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dia presentata nel 2001 variazione ordinaria |

CarloParrini
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Scusate ma se devo fare una variazione catastale a seguito di una dia del 2001 non chiusa ed il notaio vuole la piantina coerente devo fare variazione ordinaria o comma 336? grazie
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CESKO
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"CarloParrini" ha scritto: Scusate ma se devo fare una variazione catastale a seguito di una dia del 2001 non chiusa ed il notaio vuole la piantina coerente devo fare variazione ordinaria o comma 336? grazie Art. 1, comma 336, Legge 311/2004 ma ritengo che la D.I.A. si abbondantemente "scaduta" dal 2004, quindi potresti optare anche per dichiarazione ordinaria.
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CarloParrini
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mi hai lasciato con lo stesso dubbio come fo li porto tutti e due?
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CESKO
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"CarloParrini" ha scritto: mi hai lasciato con lo stesso dubbio come fo li porto tutti e due? meno male che il notaio non vuole vedere il collaudo finale......se no so cacchi amari. :lol: :lol: ti suggerisco di procedere con causale "dichiarazione ordinaria" Saluti
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totonno
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Variazione ordinaria contestualmente alla fine dei lavori in Comune della DIA, o sanatoria. Saluti.
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CESKO
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"totonno" ha scritto: Variazione ordinaria contestualmente alla fine dei lavori in Comune della DIA, o sanatoria. Saluti.  solo che la comunicazione di fine lavori andava presentata 5 anni fà....... e cmq normalmente quando si chiudono i lavori e/o si emmette il collaudo finale con D.I.A. e/o Permesso di Costruire la variazione va fatta ai sensi dell'art. 1 comma 336 L.311/04 e non come "ordinaria"
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totonno
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"CESKO" ha scritto: "totonno" ha scritto: Variazione ordinaria contestualmente alla fine dei lavori in Comune della DIA, o sanatoria. Saluti.  solo che la comunicazione di fine lavori andava presentata 5 anni fà....... e cmq normalmente quando si chiudono i lavori e/o si emmette il collaudo finale con D.I.A. e/o Permesso di Costruire la variazione va fatta ai sensi dell'art. 1 comma 336 L.311/04 e non come "ordinaria" Ti riporto il comma 336: "336. I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione in catasto dell’immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell’articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni." Il comma 336 si utilizza solamente su accertamento e richiesta da parte del Comune che rileva una situazione catastale irregolare e la notifica al diretto interessato. Non credo sia questo il caso. Sulla fine dei lavori le leggi regionali dettano le disposizioni per la presentazione della fine dei lavori. La legge della mia regione non indica però il termine entro il quale presentare tale dichiarazione e collaudo. E' chiaro che con un termine così lungo di cinque anni sarebbe opportuno una perizia giurata in cui si dichiari che la fine dei lavori sia avvenuta entro i termini di durata della DIA. Saluti.
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CarloParrini
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ok per tutto pero' per quanto riguarda la fine lavori secondo me il testo unico è chiaro Art. 23 (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7) - Disciplina della denuncia di inizio attività (Art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 8-bis, 9, 10, 11, 14, e 15) (articolo così sostituito dal d.lgs. n. 301 del 2002) 1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. 2. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori. 3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti. 4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti. 5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari. 6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. 7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5. (comma così modificato dall'articolo 1, comma 558, legge n. 311 del 2004)
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CESKO
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"totonno" ha scritto: Ti riporto il comma 336: "336. I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali [size=18]per intervenute variazioni edilizie[/size], richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Sinceramente non capisco, ma soprattutto non concordo......... il comma 336 parla chiaro.......più precisamente parla di "intervenute variazioni edilizie"........ è palese se io presento una D.I.A. per diversa distribuzione degli spazi interni, sarà differente dallo stato di fatto della Concessione Edilizia e/o Permesso di Costruire..... esistente, quindi quando mi appresto a fare la variazione catastale, a mio avviso va selezionata la causa Art. 1 comma 336 e non dichiarazione ordinaria. Quello che sostieni tu è espresso dalla LEGGE 80/2006 Art. 34-quinquies. Disposizioni di semplificazione in materia edilizia 1. Per attuare la semplificazione dei procedimenti amministrativi catastali ed edilizi, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le modalita' tecniche e operative per l'istituzione di un modello unico digitale per l'edilizia da introdurre gradualmente per la presentazione in via telematica ai comuni di denunce di inizio attivita', di domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attivita' edilizia. Il suddetto modello unico comprende