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Argomento: Divisione tramite scrittura privata

Autore Risposta

uccellino

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 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2019 alle ore 06:55

Ciao.

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joemc

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08 Settembre 2019 alle ore 10:51

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 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2019 alle ore 07:11

"uccellino" ha scritto:




Noto che un atto fra vivi non è registrabile, trascrivibile e volturabile se non riporta gli identificativi catastali dei beni, in questo caso formanti le quote spettanti ai condividenti in diritto di proprietà pro-quota o negli altri diritti reali (usufrutto, uso, abitazione) e che non basta la descrizione e/o planimetrie varie allegate, così come hanno pensato di fare la divisione è inefficace per mancanza della pubblicità immobiliare perchè la scrittura privata non sarà trascrivibile e volturabile essendo priva degli estremi catastali beni.




Gli identificativi/estremi catastali dei beni cosa sono? Numero di foglio e particella? Quelli nella scrittura privata ci dovrebbero essere visto che vogliono effettuare il frazionamento dei terreni tramite il geometra, dividendo le attuali particelle di modo che le nuove possano essere assegnate ai nuovi proprietari...

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EFFEGI
f.g.

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 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2019 alle ore 15:35

In Italia l'unico modo per il trasferimento della proprietà è la forma scritta, a nulla valgono le strette di mano.

La scrittura privata, vale solo tra coloro che la sottoscrivono e non può essere opponibile a terzi, e comunque deve contenere una descrizione dettagliata degli immobili ivi compreso gli identificativi catastali.

Non obbligatorio, ma consigliabile, apporre una marca o farsi spedire reciprocamente tra le parti la scrittura tramite raccomanda, PEC, etc onde avere una data certa della scrittura.

La scrittura privata, pur munita di "data certa" non potrà mai essere trascritta, la quale se redatta per bene (ivi compreso gli estremi catastali) potrà essere autenticata nelle firme da un notaio. Ma a questo punto diventa un atto vero e proprio, con tutti i costi annessi e connessi, di un normale rogito notarile, e quindi, non si può più parlare di scrittura privata bensi di atto pubblico.

Unico vantaggio della scrittura privata, munita della "data certa" è quello che, decorso il termine di un ventennio, potrà essere portata come "ulteriore prova" del possesso pacifico e continuativo esercitato sugli immobili di cui alla scrittura privata a seguito di divisione bonaria non convalidata da atto pubblico, e intestarsi gli immobili di cui alla scrittura per usucapione ultraventennale, con sentenza del giudice, o con eventuali donazioni "per possesso" o inserite in successione di morte sempre con la dichiarazione del "possesso ultraventennale".

Se non si ha una chiara prova, risulta sempre più complicato (non impossibile però) dimostrare il periodo di possesso ultraventennale.

Ci sono zone in cui il valore degli immobili è talmente irrisorio che si ricorre di frequente alla scrittura privata, e poi con la morte dei sottoscrittori (di solito i genitori) gli immobili posseduti vengono inseriti nelle rispettive successioni di morte.

Saluti.

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2019 alle ore 19:07

La scrittura privata anche se notarile e trascritta, non è mai un atto pubblico.



Saluti

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EFFEGI
f.g.

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 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2019 alle ore 19:32

"totonno" ha scritto:
La scrittura privata anche se notarile e trascritta, non è mai un atto pubblico.
Saluti



Che c....o dici.

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uccellino

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 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2019 alle ore 07:09

A margine, le "eventuali donazioni per possesso" sono un escamotage molto 'italiano per aggirare la procedura giudiziaria di dichiarazione di proprietà per usucapione perché e' basata su una dichiarazione di parte, anche se resa davanti al Notaio. Nssuno ha verificato che sussistono tutti i requisiti previsti dal C.C. come la gratuità, la pacificita ecc. come avviene in Tribunale. Non date questi consigli.

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EFFEGI
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 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2019 alle ore 08:37

"uccellino" ha scritto:
A margine, le "eventuali donazioni per possesso" sono un escamotage molto 'italiano per aggirare la procedura giudiziaria di dichiarazione di proprietà per usucapione perché e' basata su una dichiarazione di parte, anche se resa davanti al Notaio. Nssuno ha verificato che sussistono tutti i requisiti previsti dal C.C. come la gratuità, la pacificita ecc. come avviene in Tribunale. Non date questi consigli.



