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Autore dubbio su sanzione

FABRIZIO81

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26 Marzo 2007

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 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2011 alle ore 16:01

Salve a tutto, seguo minuto per minuto i movimenti dell Adt ma non si capice molto bene cosa vogliano fare..
Sto per spedire un telematico, di un fabbricato costruito nel 1990 e ultimato meno di trenta giorni a oggi, mettendo in data ad esempio del 20 aprile 2011 in quale "sanzione" rientro???

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Autore Risposta

lukabo

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 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2011 alle ore 16:25

se l'ultimazione dei lavori (nel tuo esempio il 20aprile) corrisponde alla fine lavori che viene dichiarata in comune non rientri in nessuna sanzione.

se accatasti tra il 31mo ed il 120mo giorno dopo la fine lavori la sanzione è di 32,25 €/uiu (ravvedimento operoso) oltre diritti del docfa

se accatasti dopo il 120mo giorno, ma entro 13mesi dalla fine lavori, paghi 51,60 €/uiu di sanzione (ravvedimento operoso) oltre i diritti del docfa

se la fine lavori è stata dichiarata nel 1990 non sei sanzionabile poiché la sanzione è andata in prescrizione (così riferiscono i tecnici dell'AdT di Milano) quindi paghi solo i diritti normali del docfa

spero di aver scritto giusto eheheh
ciao e buon lavoro

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lello59

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torrance

 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2011 alle ore 16:27

Muoviti!!!!
Hai tempo per concludere tutta la procedura, registrazione del Docfa compreso, entro il 20 maggio 2011, pena l'applicazione delle nuove sanzioni, riguardo alle quali, dopo la scadenza, puoi sempre avvalerti del ravvedimento operoso che, se non vado errato, entro il 19 giugno, è pari ad 1/10 del minimo, ovvero:
€ 1032/10 = € 103,20
Pace e saluti

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lello59

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08 Agosto 2003

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torrance

 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2011 alle ore 16:30

per lukabo:
la violazione, con irrogazione delle sanzioni, si concretizza dopo il 30° giorno dall'ultimazione che, a detta di Fabrizio81, è avvenuta il 20/04/2011.
Pace e saluti

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lello59

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08 Agosto 2003

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torrance

 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2011 alle ore 16:33

per lukabo:
chiedo scusa, non avevo letto bene "dopo il 31° giorno....".
Ma il 31° giorno fa cadere la violazione nel nuovo regime sanzionatorio mentre i tuoi calcoli si riferiscono al vecchio regime.
Pace e saluti

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bioffa69

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2011 alle ore 16:33

"lello59" ha scritto:
Muoviti!!!!
Hai tempo per concludere tutta la procedura, registrazione del Docfa compreso, entro il 20 maggio 2011, pena l'applicazione delle nuove sanzioni, riguardo alle quali, dopo la scadenza, puoi sempre avvalerti del ravvedimento operoso che, se non vado errato, entro il 19 giugno, è pari ad 1/10 del minimo, ovvero:
€ 1032/10 = € 103,20
Pace e saluti



cancellato perche' considerazione errata, grazie a lello59, che correttamente mi ha fatto notare l'errore.

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lello59

Iscritto il:
08 Agosto 2003

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torrance

 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2011 alle ore 16:45

per bioffa 69:
cito la circolare 4/2011:
"... ai fini della corretta determinazione delle sanzioni applicabili la violazione si configura decorsi 30 giorni dal momento in cui gli immobili sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati..."
L'ultimazione entro il 30/04 non colloca, sic et simpliciter, la sanzione appicabile nel vecchio regime, lo è, invece, il decorso del termine (30 gg.) da questa che lo determina.
Per capirci, un fabbricato ultimato il 1° aprile cade nel nuovo regime sanzionatorio se non si adempie nei termini ....basta leggere attentamente la pag. 4 e tutto più che chiaro.
Pace e saluti

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bioffa69

Iscritto il:
23 Settembre 2009

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2011 alle ore 16:50

vero...mi era sfuggito ciao

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