obbligo di presentazione della dichiarazione in catasto, con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze n. 701 del 1994 (procedura Docfa). La presente domanda è valida ai soli fini della cancellazione dell’annotazione riferita alla ruralità degli immobili e nei casi in cui non risulta necessaria la variazione del classamento e della rendita

2. Non mi risultano sanzioni per ritardata presentazione della domanda oltre i termini. Ma non ne sono sicuro. Eventualmente, mi sembra non ci siano alternative.

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geolab2

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30 Ottobre 2025 alle ore 00:09

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 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2025 alle ore 23:38

"Topgun" ha scritto:

1. ...La presente domanda è valida ai soli fini della cancellazione dell’annotazione riferita alla ruralità degli immobili e nei casi in cui non risulta necessaria la variazione del classamento e della rendita



Per presentare questa domanda si deve per forza andare all'Agenzia delle Entrate oppure è possibile inviarla anche tramite Email o PEC ?

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3L

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 1 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2025 alle ore 10:44

Vi è possibilità di inoltro tramite l'area riservata A. d. E. del cittadino interessato tramite spid -Istanze e certificati/consegna doc. ed istanze (sperimentato nel 2024).

Mi risulta che per ritardata presentazione oltre 30gg. della cancellazione dei requisiti di ruralità è prevista sanzione. Non applicabile invece nella richiesta di iscrizione.

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geolab2

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 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2025 alle ore 23:50

"3L" ha scritto:
Vi è possibilità di inoltro tramite l'area riservata A. d. E. del cittadino interessato tramite spid -Istanze e certificati/consegna doc. ed istanze (sperimentato nel 2024).



Il documento che gli hai inviato, lo hai firmato con firma digitale oppure

hai:

1. compilato il modulo

2. lo hai stampato e firmato a penna

3. hai fatto una scansione pdf del modulo firmato e gliela hai inviata ?



"3L" ha scritto:
Mi risulta che per ritardata presentazione oltre 30gg. della cancellazione dei requisiti di ruralità è prevista sanzione. Non applicabile invece nella richiesta di iscrizione.



Avendo fissato un termine di 30 giorni per presentare la richiesta, davo per scontato che c'è una sanzione ma non ho trovato niente riguardo l'ammontare della sanzione e come pagarla.

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3L

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 1 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2025 alle ore 20:08

Istanza ed autocertificazione (trattavasi di richiesta di iscrizione ruralità) sottoscritti dalla parte proprietaria in fotocopia/scansione con allegato doc. identità trasmessi, tramite SPID dell'interessato, su area riservata AdE - Istanze e certificati/consegna doc. ed istanze dove dovrebbe esservi la possibilità di selezionare il servizio:

ISCRIZIONE/CANCELLAZIONE NEGLI ATTI DEL CATASTO SUSSISTENZA REQUISITI RURALITA' -
RICHIESTA.

Istruzioni sulla Circ. 2/2012 (punto 2, 4 e 7 ultimo periodo), all'epoca Ag. Territorio.

Per la sanzione non ho esperienza di come procedere.

Provare approfondimenti da

www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede...

dove si rimarca che:

Per le unità immobiliari urbane che, in seguito all’inserimento in atti dell’annotazione di ruralità, ne perdono i requisiti, pur non subendo modifiche tali da comportare un nuovo classamento e una nuova rendita, il richiedente deve presentare la richiesta di cancellazione della suddetta annotazione entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata per l’immobile la perdita dei requisiti.

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geolab2

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 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2025 alle ore 23:11

Grazie per le informazioni. Buon fine settimana!

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