Chi fa una dichiarazione di possesso se ne assume le responsabilità. Dichiarazioni mendaci sono punibili penalmente. Il notaio ammonisce verbalmente e con dichiarazione espressa nell'atto tale ammonizione.

Il donatario (chi riceve la donazione) o l'acquirente (chi compra) è ben consapevole del "limite e pericolo" di tale dichiarazione, che fa sempre salvi i diritti di eventuali "terzi" che possono adire le vie legale per sentirsi riconosciuiti i loro eventuali diritti lesi dalla dichiarazione di possesso dichiarata nel rogito.

Per cui non si tratta di "dare consigli" giusti o sbagliati che essi siano.

Laddove il valore degli immobili è irrisorio molte persone optano per una soluzione del genere. Le parti che accettano di fare un atto per possesso (sono sempre almeno in due, oltre al notaio, e aggiungo anche maggiorenni) sono ben consapevoli del rischio annesso e connesso.

Un vecchio detto popolare dice: "lo sparagno non è guaragno" che tradotto: "Il risparmio non è guadagno"..... ma non sempre aggiungo io.

Saluti e buon fine settimana.

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uccellino

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 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2019 alle ore 09:04

Mah, quando finirà 'stà personalizzazione delle Leggi? "Si dovrebbe andare dal Notaio o in Tribunale, ma gli altri mica io". Il Notariato ha più volte richiamato i Pubblici Ufficiali Roganti a non ricevere e/o stipulare atti pubblici con clausole per possesso.

Tanto per essere chiari: di Avv. Massimo Ginesi, tratto da http://www.avvocatoginesi.it/il-bene-u...

"Una interessante sentenza della Corte di legittimità, resa da un finissimo estensore, (Cass.Civ. sez. 12 dicembre 2018 n. 32147 pres. Giusti rel. Scarpa) affronta un tema complesso e di grande rilievo : la vendita di beni usucapiti, il cui acquisto non sia stato cristallizzato in una pronuncia di accertamento.

Il trasferimento deve ritenersi consentito e lecito (mentre non lo è quello del mero possesso che ancora non abbia dato luogo a fattispecie acquisitiva), tuttavia al notaio che redige l’atto sono imposti ben precisi doveri di informazione dell’acquirente, sui rischi che un simile atto traslativo comporta.

La sentenza, che in realtà è di più ampio respiro rispetto al tema della trasferibilità del bene usucapito, traccia i confini degli obblighi notarili in sede di redazione di atti di trasferimento immobiliari e origina dal ricorso di un notaio palermitano, sanzionato dal proprio organo disciplinare per aver rogato 309 atti inserendo una mera clausola di stile del seguente tenore “Dichiara la parte venditrice (o donante) che il diritto di piena proprietà sull’immobile oggetto di quest’atto è pervenuto alla stessa per giusti e validi titoli ultraventennali”.

Osserva la corte che ” Al notaio Antonino P. è stato contestato in sede disciplinare, per quanto qui rilevi, l’addebito disciplinare derivante dalla violazione dell’art. 50, lett. b), del codice deontologico elaborato dal Consiglio nazionale del notariato, il quale, in tema di contenuto degli atti, per soddisfare le esigenze di chiarezza e di completezza, impone al notaio di curare che dal testo dell’atto normalmente risultino “le indicazioni necessarie per l’inquadramento dell’atto nella vicenda giuridico-temporale su cui opera (ad es.: titoli di provenienza e atti direttamente connessi; formalità pregiudizievoli; servitù; vincoli di disponibilità).

E’ stata contestata anche la violazione dell’art. 14, lettera b) del Codice deontologico, per aver rinunciato a richiedere la documentazione dovuta per legge o comunemente ritenuta necessaria (ad es. catastale, urbanistica) per il compiuto ricevimento dell’atto.



Il ricorrente invoca in suo favore il precedente giurisprudenziale costituito da Cass. Sez. 2, 05/02/2007, n. 2485, che in verità richiama anche l’ordinanza impugnata.

L’insegnamento contenuto in tale pronuncia non è però decisivo ai fini dell’accoglimento del primo motivo di ricorso.

