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Autore Denuncia di Successione

geopassa

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07 Settembre 2005

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 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2007 alle ore 17:41

Un saluto a tutti, colleghi e non. Ho questo problema. Devo redigere una denuncia di successione di un bene acquistato prima della riforma sul diritto di famiglia presumibilmente con risorse della moglie e intestato in visura catastale alla sola moglie e non al marito. (non si trova il rogito)
La moglie muore. Chi succede? solo i figli o anche il marito?
Ringrazio chi vorrà darmi una mano.

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Autore Risposta

gigirosy

Iscritto il:
12 Marzo 2005

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 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2007 alle ore 18:10

1/3 dell'intero va al marito e 2/3 sempre dell'intero fanno divisi ai figli.

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che-brutta-fine
Giuseppe Venticinque

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28 Dicembre 2005

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Caserta

 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2007 alle ore 19:23

"gigirosy" ha scritto:
1/3 dell'intero va al marito e 2/3 sempre dell'intero fanno divisi ai figli.



concordo, semprechè la moglie è deceduta dopo del 01.09.1975.

P.S. Io non mi fiderei dell'intestazione catastale alla sola moglie, eseguirei prima una visura ipotecaria e poi procederei con la successione.

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geoalfa

(GURU)

Iscritto il:
02 Dicembre 2005

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12188

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 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2007 alle ore 19:24

"geopassa" ha scritto:
Un saluto a tutti, colleghi e non. Ho questo problema. Devo redigere una denuncia di successione di un bene acquistato prima della riforma sul diritto di famiglia presumibilmente con risorse della moglie e intestato in visura catastale alla sola moglie e non al marito. (non si trova il rogito)
La moglie muore. Chi succede? solo i figli o anche il marito?
Ringrazio chi vorrà darmi una mano.



che non si trovi il rogito è una barzelletta o l'hai scritto tanto per dire qualcosa?
da che io lavoro in questo campo, ( prima studiavo con alterne fortune, a seconda della voglia.....) ho sempre saputo che il rogito o si trova dal notaio, se è ancora in vita, oppure all'archivio notarile, se lo stesso è defunto.
male che vada se uno proprio non trova di meglio da fare va all'ex ufficio de registro (ora AdE) oppure all'ex Ufficio Ipoteche (ora AdT Ufficio Provinciale di Pubblicità Immobiliare ) dove si fanno le relative visure per accertare il tuo dubbio ......

per il resto quoto quanto sostenuto da gigirosy, ma con riserva, perchè non sei stato sufficientemente chiaro : ma quanti figli ha la defunta?
ho provato a mandarti una tabella sinottica, ma non ci sono riuscito.
comunque se il figlio è uno l'asse ereditario va diviso in parti uguali fra il figlio ed il coniuge superstite, se i figli sono più di uno fai come ti ha suggerito gigirosy.

cordialità

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geopassa

Iscritto il:
07 Settembre 2005

Messaggi:
58

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 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2007 alle ore 15:42

Grazie.
Volevo semplicemente dire che - per adesso - non ho ancora trovato il rogito ma è ovvio che me lo procurerò. (Certo che però è difficile resistere alla tentazione di fare la lezioncina vero Geoalfa?)
Il punto che mi premeva era comunque un altro. E cioè il fatto che l'immobile essendo stato acquistato dalla sola moglie per la semplice ragione che il coniuge se ne n'era andato di casa abbandonando la donna e i figli senza mai fare però nessuna istanza di separazione o divorzio, possa o debba succedere anch'egli o no.
Aggiungo che dopo molti anni e in vecchiaia il grand'uomo è tornato e adesso vive in un istituto.
Detto queto il dubbio mi rimane. Voi che ne dite?

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exanatra70

Iscritto il:
28 Febbraio 2007

Messaggi:
473

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 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2007 alle ore 16:04

CONCORDO CON I TUOI DUBBI!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Io sentirei un parere legale

ciaoooooooooooooooooooo

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museum

Iscritto il:
29 Novembre 2006

Messaggi:
20

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 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2007 alle ore 17:06

se non c'è sentenza di separazione o divorzio il marito è un erede della moglie (1/2 se ha un figlio, 1/3 se ha 2 o più figli)

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geopassa

Iscritto il:
07 Settembre 2005

Messaggi:
58

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 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2007 alle ore 16:03

Un grazie a tutti dell'aiuto che mi è stato davvero utile.

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GEOMANCONI

Iscritto il:
05 Marzo 2006

Messaggi:
809

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Ichnusa

 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2007 alle ore 16:13

da come hai messo il quesito, vedo come unica possibilità che non possa succedere il marito l'indegnità.....

prova a leggere e vedi se può interessare:


CAPO III
Dell'indegnità


Art. 463 Casi d'indegnità

E' escluso dalla successione come indegno (Cod. Civ. 466 e seguenti):

l) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima (Cod. Civ.801), purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale (Cod. Pen. 45 e seguenti);

2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge penale dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio (Cod. Pen. 397, 579, 580);

3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile (*) con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale (Cod. Pen. 368); ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale (Cod. Pen. 372);

4) chi ha indotto con dolo (Cod. Civ. 1439) o violenza (Cod. Civ. 1434) la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita;

5) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;

6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso (**).

(*) Si omette il riferimento alla pena di morte, soppressa sia per i delitti previsti dal codice penale (art.1, pt. I, d. lgs. lgt. 10 agosto 1944, n. 224), sia per i delitti previsti dalle leggi speciali diverse da quelle militari di guerra (art.1, pt. I, d. lgs. 22 gennaio 1948, n.21)

(**) L'art. 609 del codice penale dispone che la condanna per determinati reati a sfondo sessuale comporta "l'esclusione della successione della persona offesa".

Art. 464 Restituzione dei frutti

L'indegno è obbligato a restituire i frutti (Cod. Civ. 820) che gli sono pervenuti dopo l'apertura della successione (Cod. Civ.535, 1148).

Art. 465 Indegnità del genitore

Colui che è escluso per indegnità dalla successione (Cod. Civ.463) non ha sui beni della medesima, che siano devoluti ai suoi figli, i diritti di usufrutto (Cod. Civ. 324) o di amministrazione (Cod. Civ. 320 e seguenti) che la legge accorda ai genitori .

Art. 466 Riabilitazione dell'indegno

Chi è incorso nell'indegnità (Cod. Civ. 463) è ammesso a succedere quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o con testamento (Cod. Civ. 587, 2699).

Tuttavia l'indegno non espressamente abilitato, se e stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell'indegnità, è ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria (Cod. Civ. 1444).

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