anche le informazioni necessarie per le dichiarazioni di variazione catastale e di nuova costruzione da redigere in conformita' a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, che pervengano all'Agenzia del territorio ai fini delle attivita' di censimento catastale. In via transitoria, fino a quando non sara' operativo il modello unico per l'edilizia, l'Agenzia del territorio invia ai comuni per via telematica le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione presentate a far data dal 1° gennaio 2006 e i comuni verificano la coerenza delle caratteristiche dichiarate dell'unita' immobiliare rispetto alle informazioni disponibili, sulla base degli atti in loro possesso. Eventuali incoerenze riscontrate dai comuni sono segnalate all'Agenzia del territorio che provvede agli adempimenti di competenza. Con decreto del direttore dell'Agenzia, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono regolamentate le procedure attuative e sono stabiliti tipologia e termini per la trasmissione telematica dei dati ai comuni e per la segnalazione delle incongruenze all'Agenzia del territorio, nonche' le relative modalita' di interscambio. IN DEFINITIVA.......... ritengo che cmq nel docfa doveva essere anche inserita la causale: "dichiarazione resa ai sensi dell’art. 1, comma 558, L. 311/2004"
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totonno
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"CarloParrini" ha scritto: ok per tutto pero' per quanto riguarda la fine lavori secondo me il testo unico è chiaro Art. 23 (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7) - Disciplina della denuncia di inizio attività (Art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 8-bis, 9, 10, 11, 14, e 15) (articolo così sostituito dal d.lgs. n. 301 del 2002) 1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. 2. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori. 3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti. 4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti. 5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari. 6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. 7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5. (comma così modificato dall'articolo 1, comma 558, legge n. 311 del 2004) Vedi un termine per la presentazione della dichiarazione di fine lavori? Io no. Saluti.
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CESKO
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"totonno" ha scritto: "CarloParrini" ha scritto: ok per tutto pero' per quanto riguarda la fine lavori secondo me il testo unico è chiaro Art. 23 (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7) - Disciplina della denuncia di inizio attività (Art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 8-bis, 9, 10, 11, 14, e 15) (articolo così sostituito dal d.lgs. n. 301 del 2002) 1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. 2. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori. 3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti. 4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti. 5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari. 6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. 7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5. (comma così modificato dall'articolo 1, comma 558, legge n. 311 del 2004) Vedi un termine per la presentazione della dichiarazione di fine lavori? Io no. Saluti. Concordi sul fatto dell'inserimento nel programma docfa della causale: "dichiarazione resa ai sensi dell’art. 1, comma 558, L. 311/2004"? Ciao
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CESKO
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"CarloParrini" ha scritto: Scusate ma se devo fare una variazione catastale a seguito di una dia del 2001 non chiusa ed il notaio vuole la piantina coerente devo fare variazione ordinaria o comma 336? grazie Aggiungo un altra cosa da non sottovalutare in merito alla fine dei lavori...... A-T-T-E-N-Z-I-O-N-E!!!!!!!!!! in mancanza della variazione catastale oppure della dichiarazione del tecnico verrà applicata la sanzione di cui al comma 5 art. 37 del DPR n.380/2001, come stabilito dell’art. 1 comma 558 L. 311/2004.
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Cesko, io non so cosa sia il comma 558, ti ho riportato però pari pari il comma 336 che va utilizzato in variazione se il Comune riscontra irregolarità di accatastamento su pratiche di variazioni edilizie presentate nei propri uffici e invia la notifica al diretto interessato che dovrà provvedere entro un termine stabilito a regolarizzare l'immobile con il docfa, non come variazione ordinaria ma ai sensi del comma 336 e indicando in relazione gli estremi della notifica del comune. In questo caso il Comune non ha riscontrato niente pertanto il diretto interessato presenta la variazione ordinaria che avrebbe dovuto presentare entro trenta giorni dalla fine dei lavori della DIA ma che invece presenta oggi in ritardo. Altro ragionamento se i lavori eseguiti sono difformi a quelli previsti dalla DIA o questi sono incompleti. Saluti.
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CarloParrini
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...............non so piu' che fare se adesso non c'e' il caso 558 come faccio? e poi io sapevo che se si faceva il 336 la rendita deve aumentare almeno del 15 vi risulta?
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CESKO
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"CarloParrini" ha scritto: ...............non so piu' che fare se adesso non c'e' il caso 558 come faccio? e poi io sapevo che se si faceva il 336 la rendita deve aumentare almeno del 15 vi risulta? il 15 che???? 15%?????? cmq vai col tango.......ops con la dichiarazione ordinaria
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