La sentenza n. 2485 del 2007 dapprima escluse la nullità della vendita di un bene di cui l’alienante assuma essere diventato proprietario per usucapione, sia pur senza alcun preventivo accertamento giudiziale di tale acquisto della proprietà, distinguendo questo problema dalla diversa questione della possibilità che oggetto di una vendita possa essere il solo possesso, in quanto tale, di un immobile.

Non potrebbe logicamente sostenersi, ad avviso di Cass. n. 2485/2007, che chi abbia usucapito, pur essendo ormai proprietario, non sia legittimato a disporre validamente del bene fino a quando il suo acquisto non sia accertato giudizialmente.

La stessa sentenza escluse altresì profili di responsabilità per negligenza professionale del notaio che, con riguardo ad una vendita di terreni dei quali l’alienante aveva assunto di aver acquistato la proprietà per usucapione, senza alcun accertamento giudiziale, non aveva comunque avvertito l’acquirente come l’acquisto potesse essere a rischio, visto che nell’atto era stata comunque espressamente inserita una clausola dal cui poteva desumersi che l’acquirente fosse non di meno consapevole di tale rischio (in quanto il venditore si era impegnato a rifondere all’acquirente tutti i danni che terzi potessero pretendere “in conseguenza della vendita imperfetta dei terreni”).

Il riconoscimento della validità del trasferimento dell’immobile usucapito, pur in assenza di un preventivo accertamento giudiziale (su cui si vedano già peraltro, Cass. Sez. 5, 07/08/2000, n. 10372; Cass. Sez. 1, 26/11/1999, n. 13184)/ assume sicura rilevanza con riguardo all’art. 28, n. 1, della legge notarile.

Rileva ancora la corte che “ Il notaio non è tenuto ad uno specifico controllo della legittimazione del disponente che si dichiari proprietario per usucapione, e può limitarsi a prendere atto che la volontà delle parti è espressamente diretta all’effetto traslativo, anche se lo stesso sia insicuro.

Poiché, tuttavia, il notaio ha un obbligo di informazione e di chiarimento nei confronti delle parti, anche ai fini della funzione di adeguamento nella compilazione prescritta dell’atto che gli affida l’art. 47, comma 2, legge notarile, egli dovrà accertarsi che il compratore abbia ben chiaro il rischio che assume con l’acquisto, per aver fondato l’alienante la sua proprietà sulla maturata usucapione non accertata giudizialmente. L’acquirente, adeguatamente informato, per una maggior sicurezza del suo acquisto, in assenza delle visure ipocatastali ventennali, può, allora, richiedere specifiche garanzie, oltre quelle ex artt. 1483 e 1484 c.c., oppure preventivare un congruo risarcimento nel caso di esito infelice della vendita (come, ad esempio, accertato nella fattispecie decisa da Cass n. 2485/2007), ed il notaio può procedere così alla stipula, riportando nell’atto i dati forniti dalle parti.

In particolare, deve ritenersi necessario che il notaio precisi nell’atto che il compratore è consapevole che l’acquisto dal preteso usucapiente possa essere a rischio, mediante apposita clausola del negozio stipulato tra le parti, da menzionare nel quadro “D” della nota di trascrizione, per segnalare altresì ai terzi la carenza della pubblica fede notarile con riguardo alla provenienza dell’immobile ed all’inesistenza di formalità pregiudizievoli.”

In tal senso, la Corte d’Appello di Palermo ha, all’opposto, accertato unicamente un sistematico inserimento (309 atti nel biennio 2001/2012) di una clausola che, di fatto, consentiva al notaio P. di non indicare i titoli di provenienza, nella quale la parte disponente dichiarava che “il diritto di piena proprietà sull’immobile” le fosse “pervenuto” (espressione che lascerebbe pensare ad un acquisto di carattere derivativo, piuttosto che originario) “per giusti e validi titoli ultraventennali”. Nessun riferimento espresso si faceva, dunque, all’acquisto per usucapione, ma, soprattutto, nessuna consapevolezza del rischio dell’acquisto veniva rivelata dal compratore, sicché l’esonero dalle visure ventennali appariva, piuttosto, conseguenza dell’iniziativa dello stesso notaio stipulante, e non effetto delle volontà concreta delle parti, il che rende configurabile il comportamento deontologicamente scorretto del professionista.”

