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Come procede? Solo docfa? |

rizzeri
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Buongiorno a tutti, il mio problema è su come agire per questa pratica. Devo frazionare un terreno che è censito come ente urbano e la parte di terreno che fraziono devo accorparla ad una particella anche essa già ente urbano e di ditta diversa. Come mi muovo? Pensavo di fare un docfa di divisione, creare un F1 e poi dopo l'atto fonderlo sempre tramite docfa con la particella limitorfa di altra ditta. Che ne pensate? E' corretto? Sbaglio qualche cosa o mi consigliate di fare diversamente? Grazie anticipatamente dell'aiuto.
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bioffa69
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23 Settembre 2009
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BRESCIA
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Devi fare prima il TF ai terreni, vedi circolare 4/2009. Saluti
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EALFIN
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"rizzeri" ha scritto: Buongiorno a tutti, il mio problema è su come agire per questa pratica. Devo frazionare un terreno che è censito come ente urbano e la parte di terreno che fraziono devo accorparla ad una particella anche essa già ente urbano e di ditta diversa. Come mi muovo? Pensavo di fare un docfa di divisione, creare un F1 e poi dopo l'atto fonderlo sempre tramite docfa con la particella limitorfa di altra ditta. Che ne pensate? E' corretto? Sbaglio qualche cosa o mi consigliate di fare diversamente? Grazie anticipatamente dell'aiuto. Praticamente provo a decifrare. Hai un lotto particella 100, fabbricato con corte annessa. Hai un lotto, confinante con la suddetta corte annessa, particella 200 fabbricato (con o senza corte annessa poco importa). Devi stralciare tutta o parte della corte annessa alla 100, devi cedere detta parte stralciata al proprietario della particella 200 e la medesima corte da cedere andrà a costituire una pertinenza della/e unità del fabbricato particella 200. Se il caso corrisponde alle suddette ipotesi non serve il frazionamento al terreni. Puoi trattare tutto con Docfa e con subalterni dichiarando nel Docfa che dopo la stipula l'area F/1 da costituire con subalterni con il Docfa verrà ritrasferita a corte comune e/o esclusiva delle unità ricadenti sulla particella 200. Ho già trattato un simil caso nel 2018.
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bioffa69
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BRESCIA
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Che tu l'abbia fatto poco importa, si parla di due lotti diversi, serve il Tf ai terreni, altrimenti il notaio non fa l'atto, visto che se non lo tratti ai terreni sei costretto a dichiarare nella pratica Docfa che la particella stralciata verrà compravenduta all'interno del lotto, e questo non è il caso, mi sembra chiara la domanda. Saluti
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SIMBA4
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28 Agosto 2015 alle ore 16:02
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Salve in questo caso vi è assolutamente l'obbligo di frazionamento ai terreni perchè una particella passa da un lotto ad un altro. cordiali saluti
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totonno
(GURU)
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
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"EALFIN" ha scritto: "rizzeri" ha scritto: Buongiorno a tutti, il mio problema è su come agire per questa pratica. Devo frazionare un terreno che è censito come ente urbano e la parte di terreno che fraziono devo accorparla ad una particella anche essa già ente urbano e di ditta diversa. Come mi muovo? Pensavo di fare un docfa di divisione, creare un F1 e poi dopo l'atto fonderlo sempre tramite docfa con la particella limitorfa di altra ditta. Che ne pensate? E' corretto? Sbaglio qualche cosa o mi consigliate di fare diversamente? Grazie anticipatamente dell'aiuto. Praticamente provo a decifrare. Hai un lotto particella 100, fabbricato con corte annessa. Hai un lotto, confinante con la suddetta corte annessa, particella 200 fabbricato (con o senza corte annessa poco importa). Devi stralciare