da come hai messo il quesito, vedo come unica possibilità che non possa succedere il marito l'indegnità.....
prova a leggere e vedi se può interessare:
CAPO III
Dell'indegnità Art. 463 Casi d'indegnità
E' escluso dalla successione come indegno (Cod. Civ. 466 e seguenti):
l) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima (Cod. Civ.801), purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale (Cod. Pen. 45 e seguenti);
2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge penale dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio (Cod. Pen. 397, 579, 580);
3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile (*) con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale (Cod. Pen. 368); ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale (Cod. Pen. 372);
4) chi ha indotto con dolo (Cod. Civ. 1439) o violenza (Cod. Civ. 1434) la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita;
5) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;
6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso (**).
(*) Si omette il riferimento alla pena di morte, soppressa sia per i delitti previsti dal codice penale (art.1, pt. I, d. lgs. lgt. 10 agosto 1944, n. 224), sia per i delitti previsti dalle leggi speciali diverse da quelle militari di guerra (art.1, pt. I, d. lgs. 22 gennaio 1948, n.21)
(**) L'art. 609 del codice penale dispone che la condanna per determinati reati a sfondo sessuale comporta "l'esclusione della successione della persona offesa".
Art. 464 Restituzione dei frutti
L'indegno è obbligato a restituire i frutti (Cod. Civ. 820) che gli sono pervenuti dopo l'apertura della successione (Cod. Civ.535, 1148).
Art. 465 Indegnità del genitore
Colui che è escluso per indegnità dalla successione (Cod. Civ.463) non ha sui beni della medesima, che siano devoluti ai suoi figli, i diritti di usufrutto (Cod. Civ. 324) o di amministrazione (Cod. Civ. 320 e seguenti) che la legge accorda ai genitori .
Art. 466 Riabilitazione dell'indegno
Chi è incorso nell'indegnità (Cod. Civ. 463) è ammesso a succedere quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o con testamento (Cod. Civ. 587, 2699).
Tuttavia l'indegno non espressamente abilitato, se e stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell'indegnità, è ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria (Cod. Civ. 1444).