© Massimo Ginesi 19 dicembre 2018"

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EFFEGI
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 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2019 alle ore 09:13

"uccellino" ha scritto:
Mah, quando finirà 'stà personalizzazione delle Leggi? "Si dovrebbe andare dal Notaio o in Tribunale, ma gli altri mica io". Il Notariato ha più volte richiamato i Pubblici Ufficiali Roganti a non ricevere e/o stipulare atti pubblici con clausole per possesso.

Tanto per essere chiari: di Avv. Massimo Ginesi, tratto da http://www.avvocatoginesi.it/il-bene-u...



Da una veloce lettura della sentenza, si evidenzia la conferma di quanto detto nel mio precedente intervento, ossia: il notaio deve ammonire sulle conseguenze di un atto con dichiarazione di possesso e deve ammonire le parti contraenti, e poi deve verificare che non vi siano trascrizioni nel ventennio antecedente l'atto.

Buona giornata.

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2019 alle ore 09:53

"EFFEGI" ha scritto:
"totonno" ha scritto:
La scrittura privata anche se notarile e trascritta, non è mai un atto pubblico.
Saluti



Che c....o dici.



Ti confondi con la pubblicità di una scrittura privata trascritta. Ma c'è la sua bella differenza tra questa e un atto pubblico.



Modera i termini e attieniti strettamente sull'argomento.



Saluti

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EFFEGI
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 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2019 alle ore 10:12

"totonno" ha scritto:
Ti confondi con la pubblicità di una scrittura privata trascritta. Ma c'è la sua bella differenza tra questa e un atto pubblico.

Modera i termini e attieniti strettamente sull'argomento.

Saluti



Sono moderato nei termini e nei modi IO.

Documentati bene invece di dire cazzate fuorvianti l'argomento.

Hai mai fatto un atto di vendita tramite scrittura privata autenticata nelle firme DAL NOTAIO?

Se non lo hai mai fatto allora parliamo di cose astratte.

mioblog.notaiopescaradambrosio.it/differ...

Buon fine settimana.

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2019 alle ore 12:28

"EFFEGI" ha scritto:
"totonno" ha scritto:
Ti confondi con la pubblicità di una scrittura privata trascritta. Ma c'è la sua bella differenza tra questa e un atto pubblico.

Modera i termini e attieniti strettamente sull'argomento.

Saluti



Sono moderato nei termini e nei modi IO.

Documentati bene invece di dire cazzate fuorvianti l'argomento.

Hai mai fatto un atto di vendita tramite scrittura privata autenticata nelle firme DAL NOTAIO?




Scrittura privata o atto pubblico ?

I termini "privato" e "pubblico" hanno significato CONTRARIO !

Riporto l'estratto dal link che TU STESSO hai indicato:



"In sintesi, l’atto pubblico:


  • Viene redatto direttamente dal notaio il quale indaga in prima persona la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell’atto;
  • Deve contenere tutte le indicazioni e le menzioni prescritte dall’art. 51 della Legge Notarile, si pensi all’intestazione “REPUBBLICA ITALIANA” o all’obbligo del notaio di darne lettura alle parti;
  • Deve essere sottoscritto contestualmente dalle parti e dal notaio;
  • Deve essere conservato dal Notaio stesso nei suoi repertori, con la possibilità poi di rilasciarne copia alle parti;
  • È soggetto al controllo da parte del Conservatore dell’Archivio Notarile, il quale verifica che il notaio abbia rispettato tutte le prescrizioni di legge nella redazione dello stesso.

La scrittura privata invece altro non è che un documento scritto e sottoscritto solo dalle parti. Non è necessario che venga redatto secondo particolari formalità richiedendosi solo che venga sottoscritto dalle parti stesse, così da assumere la paternità del negozio che vi è contenuto. Di conseguenza, anche l’efficacia probatoria della scrittura privata differisce notevolmente da quella dell’atto pubblico, in quanto fa prova solo contro chi ha sottoscritto lo stesso, sempre che abbia riconosciuto la propria firma. La sottoscrizione delle parti può essere autenticata dal notaio e in questo caso la fede privilegiata copre la data di sottoscrizione, l’autenticità della firma nonché la provenienza della stessa da determinati soggetti, senza che possa estendersi in alcun modo sul contenuto delle dichiarazioni ivi contenute, che sono state pattuite direttamente dai privati."

