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Da bcnc a categoria definita |

jeanpier01
Iscritto il:
23 Maggio 2012
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Ciao a tutti mi occorre accontentare i capricci di 2 proprietari. Ho un androne condominiale attualmente accatastato come bcnc. Questo bene è legato a 10 unità. Queste unità appartengono 3 al proprietario A e 7 al proprietario B. Il proprietario B vuole la piena proprietà di questo androne ed è disposto a concedere il diritto di passaggio. Per fare ciò, però, bisogna attribuire una categoria definita; io avevo pensato di metterlo come C2; cosa ne pensate? ovviamente quando andranno a fare l'atto specificheranno il dirtto di passaggio. Per quanto riguarda l'iter procedurale va bene questa guida ? www.geolive.org/guide/procedure-e-metodo... è possibile redigere un docfa per la sola soppressione di un bcnc? il docfa per la costituzione di un unità con una categoria definita deve essere compilato come variazione oppure come nuovo accatastamento? Grazie
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Autore |
Risposta |

gerardocampagna
Iscritto il:
21 Novembre 2007
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Rapolla (PZ)
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Non è possibile cambiare la destinazione da androne a deposito. faresti un falso. quello è e rimane androne condominiale con i relativi millesimi di condominio. anche se il proprietario B ne acquista la proprietà esclusiva, rimane bene comune delle sue 7 unità ( quindi nell'elenco subalterni l'androne sarà BCNC comune ai sub (...i 7 del propr. B)), salvo probabile fruizione autonoma da parte di una unità in particolare (che comunque sembra improbabile visto che l'area sarà gravata da servitù di passaggio.
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jeanpier01
Iscritto il:
23 Maggio 2012
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271
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ho fatto in questa msniera: da bcnc a bcc. poi ho fatto una istanza per dargli la ditta e dopodiche ho specificato i diritti nell'elenco sub. il tutto ratificato da un notaio
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totonno
(GURU)
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
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19 Maggio 2006
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Firenze
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"jeanpier01" ha scritto: ho fatto in questa msniera: da bcnc a bcc. poi ho fatto una istanza per dargli la ditta e dopodiche ho specificato i diritti nell'elenco sub. il tutto ratificato da un notaio Ha ragione Gerardocampagna. Questa è una pratica senza senso, che complica l'esclusività degli accessi alle singole unità immobiliari. Una unità immobiliare deve evaere accesso esclusivo direttamente dalla pubblica via oppure da parte comune, la cui funzione è solo quella di permettere l'accesso, e quindi il loro utilizzo, alle singole proprietà di un condominio. Per cui non vale niente, ad esempio alienare un vano scale o un androne che ha funzione esclusiva di accesso alle unità ai vari piani, e istituire un diritto di passo. Per questo motivo il bene comune si chiama NON CENSIBILE, ovvero non si può alienare per nessun motivo,perchè ha caratteristiche tali che lo rendono unicamente un accessorio che serve necessariamente ai beni cui è a servizio, i quali, dovesse avvenire una improbabile alienazione del bene comune, perderebbero la loro caratteristica di esclusiva funzionalità e praticabilità e quindi redditualità. Inoltre non serve a niente giustificare il fatto qualificandolo come un capriccio dei soggetti proprietari. Saluti.
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