tutta o parte della corte annessa alla 100, devi cedere detta parte stralciata al proprietario della particella 200 e la medesima corte da cedere andrà a costituire una pertinenza della/e unità del fabbricato particella 200. Se il caso corrisponde alle suddette ipotesi non serve il frazionamento al terreni. Puoi trattare tutto con Docfa e con subalterni dichiarando nel Docfa che dopo la stipula l'area F/1 da costituire con subalterni con il Docfa verrà ritrasferita a corte comune e/o esclusiva delle unità ricadenti sulla particella 200. Ho già trattato un simil caso nel 2018. Non è così. Hai sbagliato nel 2018. Quello che sostieni contrasta con la circolare 4 del 2009 che tratta proprio il caso in questione. Art.3.5. Se la porzione derivata rimane correlata al lotto originario è consentito frazionare con l'EP, altrimenti no. Concordo quindi con chi mi ha precedeuto Simba e Bioffa. Saluti
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EALFIN
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In verità il mio caso era questo. Particella 100 sub 1 corte comune ai sub 2, 3 e 4, tutte della particella 100. I sub 3 e 4 sono del mio cliente Tizio. Il sub 2 è di altra ditta Caio. Parte del B.C.N.C. particella 100 sub 1 dovrà essere attribuita al mio cliente Tizio e parte dovrà restare in comune come già lo è ora l'intera particella 100 sub 1. Ho quindi diviso con l'elaborato planimetrico la 100 sub 1 ed ottenuto: - la 100 sub 5, sempre B.C.N.C. ai sub 2, 3 e 4 della particella 100; - la 100 sub 6 area urbana con intestati (a Tizio e Caio, quote provvisorie da definire con atto legale); Dopo la stipula la 100 sub 6 sarà solo di Tizio mio cliente e quindi dopo la voltura la riporterò a B.C.N.C. corte comune ai sub 3 e 4. La Nota prot. 17471 del 31 marzo 2010 al paragrafo 3.5 spiega bene e meglio della Circolare 4/2009 quando si possono creare aree F/1 con l'elaborato planimetrico. Resta solo da capire se la correlazione dell'area frazionata con subalterno debba intendersi tassativamente al solo edificio stessa particella dell'area urbana da creare temporaneamente con subalterno ai fini del rogito successivo oppure possa anche riferirsi ad un lotto confinante. Nel senso che io la norma l'ho intepretata così, naturalmente con riferimento ad aree attualmente censite come B.C.N.C. quindi alle denunce di variazioni: - se lo scopo della costituzione area urbana è quella di creare un'area che rimarrà tale e/o comunque disconnessa dal lotto edificato (qualsiasi e non solo di quello stessa particella) allora occorre il frazionamento; - se lo scopo della costituzione area urbana è quella di poter trasferire diritti per poi riportare, dopo la stipula, la suddetta F/1 identificata con subalterni come pertinenza esclusiva o comune di unità immobiliari adiacenti alla medesima (non necessariamente stesso numero di mappale) allora è possibile evitare il frazionamento. Non a caso nella seconda ipotesi è obbligatorio relazione al Docfa lo scopo della costituzione area F/1 e cosa sarà fatto dopo la stipula.
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totonno
(GURU)
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
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"EALFIN" ha scritto:
1- se lo scopo della costituzione area urbana è quella di creare un'area che rimarrà tale e/o comunque disconnessa dal lotto edificato (qualsiasi e non solo di quello stessa particella) allora occorre il frazionamento; 2- se lo scopo della costituzione area urbana è quella di poter trasferire diritti per poi riportare, dopo la stipula, la suddetta F/1 identificata con subalterni come pertinenza esclusiva o comune di unità immobiliari adiacenti alla medesima (non necessariamente stesso numero di mappale) allora è possibile evitare il frazionamento. 1_ se rimane un area urbana fine a se stessa bisogna capire se si stacca dal lotto oppure no. Se la porzione rimane correlata al lotto è mappale, altrimenti, se resa indipendente con accesso privato, al di fuori del lotto, è frazionamento. 2_ E' il contorno del lotto sul quale è presente la porzione, la discriminante. Se si modifica il perimetro dallo stralcio, con la costituzione dell'area urbana, è frazionamento, altrimenti mappale. Saluti
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