*************************



Lo capisci il termine "INVECE" che sta a indicare un altra cosa cioè DISTINGUE L'ATTO PUBBLICO DALLA SCRITTURA PRIVATA ??

Mi sa che tu non hai mai partecipato alla sottoscrizione di una scrittura privata autenticata nelle firme e trascritta da Notaio, confondendola con un atto pubblico.



Saluti

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SIMBA4

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 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2019 alle ore 14:54

Salve

Se non vado errato, oltre a quanto già elegantemente spiegato da Totonno, la scrittura privata redatta dal notaio non credo abbia l'obbligo del deposito all'archivio notarile dopo la sua morte.

Cordiali saluti

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EFFEGI
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 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2019 alle ore 15:07

"totonno" ha scritto:
"EFFEGI" ha scritto:
"totonno" ha scritto:
Ti confondi con la pubblicità di una scrittura privata trascritta. Ma c'è la sua bella differenza tra questa e un atto pubblico.

Modera i termini e attieniti strettamente sull'argomento.

Saluti



Sono moderato nei termini e nei modi IO.

Documentati bene invece di dire cazzate fuorvianti l'argomento.

Hai mai fatto un atto di vendita tramite scrittura privata autenticata nelle firme DAL NOTAIO?




Scrittura privata o atto pubblico ?

I termini "privato" e "pubblico" hanno significato CONTRARIO !

Riporto l'estratto dal link che TU STESSO hai indicato:



"In sintesi, l’atto pubblico:


  • Viene redatto direttamente dal notaio il quale indaga in prima persona la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell’atto;
  • Deve contenere tutte le indicazioni e le menzioni prescritte dall’art. 51 della Legge Notarile, si pensi all’intestazione “REPUBBLICA ITALIANA” o all’obbligo del notaio di darne lettura alle parti;
  • Deve essere sottoscritto contestualmente dalle parti e dal notaio;
  • Deve essere conservato dal Notaio stesso nei suoi repertori, con la possibilità poi di rilasciarne copia alle parti;
  • È soggetto al controllo da parte del Conservatore dell’Archivio Notarile, il quale verifica che il notaio abbia rispettato tutte le prescrizioni di legge nella redazione dello stesso.

La scrittura privata invece altro non è che un documento scritto e sottoscritto solo dalle parti. Non è necessario che venga redatto secondo particolari formalità richiedendosi solo che venga sottoscritto dalle parti stesse, così da assumere la paternità del negozio che vi è contenuto. Di conseguenza, anche l’efficacia probatoria della scrittura privata differisce notevolmente da quella dell’atto pubblico, in quanto fa prova solo contro chi ha sottoscritto lo stesso, sempre che abbia riconosciuto la propria firma. La sottoscrizione delle parti può essere autenticata dal notaio e in questo caso la fede privilegiata copre la data di sottoscrizione, l’autenticità della firma nonché la provenienza della stessa da determinati soggetti, senza che possa estendersi in alcun modo sul contenuto delle dichiarazioni ivi contenute, che sono state pattuite direttamente dai privati."

*************************

Lo capisci il termine "INVECE" che sta a indicare un altra cosa cioè DISTINGUE L'ATTO PUBBLICO DALLA SCRITTURA PRIVATA ??

Mi sa che tu non hai mai partecipato alla sottoscrizione di una scrittura privata autenticata nelle firme e trascritta da Notaio, confondendola con un atto pubblico.

Saluti



Ancora una volta non hai capito un cavolo.

A lavar la testa...... si perde acqua e sapone... Contento tu.

Saluti

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 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2019 alle ore 16:00

"EFFEGI" ha scritto:


Ancora una volta non hai capito un cavolo.

A lavar la testa...... si perde acqua e sapone... Contento tu.

Saluti



Spiega te la differenza tra scrittura privata e atto pubblico, se sostieni che è la stessa cosa sei tu che non capisci.

La scrittura PRIVATA RIMANE PRIVATA anche dopo trascitta !



Spiegala la differenza !

Te che sei esperto e hai capito tutto !



Saluti

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